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Rivoluzione norme Droni ...


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avatarsenior
inviato il 04 Novembre 2019 ore 9:42

Io ho questa sensazione che oggi compri un mavic mini che non richiede nulla di burocratico e un domani te lo mettono fuori legge

avatarjunior
inviato il 05 Novembre 2019 ore 11:31

Io non la vedo così grigia, per chi vola a scopo ricreativo/sportivo.
Molti timori infondati sono stati creati da post dal tenore terroristico (in altri topic ed anche in altri Forum) e da una certa disinformazione presente in molti articoli, purtroppo anche nel settore specialistico, ma la situazione non è così drastica.

Una premessa:
il regolamento ENAC nasce per un preciso motivo, e cioè per il pasticcio che creava la definizione originaria di aeromobile fatta dall'art. 743 Cod. Nav.
Sotto questa definizione rientrava praticamente tutto ciò che era in grado di volare, pilotato da bordo o, come per gli aeromodelli, da terra.
Ne conseguiva che non era ben chiaro lo spartiacque tra ciò che era da considerarsi aeromobile e ciò che invece era solo un aeromodello e che anche questi ultimi si sarebbero potuti ritrovare assoggettati, paradossalmente, al Codice della Navigazione, come un Piper od un Cessna o, ben che andasse, un ultraleggero.
Con l'avvento dei droni, in particolare dei multirotori, ed il sempre maggiore utilizzo di questi al di fuori dei campi volo, si è iniziato a creare un serio problema di classificazione: uno dei primi casi che passò alla cronaca in Italia, se non ricordo male, fu quello del multirotore fatto volare ed atterrare dal Team Black Sheep sulla murata della Costa Concordia da poco naufragata; furono denunciati per aver violato la NFZ e ricordo che si pose il problema di come sanzionare tale comportamento, cioè se considerare il drone alla stessa stregua di un aeromobile, ed applicare quindi il Codice della Navigazione, o se considerarlo diversamente. Ma come?
Nel 2013, con ben 8 anni di ritardo dalla delega inserita nel 2005 nello stesso art. 743, entra finalmente in vigore il primissimo regolamento ENAC per la regolamentazione dei mezzi aerei a pilotaggio remoto, che, tra l'altro, ha il compito appunto di distinguere chiaramente quali oggetti volanti siano da considerarsi aeromobili, assoggettati in tutto e per tutto al Codice della Navigazione, e quali siano da considerarsi invece aeromodelli, categoria che fino ad allora, se non ricordo male, non era mai stata normata.

In poche parole, ed in questo senso, il regolamento ENAC ha portato un enorme beneficio agli utilizzatori NON professionali di droni (aeromodellisti), in quanto ha tolto all'ambito della personale interpretazione la possibilità, ad esempio, di irrogare decine se non centinaia di migliaia di Euro di sanzioni amministrative ed ulteriori sanzioni penali previste dal Cod. Nav. a chi, ai comandi di un ala fissa o di un multirotore radicomondato, si fosse trovato a violare, magari inconsapevolmente, le prescrizioni o divieti imposti dall'Autorità.

Oggi, quindi, la prima distinzione da fare per determinare a che categoria appartiene il drone che stiamo utilizzando è appunto l'utilizzo che se ne fà: uso professionale - operazioni specializzate (il drone è quindi un APR e SAPR), o uso non professionale - operazioni non specializzate (il drone è quindi un AEROMODELLO).

N.B: le prime, le operazioni specializzate, possono anche NON prevedere un esplicito corrispettivo in denaro, ma se è comunque evidente lo scopo commerciale del volo (sensori differenti da una foto/video camera o tipologie di ripresa esplicitamente commerciali), l'Autorità che eventualmente procederà considererà a tutti gli effetti il drone come un aeromobile ed applicherà appunto il Codice della Navigazione, con buona pace dei furbetti...

Tutti i droni che vengono utilizzati per scopi ludici, ricreativi e sportivi rientrano quindi nella categoria degli aeromodelli e NON sono quindi assoggettati al Codice della Navigazione.
Accade più o meno la stessa cosa nella nautica: le unità navali destinate al diporto sono assoggettate, in primis, ad una legge specifica sul diporto e, solo in forma residuale, al Codice della Navigazione.

A pagina 7 (Sezione I - Art. 5 - Definizioni ed acronimi") e a pagina 33 del Regolamento (Sezione VII - "AEROMODELLI" - Art. 35 "Generalità") sono indicate le caratteristiche che deve possedere un aeromodello, per poter continuare ad essere considerato tale, oltre al fatto di dover essere utilizzato unicamente per scopi non professionali; sono inoltre elencati, in linea generale, i comportamenti da tenere nella conduzione del volo.

