user41490 | inviato il 19 Agosto 2014 ore 11:57
www.fotografi.org/privacy_fotografia.htm LE REGOLE CHE GIA' ESISTEVANO I fotografi anche solo minimamente documentati sanno che da decenni la regolamentazione esistente non era identica, ma produceva effetti molto simili. La legge 633/41 (quella ben nota sul diritto d'autore) e il Codice Civile (entrambi ben vivi e vegeti, non certo ne' sostituiti ne' soppiantati dalla legge sulla privacy) prevedevano fin da prima - e tuttora prevedono - delle norme ben precise per quello che riguarda i ritratti fotografici (vedi pubblicazione dei ritratti). E cioe': non si e' mai potuto pubblicare il volto di una persona che non fosse consenziente, a meno che la pubblicazione non fosse relativa ad un personaggio gia' noto (viene meno il diritto ad una privacy che gia' non c'era piu'), o per finalita' giornalistiche (il diritto di cronaca permette la pubblicazione, a patto che non si calpesti un diritto piu' forte). In nessun caso, era - ed e' - ammessa la pubblicazione di immagini lesive del buon nome e del decoro della persona. IN CONCRETO In pratica, dal punto di vista specifico del fotografo la nuova legge sulla privacy non ha aggiunto proprio nulla. La 675/96 prima, ed il dlgs 196/2003 hanno istituito regole molto piu' stringenti e severe sui dati personali che puo' gestire la societa' di marketing, la banca, l'azienda, il partito, il giornalista di penna, ma ha di fatto lasciato le cose piu' o meno come stavano per quello che riguarda la fotografia, anche se sono meglio stati chiariti i termini della questione Unico elemento forse davvero innovativo, sta nel fatto di dover chiedere l'assenso esplicito per la pubblicazione di immagini che riguardano la salute dei personaggi pubblici, cosa che prima non necessariamente ricadeva nel novero delle eccezioni che non ne permettevano la pubblicazione. In pratica, ora: 1) Per pubblicare l'immagine di una persona non famosa occorre la sua autorizzazione (art. 96 legge 633/41). 2) Se la persona non famosa viene pubblicata in maniera che non possa risultare dannosa alla sua immagine, e l'uso e' solo giornalistico, l'indicazione del punto a) si puo' ignorare, dinanzi al diritto di cronaca esercitato dal giornalista (da valutare di caso in caso). Per default non possono mai essere pubblicate immagini di minori. 3) Per pubblicare con finalita' giornalistiche immagini di personaggi famosi non occorre autorizzazione. 4) Occorre autorizzazione in ogni caso e comunicazione al Garante se la pubblicazione puo' risultare lesiva (legge 633/41), oppure se fornisce indicazioni sullo stato di salute, sull'orientamento politico, sul credo religioso o sulla vita sessuale (dlgs 196/2003). 5) Occorre autorizzazione in ogni caso se le immagini vengono usate con finalita' promozionali, pubblicitarie, di merchandising o comunque non di prevalente informazione o gossip. 6) Non devono essere pubblicate immagini di minori in modo che siano riconoscibili, e questo anche nel caso di fatti di rilevanza pubblica. 7) Il fatto che il fotografo detenga presso lo studio i negativi o gli originali di un servizio fotografico, anche per minori, NON e' proibito, a patto che non venga data pubblicazione senza assenso di queste immagini. Se il cliente chiede di cancellare i suaoi dati, questo deve essere fatto gratuitamente. Se il cliente chiede la consegna degli originali o dei files, deve pagare un compenso (vedi sopra, paragrafo PRIVACY E ORIGINALI (O FILES) FOTOGRAFICI) |
user41490 | inviato il 19 Agosto 2014 ore 12:14
