RCE Foto

(i) Per navigare su JuzaPhoto, è consigliato disabilitare gli adblocker (perchè?)






Login LogoutIscriviti a JuzaPhoto!
JuzaPhoto utilizza cookies tecnici e cookies di terze parti per ottimizzare la navigazione e per rendere possibile il funzionamento della maggior parte delle pagine; ad esempio, è necessario l'utilizzo dei cookie per registarsi e fare il login (maggiori informazioni).

Proseguendo nella navigazione confermi di aver letto e accettato i Termini di utilizzo e Privacy e preso visione delle opzioni per la gestione dei cookie.

OK, confermo


Puoi gestire in qualsiasi momento le tue preferenze cookie dalla pagina Preferenze Cookie, raggiugibile da qualsiasi pagina del sito tramite il link a fondo pagina, o direttamente tramite da qui:

Accetta CookiePersonalizzaRifiuta Cookie

Coronavirus: Decreto IoRestoACasa - Autocertificazioni - Statistiche


  1. Forum
  2. »
  3. Blog
  4. » Coronavirus: Decreto IoRestoACasa - Autocertificazioni - Statistiche





avatarmoderator
inviato il 09 Maggio 2020 ore 15:46

Con l'avvio della “Fase 2” nell'emergenza coronavirus, per uscire di casa è diventato obbligatorio indossare le mascherine chirurgiche ma questi dispositivi di protezione individuale (DPI) sono spesse volte con disponibilità è tutt'altro che sufficiente.

Fino ad allora sarà comunque necessario arrangiarsi con ciò che si ha già disposizione, ad esempio indossando e riutilizzando più volte la stessa mascherina chirurgica, pur trattandosi di un dispositivo rigorosamente monouso (come del resto specificato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dal Ministero della Salute).

Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare dell'Agenzia Industrie Difesa che ha divulgato un metodo per la disinfezione delle mascherine da fare anche in casa ma con un chiaro concetto: "NELL'IMPOSSIBILITA' DI REPERIRE UN NUMERO SUFFICIENTE DI MASCHERINE DI RICAMBIO, DI TENTARE DI "BONIFICARE" LE MASCHERINE GIA' USATE IN CONTESTI NON A RISCHIO" . Il trattamento “deve essere limitato a quei casi nei quali è stato valutato basso il rischio ed applicabile il reimpiego”
www.farmaceuticomilitare.it/
Questa tecnica di sanificazione non ha riscontri sufficienti per affermarne l'efficacia quindi è altamente sconsigliata all'interno degli ospedali (in ambito professionale o quando si è in contatto con i malati). . Cool

Come disinfettare una mascherina
• Procurarsi alcool a 70° con erogatore spray; Lavarsi accuratamente le mani; Accertarsi che la mascherina sia integra, in caso contrario bisognerà buttarla; Togliere la mascherina evitando di toccare la parte interna e adagiarla, con la parte esterna verso l'alto, su una superficie pulita con acqua e sapone o con alcool al 75-85% o altro disinfettante; lavarsi nuovamente le mani. Indossare poi un paio di guanti monouso o disinfettarsi le mani con alcool a 75-85° oppure con un gel disinfettante a base alcolica; Spruzzare uniformemente la soluzione alcolica con alcool al 70% su tutta la superficie, elastici compresi e anche nella parte interna della mascherina; Infine lasciare agire l'alcool per almeno 30 minuti, fino a completa evaporazione. Lo Stabilimento consiglia di non applicare questo metodo più di 3 volte sulla stessa protezione ( mascherina).

Avvertenze
1. Non riporre la mascherina sanitizzata all'interno o sopra superfici non sanitizzate senza la protezione della busta di plastica.
2. Non utilizzare la mascherina ricondizionata in caso di evidenti alterazioni.
3. L'interno della mascherina non deve essere toccato per nessun motivo in quanto si potrebbe correre il rischio di contaminazione che favorirebbe il contagio .

....................................................................................................................................

Mascherine medico-chirurgiche “sono maschere facciali lisce o pieghettate monouso, che vengono posizionate su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici.
Queste costituiscono un utile barriera di protezione nella diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via area (aerosol e goccioline). In relazione all'efficienza di filtrazione e resistenza respiratoria possono essere di 4 tipi:
I, IR, II e IIR.
Quelle di tipo II (tre strati) e IIR (quattro strati) offrono una maggiore efficienza di filtrazione batterica (? 98%), la IIR è resistente anche agli spruzzi (Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745; EN 14683:2019)”.

.....................................................................................................................................
FFP (Filtering Facepiece Particles, in italiano Facciale filtrante contro le particelle)

Maschere protettive per particolato sono “dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie tipicamente utilizzati negli ambienti di lavoro o per utilizzi professionali.
La classificazione europea di tipo 1 (FFP1), 2 (FFP2) e 3 (FFP3) definisce il livello di protezione dell'operatore ad aerosol e goccioline con un grado di efficienza rispettivamente del 80%, 94% e 98%.
I facciali filtranti sono ulteriormente classificati come: “utilizzabili solo per un singolo turno di lavoro” (indicati con la sigla NR) o “riutilizzabili” per più di un turno di lavoro (indicati con lettera R).
I dispositivi conformi alla legislazione vigente (Regolamento (UE) 425/2016) devono essere dotati di marcatura CE apposta in maniera leggibile, indelebile per tutto il periodo di durata del DPI. I DPI devono essere conformi a specifiche norme tecniche (UNI EN 149:2003) perché siano conformi al fattore di protezione ricercato”.
www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-contenuto-C-6

.........................................................................................

Anche sul mercato italiano arrivano prodotti che rispondono ufficialmente a certificazioni americane come l'americana NIOSH-42CFR84 che certifica i facciali filtranti in classe N95 o cinesi come la GB2626-2006 che certifica le maschere KN95.
FFP2 (EN 149-2001) Efficienza di filtrazione ? 94%
N95 (NIOSH-42CFR84) Efficienza di filtrazione ? 95%
KN95(GB2626-2006) Efficienza di filtrazione ? 95%

I facciali filtranti FFP2 o FFP3 certificati secondo la norma europea EN 149-2001 sono sempre più rari e quasi inaccessibili all'utenza civile.

...................................................................................
Le protezioni più efficaci sembrerebbero le mascherine FFp2 e FFp3 senza filtro o valvola , in cui le percentuali di contagiarsi e contagiare gli altri quasi si azzerano. Sorriso
Ma sono anche quelle meno facili da reperire ma anche da portare, dato che se correttamente indossate rendono difficile la respirazione. Sorry

Ecco uno schema che riassume caratteristiche ed efficacia dei DPI, dispositivi di protezione individuale, per bocca e naso.





www.iltempo.it/cronache/2020/04/06/news/mascherine-quali-scegliere-dif

Le maschere dotate di filtro assicurano un comfort maggiore quando la mascherina è indossata per molto tempo. In particolare, la valvola di espirazione permette all'aria calda di fuoriuscire dal dispositivo, riducendo l'umidità che si forma al suo interno, evitando così la formazione di condensa. Questo previene inoltre l'appannamento degli occhiali e facilità la respirazione. Attenzione però, perché in questo modo anche le particelle virali possono fuoriuscire: l'utilizzo di mascherine con valvola non è infatti consigliato se si pensa di essere positivi . Cool

Le mascherine si dividono in riutilizzabili e monouso, e questa informazione è chiaramente indicata nella dicitura impressa sul dispositivo (la lettera R sta per riutilizzabili, mentre la sigla NR sta per non riutilizzabili).

