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Coronavirus: Decreto IoRestoACasa - Autocertificazioni - Statistiche


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inviato il 24 Agosto 2020 ore 14:58

App Immuni





Dove scaricarla:
www.immuni.italia.it/

Immuni è un'app creata per aiutarci a combattere l'epidemia di COVID-19.
L'app utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti che hanno avuto un'esposizione a rischio, anche se sono asintomatici.
Gli utenti che vengono avvertiti dall'app di un possibile contagio possono isolarsi per evitare di contagiare altri. Così facendo, aiutano a contenere l'epidemia e a favorire un rapido ritorno alla normalità.

Venendo informati tempestivamente, gli utenti possono contattare il proprio medico di medicina generale e ridurre così il rischio di complicanze. Cool
Non c'è nessun obbligo di seguire le indicazioni che l'app ti darà, ma ti consigliamo vivamente di farlo per proteggere la tua salute e quella dei tuoi cari e della comunità.
Domande e risposte: www.immuni.italia.it/faq.html

A chi si è trovato a stretto contatto con un utente risultato positivo al virus del COVID-19, l'app invia una notifica che lo avverte del potenziale rischio di essere stato contagiato. Grazie all'uso della tecnologia Bluetooth Low Energy, questo avviene senza raccogliere dati sull'identità o la posizione dell'utente.

Immuni è stata progettata e sviluppata ponendo grande attenzione alla tutela della privacy. I dati, raccolti e gestiti dal Ministero della Salute e da soggetti pubblici, sono salvati su server che si trovano in Italia. I dati e le connessioni dell'app con il server sono protetti.


Supporto: cittadini@immuni.italia.it tel. 800 91 24 91 (7-22, numero verde)

Da dove puoi scaricare Immuni dipende dallo smartphone che usi. Non tutti i dispositivi sono supportati. Scegli la versione compatibile col tuo smartphone.

App Store
Puoi scaricare Immuni dall'App Store e usarla correttamente se il tuo iPhone ha iOS versione 13.5 o superiore. Aggiorna iOS all'ultima versione disponibile prima di effettuare lo scaricamento di Immuni.

I modelli di iPhone che supportano iOS 13.5 sono i seguenti: 11, 11 Pro, 11 Pro Max, Xr, Xs, Xs Max, X, SE (2nd generation), 8, 8 Plus, 7, 7 Plus, 6s, 6s Plus, SE (1st generation). Purtroppo, non potrai usare Immuni se il tuo modello di iPhone non permette l'aggiornamento di iOS a una versione pari o superiore alla 13.5.

Google Play
Puoi scaricare Immuni da Google Play e usarla correttamente se il tuo smartphone Android verifica tutti e tre i seguenti requisiti:
• Bluetooth Low Energy
• Android versione 6 (Marshmallow, API 23) o superiore
• Google Play Services versione 20.18.13 o superiore
Aggiorna Android e Google Play Services all'ultima versione disponibile prima di effettuare lo scaricamento di Immuni.

Purtroppo, non potrai usare Immuni se il tuo modello di smartphone Android non ha il Bluetooth Low Energy o non permette l'aggiornamento di Android e di Google Play Services alle versioni minime indicate.

Come installare Immuni su Android e iPhone di Mister Gadget


Dichiarazione della ministra per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano:
"...dopo l'autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali, dal 15 giugno l'app Immuni è funzionante in tutta Italia. L'applicazione del Ministero della salute, al cui sviluppo ho contribuito fornendo supporto tecnologico nell'ambito delle mie competenze, costituisce uno degli strumenti di contrasto alla diffusione del coronavirus, nell'ambito della strategia sanitaria dello stesso Ministero. Stando all'ultimo dato a me disponibile, l'app è stata installata da oltre 4.300.000 utenti; secondo una ricerca dell'università di Pavia, questo dato rappresenta circa il 12 per cento della popolazione italiana tra i 14 e i 75 anni in possesso di smartphone necessari per l'utilizzo dell'applicazione... "
fonte: www.aogoi.it/notiziario/app-immuni/



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inviato il 26 Settembre 2020 ore 20:34

Nuovo strumento per consultare le statistiche del coronavirus Covid-19 nelle scuole italiane.
In particolare viene mostrata la situazione attuale, la mappa con gli istituti scolastici colpiti per ogni comune italiano.
Dopo la mappa è possibile visualizzare una tabella riassuntiva con l'elenco delle scuole in cui si è verificato almeno un contagio da coronavirus.

Data 26-09-2020 - Scuole con almeno un caso 455 - Scuole chiuse 76










statistichecoronavirus.it/coronavirus-scuole/#tabella

------------------------------------------------------------------------------------------------
Circolare del Ministero della Salute del 24-09-2020

OGGETTO:Riapertura delle scuole. Attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale scolasticocon sospetta infezione da SARS-CoV-2.
Facendo seguito alla circolare n. 17167del 21agosto 2020recante 'Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia', successivamente approvate dalla Conferenza Unificata,nella seduta del 28 agosto 2020, richiamate ed integralmente allegate dall'art. 1, comma 4, lett.a) del DPCM del 7 settembre 2020, si forniscono chiarimenti in merito agli attestatidiguarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale scolastico.
Il documento sopra indicato-la cui valenza normativa vincolante deriva direttamente dalle previsioni del decreto del Presidente del Consiglio del Ministri citato -è stato trasmesso conCircolare del Ministero della Salute n. 17167 del 21.8.2020 quale strumento di riferimento utile per l'implementazione a livello regionale, fornendo un supporto operativo ai decisori e agli operatori nel settore scolastico e nei Dipartimenti di Prevenzione (DdP) che sono a pieno titolo coinvolti nel monitoraggio e nella risposta a casi sospetti/probabili e confermati di COVID-19 nonché nell'attuare strategie di prevenzione a livello comunitario. Al suo interno sonoinoltre rappresentatigli scenari più frequentirispetto al verificarsi di casi e\ofocolai da COVID-19nelle scuole e le conseguenti indicazioni sia per il contenimento dell'epidemia che per garantire la continuità in sicurezza delle attività didattiche ed educative.

In particolare, le indicazioni riguardano quattro scenari, che concorrono a definire un “caso sospetto”, anche sulla base della valutazione del medico curante (PLS/MMG):
-a) caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologiacompatibile con COVID-19, in ambito scolastico;
-b) caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologiacompatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio;
-c) caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologiacompatibile con COVID-19, in ambito scolastico;
d) caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o sintomatologiacompatibile con COVID-19, al proprio domicilio.


In presenza di sintomatologia sospetta, il pediatra di libera scelta (PLS)/medico di medicina generale (MMG), richiedetempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione (DdP), o al servizio preposto sulla base dell'organizzazione regionale.Il DdP, o il servizio preposto sulla base dell'organizzazione regionale,provvede all'esecuzione del test diagnostico. Se il caso viene confermato, il DdPsi attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

Si sottolinea che gli operatori scolastici e gli alunni hanno una priorità nell'esecuzione dei test diagnostici.

