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Voi come vi comportereste al mio posto?


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avatarsenior
inviato il 14 Settembre 2020 ore 20:36

Non ritireranno mai un libro, considera anche le foto di price prese da Instagram e sono sempre lì.
Non ritirano i libri street figurati quelli in posa

user177356
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inviato il 14 Settembre 2020 ore 20:41

Matteo, se l'interessato ha tempo, voglia e soldi per pagare un buon avvocato, il libro viene ritirato. Il problema è che lo stesso interessato deve pagare le spese legali e i danni all'editore. Parliamo di decine di migliaia di euro, se va bene.

Il miglior deterrente all'esercizio di un diritto è far sì che sia molto costoso esercitarlo.

user209481
avatar
inviato il 14 Settembre 2020 ore 21:22

X Newtown
Ho sempre giudicato male nei miei pensieri le " modelle, specialmente le straniere. Lasciala perdere anzi se continua a disturbarti dille che può intraprendere un'azione legale per una foto che non esiste. Le carte di identità non non hanno la foto del posteriore. Dormi tranquillo, anche io ho avuto una storia simile.

avatarsenior
inviato il 14 Settembre 2020 ore 21:33

Il problema è il corrispettivo: se il consenso è gratis l'interessato può recedervi, se è a pagamento no!

Tutto qui.

avatarjunior
inviato il 14 Settembre 2020 ore 22:19

Anche io la toglierei, la ragazza potrebbe avere seriamente problemi e non mi piacerebbe causare problemi al prossimo con una mia foto, se proprio mi piace me la stampo bella grande e la appendo in corridoio insieme alle altre, alla fine le mie foto devono essere una soddisfazione per il mio occhio

user177356
avatar
inviato il 14 Settembre 2020 ore 22:28

Il problema è il corrispettivo: se il consenso è gratis l'interessato può recedervi, se è a pagamento no!


Ma perdiana, il testo della sentenza della Cassazione che ho riportato sopra (linkato originariamente da Catand nella prima pagina di questo thread) l'avete letto??? Lo ripeto qui sotto:

"2.5. Ebbene, va osservato, al riguardo, che il consenso alla pubblicazione della propria immagine costituisce un negozio unilaterale, avente ad oggetto non il diritto, personalissimo ed inalienabile, all'immagine, che in quanto tale non può costituire oggetto di negoziazione, ma soltanto l'esercizio di tale diritto. Il consenso in parola, pertanto, sebbene possa essere occasionalmente inserito in un contratto, resta tuttavia distinto ed autonomo dalla pattuizione che lo contiene, con la conseguenza che esso è sempre revocabile , quale che sia il termine eventualmente indicato per la pubblicazione consentita, ed a prescindere dalla pattuizione del compenso , che non costituisce un elemento del negozio autorizzativo in questione, stante la natura di diritto inalienabile e, quindi, non suscettibile di valutazione in termini economici rivestita dal diritto in discussione (Cass. 3014/2004)."

Ti ho dato il consenso e fin quando non lo revoco puoi pubblicare le foto che mi ritraggono. Dall'istante nel quale ti comunico di aver cambiato idea, le foto le rimuovi, senza se e senza ma. Se hai subito un danno dalla mia revoca, sono tenuto a risarcirti. Ma sta a te provare che ci sia stato e la sua entità (danno emergente ed eventuale lucro cessante); il fatto che tu mi abbia pagato non ha alcuna rilevanza.

avatarsenior
inviato il 14 Settembre 2020 ore 22:41

La sentenza cassa con rinvio indicando il principio di diritto che prevede la revocabilità del consenso. Non precisa però l'effetto della revoca sul contratto che, così su due piedi, potrebbe qualificarsi come recesso o come inadempimento contrattuale, ipotesi diverse con effetti diversi. Peraltro il ragionamento della Corte suggerisce anche altri interessanti spunti di riflessione, come ad esempio l'efficacia della clausola di durata relativa al consenso di sfruttamento, consenso che, secondo la Corte è invece da intendersi “per legge” sempre revocabile.
L'eventuale inefficacia della clausola ovviamente potrebbe riverberare i suoi effetti sull'intero negozio

avatarsenior
inviato il 14 Settembre 2020 ore 22:42

Ma perdiana, il testo della sentenza della Cassazione che ho riportato sopra (linkato originariamente da Catand nella prima pagina di questo thread) l'avete letto???