In sintesi, un aeromodello non può superare i 25 Kg di peso, non può volare a più di 200 metri di distanza dal pilota e a 70 metri di altezza, non può volare di notte, deve volare sotto controllo visivo e "...in zone non popolate, sufficientemente lontano da edifici, infrastrutture e installazioni" e deve rispettare la privacy ed i divieti imposti in aree particolari (ATZ, CTR, etc.) o con specifiche ordinanze delle Autorità.
Le distanze, se non sbaglio, sono poi state individuate in 50 metri dalle persone e 150 metri dagli edifici.

Come si può notare, ENAC ha dedicato solamente 2 pagine su 35 alla regolamentazione degli aeromodelli, perchè di fatto non ha alcun interesse (e mi pare non abbia nemmeno competenza) a normare un'attività ludica svolta con oggetti che non rientrano nel loro ambito.

Il tutto è lasciato più al buon senso che all'applicazione di una serie di norme molto restrittive, come accade invece per l'uso professionale; vi sono infatti discreti margini di tolleranza e "benevolenza" verso gli aeromodellisti, ovviamente per violazioni non gravi e che non ledano in modo palese la sicurezza altrui.

Non a caso, una gran parte delle richieste di intervento della Forza Pubblica, e dei procedimenti che ne derivano, riguarda infatti la violazione della privacy.

Per un drone-aeromodello usato per scopi non commerciali, al momento non è quindi obbligatorio nulla: non serve alcun attestato di pilota o "patentino", non servono certificazioni particolari, non serve alcuna assicurazione.

In futuro, forse, sarà previsto un mini corso informativo online, gratuito, ed il superamento di un questionario online, sempre gratuito.

Si possono utilizzare ovviamente i dispositivi che consentono di avere una visuale FPV, purchè questi vengano usati per comporre l'inquadratura etc e non sostituiscano il pilotaggio a vista.


Si possono effettuare scatti fotografici e riprese video, anche quelli comunemente definiti "di qualità professionale", e si possono pubblicare liberamente i propri video su YouTube, sui social, etc.


Gli automatismi ormai presenti sulla stragrande maggioranza dei droni (volo stabilizzato, volo con ausilio di GPS, modalità automatiche di volo e ripresa, etc) sono perfettamente compatibili con le prescrizioni del regolamento; il divieto imposto all'art. 5 del regolamento "...dispositivo aereo a pilotaggio remoto, senza persone a bordo, impiegato esclusivamente per scopi ricreativi e sportivi, non dotato di equipaggiamenti che ne permettano un volo autonomo, ..." è infatti riferito ad una modalità, quella del volo autonomo, sostanzialmente differente dal volo automatico: nel volo automatico il pilota può in qualsiasi momento riprendere il controllo del drone, nel volo autonomo, invece, no, in quanto la missione è programmata a priori, interamente, e prevede solo una supervisione da parte di esperti, svolgendosi in modo completamemnte autonomo, appunto, senza che il pilota possa intervenire.

COSA IMPORTANTE , che forse metterà un pò di pace nel cuore di molti: un drone aeromodello, utilizzato quindi per scopi ludico-ricreativi, NON diventa automaticamente un drone professionale se, nel corso di una sessione di volo, violiamo una o più delle prescrizioni imposte dal regolamento!

Faccio un esempio: se sto volando con il mio bel Phantom in una zona non sottoposta a divieti per fare video amatoriali e allontano il drone di più di 200 metri da me, questo conserva comunque lo status di drone-aeromodello e sarà (EVENTUALMENTE) sanzionato non in base a quanto previsto per gli APR (droni utilizzati per scopi professionali), ma per la generica violazione delle prescrizioni imposte, con applicazione dell'art. 650 C.P. "Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità", contravvenzione penale che prevede la pena dell'arresto fino a tre mesi OPPURE un'ammenda fino a 206 Euro.
(In genere, viene ammessa l'oblazione di un importo pari a metà dell'ammenda, prima del dibattimento, che estingue il reato).

L'applicazione dell'art. 650 è infatti genericamente prevista per la pressochè totalità delle violazioni commesse con i droni aeromodelli e, seppur "fastidiosa", è nulla in confronto alle sanzioni previste per gli APR-SAPR!

Tutto ciò che invece è utilizzato per scopi professionali, è considerato AEROMOBILE, con le varie suddivisioni in base a peso, tipologia di impiego, etc, ed è assoggettato in tutto e per tutto al Cod. Nav.

Il nostro mondo, quindi, cioè quello di chi usa droni per fini NON professionali, non è affatto preso di mira e per essere sanzionati bisogna davvero combinarla grossa o andare volutamente a rompere le scatole a qualcuno.

