RCE Foto

(i) Per navigare su JuzaPhoto, è consigliato disabilitare gli adblocker (perchè?)






Login LogoutIscriviti a JuzaPhoto!
JuzaPhoto utilizza cookies tecnici e cookies di terze parti per ottimizzare la navigazione e per rendere possibile il funzionamento della maggior parte delle pagine; ad esempio, è necessario l'utilizzo dei cookie per registarsi e fare il login (maggiori informazioni).

Proseguendo nella navigazione confermi di aver letto e accettato i Termini di utilizzo e Privacy e preso visione delle opzioni per la gestione dei cookie.

OK, confermo


Puoi gestire in qualsiasi momento le tue preferenze cookie dalla pagina Preferenze Cookie, raggiugibile da qualsiasi pagina del sito tramite il link a fondo pagina, o direttamente tramite da qui:

Accetta CookiePersonalizzaRifiuta Cookie

La street photography è illegale in Italia


  1. Forum
  2. »
  3. Tecnica, Composizione e altri temi
  4. » La street photography è illegale in Italia





avatarsenior
inviato il 23 Settembre 2021 ore 6:31

Io ho letto l'articolo che ho postato.
Non sono un giurista. L'articolo è molto categorico al riguardo.
La mia domanda a questo punto è: l'articolo che ho postato dice il vero? Se scatto una singola foto a uno sconosciuto senza consenso o senza che ricorra una delle condizioni di cui all'art 97 della legge sul diritto di autore, sto commetrendo un reato di molestie?
Qualcuno che ne capisce più di me, che mi limito a riportare un articolo sul tema, prendendolo per buono, sa rispondere a queste domande?

avatarsenior
inviato il 23 Settembre 2021 ore 6:33

@Murphy, qui non parliamo di pubblicare una foto, ma di scattarla.

avatarsenior
inviato il 23 Settembre 2021 ore 6:50

Senza saper né leggere né scrivere, così come si dice a lume di naso, riterrei che se la pubblicazione per finalità didattiche o culturali è consentita - e come ben Maltsev ha evidenziato con la sua domanda retorica la fotografia, praticamente sempre, è cultura - dovrebbe logicamente essere consentito, antecedentemente, lo scattare l'immagine medesima.

Poi, nel Paese dove [SPOILER Sorriso] Pinocchio si proclama innocente (e lo è) e viene sbattuto in galera; e quando si dichiara colpevole le porte della prigione si spalancano, questo può esser oggetto di dubbio; ma a pensare che tutta la fotografia street possa essere ritenuta illegale, o anche solo illegittima, si resta basiti. Ed è un genere che non pratico assolutamente.

avatarsenior
inviato il 23 Settembre 2021 ore 6:51

@Peda se tu continui a vedere che io ti guardo vuol dire che stai continuando a guardarmi pure tu. Io semplicemente mi faccio gli affari miei e se mi guardi tutto il tempo neanche me ne accorgo.

È ora di finirla di legittimare tutto quello che passa nella testa della gente. Se uno ha un respiro pesante e continua ad ansimare in un bar dove sei seduto anche tu e la cosa ti innervosisce, semplicemente ti alzi e te ne vai, o lo ignori, non fai smettere l'altro di respirare perché ha un respiro pesante e nemmeno lo denunci per molestie.

Concetto base: mi dà fastidio non implica che sia un reato nè tantomeno che il mio fastidio sia giustificato. E la storia del comune sentire medio è a) una fregnaccia indimostrabile, non verificabile in alcun modo; b) un modo di essere passivi rispetto allo sviluppo sociale, rinunciando a guidare una maturazione etica e morale delle persone.

Se un domani qualcuno valuterà, non si sa come, che il comune sentire medio di un popolo composto di gente squilibrata è che mostare il volto in pubblico sia motivo di turbamento, andremo tutti in giro col velo, altrimenti trovi qualcuno che ti denuncia per molestie e vieni condannato.

Questa cosa è indifendibile. Semplicemente la legge sul reato di molestie è lacunosa e mal scritta e dovrebbe contenere esattamente l'elenco delle cose vietate. Al di fuori di queste, se ti dà fastidio, sono cavoli tuoi. Così, invece, tutto può essere e non è affatto corretto. Perché chi eventualmente commette un comportamento che causa turbamento, dovrebbe poter essere consapevole dell'effetto che egli sta causando sulla "vittima" e a) non sempre la "vittima" lo manifesta o lo palesa il turbamento, b) se la "vittima" non palesa il turbamento e il mio sentire non coincide con quello comune, io non posso neanche immaginare che ciò che sto facendo sia di turbamento per qualcuno, perché per me non è una cosa che genera turbamento.

avatarsenior
inviato il 23 Settembre 2021 ore 7:32

@Andrea Festa:

Meglio ancora: chiunque posti uno street portrait può aggiungere sotto una didascalia che dice "foto pubblicata a fine didattico, io sono un bravissimo fotografo e voglio insegnare a tutti come si fa".

avatarsenior
inviato il 23 Settembre 2021 ore 7:33

ConfusoConfuso
Se un domani qualcuno valuterà, non si sa come, che il comune sentire medio di un popolo composto di gente squilibrata è che mostare il volto in pubblico sia motivo di turbamento, andremo tutti in giro col velo...