Alunno/operatore scolastico positivo al test diagnostico per SARS-CoV-2Se il test risultapositivo, si notifica il caso al DdP che avvia la ricerca dei contatti e indica leazioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata, secondo quanto previsto dal documento di cui sopra recante 'Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia'. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione secondo i criteri vigenti.
Attualmente le indicazioni scientifiche prevedono l'effettuazione di due tamponi (test di biologia molecolare)a distanza di 24 ore l'uno dall'altrocon un contestuale doppio negativo, cui potràconseguire la conclusione dell'isolamento e l'inserimento in comunità.L'alunno/operatore scolastico rientrerà a scuola con attestazione di avvenuta guarigione e nulla osta all'ingresso o rientro in comunità.Alunno/operatore scolastico negativo al testdiagnostico per SARS-CoV-2Se il test diagnosticoè negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, secondo sua precisa valutazione medica, il pediatra oil medico curante, valuta ilpercorso clinico/diagnostico più appropriato (eventuale ripetizione del test) e comunque l'opportunità dell'ingresso a scuola.In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, la personarimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG.Alunno od operatore scolastico convivente di un caso accertato Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del Dipartimento di prevenzione, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell'alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.Attestazione di nulla osta all'ingressoo rientroin comunitàdopo assenza per malattiaIn caso di test diagnosticoper SARS-CoV-2 con esito positivo, il PLS\MMG, dopo aver preso in caricoil paziente ed aver predisposto il corretto percorso diagnostico\terapeutico predispone, dopolaconferma di avvenuta guarigione,con l'effettuazionedi due tamponi a distanza di 24 ore,l'uno dall'altro risultati negativi, “Attestazione di nulla osta all'ingresso o al rientro in comunità”. In caso di patologie diverse da COVID-19, con tampone negativo, il soggettorimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che l'alunno/operatore scolastico può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19,come disposto da documenti nazionali e regionali.
Resta fermo quanto previsto dalla normativa specifica di cui al decreto del Ministro della Sanità del 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991

www.miur.gov.it/documents/20182/4113954/Circolare+attestazione+guarigi







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inviato il 27 Settembre 2020 ore 19:44

Strumenti utili per il monitoraggio e valutazione delle condizioni della persona nel periodo CoVid-19 : Termometro digitale e saturimetro

Il pulsossimetro o saturimetro o ossimetro stima la quantità di ossigeno presente nel sangue (SPO2) e la frequenza del Polso (PR) , può aiutare il medico a capire se i polmoni stanno lavorando bene e se la febbre che abbiamo potrebbe essere un sintomo di CoVid-19 (I sintomi di COVID-19 sono: febbre, tosse, dispnea "mancanza di respiro").

La saturazione di ossigeno dell'emoglobina presente nel sangue è definita con la sigla "SpO2".
Valori superiori a 95% indicano che i polmoni stanno lavorando bene.
Se invece sono inferiori al 95% significa che c'è una ridotta presenza di ossigeno nel sangue (i medici definiscono questa condizione ipossiemia).
In queste situazioni il paziente incontra difficoltà a respirare: potrebbe essere in corso una polmonite e potrebbe essere necessario un ricovero in ospedale. La temperatura, la saturazione di ossigeno e i battiti cardiaci sono indici molto utili per il medico, se interpellato.

Il saturimetro oltre alla saturazione di ossigeno nel sangue e alla frequenza del polso riporta il PI (indice di perfusione):
è un valore numerico che indica l'intensità della pulsazione nel punto in cui viene posizionato il sensore. É un valore relativo che varia da paziente a paziente ed in base alla zona in cui viene posto il sensore. Normalmente , per valori superiori al 4% la misurazione è ritenuta attendibile.

Come funziona: un saturimetro: biomedicalcue.it/cos-e-come-funziona-pulsossimetro/10179/








Ci sono poi alcune condizioni che possono ostacolare la corretta misurazione del saturimetro, tra cui:
- unghie troppo lunghe... vanno tagliate, altrimenti il polpastrello non cade nel raggio d'azione del raggio laser che serve a misurare la saturazione dell'ossigeno
- smalto: gli smalti moderni non dovrebbero causare valori più bassi ma è preferibile toglierli.
- unghie gel (quelle che si sovrappongono a quelle normali): potrebbero generare falsi risultati.

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inviato il 18 Ottobre 2020 ore 23:14

Domenica 18 ottobre, è stato approvato d'urgenza un nuovo DPCM, si va ad aggiungere a quanto previsto dal Decreto Ottobre , il quale ha introdotto restrizioni e obblighi che a quanto pare non sono stati sufficienti vista l'attuale situazione, con il numero dei contagi che ormai aumenta di oltre diecimila unità al giorno (+11.705 nella giornata di oggi).

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 ottobre 2020:
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/13/20A05563/sg
www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCorona

Per questo motivo il Consiglio dei Ministri ha deciso di introdurre nuove restrizioni, come quelle che interessano da vicino i locali della movida. Sono questi, infatti, i luoghi più a rischio visto che sono soliti verificarsi assembramenti di giovani (che spesso non indossano neppure la mascherina).

Ma non sono queste le uniche attività per le quali sono state introdotte restrizioni con il nuovo DPCM. Ecco tutte le novità - in attesa del testo ufficiale che potrà fare chiarezza su alcuni aspetti fondamentali - del nuovo provvedimento.

Dopo un confronto con Regioni e CTS è stato deciso di modificare ancora gli orari di apertura e chiusura per i servizi di bar e ristorazione.

Nel dettaglio, a partire dalle ore 18:00 sarà autorizzato solamente il servizio al tavolo. La chiusura dell'attività dovrà però scattare a mezzanotte (un vero e proprio coprifuoco), con la riapertura che non potrà esserci prima delle 5:00 (viene colmato, quindi, il vuoto normativo del DPCM del 13 ottobre). Le consegne a domicilio, però, non avranno vincolo di orario; per l'asporto, invece, c'è tempo fino a mezzanotte.

Al tavolo di un ristorante potranno sedere al massimo 6 persone; sarà compito del ristoratore, poi, dare indicazione del numero massimo di commensali ammessi nel locale in base alla propria capienza. Inoltre, ai sindaci viene data la possibilità di chiudere strade e piazze dove solitamente si creano assembramenti.

Vengono sospese, poi le fiere e le sagre (solamente quelle locali, con l'eccezione di quelle nazionali e internazionali); questi eventi non si potranno tenere fino a nuovo ordine.

Salve palestre e attività come parrucchieri e centri estetici, per i quali non scatta la chiusura (come invece era stato anticipato da alcune indiscrezioni poi smentite da Palazzo Chigi). Restano aperte anche sale giochi e bingo, per le quali però viene predisposta la chiusura alle 21:00.

Respinta la proposta delle Regioni riguardo al ritorno parziale della didattica a distanza alle scuole superiori: il Ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, si è opposta fermamente a questa possibilità, ribadendo che “la scuola resta in presenza perché è fondamentale per tutti, dai più piccoli all'ultimo anno del secondo grado”. Tuttavia, viene prevista una maggiore flessibilità di orario nelle scuole superiori, con ingressi scaglionati anche dalle 09:00 e con la possibilità che le lezioni si possano tenere anche nel pomeriggio.