.......................................................................................
Per i portatori di occhiali? Eeeek!!!

E' preferibile cercare mascherine con ferretto nasale in modo da piegare il ferretto e far mantenere aderente la mascherina alla zona naso sottoocchi per allontanare il fastidioso appannamento degli occhiali.
La mascherina infatti dirige il respiro caldo verso gli occhiali, creando condensa e goccioline sulle lenti. Questo obbliga le persone a togliersi gli occhiali per pulirli o a spostare la mascherina dal viso, correndo però dei rischi. Cool

Lavare gli occhiali con acqua e sapone:
In uno studio pubblicato nel 2011 sulla rivista medica Annals of the Royal College of Surgeons of England si è rivelato che i medici con gli occhiali, con il problema delle lenti appannate a causa delle maschere chirurgiche, hanno risolto lavando le lenti con sapone e acqua. Sull'articolo si è indicato che l'operazione va eseguita appena prima di indossare il dispositivo medico. E'necessario lavare gli occhiali con acqua e sapone e in seguito eliminarne l'eccesso. Bisogna poi lasciare asciugare gli occhiali all'aria o usare un panno morbido. Questo metodo non garantisce una lunga durata, dovrebbe infatti funzionare solo alcune ore prima di dover lavare nuovamente le lenti con la stessa soluzione. Confuso

Un altro metodo per prevenire l'appannamento degli occhiali è quello di utilizzare dei prodotti appositi. Gel e spray anti-appannamento per occhiali sono spesso utilizzati da sciatori e nuotatori per evitare questa problematica in movimento. Prima dell'utilizzo pulire le lenti da eventuali residui (tipo polvere) per evitare che si graffino. Applicare uniformemente lo spray antiappannamento per occhialini alle lenti. Passare un panno morbido e pulito (pellina in microfibra) finché le lenti non sono asciutte. Sono quindi facili da applicare e possono essere reperiti nei negozi specializzati. Occorre scegliere quelli specifici per le lenti degli occhiali, non quelli per visiere dei caschi da moto, che hanno formulazioni diverse e sono meno efficaci sulle lenti. Evitare poi l'acquisto di prodotti contenenti solventi o agenti chimici irritanti per gli occhi. Sorriso

Utilizzare sapone o schiuma da barba
-Prelevate una piccola quantità di sapone liquido e formate una “croce” sulla lente, quindi distribuite il prodotto su entrambi i lati della lente servendovi di un panno in microfibra o in flanella. Questo aiuterà a creare uno strato protettivo che impedisce alla lente di appannarsi. Confuso
-Strofinate una piccola quantità di schiuma da barba su entrambi i lati della lente. Quindi, risciacquatela con cura con dell'acqua tiepida. Sorriso
www.lentiamo.it/blog/occhiali-appannati-mascherina-come-risolvere.html





avatarmoderator
inviato il 15 Maggio 2020 ore 21:26

Le raccomandazioni per la ripresa delle attività in montagna del Cai





Ogni appassionato di montagna è chiamato a fare la propria parte perché la ripresa delle attività non si trasformi in occasioni per la diffusione del contagio. Sono necessari una accentuata cautela e l'adozione di comportamenti responsabili, che innanzitutto significano rispetto del distanziamento fisico e svolgimento delle attività in maniera individuale o in compagnia delle persone conviventi.
Il Club alpino italiano, al termine di una valutazione collegiale del Comitato Direttivo Centrale, del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo, degli Organi Tecnici Centrali e delle Strutture Operative,ha quindi predisposto le raccomandazioni essenziali rivolte non solo ai soci, ma a tutti i frequentatori delle terre alte.
www.cai.it/le-raccomandazioni-del-club-alpino-italiano-per-la-ripresa-

avatarmoderator
inviato il 16 Maggio 2020 ore 14:10

Nuovo coronavirus SARS-CoV-2

Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha pubblicato le Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative.

Le linee di indirizzo “alleggeriscono” i criteri rigidi indicati dall'Inail, ma ci potranno essere aggiustamenti nei singoli territori: le singole Regioni, difatti, potranno introdurre qualche restrizione in più, ma la cornice dei comportamenti da tenere sarà la stessa ovunque.

SCHEDE TECNICHE
Si riportano nelle sezioni successive le schede tematiche relative ai principali settori di attività, redatte tenendo in considerazione le priorità condivise.
• RISTORAZIONE
• ATTIVITÀ TURISTICHE (balneazione)
• STRUTTURE RICETTIVE
• SERVIZI ALLA PERSONA (parrucchieri ed estetisti)
• COMMERCIO AL DETTAGLIO
• COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)
• UFFICI APERTI AL PUBBLICO
• SERVIZI PER INFANZIA E ADOLESCENZA

www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2020/05/Confcommercio_Li

avatarmoderator
inviato il 17 Maggio 2020 ore 21:36

Riaperture, il testo completo della nuova ordinanza della Regione Veneto
"La nuova ordinanza regionale in vigore da domani, lunedì 18 maggio, firmata dal Governatore Luca Zaia e diffusa dopo la pubblicazione del nuovo Dpcm.“

annone-veneto-api.municipiumapp.it/system/attachments/attachment/attac

annone-veneto-api.municipiumapp.it/system/attachments/attachment/attac

annone-veneto-api.municipiumapp.it/system/attachments/attachment/attac

avatarmoderator
inviato il 19 Maggio 2020 ore 0:16

Bur n. 70 del 17 maggio 2020

Materia: Protezione civile e calamità naturali

Ordinanza del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 48 del 17 maggio 2020

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.
Note per la trasparenza

Alla luce dell'esperienza maturata e dei dati epidemiologici e sanitari raccolti, vengono adottate misure di adeguamento delle restrizioni disposte con precedenti provvedimenti.

Il Presidente

Visti l'art. 32 e 117, commi 3 e 4, Cost.;
Visti l'art. 32 l. 833/78, l'art. 117, d.lgs. 112/98, l'art. 50, comma 5, d.lgs. 267/00 e il d.lgs. 1/18;
Visti il D.L. 25.3.2020, n. 19 e il D .L. 16.5.2020, n. 33;

Rilevato, sulla base dei dati forniti in data 16 maggio 2020 da Azienda Zero, che la situazione del contagio da Covid-19, registra n. 290 ricoverati positivi e 280 negativizzati (totale 570), oltre a solo 20 ricoveri in terapia intensiva su una disponibilità di posti di terapia intensiva di 464 posti base e un totale di 825 posti di terapia intensiva disponibili per contagio Covid-19, con conseguente evidente, ampia adeguatezza dell'offerta di strutture sanitarie pubbliche per far fronte ad ogni esigenza anche difronte ad una non prospettabile, allo stato, ripresa del contagio, il quale, per contro, si presenta in netta riduzione pur a fronte delle rilevanti riaperture di attività economiche e di ripresa di movimentazione sociale avvenute a partire dal 4.5.2020, come risulta anche dal numero di soggetti attualmente positivi pari a 4162 unità (8601 unità il 30.4.2020) e 4196 in isolamento;

Rilevato che la Regione del Veneto è definita, alla data odierna e in attesa dei dati aggiornati, a basso rischio dal documento del Ministero della Salute sul monitoraggio sul contagio;

Rilevato che il decreto legge 16.5.2020, n. 33, autorizza lo spostamento delle persone senza limitazioni e motivazioni all'interno del territorio regionale e consente, al comma 14 dell'art. 1, lo svolgimento di tutte le attività economiche, produttive e sociali “nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali”;