C'è gia chi lo pensa, e indirettamente lo dice in sedi pure qualificate... Confuso

avatarsenior
inviato il 23 Settembre 2021 ore 9:03

Si, di quel provvedimento della Suprema Corte se ne è già parlato e non solo in questo forum. Ma evidentemente invano, visto che continuano ad essere pubblicati articoli allarmistici di ignoranti che fanno solo cattiva informazione.

avatarsenior
inviato il 23 Settembre 2021 ore 9:15

Ok, quindi confermi che l'articolo che ho riportato non dà informazioni corrette sul tema?

Nel caso il thread si può chiudere qui.

avatarsenior
inviato il 23 Settembre 2021 ore 9:55

Ok, quindi confermi che l'articolo che ho riportato non dà informazioni corrette sul tema?


Non direi nemmeno questo, o perlomeno non nel senso in cui l'hai inteso.

Intanto partiamo dal titolo dell'articolo che è:
Lecito scattare fotografie senza consenso? ; ben diverso è da La street photography è illegale in Italia .

L'articolo (peraltro analogo ad altri di altre riviste), dopo aver fatto un "ripasso" delle norme civilistiche e di cosa necessiti la pubblicazione (lo scatto è sempre consentito se non per le limitazioni previste (luoghi militari, privati etc...), analizza se costituisca reato anche il semplice fatto di scattare una foto e vuol sostenere una tesi positiva, a mio avviso forzata e indicherò il perchè.
("Sinora, abbiamo trattato l'aspetto più scontato della materia: il divieto di pubblicazione della fotografia. Cerchiamo però di comprendere se la legge vieti anche il semplice fatto di realizzare lo scatto, pur conservandolo nella propria memoria digitale, senza diffonderlo in pubblico. ").

A sostegno della propria tesi argomenta riportando un principio espresso dalla Cassazione in una sentenza:
"Viceversa, quando il fotografo ha come preciso scopo quello di immortalare il volto di un “perfetto sconosciuto”, il suo comportamento costituisce illecito. A dirlo è la Cassazione in una importantissima sentenza che gli artisti di strada dovrebbero conoscere a memoria: si tratta della sentenza n. 9446 del 2018. In base ad essa, chi fotografa un'altra persona, senza che ciò sia giustificato da una delle ragioni che la legge sul diritto d'autore elenca (v. sopra), commette il reato di molestie. "

In realtà in sentenza non troviamo espressamente quanto sopra; quanto sopra è il risultato di una interpretazione dall'autore dell'articolo.

La sentenza richiamata è stata emessa non in sede di valutazione nel merito di quel comportamento , ma in sede di verifica di sussistenza dei presupposti per sequestrare il telefono.
Per fare questo la Corte deve (tra gli altri) valutare anche se astrattamente quel comportamento possa costituire reato.

Ora quando riporta " In questo caso, secondo la Suprema Corte, basta anche una semplice condotta – in quanto non giustificata da valido motivo – per rientrare nel reato in questione. È quindi da ritenersi biasimevole il comportamento di chi fotografa un'altra persona senza alcuna motivazione riconosciuta dalla normativa. È sufficiente quindi un solo scatto per integrare il reato." scrive una cosa che la Corte non dice.

Leggendo la sentenza troviamo:
Il ricorrente non contesta là sussistenza di esigenze probatorie, ma l'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito nella previsione dell'art. 660 cod. pen.
La corte sta valutando entrambi i presupposti di legittimità del ricorso che, ri-evidenzio, deve giudicare se è legittimo un provvedimento di sequestro nel caso concreto e non giudicare se il fatto costituisce reato.

Ed infatti troviamo:
"Giova ribadire che il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse a norma dell'art. 324 cod. proc. pen. in materia di sequestro preventivo o probatorio è previsto dall'art. 325 cod. proc. pen., comma 1, solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errori in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali però da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice"

Subito dopo la corte motiva perchè ritiene il ricorso infondato:

" Ora nel caso di specie il provvedimento impugnato non è affatto (come risulta dalla esposizione in fatto) immotivato e le ragioni che lo sostengono sono oggetto di illustrazione coerente, comprensibile e giuridicamente corretta. ").