Restano aperte piscine e palestre, anche perché - come spiegato dal Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, “il settore abbia affrontato ingenti spese per adeguare i propri spazi ai protocolli di sicurezza, e nessuna evidenza scientifica denuncia focolai in relazione all'allenamento individuale nei luoghi controllati”. Insomma, la maggior parte delle palestre hanno dimostrato un grande senso di responsabilità e per questo motivo non ci sono elementi che portano in direzione di una loro chiusura.

il Presidente del Consiglio ha anticipato che una decisione definitiva verrà presa tra una settimana. Se tutte le palestre e le piscine non si adegueranno a quanto stabilito dai protocolli, verrà predisposta la chiusura anche di queste attività.

E ancora: novità sia per il lavoro privato che per il pubblico. Nel comparto pubblico, infatti, il 75% di personale dovrà essere in smart working e tutte le riunioni dovranno tenersi in videoconferenza (eccetto che in casi straordinari). Nel privato, invece, si tratta di una sola raccomandazione, con il datore di lavoro che dovrà ricorrere allo smart working qualora le mansioni lo consentano.

Novità anche per lo sport: restano vietati quelli di contatto ma con il nuovo DPCM non sono consentite neppure le competizioni di squadra dilettantistiche.
La lista qui nella gazzetta Ufficiale GU Serie Generale n.253 del 13-10-2020 :
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/13/20A05592/SG
cliccare su Allegati per gli sport vietati

Mascherine
L'Art. 1 del decreto conferma quanto previsto dal decreto mascherine emanato il 7 ottobre. È obbligatorio avere sempre con sé la mascherina e di indossarla nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi e per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.

fonti:
www.money.it/DPCM-18-ottobre-2020-nuove-restrizioni
primatreviglio.it/rubriche/topnewsregionali/ultimo-dpcm-18-ottobre-202

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inviato il 19 Ottobre 2020 ore 0:02

Situazione Mondiale al 18 ottobre


























Andamento Europa al 18 ottobre



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inviato il 25 Ottobre 2020 ore 16:20

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) con i provvedimenti decisi dal governo per cercare di contenere il nuovo aumento di casi da coronavirus. Sarà valido dalla mezzanotte di domenica 25 ottobre fino a martedì 24 novembre.

COMPORTAMENTI INDIVIDUALI
*Obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui sia garantito, in modo continuativo, il distanziamento da persone non conviventi.
*Obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
*È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
*I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.
*E' imposto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso.

ORDINANZE DI CHIUSURA
*Possibile chiusura delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, dopo le ore 21,00.

PARCHI PUBBLICI
*Consentito l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici nel rigoroso rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
*Sospese le attività dei parchi tematici.
*Consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.

COMPETIZIONI SPORTIVE
*Sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato ad eccezione delle competizioni e delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, riguardanti gli sport individuali e di squadra, riconosciuti dal CONI, dal CIP e dalle Federazioni.

IMPIANTI SCIISTICI
*Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali ed internazionali o lo svolgimento di tali competizioni.
*Gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte ad evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti.

PALESTRE E PISCINE
*Sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. L'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.

PARRUCCHIERI
Parrucchieri, estetisti e attività che fanno servizi alla persona possono restare aperti se lo consentono le singole Regioni e Province autonome in base all'andamento epidemiologico del territorio.

MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
*Consentito soltanto in forma statica lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche, a condizione che siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.

SALE GIOCHI
Sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo e casinò.

CINEMA, TEATRO, SPETTACOLI
*Sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto

SALE DA BALLO
*Sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.

FESTE
*Vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.

SAGRE E FIERE
*Vietate le sagre, le fiere e gli altri analoghi eventi ad eccezione di quelle di carattere nazionale ed internazionale nel rispetto di protocolli di sicurezza.

CONVEGNI
*Sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.

CERIMONIE PUBBLICHE
*Le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico.

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
*Le riunioni nell'ambito delle pubbliche amministrazioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni.
*Nel predisporre le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri, le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità.
*Nelle pubbliche amministrazioni è incentivato il lavoro agile con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale del 50%.
*Le pubbliche amministrazione dispongono una differenziazione dell'orario di ingresso del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario, nonché quello impegnato in attività connessa all'emergenza o in servizi pubblici essenziali.

LUOGHI DI CULTO
*Consentito l'accesso ai luoghi di culto con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e il distanziamento; le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.

MUSEI
*Consentito l'accesso ai musei culto con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e il distanziamento.

SCUOLE
*L'attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza.
*Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari al 75 per cento delle attività , modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9,00.
*E' promosso lo svolgimento periodico delle riunioni di coordinamento regionale e locale previste nel Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (cd. "Piano scuola"), adottato con D.M. 26 giugno 2020, n. 39.
*Sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

UNIVERSITA'
*Le Università predispongono, in base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative tenendo conto dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria ed, in ogni caso, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca.

CONCORSI PUBBLICI
*Sospeso lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari o in maniera telematica, ovvero in cui la commissione ritenga di poter procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto.
*Sono fatte salve le procedure in corso, quelle per le quali esistono specifici protocolli organizzativi validati dal Comitato tecnico scientifico e quelle già bandite che si dotino del suddetto protocollo.

ATTIVITA' COMMERCIALI
*Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.

BAR E RISTORANTI
*Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00.
*Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.
*Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.
*E' consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti
*E' sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24,00* la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. (*dove non sia previsto il coprifuoco)

SERVIZI ALLA PERSONA
*Consentite le attività inerenti ai servizi alla persona nel rispetto dei protocolli vigenti, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

STRUTTURE RICETTIVE
*Consentite le attività delle strutture ricettive a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida.

-Resterà consentito spostarsi da una regione all'altra
-Il DPCM raccomanda di non ricevere a casa persone diverse da quelle del proprio nucleo familiare, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza
-Smart working
Viene raccomandato il lavoro in smart working, dove possibile; negli altri casi, sono incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti e gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.

www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20201024.pdf

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inviato il 29 Ottobre 2020 ore 20:34

DECRETO RISTORI 29 OTTOBRE 2020
Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell'economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti per la tutela della salute e per il sostegno ai lavoratori e ai settori produttivi, nonché in materia di giustizia e sicurezza connesse all'epidemia da COVID-19.

Il testo interviene con uno stanziamento di 5,4 miliardi di euro in termini di indebitamento netto e 6,2 miliardi in termini di saldo da finanziare, destinati al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute, nonché al sostegno dei lavoratori in esse impiegati.

Di seguito le principali misure introdotte.
1. Contributi a fondo perduto

Le imprese dei settori oggetto delle nuove restrizioni riceveranno contributi a fondo perduto con la stessa procedura già utilizzata dall'Agenzia delle entrate in relazione ai contributi previsti dal decreto “Rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

La platea dei beneficiari includerà anche le imprese con fatturato maggiore di 5 milioni di euro (con un ristoro pari al 10 per cento del calo del fatturato). Potranno presentare la domanda anche le attività che non hanno usufruito dei precedenti contributi, mentre è prevista l'erogazione automatica sul conto corrente, entro il 15 novembre, per chi aveva già fatto domanda in precedenza.
L'importo del beneficio varierà dal 100 per cento al 400 per cento di quanto previsto in precedenza, in funzione del settore di attività dell'esercizio.
2. Proroga della cassa integrazione

Con un intervento da 1,6 miliardi complessivi, vengono disposte ulteriori 6 settimane di Cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario legate all'emergenza COVID-19, da usufruire tra il 16 novembre 2019 e il 31 gennaio 2021 da parte delle imprese che hanno esaurito le precedenti settimane di Cassa integrazione e da parte di quelle soggette a chiusura o limitazione delle attività economiche.

