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Manifestazione Milano, vigile aggredisce verbalmente un passante e...


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avatarsenior
inviato il 09 Marzo 2024 ore 20:26

Sempre l'autoritarismo è inversamente proporzionale all'autorevolezza

avatarsenior
inviato il 10 Marzo 2024 ore 8:18

Così come non sapevano cosa dire quando hanno visto che la data inserita nella diffida fatta firmare dall'agente della polizia locale riportava l'anno 2023 e non 2024.


Alla fine la notizia importante per il forum è questa: che hanno fatto firmare una 'diffida' che a mio parere non ha alcun effetto legale, e se dovesse davvero portare a conoscenza le norme, dovrebbe essere molto più corposa e trattare i casi in cui non solo si può riprendere ma anche utilizzare il materiale. A me pare invece che quella diffida è come se fosse inviata da un loro ipotetico avvocato, insomma una cosa di parte e che ha l'unico scopo di spaventare chi la riceve.


Non parlo di sole FdO. Faccio solo un esempio, la pubblica amministrazione è la sola (il privato non può) che può rifiutare una fattura da pagare con un click.


Non è proprio che la 'rifiuta': nel sistema informatico della fatturazione elettronica alla pubblica amministrazione è previsto un tempo di cortesia per restituire la fattura, e si può fare soltanto in alcuni casi tassativi, in modo che venga corretta e inviata nuovamente. Altrimenti si dovrebbe chiedere la nota di credito + l'emissione della nuova fattura che è più complesso per il fornitore.

avatarsenior
inviato il 10 Marzo 2024 ore 8:54

Canti Del Caos

tecnicamente si parla di rifiuto, non restituzione.

Solo la PA ha questo potere.

Casi tassativi si, in teoria.

avatarsenior
inviato il 10 Marzo 2024 ore 23:22

Ma tu, quando ti 'rifiutano' la fattura elettronica la rifai secondo le indicazioni che ti danno e la rimandi attraverso il sistema no?

O pensi che sia davvero rifiutata e fai scrivere dall'avvocato?

Casi tassativi si, in teoria.


Non 'in teoria' ma per legge:

Fatturazione elettronica: nuovo Decreto specifica le cause di rifiuto
Data: 06/11/2020
Il MEF ha emanato il Decreto per definire le motivazioni di rifiuto delle fatture elettroniche

E' in vigore dal 6 novembre 2020 il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 132/2020 che definisce le motivazioni consentite per l'eventuale rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche, ricevute tramite il Sistema di Interscambio (SdI), con lo scopo di limitare notevolmente il numero di fatture rifiutate.

Non sarà possibile rifiutare le fatture per motivi diversi da quelli indicati nel Decreto.

L'indicazione di specifiche cause di rifiuto delle fatture elettroniche consentirà di efficientare il processo di spesa, assicurando la certezza e l'obiettività dell'esito dei controlli delle fatture emesse dai fornitori delle amministrazioni pubbliche e velocizzare il processo di pagamento agli operatori economici che forniscono beni e servizi.

A partire dal 6 novembre 2020 le amministrazioni pubbliche dovranno motivare l'esito di rifiuto riportando nel campo “Descrizione della Notifica esito committente” una delle cinque motivazioni previste dal Decreto:

1. fattura riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore della PA destinataria della trasmissione del documento;
2. omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura;
3. omessa o errata indicazione del codice di repertorio per i dispositivi medici e per i farmaci;
4. omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura per i farmaci;
5. omessa o errata indicazione del numero e data della Determinazione Dirigenziale d'impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.

www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2020/11/06/f

avatarsenior
inviato il 11 Marzo 2024 ore 9:13

Canti del caos,

ad ogni rifiuto i termini di pagamento si resettano e si va in la con i mesi.
Non è cosa così indolore.
E' uno dei poteri della PA precluso ai privati e di cui si può abusare( e succede).

Figurati chi si mette a fare cause contro la PA per cose come queste, magari fatture da poche migliaia di euro.

E comunque tecnicamente si parla di rifiuto come ti dicevo e come hai ora riportato.

Questo è solo un piccolo esempio dei poteri che un amministrativo qualsiasi della PA si ritrova a gestire nei confronti dei privati.
E raramente si paga dazio in caso di abusi. Difficile farsi licenziare nel pubblico. Nel privato lo fanno con un Wapp.

avatarsupporter
inviato il 11 Marzo 2024 ore 10:28

Mi domando a quando ricominceranno a darti le manganellate (già da ora!!!) e l'olio di ricino ….MrGreenMrGreen

avatarsenior
inviato il 11 Marzo 2024 ore 14:07

La Polizia Locale (vigili Urbani) hanno giurisdizione unicamente nel territorio di competenza, inoltre la loro azione di polizia giudiziaria (il trarre in arresto) è limitata unicamente alla rilevazione della fragranza di reato.
In caso di accertata violazione delle norme possono unicamente convocare a presentarsi presso il Comando.
Non comprendo il far firmare una diffida, che andrebbe notificata al destinatario il quale potrebbe anche non controfirmarla, sebbene la consegna da parte del messo o del servizio postale della lettera di diffida ha valenza di notifica.
Il tutto va sottoposto all'attenzione dell'autorità giudiziaria che potrà disporre del materiale video-fotografico e potrà di fatti sanzionare il divieto d'uso.
Resta sottinteso che un individuo si assume le proprie responsabilità dell'uso di materiale video-fotografico in maniera inappropriata.
Tuttavia, è risputo che le leggi e norme sono fatte per essere interpretate .... .... .. .

avatarjunior
inviato il 11 Marzo 2024 ore 16:04

Leggendo la diffida, il punto 1dice che si può incondizionatamente a patto di ....
La diffida per uso improprio non è applicabile.
Forse è scritta male, c'è un legale esperto in materia?

È comunque un argomento molto delicato riprendere le forze dell'ordine al lavoro. Io non lo farei.

avatarsenior
inviato il 11 Marzo 2024 ore 17:19

Informandomi:

articolo 13, abrogato.
articolo 7, abrogato.
articolo 161, abrogato.
articolo 23, abrogato.

'articolo 167 fa riferimento al trarre profitto (per se o per altri).
"altricolo 167: trattamento illecito di dati"
e non fa mai riferimento all'articolo 7 (come detto, abrogato... ma non so se prima veniva riportato) come violazione, ma bensì agli articoli 123 Dati relativi al traffico (traffico telefonico o dai), 126 Dati relativi all'ubicazione, 129 Elenchi dei contraenti

avatarsenior
inviato il 13 Marzo 2024 ore 7:45


avatarjunior
inviato il 13 Marzo 2024 ore 9:50

Va be non si possono riprendere.

avatarsenior
inviato il 13 Marzo 2024 ore 10:52

si si possono

Che cosa ne pensi di questo argomento?


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