Ritenuto che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 14, d.l. 33/20, valgano per le attività non già consentite alla data del 17 maggio 2020 sulla base del d.l. 19 del 2020 e del DPCM 26.4.2020, oltreché delle ordinanze regionali attuative, salva la possibilità che tali attività già autorizzate vengano nel tempo sottoposte a protocolli e linee guida nazionali e/o regionali;

Viste le Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive approvate dalla Conferenza delle Regioni in data 16.5.2020 e riguardanti le seguenti attività non consentite fino al 17 maggio 2020:

a. ristorazione
b. attività turistiche (balneazione)
c. strutture ricettive
d. servizi alla persona (parrucchieri ed estetisti)
e. commercio al dettaglio
f. commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)
g. uffici aperti al pubblico
h. piscine
i. palestre
j. manutenzione del verde
k. musei, archivi e biblioteche;

Viste le linee guida elaborate dalle competenti strutture regionali in materia di:

a) campeggi;
b) impianti sportivi;
c) rifugi alpini;
d) impianti a fune;

Ritenuto che, pur a fronte di un forte abbattimento della diffusione del contagio, rimane in corso lo stato di emergenza e sussiste la necessità di adottare rigorose misure di prevenzione del contagio nei rapporti sociali ed economici, contestualmente all'ampliamento delle attività ammesse;

Ritenuto in particolare che le riportate evidenze sull'andamento del contagio in Veneto dimostrano, a fronte dell'ulteriore ripresa di attività a partire dal 4.5.2020, come siano prevalenti, agli effetti del contenimento del contagio, la misura del distanziamento sociale e dell'utilizzo di dispositivi personali quali mascherine e guanti o analoghe protezioni rispetto all'isolamento domiciliare, sia nell'ambiente di lavoro e quindi con riferimento a tutti i lavoratori, sia in relazione a tutti gli ambienti di compresenza di persone, quali mezzi di trasporto, esercizi commerciali, attività economiche e comunque collettive con accesso di terzi, strutture sanitarie e socio-sanitarie, con conseguente possibilità di estensione della movimentazione delle persone nel rispetto di tali condizioni;

Rilevato che, per quanto riguarda gli ambienti di lavoro e quindi a tutela dei lavoratori, sono già operanti idonei protocolli nazionali sulla sicurezza del lavoro nonché le prescrizioni più cautelative adottate dalle singole aziende o categorie di aziende, con conseguente operatività delle idonee misure a presidio della salute individuale e collettive;

Ritenuto di consentire dal 18.5.2020 tutte le attività già autorizzate al 17 maggio 2020 e in aggiunta, le attività oggetto delle linee guida sopra richiamate nel rispetto di tali linee guida;

Ritenuto di disciplinare in modo specifico l'attività di tirocinio professionale e altre attività scolastiche e formative professionali;

Viste le linee guida elaborate dalla direzione Prevenzione Sicurezza alimentare e veterinaria dell'Area Sanità e Sociale, trasmesse con nota del 16.5.2020, a seguito di validazione da parte della task force regionale istituita con ddr n. 3 del 30.1.2020;
Visto il D.P.C.M. 10.4.2020;
Visto il D.P.C.M. 26.4.2020;

Visto lo schema di D.P.C.M. trasmesso il 17 maggio 2020 dalla Presidenza del Consiglio alle ore 17, che richiama, tra gli altri, come contenuto del proprio allegato 17, le linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative approvato dalla Conferenza delle Regioni il 16 maggio 2020;

Viste le analisi svolte, come da comunicazione in data 17 maggio 2020, dal direttore della direzione Prevenzione Sicurezza alimentare e veterinaria dell'Area Sanità e Sociale, per le quali, anche sulla base dei dati forniti dal Ministero della Salute, come già sopra sottolineato, la situazione epidemiologica della Regione del Veneto va qualificata come a basso rischio e le attività oggetto della disciplina di cui alle già richiamate linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, alla luce di tali dati, si presentano come compatibili con la situazione epidemiologica e tali da non incidere, alla luce delle evidenze scientifiche, sulla diffusione del contagio a condizione che le attività stesse siano svolte nel rispetto delle prescrizioni di cui alle linee di indirizzo suddette;

Ritenuto che siano state pertanto accertate le condizioni di compatibilità delle attività di cui alle predette linee di indirizzo con la situazione epidemiologica regionale;

Acquisito il parere favorevole del Comitato scientifico "COVID-2019 in Regione Veneto" costituito con DGR. 2 marzo 2020, n. 269;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,

ordina

A) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

1. È obbligatorio per chiunque si rechi fuori dell'abitazione, salvi i casi di cui al punto 2, l'uso di mascherina o di altra idonea protezione delle vie respiratorie e l'igienizzazione delle mani nonché il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro e di metri due nell'esercizio dell'attività sportiva, fatte salve le maggiori distanze eventualmente stabilite da disposizioni speciali;

2. Non è necessario l'uso di protezioni delle vie respiratorie nei seguenti casi:

a) alla guida di autoveicoli o motoveicoli, salvo gli autoveicoli aziendali in cui valgono le regole del proprio datore di lavoro, e per quelli utilizzati per il trasporto pubblico non di linea, oggetto di specifica disciplina;

b) in caso di soggetti di età inferiore ai sei anni;

c) in caso di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina;

d) in caso di soggetti che soggiornano da soli in locali non aperti al pubblico, così come previsto negli specifici protocolli e/o linee guida;

e) in caso di attività motoria e sportiva svolta in luogo isolato o nella fase di attività intensa;

B) SPOSTAMENTI PERSONALI E ATTIVITA' INDIVIDUALI

1. è ammesso lo spostamento per qualsiasi motivo all'interno della Regione, anche a fini ludici, ricreativi e turistici, a piedi o con qualsiasi mezzo, anche di navigazione per diporto;

2. è vietato ogni assembramento tra non conviventi in proprietà pubblica e privata;

3. è ammesso l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici nel rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

4. l'attività motoria e sportiva può essere svolta anche in centri sportivi, nel rispetto delle apposite linee guida regionali, anche con utilizzo di mezzi, e in gruppo, con rispetto del distanziamento di m. 2 o, in caso di impossibilità di distanziamento in relazione al tipo di attività sportiva o, in mancanza di distanziamento, con obbligo di uso della mascherina, salvo nella fase di attività con sforzo fisico;

5. Previa comunicazione congiunta da parte dei Presidenti delle Regioni o Province Autonome tra loro confinanti ai Prefetti competenti, da pubblicare sul sito dell'Amministrazione regionale e provinciale, è ammesso lo spostamento per visite a congiunti anche al di fuori della Regione del Veneto, nei limiti della provincia o ex provincia confinante, da parte di residenti in province collocate a confine tra Veneto e altre Regioni o Province Autonome. Lo spostamento può essere limitato a singoli comuni individuati nella comunicazione congiunta di cui al precedente periodo.