È prevista un'aliquota contributiva addizionale differenziata sulla base della riduzione di fatturato. La Cassa è gratuita per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20%, per chi ha avviato l'attività dopo il 1° gennaio 2019 e per le imprese interessate dalle restrizioni.
3. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali

Viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai datori di lavoro (con esclusione del settore agricolo) che hanno sospeso o ridotto l'attività a causa dell'emergenza COVID, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 maggio 2021.

L'esonero è determinato in base alla perdita di fatturato ed è pari:

al 50% dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
al 100% dei contributi previdenziali per i datori che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%.

4. Credito d'imposta sugli affitti

Il credito d'imposta sugli affitti viene esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre ed allargato alle imprese con ricavi superiori ai 5 milioni di euro che abbiano subito un calo del fatturato del 50%. Il relativo credito è cedibile al proprietario dell'immobile locato.
5. Cancellazione della seconda rata IMU

La seconda rata dell'IMU 2020 relativa agli immobili e alle pertinenze in cui si svolgono le loro attività è cancellata per le categorie interessate dalle restrizioni.
6. Misure per i lavoratori dello spettacolo e del turismo

Sono previste:

una indennità di 1.000 euro per tutti i lavoratori autonomi e intermittenti dello spettacolo;
la proroga della cassa integrazione e indennità speciali per il settore del turismo.

7 Fondi di sostegno per alcuni dei settori più colpiti

È stanziato complessivamente 1 miliardo per il sostegno nei confronti di alcuni settori colpiti:

400 milioni per agenzie di viaggio e tour operator;
100 milioni per editoria, fiere e congressi;
100 milioni di euro per il sostegno al settore alberghiero e termale;
400 milioni di euro per il sostegno all'export e alle fiere internazionali.

8. Reddito di emergenza

A tutti coloro che ne avevano già diritto e a chi nel mese di settembre ha avuto un valore del reddito familiare inferiore all'importo del beneficio verranno erogate due mensilità del Reddito di emergenza.
9. Indennità da 800 euro per i lavoratori del settore sportivo

È riconosciuta un'ulteriore indennità destinata a tutti i lavoratori del settore sportivo che avevano già ricevuto le indennità previste dai decreti “Cura Italia” (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) e “Rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34). L'importo è aumentato da 600 a 800 euro.
10. Sostegno allo sport dilettantistico

Per far fronte alle difficoltà delle associazioni e società sportive dilettantistiche viene istituito un apposito Fondo le cui risorse verranno assegnate al Dipartimento per lo sport.

Il Fondo viene finanziato per 50 milioni di euro per il 2020 per l'adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività, tenendo conto del servizio di interesse generale che queste associazioni svolgono, soprattutto per le comunità locali e i giovani.
11. Contributo a fondo perduto per le filiere di agricoltura e pesca

Viene istituito un fondo da 100 milioni di euro per sostenere le imprese delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura interessate dalle misure restrittive.

Il sostegno viene effettuato attraverso la concessione di contributi a fondo perduto a chi ha avviato l'attività dopo il 1° gennaio 2019 e a chi ha subito un calo del fatturato superiore al 25% nel novembre 2020 rispetto al novembre 2019.
12. Salute e sicurezza

È previsto un insieme di interventi per rafforzare ulteriormente la risposta sanitaria del nostro Paese nei confronti dell'emergenza Coronavirus. Tra questi:

lo stanziamento dei fondi necessari per la somministrazione di 2 milioni di tamponi rapidi presso i medici di famiglia;
l'istituzione presso il Ministero della salute del Servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria e le attività di contact tracing.

13. Giustizia

Il decreto prevede anche specifiche misure per il settore giustizia. Tra l'altro, si introducono disposizioni:

per l'utilizzo di collegamenti da remoto per l'espletamento di specifiche attività legate alle indagini preliminari e, in ambito sia civile che penale, alle udienze;
per la semplificazione del deposito di atti, documenti e istanze.

www.fiscoetasse.com/files/10761/decreto-legge-del-28102020-137.pdf
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/28/20G00166/sg

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inviato il 30 Ottobre 2020 ore 22:52

- in macchina indossi la cintura?
- in moto indossi il casco?
- su una barca indossi il tuo giubbotto a vita?
- nei ristoranti non fumi?
- in aereo allacci la cintura?
Tutto questo è obbligatorio!

Quando indosso una maschera in pubblico e nei negozi, voglio che tu sappia che:
-Sono abbastanza educato da sapere che posso essere asintomatico e darti ancora il virus.
-No, non vivo nella paura del virus; voglio solo far parte della soluzione e non del problema.
-Non mi sento come se "il governo mi stesse controllando". Mi sento come un adulto che contribuisce alla sicurezza della nostra società e voglio insegnare allo stesso modo agli altri.
-Se tutti potessimo convivere con un po ' più di attenzione agli altri, il mondo sarebbe un posto migliore.
-Indossare una mascherina non mi rende debole, spaventato, scemo o nemmeno ''controllato". Questo mi rende premuroso per la situazione ma anche per gli altri!
- Quando pensi al tuo aspetto, al tuo disagio o all'opinione che gli altri hanno di te, immagina che ci sia un vicino di casa - un figlio, un padre, una madre, un nonno, una zia, uno zio o un amico che è col respiratore installato, intubato. Morire completamente da solo senza che a nessun membro della famiglia possa essere permesso di avvicinarsi al suo letto.
-Chiediti se avresti potuto aiutarli almeno un po, magari con una mascherina.

memo: schema che riassume caratteristiche ed efficacia dei DPI, dispositivi di protezione individuale, per bocca e naso:




Le mascherine FFP3 senza valvola hanno la massima protezione verso l'esterno (0%) e verso l'interno (5%) ma sono di difficile reperibilità
Seguono le mascherine FFP2 sempre senza valvola protezione verso l'esterno (0%) e verso l'interno (18%)
e infine
le mascherine chirurgiche protezione verso l'esterno (0%) e verso l'interno (80%)



La mascherina è obbligatoria in tutti i luoghi chiusi, tranne le abitazioni private. È la novità introdotta dal consiglio dei ministri nel nuovo decreto Covid. Finora l'obbligo al chiuso era previsto per i solo luoghi aperti al pubblico: arriva ora un'ulteriore stretta e l'obbligo scatta ovunque, tranne che nella propria abitazione.

Le mascherine all'aperto
L'obbligo di indossare la mascherina vale "in tutti i luoghi all'aperto ad eccezione dei casi in cui sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento" da altre persone. Quindi, le mascherine vanno indossate se si cammina per strada, in piazza, se si sta seduti su una panchina, mentre si aspetta l'autubus o un taxi e, comunque, ogni volta che si è all'aperto.