PER I MINORI: I minori ? e quindi anche le foto dei loro volti ? sono particolarmente tutelati dalla legge, proprio per la loro condizione di particolare debolezza. A doverlo ricordare non sono solo i giornalisti che pubblichino servizi senza oscurare il viso dei bambini (ne avevamo parlato proprio ieri nell'articolo: "Viola la privacy il telegiornale che non oscura i volti dei minori"), ma anche tutti gli altri cittadini che abbiano il dito facile sulla macchina fotografica (o, di questi tempi, la cam dello smartphone). E allora giova a tutti tenere a mente alcuni punti, ribaditi peraltro in una recente sentenza del tribunale di Milano [1] . Nessuno può permettersi di fotografare e pubblicare le foto di minori, specie se poi tale materiale viene destinato ad internet dove gli effetti lesivi sono moltiplicati. A dirlo è la Convenzione di New York del 1989 [2] , secondo cui il fanciullo non può essere oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. Ma anche la nostra Costituzione è altrettanto rigida nel ricordare che l'interesse del minore ? e così anche quello della sua privacy ? deve essere sempre preminente a qualsiasi altro interesse (ivi compresa la cronaca). La pubblicazione del volto potrebbe avvenire solo nel caso di notizie che rivestano interesse pubblico [3] . Qualora, dunque, qualcuno pubblichi, senza autorizzazione, l'immagine di un minore ? anche se distrattamente e senza volerlo (si pensi a una foto artistica di una strada, dove si vedono chiaramente dei bambini che giocano a pallone), i genitori potranno esigere nei suoi confronti il risarcimento del danno non patrimoniale [4] . Nel determinare tale importo, il giudice farà riferimento ad ogni elemento rilevante come, per esempio, il tempo di esposizione dell'immagine, l'ampiezza della diffusione (che, in caso di internet, sarebbe particolarmente grave), l'età della persona ritratta [5] . Sempre i genitori potranno inoltre chiedere il risarcimento del danno patrimoniale se riescono a dimostrare, davanti al giudice, che la persona danneggiata ? appunto il minore ? abbia subito un pregiudizio economico per effetto della pubblicazione. Quale potrebbe essere questo pregiudizio? Immaginiamo un bambino di aspetto particolarmente piacevole, il cui volto venga utilizzato in una foto durante una mostra fotografica o per allestire un sito internet o una campagna pubblicitaria. In tale prospettiva, la parte lesa (o meglio, i genitori) potrà far valere il diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per concedere il suo consenso alla pubblicazione. In tal caso, dunque, il giudice farà riferimento ? nella determinazione di tale importo ? al vantaggio economico conseguito con lo scopo della liquidazione [6] . Un suggerimento per chi abbia in mano uno scatto con il volto di un minore, accidentalmente ritratto. Sempre meglio "pixellare" la foto o usare altri sistemi di fotoritocco (come, per esempio, quello di sfocare l'immagine), in modo da eliminare alla radice ogni possibilità di identificazione del soggetto. - See more at: www.laleggepertutti.it/46070_se-qualcuno-fotografa-un-minore-e-pubblic |
user41490 | inviato il 19 Agosto 2014 ore 14:25
AUTORIZZAZIONI PER FOTOGRAFARE MONUMENTI IN ITALIA Le autorizzazioni sono necessarie perché in Italia l'uso delle fotografie dei monumenti e? regolato dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs 42/2004), che non prevede la possibilita? di fare fotografie di monumenti (comunque fuori copyright) e ri-licenziarle con licenza d'uso Creative Commons CC-BY-SA senza una precisa autorizzazione di chi li ha in consegna o di chi ne è proprietario (art. 107 e 108 del succitato codice). In breve ogni tipo di monumento, in italia non può essere fotografato per scopi di lucro, mostre, concorsi fotografici ecc.... L'uso del suddetto materiale fotografico e consentito solo al uso privato. |
user41490 | inviato il 19 Agosto 2014 ore 14:44
Ho letto di sanzioni da 3000 euro a 18000 e in casi gravi condanne fino a 6 anni. Bisogna fare molta attenzione fotoritratti non autorizzati! |
user41490 | inviato il 20 Agosto 2014 ore 0:11
Diffamazione Il reato, punito dall'art. 595 c.p. con pene, nella forma aggravata, fino a 3 anni di reclusione (con annesso diritto al risarcimento nei confronti della parte lesa), prevede l'inserimento di frasi offensive (battute "pesanti"), notizie riservate la cui divulgazione provoca pregiudizi, foto denigratorie o comunque la cui pubblicazione ha ripercussioni negative, anche potenziali, sulla reputazione della persona ritratta. Ecco tutte le normative da fare attenzione in italia nel ambito fotografico e non solo. |
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