C) ATTIVITA' ECONOMICHE

a) E' consentita la prosecuzione di tutte le attività ammesse dalla normativa statale e da proprie ordinanze fino al 17.4.2020 nel rispetto dei protocolli di cui agli allegati nn. 5, 6, 7 e 8 del DPCM 26.4.2020;

b) Dal 18 maggio 2020 è ammesso lo svolgimento delle seguenti attività nel rispetto delle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni il 16 maggio 2020 e riprodotte nell'allegato 1) della presente ordinanza e nel rispetto delle linee guida approvate dalla Regione e riportate nell'allegato 2), secondo quanto specificamente indicato in corrispondenza di ciascuna attività:

1. ristorazione

ogni tipo di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell'ambito delle attività ricettive, all'interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali), nonché per l'attività di catering – v. linee guida di cui all'allegato 1);

2. stabilimenti balneari

stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere – v. linee guida di cui all'allegato 1);

3. strutture ricettive

alberghi, bed&breakfast, agriturismi e tutte le altre strutture alberghiere ed extralberghiere – v. linee guida di cui all'allegato 1);

4. rifugi alpini

qualsiasi struttura montana –v. linee guida di cui all'allegato 2);

5. campeggi

strutture turistiche all'aperto di qualsiasi natura (roulottes, case mobili, tende, bungalow, ecc, - v. linee guida di cui all'allegato 2);

6. servizi alla persona

parrucchieri, barbieri, estetisti, tatuatori, trattamenti per animali di affezione, con esclusione di trattamenti con bagno turco, saune e attività termali – v. linee guida di cui all'allegato 1);

7. commercio al dettaglio

ogni forma di vendita al pubblico al dettaglio, senza esclusione di categoria merceologica –v. linee guida di cui all'allegato 1);

8. commercio al dettaglio su aree pubbliche

mercati, mercati settimanali, mercati agricoli, mercatini degli hobbisti e dell'usato, ambulanti;

9. uffici aperti al pubblico

tutti gli esercizi di servizio anche professionale, compresi le agenzie di commercio ed immobiliari, quelli di istruzione non scolastica e professionale, con accesso di persone a locali chiusi, comprese le lezioni di pratica sportiva (fermo il rispetto del distanziamento di due metri o in mancanza dell'uso di mascherina e igienizzazione mani), musica, lingua, formazione culturale anche teatrale, e altre di cui al codice ateco 85.5 – v. linee guida di cui all'allegato 1);

10. autoscuole

corsi abilitanti e prove pratiche effettuate dalle autoscuole (v. linee guida di cui all'allegato 1) nella parte relativa agli uffici pubblici e per le prove pratiche, con uso di mascherina, igienizzazione delle mani e disinfezione dopo ogni uso;

11. Attività di produzione teatrale

Attività di produzione teatrale e artistica senza presenza di pubblico –v. allegato 1), relativamente alla parte riguardante gli uffici pubblici;

12. piscine

piscine pubbliche e private, anche inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.– v. linee guida di cui all'allegato 1);

13. palestre

palazzetti dello sport e palestre di soggetti pubblici e privati per pratica di attività fisiche anche con modalità a corsi (senza contatto fisico interpersonale) – v. linee guida di cui all'allegato 1);

14. impianti sportivi;

tutti gli impianti sportivi all'aperto con strutture al chiuso per servizi comuni quali spogliatoi, ricezione, locali attrezzi, esercitazione - v. linee guida di cui all'allegato 2);

15. manutenzione del verde

Manutenzione di aree verdi da parte di soggetti pubblici e privati, professionali e non professionali –v. linee guida di cui all'allegato 1);

16. musei, archivi e biblioteche

Strutture di enti locali e soggetti pubblici e privati aventi natura di musei, archivi e biblioteche –v. linee guida di cui all'allegato 1);

17. parchi zoologici e riserve naturali

gestione di parchi e giardini zoologici, giardini botanici, riserve naturali e simili – v. linee guida relative alle strutture ricettive di cui all'allegato 1);

18. trasporto di persone mediante impianti a fune

funivie, seggiovie e altri impianti per spostamenti in montagna - v. linee guida di cui all'allegato 2);

19. attività non specificamente indicate

le attività non specificamente sospese dalla normativa statale e regionale a partire dal 18 maggio 2020 e non indicate si svolgono nel rispetto delle linee guida relative alle attività più affini e comunque nel rispetto dell'obbligo di distanziamento di un metro tra le persone e delle prescrizioni dell'allegato n. 4 del DPCM 26.4.2020;

D) ATTIVITA' SOSPESE

Sono sospese le attività di centri termali, fatta eccezione che per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali e centri sociali, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, sale ballo anche per corsi, discoteche, parchi divertimento e assimilati;

E) ORARI E GIORNATE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DI SERVIZIO

Al fine di consentire, nell'immediato della ripresa delle attività, un accesso ordinato agli esercizi commerciali e di servizio, possono essere modificati dal singolo operatore, previa comunicazione al comune, gli orari di apertura, senza limite di durata giornaliera e senza limitazione per le giornate festive;

F) TIROCINIO PROFESSIONALE

È ammessa la ripresa delle esperienze di tirocinio curricolare - nell'ambito dei percorsi del sistema educativo regionale - ed extracurriculare nel territorio regionale, in modalità in presenza, presso tutti i soggetti ospitanti che svolgono attività produttive nei settori non sospesi ai sensi del DPCM 22 marzo 2020 e successive modifiche, e del DPCM 26 aprile 2020.

Lo svolgimento di tirocini potrà avvenire a condizione che l'organizzazione degli spazi nei locali del soggetto ospitante sia tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate tutte le misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate rispetto alle specifiche attività da svolgere, avendo particolare riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità.

Nei luoghi di lavoro dovrà essere integralmente rispettato il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus Covid-19, negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra Governo e parti sociali, nonché altri protocolli sottoscritti per singoli ambiti di competenza e i protocolli in aggiornamento dei suddetti.

G) ATTIVITA' SCOLASTICHE E FORMATIVO-PROFESSIONALI

1. E' consentito agli enti pubblici, anche territoriali e locali e ai soggetti privati che erogano attività formative, la prestazione di attività formative non altrimenti esercitabili a distanza in quanto prevedono l'utilizzo di laboratori con macchinari e/o attrezzature e/o strumenti, a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione contestualizzate alle esigenze laboratoriali, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall'INAIL.

2. È consentito agli enti pubblici, anche territoriali e locali e ai soggetti privati che erogano attività formative e alle Fondazioni ITS regionali, lo svolgimento sia della parte teorica che delle attività pratiche o laboratoriali degli esami finali dei corsi di formazione professionale e dei corsi di istruzione tecnica superiore, a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione contestualizzate alle esigenze laboratoriali, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, nel rispetto di protocolli di sicurezza e delle indicazioni operative definite appositamente.

3. Sono consentiti, ad integrazione del punto precedente, tra le attività formative di tipo laboratoriale, anche quelle effettuate da soggetti o enti privati quali i corsi hobbistici purché nel rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato 5 del DPCM 26.4.2020.

H) FUNZIONI RELIGIOSE

Le funzioni religiose sono svolte nel rispetto dei protocolli stipulati con le singole confessioni;

I) CIMITERI

I riti funebri, ove non regolati dalla lettera predetta, devono avvenire con obbligo di distanziamento di un metro e utilizzo di mascherina e di guanti o altro mezzo di igienizzazione;

J) Efficacia temporale

La presente ordinanza ha effetto dal 18 maggio al 2 giugno 2020;

Disposizioni finali

K) La violazione delle presenti disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19. L'accertamento compete agli organi di polizia di cui all'art. 13 della legge n. 689/81 e le sanzioni pecuniarie sono destinate al conto Iban IT 41 V 02008 02017 000100537110 causale: “Violazione ordinanze regionali Covid 19”;

L) La presente ordinanza viene comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

M) È incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento la Direzione Protezione Civile;

N) Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

O) Il presente atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia

------------------------------------------------------------------------------

avatarmoderator
inviato il 02 Giugno 2020 ore 20:29

Confronto Ripartizione Contagiati per Provincia 02 Giugno vs 2 maggio

Situazione per province al 02 Giugno:













Situazione per province al 2 maggio













avatarmoderator
inviato il 12 Giugno 2020 ore 23:31

l Decreto Rilancio ha previsto l'esenzione IVA delle mascherine e dei dispositivi di protezione individuale al fine di contrastare il diffondersi del Covid-19.