No va indossata mentre si fa sport
Nel testo del decreto approvato dal consiglio dei ministri (e che sarà in vigore subito dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto legge Covid) è specificato che sono esclusi da questi obblighi i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

Chi è escluso dall'obbligo della mascherina
Il provvedimento specifica inoltre che sono esclusi dall'obbligo di indossare la mascherina all'aperto i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, "nonchè coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità".

Le mascherine al chiuso: uffici, negozi, mezzi pubblici
Il decreto stabilisce che ora è obbligatorio indossare le mascherine anche al chiuso, quindi quando si entra nei negozi, quando si sale su un mezzo pubblico e negli uffici. Se si viaggia in macchina da soli o con conviventi non va indossata, ma se si è su un taxi o in macchina con amici e persone non conviventi va messa.

Bar e ristoranti
Nei bar e nei ristoranti la mascherina va indossata quando si entra e si esce. All'interno del bar va indossata dopo che si è consumata la bevanda o il pasto, mentre al ristorante si può togliere quando si è seduti al tavolo, ma la mascherina va indossata ogni volta che ci si alza per andare in bagno o per qualche altro motivo.

Le sanzioni
Per chi non indossa la mascherina le multe vanno da 400 a 1000 euro e sono quindi di entità uguale a quelle previste nei precedenti provvedimenti.

ART. 5 (Ultrattività del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020)1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque non oltre il 15 ottobre 2020, continuano ad applicarsi le misure previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale7 settembre 2020, n. 222, nonché le ulteriori misure, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera hh-bis), del decreto-legge n. 19 del 2020, come introdotta dal presente decreto, dell'obbligo di avere sempre con sé un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, nonché dell'obbligo di indossarlo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi incui, per le caratteristiche del luogoo per le circostanze di fatto,sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e linee guida anti-contagio previsti per leattività economiche, produttive, amministrativee sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, ma con esclusione dei predetti obblighi :
a)per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;
c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

Chi non indossa la mascherina protettiva rischia la multa da 400 euro a 1.000 euro (che può essere pagata a rate), come stabilito nel decreto Io resto a casa e da numerose ordinanze regionali. Ma anche chi la utilizza in modo scorretto rischia pesanti sanzioni amministrative, ad esempio chi la indossa sotto il mento o lascia il naso scoperto.

La mascherina, infatti, in assenza del vaccino, è la misura di sicurezza più efficace contro il coronavirus, e per questo il Governo è intenzionato a imporne l'utilizzo all'aperto per tutto il giorno.

Sono le Forze dell'ordine a stabilire l'importo della sanzione amministrativa per chi non ha la mascherina in base ad un giudizio discrezionale; la multa da 400 a 1.000 euro scatta anche nei confronti di chi non rispetta il divieto di assembramento e il distanziamento sociale.

Tutte le Forze dell'ordine (polizia di Stato, carabinieri ed anche polizia locale) possono comminare le multe nei confronti dei trasgressori e hanno il potere di stabilirne l'importo in base alla gravità del fatto e al comportamento del cittadino.


www.money.it/cosa-rischia-chi-non-indossa-mascherina-obbligatoria-quan
static.gedidigital.it/repubblica/pdf/2020/politica/revdlcovid6ottobrep

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inviato il 01 Novembre 2020 ore 20:07

Regione Veneto - Ordinanza n. 148 del 31 ottobre 2020
31 ottobre 2020

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19.

La presente ordinanza ha effetto dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione fino al 24 novembre 2020.
Data di Pubblicazione 31 ottobre 2020

Il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia

ORDINA

lo svolgimento delle seguenti misure relative all'attività:

I Medici di Medicina Generale, inclusi i Medici di Continuità Assistenziale hanno la possibilità di utilizzare previa valutazione clinicai tamponi antigenici rapidi durante l'attività ambulatoriale o domiciliare a favore dei propri assistiti. Nella fornitura sono compresi i necessari DPI. Se vi è l'impossibilità di effettuare i test rapidi presso il proprio studio professionale, possono fruire di strutture fisse e/o mobili rese disponibili dai Comuni/Protezione civile, valorizzando la collaborazione delle Amministrazioni locali anche attraverso specifici accordi con ANCI, in accordo con le Aziende ULSS.

Sarà cura del medico che ha eseguito il tampone:

- comunicare l'esito al paziente ed informa l'interessato del percorso seguente. In caso di esito negativo è registrato nel sistema informativo ed è rilasciata attestazione al paziente:

- registrare l'esito se positivo nel sistema informativo;

- valutare le condizioni cliniche, e dispone la misura di quarantena o isolamento domiciliare fiduciario in attesa dell'esito del tampone di conferma, quando previsto;

- prendere in carico il paziente e fornisce le opportune indicazioni igienico-sanitarie, come la sanificazione ordinaria degli ambienti.

- dispongono, per i soggetti con esito positivo del test per Covid-19, e per i contatti stretti, quando necessario, il periodo di inizio e fine isolamento con relativo provvedimento contumaciale (quarantena). Inoltre prendono in carico i propri assistiti posti in isolamento o quarantena fornendo ai soggetti interessati le informazioni igienico-sanitarie e comportamentali da seguire nel periodo in oggetto, dotandosi, con oneri a proprio carico, di sistemi di piattaforme digitali che consentano il contatto ordinario e prevalente con i pazienti fragili e cronici gravi.
Nel momento in cui individuano un caso con esito positivo:
- avviano le azioni per l'identificazione dei contatti stretti del soggetto (contact tracing) concentrandosi prioritariamente sull'esposizione di conviventi ed eventuali familiari;
- registrano tempestivamente il provvedimento di quarantena e le informazioni relative al contact tracingnegli applicativi con le modalità concordate con Azienda Zero;
- se richiesto, provvedono a rilasciare copia del provvedimento indicando i termini di inizio e fine dell'isolamento o della quarantena;
- in caso di necessità ai fini INPS, sulla base del provvedimento contumaciale rilasciano le certificazioni previste per legge per l'assenza dal lavoro.

I Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS assicurano tempestivamente la messa a disposizione delle informazioni relative ai provvedimenti contumaciali circa gli assistiti del medico e intraprendono tutte le eventuali ulteriori azioni necessarie (es. contact tracing,disposizioni contumaciali) con particolare attenzione ai contesti lavorativi, alle collettività e alle comunità frequentate dal soggetto.

Azienda Zero assicura l'integrazione dei diversi sistemi informativi a garanzia della tracciabilità, rendicontazione e monitoraggio e mette a disposizione delle Strutture Regionali e delle Aziende ULSS specifici cruscotti per il monitoraggio delle attività e per la rendicontazione.

Rimane efficace, per quanto non modificato dal presente provvedimento e dal DPCM 24.10.2020, l'ordinanza n. 141 del17.10.2020 e l'ordinanza n. 145 del 26.10.2020.