Questo equivale a dire che ciò che voleva dimostrare il ricorrente, ossia che nemmeno in astratto l'ipotesi di reato sussista, è infondato.
Spiega poi il perchè richiamando consolidati principi in tema di molestie.

"Si è, pertanto, affermato che, ai fini della sussistenza del reato previsto dall'art. 660 cod. pen., la molestia o il disturbo devono essere valutati con riferimento alla psicologia normale media, in relazione cioè al modo di sentire e di vivere comune" e smentisce l'ipotesi del ricorrente.

E motiva:
"cosicché nell'ipotesi in cui il fatto sia oggettivamente molesto o disturbatore è del tutto irrilevante che la persona offesa non abbia risentito alcun fastidio". perchè a tutela dell'ordine pubblico e non individuale.

Da qui l'articolo (ma ripeto anche altri) trae conclusioni a mio avviso palesemente forzate; una cosa è la valutazione in astratto, altro è l'applicazione al caso concreto.

Sarebbe stata più interessante leggere la sentenza di merito del processo per verificare se quel comportamento, sia in concreto stato ritenuto reato.

avatarsupporter
inviato il 23 Settembre 2021 ore 10:07

Se il fatto che tu mi scatti una foto senza il mio consenso mi provoca turbamento, allora tale comportamento è una molestia.

Ma scusate, voi state ragionando come fotografi, mettevi dalla parte di chi viene ritratto... a voi farebbe piacere essere fotografato? Non parlo del cinese che sta fotografando un monumento e voi finite dentro l'inquadratura, parlo di una foto rivolta a voi, dove voi siete il soggetto dello scatto

E comunque la legge è chiara e non c'entra nulla con il fatto che una persona sia turbata o meno dallo scatto

Come tu stesso riporti:

Quindi vietato scattare anche una singola foto a qualcuno senza il suo consenso o senza che vi siano le condizioni per cui tali foto potrebbero essere pubblicate anche senza consenso (art.97 della Legge sul diritto d'Autore).

avatarsenior
inviato il 23 Settembre 2021 ore 10:16

A me non frega nulla di essere fotografato (anzi io saluto pure) , idem la mia compagna, si vede che siamo strani. E comunque facendo street noto che tutte queste menate sono tipiche degli italiani, gli stranieri sono molto più rilassati a farsi fotografare. Io una domanda me la farei

avatarsupporter
inviato il 23 Settembre 2021 ore 10:22

Scusa, ma così come a te non frega un piffero d'essere fotografato, potrai capire che esiste anche gente alla quale non fa piacere...

Il diritto alla propria privacy è sacrosanto, anche se parlare di privacy nel 2021 è un filo anacronistico! MrGreen

avatarsenior
inviato il 23 Settembre 2021 ore 10:24

Però se non ti punto ti molesto di meno.MrGreen




avatarsenior
inviato il 23 Settembre 2021 ore 11:43

La tua privacy finisce quando entri in un luogo pubblico. Amen.

avatarsenior
inviato il 23 Settembre 2021 ore 12:12

Comunque lo abbiamo già detto molte volte. Tutti i discorsi (e i siti web) che fanno riferimento unicamente alla legge sul diritto d'autore, e quindi alle fattispecie che permetterebbero di fotografare persone comuni in pubblico, sono superate dal regolamento europeo sulla privacy.

Secondo il GDPR la fotografia dove una persona è riconoscibile equivale ad un dato personale.
Acquisire (scattare una foto), conservare e diffondere dati personali è condizionato dall'ottenimento del consenso da parte dell'interessato.

Non c'è altro da aggiungere, purtroppo…

RCE Foto

Metti la tua pubblicità su JuzaPhoto (info)



Questa discussione ha raggiunto il limite di 15 pagine: non è possibile inviare nuove risposte.

La discussione NON deve essere riaperta A MENO CHE non ci sia ancora modo di discutere STRETTAMENTE sul tema originale.

Lo scopo della chiusura automatica è rendere il forum più leggibile, soprattutto ai nuovi utenti, evitando i "topic serpentone": un topic oltre le 15 pagine risulta spesso caotico e le informazioni utili vengono "diluite" dal grande numero di messaggi.In ogni caso, i topic non devono diventare un "forum nel forum": se avete un messaggio che non è strettamente legato col tema della discussione, aprite una nuova discussione!





 ^

JuzaPhoto contiene link affiliati Amazon ed Ebay e riceve una commissione in caso di acquisto attraverso link affiliati.

Versione per smartphone - juza.ea@gmail.com - Termini di utilizzo e Privacy - Preferenze Cookie - P. IVA 01501900334 - REA 167997- PEC juzaphoto@pec.it

www.juzaphoto.com - www.autoelettrica101.it

Possa la Bellezza Essere Ovunque Attorno a Me