In particolare, il Decreto Rilancio sancisce esenzione IVA per la vendita di mascherine e degli altri dispositivi medici e di protezione individuale, fino al 31 dicembre 2020.

Dal 1° gennaio 2021, le cessioni saranno soggette all'aliquota IVA del 5%.

Inoltre, al fine di contrastare il diffondersi dell'epidemia Covid-19, viene prevista, in via transitoria, fino al 31 dicembre 2020, un'aliquota zero per l'acquisto di mascherine e degli altri dispositivi medici e di protezione individuali.

Il Decreto Rilancio, sancisce, in via transitoria, che le cessioni di mascherine e DPI avranno un regime di maggior favore, prevedendo che le stesse, fino al 31 dicembre 2020, siano esenti da IVA con diritto alla detrazione dell'imposta pagata, ovvero sugli acquisti e sulle importazioni di beni/servizi afferenti alle predette operazioni esenti.

Viene quindi, riconosciuta l'applicazione di un'aliquota IVA pari a zero, in conformità a quanto comunicato dalla Commissione europea agli Stati membri con nota del 26 marzo 2020.

L'esenzione IVA si applicherà non solo alle mascherine, ma anche a gel disinfettanti, guanti e strumenti utilizzati in ambito ospedaliero.

Il Decreto Rilancio integra l'elenco di cui alla tabella A, parte II bis del DPR IVA, includendovi:

Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva;
Monitor multiparametrico anche da trasporto;
Pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale;
Tubi endotracheali;
Caschi per ventilazione a pressione positiva continua;
Maschere per la ventilazione non invasiva;
Sistemi di aspirazione;
Umidificatori;
Laringoscopi;
Strumentazione per accesso vascolare;
Aspiratore elettrico;
Centrale di monitoraggio per terapia intensiva;
Ecotomografo portatile;
Elettrocardiografo;
Tomografo computerizzato;
Mascherine chirurgiche;
Mascherine Ffp2-KN95 (EN 149-2001) e Ffp3;

Articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;
Termometri;
Detergenti disinfettanti per mani;
Dispenser a muro per disinfettanti;
Soluzione idroalcolica in litri;
Perossido al 3% in litri;
Carrelli per emergenza;
Estrattori RNA;
Strumentazione per diagnostica per COVID-19;
Tamponi per analisi cliniche;
Provette sterili;
Attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.

Mascherine e DPI esenti iva: in sede di fatturazione
Ai fini IVA, per le consegne o per le spedizioni di mascherine chirurgiche poste in essere:

Fino al 18 maggio 2020, l'operazione rientra tra quelle imponibili con applicazione dell'aliquota IVA ordinaria del 22%;
Dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, l'operazione è esente Iva, tenendo presente che, se risulta di entità superiore a € 77,47, deve necessariamente essere assolta l'imposta di bollo nella misura pari a € 2,00;
Dal 1° gennaio 2021, l'operazione rientrerà tra quelle imponibile con applicazione dell'aliquota Iva ridotta nella misura del 5%.
........................................................................................................................................................

Indossare la mascherina è obbligatorio, come ha chiarito anche l'INAIL, in tutti quei contesti di lavoro in cui è impossibile mantenere la distanza minima di 1 metro.

Bisogna indossare la mascherina sui mezzi pubblici così come resterà obbligatorio indossarla nei supermercati e all'interno dei negozi.

avatarmoderator
inviato il 21 Giugno 2020 ore 22:49

L'OMS a marzo 2020 sottolineava che il fumo non può proteggere contro Covid-19, dato che il tabacco comporta «una ridotta capacità polmonare che aumenterebbe notevolmente il rischio di malattie gravi». Inoltre l'atto del fumo, che comporta che dita e sigarette potenzialmente contaminate siano a contatto con le labbra, può di fatto aumentare la possibilità di trasmissione del virus dalla mano alla bocca.

avatarmoderator
inviato il 28 Giugno 2020 ore 21:28

Nuova modalità da fine giugno per consultazione griglia dati Italia : ci si porta su Notizie e poi si clicca su Report monitoraggio settimanale Covid-19 e si usa il download Cool
www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoro


Studio ISS, le zanzare non trasmettono il coronavirus Cool





Sia la zanzara tigre (Aedes albopictus) che la zanzara comune (Culex pipiens) non sono in grado di trasmettere il virus responsabile della Covid-19. Al loro interno, infatti, il Sars-Cov-2 "non è in grado di replicarsi" e quindi, anche qualora dovessero pungere una persona contagiata, non potrebbero inocularlo.

A scacciare una preoccupazione molto sentita con l'inizio della stagione calda, sono i dati preliminari di uno studio condotto da ricercatori dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) per valutare, attraverso prove di infezione sperimentale, la possibilità che le zanzare possano esser vettori del nuovo coronavirus.

Il Sars-CoV-2è un virus respiratorio, che si trasmette da uomo a uomo, principalmente attraverso le goccioline emesse con starnuti o colpi di tosse o portando le mani alla bocca, al naso o agli occhi, dopo aver toccato superfici o oggetti contaminati di recente.
Ad oggi non c'è alcuna evidenza scientifica di una trasmissione attraverso insetti che succhiano il sangue, come zecche o zanzare, che invece possono veicolare altri tipi di virus (detti arbovirus), responsabili di malattie come la dengue e la febbre gialla.

La ricerca, condotta da virologi ed entomologi dell'ISS in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, ha mostrato che il Sars-Cov-2, una volta penetrato all'interno della zanzara attraverso un pasto di sangue infetto, non è in grado di replicarsi e quindi non può essere successivamente inoculato dalla zanzara attraverso una puntura.
I risultati definitivi saranno pubblicati a breve.

avatarmoderator
inviato il 10 Luglio 2020 ore 20:18

Ordinanza della Regione Veneto in vigore dal 07 luglio 2020:

“ 3) Obblighi per chi fa ingresso o rientra dall'estero per le sole esigenze lavorative: sono obbligatoriamente sottoposti a test di screening con tampone rino-faringeo tutti i soggetti che fanno ingresso o rientro in Veneto dopo un viaggio in un paese diverso da quelli di cui all'allegato 1 per comprovati motivi di lavoro. Per tali soggetti si effettua un primo tampone all'arrivo in Veneto e un secondo tampone a distanza di 5-7 giorni se il primo risulta negativo. La prestazione sanitaria è fornita dall'Azienda Ulss.
Il Datore di Lavoro provvede ad assolvere all'obbligo di cui sopra contattando l'azienda Ulss di riferimento e riammette, temporaneamente, il lavoratore se il primo tampone è negativo (d.lgs. 81/08, artt. 15 e 18), fermo l'obbligo per il lavoratore di rispettare tutte le prescrizioni relative all'ambiente di lavoro con obbligo in ogni caso dell'utilizzo della mascherina chirurgica.
Il lavoratore potrà essere definitivamente riammesso senza obbligo di mascherina, solo dopo l'esito negativo del secondo tampone.
E' vietata l'utilizzazione da parte del datore di lavoro della prestazione del lavoratore di cui il datore abbia conoscenza dell'obbligo di isolamento fiduciario.”