Per quanto non regolato dalla presente ordinanza e dall'ordinanza richiamata, valgono le disposizioni di legge e dei Decreti delPresidente del Consiglio attuativi del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.

bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx
app.box.com/s/m3y4n108m1pyax57o2j1s6stscocjiox?fbclid=IwAR3MsSmsCXELIp
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*Il Presidente Zaia, in conferenza stampa ha
- spiegato che la scelta è stata presa “Per evitare che l'attività di indagine epidemiologica con il tracciamento dei contatti e l'accertamento diagnostico per l'identificazione rapida dei focolai, l'isolamento dei casi e l'applicazione delle misure di quarantena gravino esclusivamente sui Dipartimenti di Sanità Pubblica”.
- dichiarato inoltre che “Chi si esime verrà sanzionato”, specificando che la regione fornirà “a tutti i tamponi rapidi, i dispositivi d protezione per poter intervenire sui loro assistiti che hanno sintomi o la necessità di fare un tampone”

Intervento di Luca Zaia di sabato 28 ore 16.30
"Ho firmato un'ordinanza con la quale rendo obbligatorio per tutti i 3150 medici di base del Veneto l'effettuazione dei test rapidi ai propri assistiti, come previsto dall'accordo nazionale con il Ministero della Salute.
Chi si esime verrà sanzionato. Daremo a tutti i tamponi rapidi, i dispositivi di protezione per poter intervenire sui loro assistiti che hanno sintomi o la necessità di fare un tampone.
Il medico di base diventa ufficiale di sanità
pubblica, per cui potrà decidere la misura della quarantena (che varrà anche per l'Inps) e di fare il tracciamento delle persone che sono state a contatto con il suo assistito. Se queste sono già in carico ad altri medici, dovrà informare i colleghi.
I test, si tratta di tamponi rapidi, potranno essere
fatti a domicilio degli assistiti, o in ambulatorio; se questo risulta poco praticabile, il medico potrà servirsi di spazi concessi dal Comune o dal distretto sanitario.
Sarà la Regione Veneto a fornire i tamponi: per ora è stato calcolato un numero di 180-200mila la settimana. La misura non riguarderà i casi di screening nelle scuole, negli ospedali e nelle case di riposo.
Non è un atto muscolare: abbiamo dovuto fare una mediazione per arrivare all'accordo e qui non
esiste l'obiettore di coscienza. I medici, di cui riconosciamo il sacrificio, sono remunerati.
E' una rivoluzione: se tutti collaboriamo, complichiamo di meno la vita dei cittadini.
Lo stesso accordo sarà al centro dell'incontro con i 500 pediatri della regione. "

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inviato il 01 Novembre 2020 ore 20:33

Questo grafico mostra la crescita totale del coronavirus in Italia. aggiornamento 30 ottobre 2020




Questo grafico mostra la crescita negli ultimo 30giorni del coronavirus in Italia. aggiornamento 30 ottobre 2020





Tamponi: Grafici Crescita Periodo complessivo e ultimi 30giorni




i dati del coronavirus nelle regioni in Italia in data 01-novembre





Gli aggiornamenti verranno inseriti all'inizio del post Cool

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inviato il 04 Novembre 2020 ore 20:59

il Presidente Conte firma il Dpcm del 3 novembre 2020

Firmato nella notte il nuovo Dpcm, in vigore dal 5 novembre al 3 dicembre e sostituisce le misure del precedente decreto del 24 ottobre 2020.
Le misure sono slittate: entreranno in vigore da venerdì 6 novembre in tutte le zone, comprese le rosse. Cool
Italia divisa in tre fasce: gialla, arancio e rossa. Nelle ultime due zone norme più restrittive che avranno validità di 15 giorni con possibilità di modifica delle fasce in base all'andamento epidemiologico.

LE REGOLE PER TUTTI
IL COPRIFUOCO - Come detto, a livello nazionale sarà attivo il coprifuoco sull'intero territorio dalle 22 alle 5. Sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
TRASPORTI AL 50% - A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento.

SPOSTAMENTI - Ci si può muovere diversamente a seconda della Regione (e dell'area) di appartenenza:

-Zona gialla: durante la giornata non ci sono limitazioni, ma alle 22 scatta il coprifuoco nazionale
-Zona arancio: vietato lo spostamento tra Regioni, vietato lo spostamento tra comuni. Si può uscire nel proprio comune fino alle 22
-Zona rossa: vietato ogni spostamento, sia quello tra Regioni che quello all'interno nel territorio stesso

Sono comunque consentiti gli spostamenti:

- "Motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute".
- E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
- E' consentito attraversare una regione arancione o rossa per raggiungere una regione in zona verde.
- Sono consentiti gli spostamenti "strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita"

SCUOLA - Anche qui cambia da zona a zona:

-Zona gialla: didattica a distanza per le scuole secondarie di secondo grado (le scuole superiori). In presenza nidi, scuole dell'infanzia, elementari e medie.
-Zona arancio: didattica a distanza per le scuole secondarie di secondo grado (le scuole superiori). In presenza nidi, scuole dell'infanzia, elementari e medie.
-Zona rossa: didattica a distanza a partire dalla seconda media (quindi DAD per seconda media, terza media e scuole superiori). In presenza nidi, scuole dell'infanzia, elementari e prima media.

RISTORAZIONE - Anche per bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie ci sono ulteriori limitazioni per zone arancio e rossa

- Zona gialla: aperti dalle 5 fino alle 18; massimo quattro persone per tavolo (salvo che siano tutti conviventi), dopo le ore 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.
-Zona arancio: sono sospese le attività dei servizi di ristorazione, ad esclusione delle mense e del catering
-Zona rossa: sono sospese le attività dei servizi di ristorazione, ad esclusione delle mense e del catering

DOMICILIO E ASPORTO - Per tutte e tre le aree resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle ore 22, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

LE ALTRE LIMITAZIONI PER LA ZONA ROSSA - Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

LE ALTRE LIMITAZIONI PER LA ZONA ROSSA - Sono vietate le attività sportive, anche svolte nei centri sportivi all'aperto. È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purchè comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto ed in forma individuale.

LE ALTRE MISURE VALIDE PER TUTTI:

STOP MUSEI E MOSTRE - Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.

CENTRI COMMERCIALI CHIUSI SABATO E DOMENICA - Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

CONCORSI - È sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, ovvero in cui la commissione ritenga di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario.

INCENTIVARE LO SMART WORKING- Le pubbliche amministrazioni assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività del servizio erogato con le modalità stabilite da uno o più decreti del ministro della Pubblica amministrazione. Stessa cosa per "ciascun dirigente", che "organizzi il proprio ufficio assicurando lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile".

STOP SALE GIOCHI E SCOMMESSE - Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente.

PARRUCCHIERI e BARBIERI - La novità rispetto alla bozza: restano aperti anche nelle zone "rosse".

MASCHERINA SEMPRE - Obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Cool



Zona gialla, con criticità moderata , Emilia-Romagna, Campania, Toscana, Lazio, Liguria e Province autonome di Trento e Bolzano. Umbria, Veneto, Marche, Sardegna e Friuli Venezia e Giulia. Scontata la presenza di Abruzzo, Molise e Basilicata.

Zona arancione in Puglia e Sicilia.

Criticità alta e zona rossa per quattro Regioni: Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta.