Non voglio indurre nessuno a tenere comportamenti che violino le prescrizioni o, peggio, creino pericolo per la sicurezza, ma mi sento di rassicurare ogni aeromodellista di volare e filmare sereno, semplicemente informandosi su eventuali divieti (basta andare sul sito D-Flight di ENAV) ed evitando tutto ciò che il buon senso del buon padre di famiglia ci suggerisce di evitare; in questo modo, non credo che succederà mai di trovarsi un poliziotto col telemetro laser a misurarci la distanza, al centimetro, che intercorre tra noi ed il drone, o con il cronometro, a valutare se stiamo usando lo schermo da troppo tempo, per pilotare, o per filmare.
Buon senso, senza mai esagerare.
;-)

avatarsenior
inviato il 05 Novembre 2019 ore 13:08

Ricky ma quanto ci hai impiegato a scrivere tutta sta pappardella??? ?...dopo me la leggo con calma da ipad se no divento cieco col celulare

avatarjunior
inviato il 05 Novembre 2019 ore 13:12

Mezz'oretta, forse, poco più o poco meno.
Spero solo che serva a qualcuno. MrGreen
Chiunque trovi inesattezze é ovviamente esortato ad intervenire.

avatarsupporter
inviato il 05 Novembre 2019 ore 19:16

Io ho questa sensazione che oggi compri un mavic mini che non richiede nulla di burocratico e un domani te lo mettono fuori legge


sfatiamo questo mito. alle regole attuali i droni sotto i 300 grammi rispettano lo stesse identiche norme di tutti gli altri droni. la differenza è che si può volare senza attestato enac. scordatevi che con i droni piccoli si possa volare sulle persone, sulle spiagge o nei parchi.

avatarjunior
inviato il 05 Novembre 2019 ore 20:31

Gambacciani FotoI, sei evidentemente un professionista del settore, quindi abituato a destreggiarti nella complessa (troppo! W l'Italia...) regolamentazione prevista per l'uso professionale dei droni, ma per l'uso non professionale, pur restando sempre vietato il sorvolo di persone e di aree popolate, non é attualmente previsto alcun attestato, nemmeno sopra i 300 grammi di peso.

;-)

avatarjunior
inviato il 05 Novembre 2019 ore 21:40

Uso non professionale = areomodelli

avatarjunior
inviato il 05 Novembre 2019 ore 21:44

Esatto.

avatarsupporter
inviato il 05 Novembre 2019 ore 22:06

è quello che ho scritto. e ripeto. nessun attestato, ma stesse regole che per i droni più pesanti. sia per professionisti che hobbisti

avatarjunior
inviato il 05 Novembre 2019 ore 22:25

Scusa,
avevo inteso la frase "la differenza è che si può volare senza attestato enac." nel senso che il drone da 300 grammi si poteva pilotare, appunto, senza attestato, a differenza degli altri.
Errore di interpretazione.

avatarsenior
inviato il 05 Novembre 2019 ore 22:54

Io avevo sentito invece che essendo di categoria non pericolosa potesse volare sopra le persone ma non gruppi di persone numerosi...

avatarsupporter
inviato il 05 Novembre 2019 ore 22:58

non si può volare MAI sulle persone. è una follia farlo al di là di quello che dice la norma.
si può derogare solo per le persone direttamente coinvolte, cioè il pilota ed i suoi assistenti purchè sotto il suo controllo, tipo un set cinematografico

avatarsenior
inviato il 05 Novembre 2019 ore 23:58

Si ok..supponiamo che volo col mio drone in un parco un mercoledi mattina quando a dir tanto in tutto il parco ci sono una decina di persone sparse qua e la....come funziona??o se mi salta fuori una persona da un boschetto mentre sto sorvolando la zona....la norma non e'chiara ed e'interpretabile....un conto e'sorvolare una zona dove ci sono 4 gatti un conto un gruppo di persone stazionarie ...
Quello che mi fa sorridere'...e che ci sono tutte ste menate per droni che pesano pochi etti....mentre qua a bs dove vivo c 'e' la gente che si lancia col parapendio dal monte attiguo alla citta...sorvolando le zone vicine appunto al monte...e mi sono sempre chiesto...su succede qualcosa arriva giu un bel peso di una 80ina di kili che arrivando dall alto devasta qualsiasi cosa...bah...che controsensi

avatarjunior
inviato il 06 Novembre 2019 ore 0:15

@Kentaforever:

Droni <300 grammi:

Art. 12/5° c. Regolamento ENAC:
“Le operazioni specializzate condotte con APR di massa al decollo minore o uguale a 0,3 kg con parti rotanti protette da impatto accidentale e con velocità massima minore o uguale a 60 km/h, fermo restando quanto previsto al comma 2 del presente articolo, sono considerate non critiche in tutti gli scenari operativi. Il pilota, al quale non è richiesto il possesso di un Attestato secondo quanto previsto al successivo art. 21, deve comunque garantire che le operazioni siano svolte in osservanza delle regole di circolazione definite nella Sezione V.”