In caso di violazione dell'articolo sopracitato, si applica a carico del Datore di Lavoro la sanzione di euro 1.000,00 per ciascun lavoratore dell'azienda.

Inoltre rinnoviamo a fare attenzione per i dipendenti che rientrano dalle ferie poiché:

-ingresso o rientro in Veneto dai paesi diversi da quelli di cui all'allegato 1, determina l'obbligo di isolamento fiduciario; l'isolamento ha durata di 14 giorni dall'ingresso in Veneto;

-compresenza di sintomi di infezione respiratoria e temperatura superiore a 37,5 gradi centigradi; il soggetto è obbligato a contattare il medico curante rimanendo in autoisolamento.

“allegato1”, nel quale sono riportati i Paesi NON soggetti alle nuove misure restrittive predisposte da Opgr n.64 del 6 luglio 2020
1.Austria
2.Belgio
3.Bulgaria
4.Svizzera
5.Cipro
6.Repubblica Ceca
7.Germania
8.Danimarca
9.Estonia
10.Grecia
11.Spagna
12.Finlandia
13.Francia
14.Croazia
15.Ungheria
16.Irlanda
17.Islanda
18.Italia
19.Liechtenstein
20.Lituania
21.Lussemburgo
22.Lettonia
23.Malta
24.Paesi Bassi
25.Norvegia
26.Polonia
27.Portogallo
28.Romania
29.Svezia
30.Slovenia
31.Slovacchia
32.Regno Unito e Irlanda del Nord
33.Andorra
34.Principato di Monaco
35.Repubblica di San Marino
36.Stato della Città del Vaticano

avatarmoderator
inviato il 29 Luglio 2020 ore 21:02

C'è ancora l'obbligo di mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico e quando non si può rispettare la distanza interpersonale vale quindi anche quando incrociamo qualcuno in un sentiero di montagna.

E' solo un'azione responsabile per proteggere le altre persone perchè non possiamo avere la certezza di NON essere asintomatici positivi

La mascherina deve solo garantire comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso ... se copre solo la bocca e non il naso è come non indossarla.

Se non riusciamo a usare una mascherina con massimo livello di protezione come le FFP2 o FFP1 possiamo ripiegare su quelle chirurgiche a patto di cambiarle frequentemente (almeno 2 volte al giorno) .

Paesi dov'è ancor oggi obbligatorio l'uso della mascherina:
Spagna
Francia,
Austria,
Inghilterra,
Grecia,
Repubblica Ceca,
Slovacchia,
Polonia,
Scozia,
Irlanda del Nord,

avatarmoderator
inviato il 15 Agosto 2020 ore 16:17

Si allunga il triste elenco dei Medici caduti nel corso dell'epidemia di Covid-19