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Zona rossa

- Vietato ogni spostamento, anche all'interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute; vietati gli spostamenti da una Regione all'altra e da un Comune all'altro.
IN QUALSIASI ORARIO.

- Chiusura di bar e ristoranti, 7 giorni su 7. Asporto consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.

- Chiusura dei negozi, fatta eccezione per supermercati, beni alimentari e di necessità.
vedere allegato:
www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versio

- Restano aperte edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. Chiusi i centri estetici.
vedere allegato servizi alla persona:
www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versio

- Didattica a distanza per la scuola secondaria di secondo grado, per le classi di seconda e terza media. Restano aperte, quindi, solo le scuole dell'infanzia, le scuole elementari e la prima media. Chiuse le università, salvo specifiche eccezioni.

- Sono sospese tutte le competizioni sportive salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal CONI e CIP. Sospese le attività nei centri sportivi. Rimane consentito svolgere attivita' motoria nei pressi della propria abitazione e attivita' sportiva solo all'aperto in forma individuale.
- Sono chiusi musei e mostre; chiusi anche teatri, cinema, palestre, attività di sale giochi, sale scommesse, bingo, anche nei bar e nelle tabaccherie. Per i mezzi di trasporto pubblico è consentito il riempimento solo fino al 50%, fatta eccezione per i mezzi di trasporto scolastico.
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Zona arancione

- Vietato circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessita' e salute.

- Vietati gli spostamenti in entrata e in uscita da una Regione all'altra e da un Comune all'altro, salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità. Raccomandazione di evitare spostamenti non necessari nel corso della giornata all'interno del proprio Comune.

- Chiusura di bar e ristoranti, 7 giorni su 7. Asporto consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.
Consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio/asporto fino alle 22.00.

- Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno.

- Chiusura di musei e mostre.

- Didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori; didattica in presenza per scuole dell'infanzia, scuole elementari e scuole medie. Chiuse le università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori.

- Riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.

- Sospensione di attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie.

- Restano chiuse piscine, palestre, teatri, cinema. Restano aperti i centri sportivi.

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Zona Gialla

- Vietato circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute. Raccomandazione di non spostarsi se non per motivi di salute, lavoro, studio, situazioni di necessità.

- Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno.

- Chiusura di musei e mostre.

- Didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori; didattica in presenza per scuole dell'infanzia, scuole elementari e scuole medie. Chiuse le università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori.

- Riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.

- Sospensione di attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie.

- Chiusura di bar e ristoranti alle ore 18. L'asporto e' consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.

- Restano chiuse piscine, palestre, teatri, cinema. Restano aperti i centri sportivi.

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Torna 'in scena' il modulo di autocertificazione. Con il nuovo Dpcm servirà per spostarsi durante il coprifuoco alle 22 che scatta in tutte le zone (gialla, arancione, rossa).

Il modulo è lo stesso che era stato predisposto in occasione del Dpcm del 24 ottobre e già utilizzabile per le ordinanze in vigore nelle Regioni dove era stato stabilito il coprifuoco. Si tratta di un modello standard - che avranno a disposizione tutte le pattuglie delle forze di polizia - dove i cittadini dovranno indicare i motivi dello spostamento. I controlli verranno fatti a campione e chi non riuscirà a dimostrare il motivo indicato nell'autocertificazione, verrà denunciato

L'autodichiarazione è in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo
www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-10/modello_autodichiarazio





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Versione precedente:




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www.governo.it/it/articolo/coronavirus-il-presidente-conte-firma-il-dp

www.quotidiano.net/cronaca/autocertificazione-covid-novembre-2020-1.56
sport.sky.it/altro/2020/11/04/dpcm-novembre-2020#00

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inviato il 17 Novembre 2020 ore 21:06

Dal 04-12-2020

Regioni zona rossa ossia quelle in cui sono state adottate le misure restrittive più rigide , sono ora:

Abruzzo, Campania, Provincia autonoma di Bolzano, Toscana, Valle d'Aosta


Ad oggi la lista delle Regioni in zona arancione è formata da:

Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria


La nuova lista delle zone gialle è così composta :

Lazio, Liguria, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Sicilia, Veneto


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Per le Regioni che si trovano nella zona gialla sono previste queste misure restrittive:

Centri commerciali chiusi nei fine settimana e nei giorni festivi
Coprifuoco dalle 22 alle 5 di mattina con possibilità di spostamenti solo per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità
Didattica a distanza al 100% nelle scuole superiori
Traposto pubblico locale dimezzato (capienza massima al 50% per bus, tram, metro e treni regionali)
Musei e mostre chiusi, così come teatri e cinema
Ristoranti e bar aperti fino alle 22, con servizio al tavolo sospeso dalle 18.

Jogging, passeggiate e attività motoria: dove si può fare?
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Nelle regioni della zona arancione è consentito fare attività fisica e motoria anche lontano da casa ma senza oltrepassare i confini del comune di residenza. Sì a passeggiata/jogging al parco, nei sentieri di campagna, in montagna, in città e nei centri sportivi con spazi all'aperto. L'attività fisica/motoria deve essere svolta in maniera individuale e nel rispetto della distanza di sicurezza.
La mascherina è obbligatoria

La capienza sui mezzi di trasporto pubblico è ridotta al 50% ad eccezione di quelli adibiti al trasporto scolastico.

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inviato il 04 Dicembre 2020 ore 22:34

Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato ogni spostamento tra Comuni, salvo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e salute.

COPRIFUOCO RAFFORZATO PER LE NOTTI DI NATALE E CAPODANNO
Nel nuovo Dpcm di Natale resta il coprifuoco, per l'intero periodo natalizio, dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo. Il coprifuoco viene rafforzato dalle 22 del 31 dicembre 2020 alle 7 del 1° gennaio 2021.
Saranno i sindaci a disporre la chiusura di piazze e strade in cui le persone potrebbero assembrarsi il 24 e il 31.

PALESTRE E PISCINE ANCORA CHIUSE
Nessuna deroga nel periodo natalizio per palestre, piscine e sport di contatto: tutto sospeso sino a gennaio.

MESSE, VALGONO I PROTOCOLLI
Eccetto il condizionamento generale che proviene dal coprifuoco nazionale (ore 22), per le Messe e gli accessi ai luoghi di culto valgono le regole di sicurezza definite nei Protocolli.

SCUOLE SUPERIORI : Si rientra il 7 GENNAIO. In questa fase in ogni scuola sarà garantito il rientro in presenza del 75% degli studenti.

NEGOZI APERTI SINO ALLE 21, CENTRI COMMERCIALI LIMITATI NEI FESTIVI E PREFESTIVI
Fino al 6 gennaio 2021, l'esercizio delle attività commerciali al dettaglio è consentito fino alle ore 21 per diluire gli acquisti. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, dove invece restano aperti alimentari, tabaccherie, profumerie..

BAR E RISTORANTI APERTI SINO ALLE 18. IL 31 IN HOTEL SI CENA IN CAMERA
Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5 fino alle ore 18, il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. La novità è che bar e ristoranti potranno stare aperti sempre a pranzo anche il 24 e il 25 e il primo e il 6 gennaio. La ristorazione negli alberghi è sospesa dalle 18 del 31 dicembre alle 7 del primo gennaio.