Sì ma siamo in Italia e non negli stati uniti dove le sentenze fanno norma

user177356
avatar
inviato il 14 Settembre 2020 ore 22:53

Non precisa però l'effetto della revoca sul contratto che, così su due piedi, potrebbe qualificarsi come recesso o come inadempimento contrattuale, ipotesi diverse con effetti diversi.


Non credo, perché la Cassazione sottolinea che il consenso rimane distinto e autonomo dalla pattuizione contrattuale. Stante l'orientamento della Corte, vedo difficilmente percorribile anche l'ipotesi di configurare il consenso come condizione esplicita del contratto, perché di fatto minerebbe la libertà di revoca.

Sì ma siamo in Italia e non negli stati uniti dove le sentenze fanno norma


Fanno giurisprudenza, e ti assicuro che basta e avanza, soprattutto quando l'orientamento della Cassazione è consolidato (ovvero lo stesso in una molteplicità di casi analoghi).



Giusto per chiarire: se fossi il legislatore (posto che le norme europee - che non conosco in dettaglio - mi diano qualche libertà di azione) prevederei la non revocabilità fino alla prima pubblicazione e per i successivi due anni, purché il soggetto ritratto abbia ricevuto un compenso congruo con l'impegno richiesto.

avatarsenior
inviato il 14 Settembre 2020 ore 23:01

La questione meriterebbe sicuramente un approfondimento e infatti la parte finale del mio precedente intervento si riferiva proprio a questo nodo che a mio parere rimane piuttosto critico in questa pronuncia nella quale la Cassazione parrebbe creare un distinguo netto tra il diritto a revocare il consenso allo sfruttamento dell'immagine (a tutela non del diritto allo sfruttamento ma a quello dell'immagine) e il negozio nel quale il diritto allo sfruttamento è inserito. Come a dire che la tutela del diritto all'immagine prevale su quello di sfruttamento . Ne conseguirebbe il diritto del soggetto ad imporre la cessazione dello sfruttamento ma la permanenza degli effetti connessi all'assunzione dell'obbligo di conceder lo sfruttamento (inteso appunto, ad esempio, quale inadempimento). Ma ripeto che ci vedo anch'io una certa contraddittorietà e la questione meriterebbe un approfondimento serio.

Se il diritto è irrinunciabile lo è a livello costituzionale e quindi non sarebbe derogabile da una legge

user177356
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inviato il 14 Settembre 2020 ore 23:11

Ne conseguirebbe il diritto del soggetto ad imporre la cessazione dello sfruttamento ma la permanenza degli effetti connessi all'assunzione dell'obbligo di conceder lo sfruttamento.


Scusa, ma a mio avviso stai proprio sbagliando impostazione. In sintesi, la Cassazione ribadisce che il diritto all'immagine è inalienabile e quindi non può essere oggetto di pattuizioni. Il fatto che il consenso alla pubblicazione sia inserito in una pattuizione contrattuale è un elemento meramente incidentale, e non cambia la natura del diritto. In altri termini, non può sussistere un obbligo a concedere lo sfruttamento .

Sicuramente questo apre un problema molto rilevante, perché la maggior parte dei fotografi professionali interpretano (correttamente, in un'ottica economico-contrattuale) la concessione del consenso come parte integrante ed essenziale della prestazione del/la modello/a, senza la quale l'accordo viene svuotato della sua ragion d'essere.

avatarsenior
inviato il 14 Settembre 2020 ore 23:19

In realtà quello che non è alienabile non è il diritto allo sfruttamento ma il diritto all'immagine

user177356
avatar
inviato il 14 Settembre 2020 ore 23:20

Se il diritto è irrinunciabile lo è a livello costituzionale e quindi non sarebbe derogabile da una legge


Non si tratterebbe tecnicamente di una limitazione del diritto ma di una modulazione degli effetti della revoca. Ovviamente è solo un'ipotesi da forum di fotografia MrGreen

In realtà quello che non è alienabile non è il diritto allo sfruttamento ma il diritto all'immagine


E dove avrei affermato il contrario?

avatarsenior
inviato il 14 Settembre 2020 ore 23:22

OvviamenteMrGreen

avatarsenior
inviato il 14 Settembre 2020 ore 23:37

Illiceità della causa, contrarietà a norme imperative, eccessiva onerosità sopravvenuta, impossibilità sopravvenuta, recesso, buona fede precontrattuale e contrattuale,inadempimento, vizio del consenso (errore). Appena ho letto la sentenza mi sono venuti in mente questI istituti, ognuno di essi secondo me meriterebbe di essere considerato e dai messaggi che scrivi credo non serva dire perché.
Probabilmente ce ne sono altrettanti ai quali non ho pensato.

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