Roberto Stella † 11 03 2020
Presidente dell'Ordine dei Medici di Varese, Responsabile Area Strategica Formazione FNOMCeO, Presidente nazionale della SNAMID
Giuseppe Lanati † 12 03 2020 Pneumologo
Giuseppe Borghi † 11 03 2020 Medico di Medicina Generale
Raffaele Giura † 13 03 2020 Ex primario del reparto di Pneumologia
Carlo Zavaritt † 13 03 2020 Pediatra e neuropsichiatra infantile
Gino Fasoli † 14 03 2020 Medico di medicina generale già in pensione richiamato per l'emergenza Covid-19
Luigi Frusciante † 15 03 2020 Medico di Medicina Generale
Mario Giovita † 16 03 2020 Medico di Medicina Generale
Luigi Ablondi † 16 03 2020 Epidemiologo, ex direttore generale dell'Ospedale di Crema
Franco Galli † 17 03 2020 Medico di Medicina Generale
Ivano Vezzulli † 17 03 2020 Medico di Medicina Generale e medico dello sport
Massimo Borghese † 18 03 2020 Specialista in Otorinolaringoiatria e Foniatria
Marcello Natali † 18 03 2020
Medico di Medicina Generale, segretario della Federazione dei medici di Medicina generale di Lodi
Antonino Buttafuoco † 18 03 2020 Medico di Medicina Generale
Giuseppe Finzi † 19 03 2020 Ematologo e docente a contratto di Malattie vascolari all'Università di Parma
Francesco Foltrani † 19 03 2020 Medico di Medicina Generale
Andrea Carli † 19 03 2020 Medico di Medicina Generale
Bruna Galavotti † 19 03 2020 (data segnalazione)
Psichiatra, Decana dell'Associazione Donne Medico di Bergamo
Piero Lucarelli † 19 03 2020 (data segnalazione) Anestesista
Vincenzo Leone † 21 03 2020 Medico di medicina generale, vicepresidente SNAMI
Antonio Buonomo † 21 03 2020 Medico legale
Leonardo Marchi † 21 03 2020 Medico infettivologo, direttore sanitario Casa di Cura San Camillo
Manfredo Squeri † 23 03 2020 Già medico ospedaliero, attualmente responsabile del reparto di Medicina nella Casa di Cura Piccole Figlie di Parma convenzionata con SSN
Rosario Lupo † 23 03 2020 Medico legale, dirigente del Centro Medico Legale INPS di Bergamo
Domenico De Gilio † 19 03 2020 Medico di medicina generale
Calogero Giabbarrasi † 24 03 2020 Medico di medicina generale
Renzo Granata † 23 03 2020 Medico di medicina generale
Ivano Garzena † 23 03 2020 Odontoiatra
Ivan Mauri † 24 03 2020 Medico di medicina generale
Gaetano Autore † 25 03 2020 Medico di medicina generale
Vincenza Amato † 24 03 2020 Dirigente Medico Responsabile U.O.S. Igiene Sanità Pubblica del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria
Gabriele Lombardi † 18 03 2020 Odontoiatra
Mario Calonghi † 22 03 2020 Odontoiatra
Marino Chiodi † 22 03 2020 Oculista
Carlo Alberto Passera † 25 03 2020 Medico di medicina generale
Francesco De Francesco † 23 03 2020 Pensionato, già medico ospedaliero, scultore e pittore
Antonio Maghernino † 25 03 2020 Medico di continuità assistenziale
Flavio Roncoli † 03 2020 Pensionato
Marco Lera † 20 03 2020 Odontoiatra
Giulio Titta † 26 03 2020 Medico di medicina generale, ex-segretario FIMMG
Benedetto Comotti † 26 03 2020 Ematologo
Anna Maria Focarete † 27 03 2020 Consigliere Provinciale FIMMG, Presidente SIMG e già consigliere dell'Ordine Prov. dei Medici di Lecco
Dino Pesce † 26 03 2020 Medico internista, per vent'anni primario del reperto di medicina generale dell'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena
Giulio Calvi † 26 03 2020 Medico di medicina generale
Marcello Ugolini † 27 03 2020 Pneumologo, consigliere dell'Ordine dei Medici
Abdel Sattar Airoud † 16 03 2020 Medico di medicina generale
Giuseppe Maini † 12 03 2020 Medico di medicina generale
Luigi Rocca † 26 03 2020 Pediatra, in pensione
Maurizio Galderisi † 27 03 2020 Cardiologo e professore di Medicina Interna all'Università Federico II di Napoli
Leone Marco Wischkin † 27 03 2020 (data segnalazione)
Medico internista Rosario Vittorio Gentile † 22 03 2020
Medico di medicina generale, specialista in allergologia ed ematologia
Francesco Dall'Antonia † 24 03 2020 Ex-primario della Chirurgia I di Vicenza
Abdulghani Taki Makki † 24 03 2020 Odontoiatra
Aurelio Maria Comelli † 28 03 2020 Cardiologo, ex primario di Medicina Interna
Michele Lauriola † 28 03 2020 (data segnalazione)* Medico di medicina generale
Francesco De Alberti † 28 03 2020 Ex presidente OMCeO Lecco
Mario Luigi Salerno † 28 03 2020 Fisiatra
Roberto Mario Lovotti † 28 03 2020 Medico di medicina generale
Domenico Bardelli † 20 03 2020 Odontoiatra
Giovanni Francesconi † 30 03 2020 (data segnalazione)* Medico di medicina generale, in pensione
Valter Tarantini † 19 03 2020 Ginecologo
Guido Riva † 30 03 2020 (data segnalazione)* Medico di medicina generale
Gaetana Trimarchi † 30 03 2020 Medico di medicina generale
Norman Jones † 27 03 2020 Cardiologo, ex primario della cardiologia del centro di riabilitazione “Trabattoni-Ronzoni” di Seregno
Roberto Mileti † 30 03 2020 Ginecologo
Marino Signori † 01 04 2020 (data segnalazione)* Medico del lavoro
Gianpaolo Sbardolini † 26 03 2020 Medico di medicina generale
Marcello Cifola † 01 04 2020 (data segnalazione)* Otorinolaringoiatra
Gennaro Annarumma † 03 04 2020 (data segnalazione)*
Francesco Consigliere † 03 04 2020 (data segnalazione)*
Medico legale e docente universitario
Alberto Paolini † 03 04 2020 (data segnalazione)*
Riccardo Paris † 03 04 2020 (data segnalazione)* Cardiologo
Dominique Musafiri † 03 04 2020 Medico di medicina generale
Italo Nosari † 03 04 2020 (data segnalazione)* Diabetologo
Gianroberto Monti † 21 03 2020 Odontoiatra
Luciano Riva † 28 03 2020 Pediatra, ex primario all'Ospedale di Desio
Federico Vertemati † 31 03 2020 Medico di medicina generale
Giovanni Battista Tommasino † 04 04 2020 Medico di medicina generale
Paolo Peroni † 30 03 2020 Oftalmologo
Riccardo Zucco † 03 04 2020 (data segnalazione)* Neurologo
Giandomenico Iannucci † 02 04 2020 Medico di medicina generale
Ghvont Mrad † 29 03 2020 Medico termale
Gianbattista Bertolasi † 02 04 2020 Medico di medicina generale
Silvio Lussana † 13 03 2020 Medico internista, ex primario medicina
Giuseppe Aldo Spinazzola † 31 03 2020 Cardiologo in pensione, contagiato durante una visita occasionale
Vincenzo Emmi † 04 04 2020 Rianimatore, in pensione ma tornato al lavoro per l'emergenza Covid-19
Carlo Amodio † 05 04 2020 Radiologo, ex primario di radiologia
Adelina Alvino De Martino † 30 03 2020 Cardiologa in pensione, ex primario
Orlandini Giancarlo † 06 04 2020 (data segnalazione)*
Ravasio Luigi † 06 04 2020 (data segnalazione)*
Antonio Pouchè † 31 03 2020* Ex professore
Lorenzo Vella † 29 03 2020 Medico del Lavoro
Salvatore Ingiulla † 06 04 2020 Medico penitenziario
Mario Ronchi † 20 03 2020 Odontoiatra
Giuseppe Vasta † 06 04 2020 Medico di medicina generale
Nabeel Khair † 08 04 2020 Medico di medicina generale
Marzio Carlo Zennaro † 08 04 2020 Medico di medicina generale
Tahsin Khrisat † 19 03 2020 Medico di medicina generale, in pensione
Mario Rossi † 09 04 2020 (data segnalazione)*
Medico di medicina generale Samar Sinjab † 09 04 2020 Medico di medicina generale
Antonio De Pisapia † 06 04 2020 Medico di medicina generale e odontoiatra
Massimo Bosio † 01 04 2020 Medico di medicina generale
Francesco Cortesi † 09 04 2020 (data segnalazione)* Specialista in Chirurgia generale e Oncologia
Giunio Matarazzo † 07 04 2020 Odontoiatra
Emilio Brignole † 09 04 2020 Medico ospedaliero
Edoardo Valli † 09 04 2020 Ginecologo
Nabil Chrabie † 09 04 2020 Medico di medicina generale
Gianfranco D'Ambrosio † 30 03 2020 Ginecologo e medico di medicina generale
Gaetano Portale † 08/04/2020 Specialista in Chirurgia Generale, in Chirurgia Vascolare e in Chirurgia Toracica, ex Primario di Chirurgia Generale
Fabio Rubino † 13 04 2020 Terapista del dolore e palliativista
Giovanni Stagnati † 22 03 2020 Odontoiatra
Giovanni Delnevo † 02 04 2020 Cardiologo in pensione, ma continuava a esercitare la professione medica come libero-professionista
Luigi Ciriotti † 26 03 2020 Medico di medicina generale in pensione, non in servizio
Sebastiano Carbè † 06 04 2020 Medico pensionato non in servizio, ex dirigente medico pronto soccorso
Maurizio Bertaccini † 14 04 2020 Medico di medicina generale
Domenico Fatica † 13 04 2020 Odontoiatria
Patrizia Longo † 13 04 2020 Medico di medicina generale
Enrico Boggio † 07 04 2020 Odontoiatra
Eugenio Malachia Brianza † 08 04 2020 Medico del Serd
Elisabetta Mangiarini † 15 04 2020 (data segnalazione)* Medico di medicina generale
Marco Spissu † 15 04 2020 Medico chirurgo
Arrigo Moglia † 15 04 2020 Neurologo
Alberto Guidetti † 15 04 2020 Ginecologo, ex primario
Alberto Omo † 04 04 2020 Direttore sanitario casa di riposo
Giancarlo Buccheri † 07 aprile 2020 Medico antroposofo
Pietro Bellini † 21 03 2020 Medico di medicina generale
Renzo Mattei † 16 04 2020 (data segnalazione)* Medico in pensione
Eugenio Inglese † 21 03 2020 Ex primario di Medicina nucleare
Vincenzo Frontera † 17 04 2020 Medico di medicina generale
Elfidio Ennio Calchi † 09 04 2020 Medico chirurgo
Carmine Sommese † 17 04 2020 Medico ospedaliero
Carmela Laino † 25 03 2020 Medico specialista in pediatria e stomatologia, in pensione
Nicola Cocucci † 08 04 2020 Medico specialista in odontoiatria e medicina legale, in pensione
Alessandro Preda † 22 03 2020 Medico di medicina generale
Italo D'Avossa † 18 03 2020 Virologo e immunologo
Renato Pavero † 19 04 2020 Medico del 118
Antonio Lerose † 20 04 2020 (data segnalazione)* Otorinolaringoiatra
Andrea Farioli † 16 04 2020 Medico epidemiologo impegnato nella ricerca su Covid-19 (ancora da accertare se le cause del decesso siano da ricondursi a Covid-19)
Luciano Abruzzi † 20 04 2020 Neurologo
Silvio Marsili † 21 04 2020 (data segnalazione)* Pediatra, in pensione
Oscar Ros † 20 04 2020 Specialista in igiene e medicina preventiva
Manuel Efrain Perez † 20 04 2020 Medico di medicina generale e medico della continuità assistenziale
Alberto Santoro † 19 04 2020 Medico di medicina generale
Pasqualino Gerardo Andreacchio † 20 04 2020 Chirurgo specializzato in urologia, in pensione
Maddalena Passera † 22 04 2020 (data segnalazione)* Anestesista
Carlo Vergani † 22 04 2020 Geriatra in pensione iscritto all'OMCeO
Tommaso Di Loreto † 13 04 2020 Odontoiatra
S. F. † 22 04 2020 Geriatra
Guido Retta † 14 04 2020 Primario emerito, ortopedico, consulente tribunale, in pensione
Gianbattista Perego † 23 04 2020 Medico di medicina generale
Maura Romani † 26 04 2020 Medico ospedaliero
Luigi Macori † 27 04 2020 Ematologo
Ermenegildo Santangelo † 12 04 2020 Ex Professore Ordinario di Anestesiologia e Rianimazione, in pensione
Raffaele Pempinello † 29 04 2020 Infettivologo, epatologo, internista ed igienista, componente del Consiglio direttivo della Società scientifica italiana di malattie infettive, primario emerito. In pensione, ma tornato a esercitare per l'emergenza Covid-19
Oscar Giudice † 07 05 2020 Medico e dirigente sanitario in RSA
Alberto Pollini † 08 05 2020 Anestesista e pneumologo
Guglielmo Colabattista † 25 03 2020 Medico ospedaliero, in pensione
Alfredo Franco † 09 05 2020 Medico legale
Angelo Gnudi † 17 04 2020 Ex ordinario di endocrinologia, in pensione
Marta Ferrari † 05 05 2020 Medico del lavoro
Antonio Costantini † 08 05 2020 Neurologo
Davide Cordero † 12 05 2020 Anestesista
Luigi Paleari † 23 03 2020 Ex primario di Anestesia e Rianimazione ed ex coordinatore sanitario dell'allora USSL, in pensione
Leonardo Panini † 21 05 2020 Medico di medicina generale
Cesare Landucci † 26 05 2020 Medico internista in pensione, ma continuava a esercitare la professione come libero professionista
Ugo Milanese † 02 05 2020 Cardiologo in pensione, ma continuava a esercitare la professione come libero professionista
Roberto Zama † 12 04 2020 Urologo in pensione, ma continuava a esercitare la professione come libero professionista
Vincenzo Saponaro † 10 04 2020 Medico di medicina generale
Jesus Gregorio Ponce † 29 05 2020 Medico di medicina generale in pensione, ma continuava a esercitare la professione medica come libero professionista Paolo Paoluzi † 26 04 2020
Gastroenterologo ed endoscopista, in pensione Fiorlorenzo Azzola † 27 06 2020
Medico e direttore sanitario RSA
Josef Leitner † 12 04 2020 Medico di medicina generale, in pensione
Gianfranco Conti † 15 05 2020* Medico di medicina generale
Pierluigi Cecchi † 16 07 2020 Medico pediatra
Davoud Ahangari † 25 07 2020 Medico di medicina generale
Nello Di Spigno † 23 07 2020 Medico anestesista rianimatore