BARBIERI E PARRUCCHIERI OK, SALVO DIVERSE DISPOSIZIONI DELLE REGIONI
I servizi alla persona restano consentiti salvo diverse disposizioni dei governatori alla luce della situazione epidemiologica.

SCI, SI RIPARTE IL 7 GENNAIO
Gli impianti nei comprensori sciistici sono chiusi. A partire dal 7 gennaio 2021, gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico.

Dal 21 dicembre al 6 gennaio sono sospese le crociere in partenza, scalo o arrivi in porti italiani.

QUARANTENA PER CHI RIENTRA DALL'ESTERO
Per chi va all'estero tra il 21 dicembre e il 6 gennaio è prevista la quarantena.

Piano Italia Cashless
Da martedì 8 dicembre al via il Piano Italia Cashless (qui trovate l'approfondimento di QuiFinanza): fino al 31 dicembre, per chi paga con carte di credito, bancomat o app scatta un rimborso del 10% fino a 150 euro.
Solo per chi compra in negozi fisici, e non online (qualunque spesa è ammessa, ed è cumulabile all'interno della famiglia). Per partecipare è necessario scaricare l'app IO e identificarsi con la Carta d'identità elettronica o con lo Spid.

LA NUOVA ZONA ARANCIONE: CHIUDONO BAR E RISTORANTI, NEGOZI APERTI.
Nella nuova zona arancione si aggiungono queste restrizioni: divieto di uscire ed entrare dalla Regione, divieto di uscire dal proprio comune di residenza, sospensione delle attività di ristorazione e bar (salvo la possibilità di proseguire con asporto e consegne a domicilio)

LA NUOVA ZONA ROSSA: TUTTO FERMO, ANCHE I NEGOZI
Nella nuova zona rossa si aggiungono queste restrizioni: divieto di uscire ed entrare dalla Regione, divieto di spostamento senza motivi di necessità e urgenza, sospensione delle attività di ristorazione e bar (salvo la possibilità di proseguire con asporto e consegne a domicilio), sospensione delle attività commerciali salvo alimentari e farmacie, chiusura anche dei circoli sportivi all'aperto, Dad obbligatoria dalla seconda media in poi.

fonti:
quifinanza.it/info-utili/video/dpcm-3-dicembre-natale-gazzetta-ufficia
www.avvenire.it/attualita/pagine/la-bozza-del-dpcm-di-natale-coprifuoc

DPCM completo 3 dicembre 2020: www.governo.it/sites/new.governo.it/files/dpcm_20201203.pdf

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inviato il 17 Dicembre 2020 ore 22:28

Covid, il Veneto diventa arancione “moderato”. Eeeek!!!

La nuova ordinanza del Governatore del Veneto: tutte le deroghe.
Per gli spostamenti dopo le 14 serve l'autocertificazione

testo Integrale:
www.ilgiornaledivicenza.it/filedelivery/policy:7.3016853:1608225562/bo

Una sorta di 'lockdown' parziale, quello deciso dalla Regione Veneto, per evitare l'ulteriore diffondersi dell'epidemia.
Si prospetta una chiusura dei confini comunali che varrà tutti i pomeriggi dal giorno 19 dicembre c.a. al 6 gennaio 2021 (periodo natalizio).
Spostamenti tra i comuni vietati in Veneto dopo le 14 da sabato 19 dicembre fino al 6 gennaio.
Per gli spostamenti, dopo le 14, sarà necessaria l'autocertificazione.
Rispetto al testo che verrà pubblicato nelle prossime ore sull'edizione straordinaria del Bur, l'ordinanza potrebbe presentare piccole modifiche testuali . Diverse le deroghe al divieto di spostamento dopo le 14.

Dichiarazioni:

Arriverà una misura nazionale superiore per gerarchia e quella del Veneto sarà assorbito – ha spiegato. Se verranno adottate le misure di cui si parlava ieri sera, allora le nostre non serviranno. Ma non possiamo arrivare a lunedì senza provvedimenti

“È una soluzione equilibrata e che prevede ovviamente delle deroghe, le quali sono più o meno quelle già in vigore nelle regioni arancioni – ha dichiarato il presidente Zaia – Ma resteranno aperte tutte le attività produttive e non cambia nulla neanche per le attività commerciali. Quindi evitiamo restrizioni ancor più dolorose e con un po' di buon senso si potrebbero anche gestire meglio i flussi, concentrando gli spostamenti fuori comune al mattino e quelli all'interno del proprio comune al pomeriggio”.

Fonte: quifinanza.it/info-utili/video/covid-veneto-zaia-ordinanza/443286/

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inviato il 18 Dicembre 2020 ore 21:25

Appello accorato del personale infermieristico: "La gente ci aiuti osservando le raccomandazioni" Eeeek!!!

Gli infermieri di ogni ordine e grado di Treviso lanciano un appello ai cittadini delle provincia, a ridosso delle festività natalizie, e lo fanno attraverso il loro Ordine delle Professioni Infermieristiche.

"Nella nostra veste di Ordine e di infermieri ogni giorno impegnati a combattere contro la pandemia - scrivono - chiediamo davvero con tutta la forza che ci rimane di aiutarci a rimanere sul campo per continuare a prenderci cura delle persone, di tutte le persone che stanno male e che ogni giorno aumentano".

Gli infermieri chiedono di attuare comportamenti virtuosi in grado di rallentare la diffusione del virus e ridurre la pressione sugli ospedali e sul territorio. Ma anche garantire alle persone libere dal Covid di poter accedere alle cure e interventi di cui hanno bisogno.

"Aiutateci osservando tutte le raccomandazioni, mascherine e distanziamenti a ridurre i contagi nelle case di riposo - continuano nell'appello - e ricordate che evitando assembramenti, spostamenti o altre situazioni che possono essere a rischio di contagio, datevi e offrite alle altre persone la possibilità di rimanere liberi dal Covid. Tutti siamo chiamati a fare la nostra parte".

(Fonte: Redazione Qdpnews.it)

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Oggi quasi 18mila nuovi casi di contagio e 672 morti.

Via libera del Cdm al decreto che stabilirà le nuove regole per il Natale e il Capodanno degli italiani.
L'Italia sarà zona rossa nei giorni festivi e prefestivi, arancione in quelli lavorativi.

Speranza: “Restrizioni significative tra 24 dicembre e 6 gennaio”. Attesa la decisione per il cambio di colore di alcune regioni.

Prevista zona rossa nazionale dal 24 dicembre al 6 gennaio nei giorni festivi e prefestivi.
Zona arancione, invece, negli altri giorni feriali.
Permesse visite a non conviventi solo in 2 una volta al giorno.
Il divieto di uscita notturna resta a partire dalle 22

continua su: www.fanpage.it/live/coronavirus-ultime-notizie-18-dicembre/
www.fanpage.it/

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Questo grafico mostra la crescita totale del coronavirus in Italia - aggiornamento 18 dicembre 2020




Dati giornalieri della crescita del coronavirus in Italia al 18-dicembre




i dati del coronavirus nelle regioni in Italia in data 18-dicembre




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