In pratica, l'ultima versione del Regolamento ENAC considera gli APR con le caratteristiche sopra descritte come sempre inoffensivi.
Un APR inoffensivo trasforma SEMPRE le operazioni critiche (cioè, ad esempio, il sorvolo di aree congestionate, aree urbane e assembramenti di persone) in operazioni non critiche, ovviamente nel rispetto di eventuali altri divieti.
Anche per i droni <300 grammi, resta comunque valido il divieto imposto dal punto 7 dell'art. 10 del Regolamento, che recita: " Il sorvolo di assembramenti di persone, per cortei, manifestazioni sportive o inerenti forme di spettacolo o comunque di aree dove si verifichino concentrazioni inusuali di persone è in ogni caso proibito. ".
L'APR può però essere utilizzato in questi scenari solo per operazioni specializzate, cioé per uso professionale, e deve essere comunque pilotato da un professionista RICONOSCIUTO DA ENAC COME OPERATORE.
Pur non prevedendo alcun attestato pilota per i professionisti che utilizzino APR <300 grammi, gli operatori devono comunque essere MUNITI DI ASSICURAZIONE e MANUALISTICA.

Per gli usi non professionali di droni <300 grammi restano quindi valide le prescrizioni ed i divieti imposti per gli aeromodelli, e quindi il divieto di sorvolo di persone, case, etc.

Droni <250 grammi:

Si sta muovendo qualcosa, ma per ora non mi sembra che ci sia nulla di più di una bozza presentata da ENAC per la consultazione e l'eventuale correzione, a parziale ratifica di alcune regole EASA.
Il regolamento EASA introdurrà grandi novità, prima tra tutte, la classificazione dei droni NON in base all'utilizzo che ne viene fatto, professionale o ludico sportivo, ma al loro livello di rischio.
Nel regolamento EASA la categoria <250 grammi é infatti menzionata ed é indicata come categoria Open con la più bassa classe di rischio.
Per questi droni potrebbe diventare sufficiente il superamento di un semplice test online, sia per poterli usare per scopi professionali, sia per scopi ludico ricreativi, o addirittura i piloti potrebbero essere esentati dal possesso di qualsiasi titolo ed essere autorizzati anche al rapido sorvolo di persone, ma queste per ora sono solo ipotesi, che, tra l'altro, non dovrebbero trovare applicazione in Italia prima del 2022.
In ogni caso, se DJI ha tirato fuori un drone da 249 grammi, qualcosa di concreto in questo senso deve essere giá lì, a bollire in pentola...;-)

avatarjunior
inviato il 06 Novembre 2019 ore 0:28

supponiamo che volo col mio drone in un parco un mercoledi mattina quando a dir tanto in tutto il parco ci sono una decina di persone sparse qua e la....come funziona??o se mi salta fuori una persona da un boschetto mentre sto sorvolando la zona....la norma non e'chiara ed e'interpretabile....un conto e'sorvolare una zona dove ci sono 4 gatti un conto un gruppo di persone stazionarie ...


Il campo ipotetico é assoggettato a divieti (area urbana, riserva naturale, ordinanza specifica, etc)?
Se é vietato, per qualsiasi motivo, il sorvolo di quell'area, sei comunque fuori regola, anche se quell'area é deserta.
Se invece il campo non é assoggettato ad alcun divieto e voli a più di 50 metri di distanza dalle persone eventualmente presenti, allora sei a posto.
Se salta fuori una persona da un boschetto, posizionandosi a meno di 50 metri dal punto in cui il tuo drone sta volando, ti sposterai semplicemente un pò più in lá.
Il problema non é mai quello della situazione temporanea di “promiscuità”, quanto quello dell'incidente con danni a persone: in quei casi non potrai mai dimostrare di aver adottato tutte le cautele previste e son caxxi amari, soprattutto se non si é assicurati (l'assicurazione non é obbligatoria, ma potrebbe far sentire la propria mancanza...).
Per questo é sempre meglio evitare di spingersi troppo vicini ai limiti dell'ampio margine di discrezionalità che ENAC ha lasciato agli aeromodellisti, come diceva Gambacciani FotoI. ;-)

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