elenco in aggiornamento qui:
portale.fnomceo.it/elenco-dei-medici-caduti-nel-corso-dellepidemia-di-

avatarmoderator
inviato il 15 Agosto 2020 ore 16:33

Nuova tabella andamento Covid in Italia che verrà aggiornata all'inizio del Post.




avatarmoderator
inviato il 17 Agosto 2020 ore 10:53

Si pubblica il testo dell'Ordinanza adottata dal Ministero della Salute il 16 Agosto 2020, relativa alle disposizioni Covid-19.

L'Ordinanza resterà in vigore dal 17 Agosto al 7 Settembre 2020, salvo nuove disposizioni DPCM.

In particolare, si evidenzia che:
1) è re-introdotta l'obbligatorietà dell'uso delle mascherine protettive anche in luogo pubblico dalle ore 18.00 alle ore 6.00;
2) sono sospese le attività di discoteche e sale da ballo senza possibilità di deroga regionale.


"I numeri del contagio in Italia, anche se tra i più bassi in Europa, sono in crescita. Non possiamo vanificare i sacrifici fatti nei mesi passati. La nostra priorità deve essere riaprire le scuole a settembre in piena sicurezza”,
ha sottolineato il Ministro della Salute, Roberto Speranza.

Art. 1 (Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria) 1.Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, citato in premessa, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 sono adottate le seguenti ulteriori prescrizioni: a)è fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale; b)sono sospese, all'aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all'intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico. 2. Le Regioni possono introdurre ulteriori misure solo in termini più restrittivi rispetto a quelle dicui ai punti a) e b).

Art. 2 (Disposizioni finali) 1. Alle disposizioni di cui alla presente ordinanza si applica quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. 2. La presente ordinanza produce effetti dal 17 Agosto 2020 sino all'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e comunque non oltre il 7 settembre 2020. 3. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione

Documento completo in PDF: www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=7

avatarmoderator
inviato il 17 Agosto 2020 ore 10:54

Riflessioni:

- in macchina indossi la cintura?
- in moto indossi il casco?
- su una barca indossi il tuo giubbotto a vita?
- nei ristoranti non fumi?
- in aereo allacci la cintura?
Tutto questo è obbligatorio!

Quando indosso una maschera in pubblico e nei negozi, voglio che tu sappia che:
-Sono abbastanza educato da sapere che posso essere asintomatico e darti ancora il virus.
-No, non vivo nella paura del virus; voglio solo far parte della soluzione e non del problema.
-Non mi sento come se "il governo mi stesse controllando". Mi sento come un adulto che contribuisce alla sicurezza della nostra società e voglio insegnare allo stesso modo agli altri.
-Se tutti potessimo convivere con un po ' più di attenzione agli altri, il mondo sarebbe un posto migliore.
-Indossare una mascherina non mi rende debole, spaventato, scemo o nemmeno ''controllato". Questo mi rende premuroso per la situazione ma anche per gli altri!
- Quando pensi al tuo aspetto, al tuo disagio o all'opinione che gli altri hanno di te, immagina che ci sia un vicino di casa - un figlio, un padre, una madre, un nonno, una zia, uno zio o un amico che è col respiratore installato, intubato. Morire completamente da solo senza che a nessun membro della famiglia possa essere permesso di avvicinarsi al suo letto.
-Chiediti se avresti potuto aiutarli almeno un po, magari con una mascherina.

memo: schema che riassume caratteristiche ed efficacia dei DPI, dispositivi di protezione individuale, per bocca e naso:




Le mascherine FFP3 senza valvola hanno la massima protezione verso l'esterno (0%) e verso l'interno (5%) ma sono di difficile reperibilità
Seguono le mascherine FFP2 sempre senza valvola protezione verso l'esterno (0%) e verso l'interno (18%)
e infine
le mascherine chirurgiche protezione verso l'esterno (0%) e verso l'interno (80%)

RCE Foto

Metti la tua pubblicità su JuzaPhoto (info)


 ^

JuzaPhoto contiene link affiliati Amazon ed Ebay e riceve una commissione in caso di acquisto attraverso link affiliati.

Versione per smartphone - juza.ea@gmail.com - Termini di utilizzo e Privacy - Preferenze Cookie - P. IVA 01501900334 - REA 167997- PEC juzaphoto@pec.it

www.juzaphoto.com - www.autoelettrica101.it

Possa la Bellezza Essere Ovunque Attorno a Me