| inviato il 06 Febbraio 2025 ore 11:57
hanno fotografato un luogo per promuovere un attività che NON si svolgerà in quel luogo, forse sta tutto li l'inghippo, oltre al fatto che potrebbero non volere l'ennesima invasione di turisti |
| inviato il 06 Febbraio 2025 ore 13:21
Quando qualcuno sostiene che "ha il diritto di fotografare ovunque e perdunque" e' in errore. La fotografia e' sempre lecita a fronte di un accordo tra le parti. Ma ciascuno di noi ha il diritto di non voler essere fotografato o, peggio, pubblicato. E numerose leggi difendono questo diritto. Ad es. gia una sola fotografia di una sconosciuta presa a sua insaputa E NON PUBBLICATA e' sufficiente per configurare il reato di molestie .Se le fotografie sono molte si passa direttamente nello stalking. La realta' e' che quasi tutto il territorio nazionale e' zona offlimits per un utilizzo commerciale dell'immagine. Fermo restando la possibilta' per il fotografo amatoriale di riprendere immagini quasi ovunque (con le dovute eccezioni), resta comunque il divieto alla pubblicazione. Meno che mai per uso commerciale. Poi la rivistina si scandalizza per la multa. Ci si irrita per il divieto di pubblicare fotografie scattate nei parchi nazionali. Questa, a parer mio, e' solo la conseguenza di un eccesso di fotografi che infestano ovunque la penisola |
| inviato il 06 Febbraio 2025 ore 13:41
“ Quando qualcuno sostiene che "ha il diritto di fotografare ovunque e perdunque" e' in errore. „ errato. i divieti sono sempre riferiti alla pubblicazione, non al fotografare. posso scattare ma non pubblicare |
| inviato il 06 Febbraio 2025 ore 14:22
No caro... questa e' credenza comune, ma e' una baggianata....in sostanza: puoi fotografare cio che vuoi.. a meno di non infrangere altre leggi. fotografa una bambina senza permesso, fotografa una stazione dei carabinieri, una volante al lavoro, una donna o un uomo che prendono il sole in spiaggia, o che semplicemente mangiano un gelato. basta averli sulla scheda per incorrere in una serie di altri reati. a volte non e' neppure necessario aver scattato, basta aver puntato... la Corte di Cassazione, con sentenza n. 6245 del 22 febbraio 2022, ha affrontato proprio il tema degli elementi costitutivi della contravvenzione di molestia ex art. 660 c.p. Con tale pronuncia, nello specifico, la Suprema Corte ha affermato che la semplice azione di rivolgere con insistenza un cellulare munito di fotocamera è sicuramente idonea ad ingenerare nella persona offesa la paura di subire una sgradita invasione della propria sfera privata e, quindi, a pregiudicare la sua serenità d'animo e ad arrecarle un turbamento effettivo e significativo. E ciò, come espressamente evidenziato dai Giudici di legittimità, è sufficiente per configurare il reato di molestie a prescindere dall'effettuazione di videoriprese. Il reato di molestie, previsto dall'art. 660 c.p., è integrato quando taluno, in un luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero con il mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca ad un altro soggetto molestia o disturbo. La previsione della contravvenzione in esame è diretta a tutelare l'ordine pubblico, preservando nello specifico la sicurezza e la tranquillità dei consociati. La costante giurisprudenza della Cassazione ha già chiarito che per petulanza si intende ogni contegno di “arrogante invadenza e di intromissione continua ed inopportuna nell'altrui sfera di libertà” (cfr., a riguardo, Cass. c.d. Girone n. 6064/2018; Cass. c.d. Zigrino n. 6908 del 24/2012; Cass. c.d. Gerli n. 17308/2008). |
| inviato il 06 Febbraio 2025 ore 14:35
aggiungerei: a quanto scritto sopra quando il fotografo ha come preciso scopo quello di immortalare il volto di un “perfetto sconosciuto”, il suo comportamento costituisce illecito. A dirlo è la Cassazione in una importantissima sentenza che gli artisti di strada dovrebbero conoscere a memoria: si tratta della sentenza n. 9446 del 2018. In base ad essa, chi fotografa un'altra persona, senza che ciò sia giustificato da una delle ragioni che la legge sul diritto d'autore elenca (v. sopra), commette il reato di molestie. L'articolo 660 del Codice penale punisce chiunque, per petulanza o altro biasimevole motivo, importuna un'altra persona in un luogo pubblico. In questo caso, secondo la Suprema Corte, basta anche una semplice condotta – in quanto non giustificata da valido motivo – per rientrare nel reato in questione. È quindi da ritenersi biasimevole il comportamento di chi fotografa un'altra persona senza alcuna motivazione riconosciuta dalla normativa. È sufficiente quindi un solo scatto per integrare il reato. |
| inviato il 06 Febbraio 2025 ore 17:32
Quindi tutta la street? |
| inviato il 06 Febbraio 2025 ore 17:38
quindi TUTTA la street... incentrata su un soggetto dal volto riconoscibile. o pensiamo davvero che i famosi baci fossero "scatti rubati"... Se lo fossero stati, con la risonanza che hanno avuto le foto, i protagonisti avrebbero chiesto denaro o, perlomeno, avrebbero cercato pubblicita' sui giornali. Non credi? |
| inviato il 06 Febbraio 2025 ore 21:48
La mia era curiosità, pratico tutt'altro genere. Ma è un'informazione molto utile. |
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