RCE Foto

(i) Per navigare su JuzaPhoto, è consigliato disabilitare gli adblocker (perchè?)






Login LogoutIscriviti a JuzaPhoto!
JuzaPhoto utilizza cookies tecnici e cookies di terze parti per ottimizzare la navigazione e per rendere possibile il funzionamento della maggior parte delle pagine; ad esempio, è necessario l'utilizzo dei cookie per registarsi e fare il login (maggiori informazioni).

Proseguendo nella navigazione confermi di aver letto e accettato i Termini di utilizzo e Privacy e preso visione delle opzioni per la gestione dei cookie.

OK, confermo


Puoi gestire in qualsiasi momento le tue preferenze cookie dalla pagina Preferenze Cookie, raggiugibile da qualsiasi pagina del sito tramite il link a fondo pagina, o direttamente tramite da qui:

Accetta CookiePersonalizzaRifiuta Cookie

binocoli e visori notturni


  1. Forum
  2. »
  3. Tema Libero
  4. »
  5. Binocoli
  6. » binocoli e visori notturni





avatarsenior
inviato il 06 Gennaio 2018 ore 0:48

Questo settore, del tutto nuovo per me, mi affascina.

Qualcuno ne ha conoscenza diretta?

Io più della SONY A7S.2, con il 50/0,95 no vado ...

Grazie fin d'ora a chi vorrà dare il suo contributo.

avatarsenior
inviato il 07 Gennaio 2018 ore 12:08

Cosa devi farne?
Non ho grande esperienza di binocoli con visore integrato, ma conosco di più i visori veri e propri.
I visori buoni costano, e quelli veramente buoni sono illegali (oltre che estremamente costosi).

Se vuoi osservare, e non ti interessa essere visto da altri che hanno il visore, un 2+ con illuminatore ti permette già buoni risultati (con una spesa di circa 3-4 mila euro).

avatarsenior
inviato il 07 Gennaio 2018 ore 13:17

E' una questione di pura curiosità ...

Una domanda: perché quelli buoni, oltre che estremamente costosi, sono illegali?

Ho visto lo ZEISS 2+ che mi pare estremamente interessante (è un 2+), anche se tutt'altro che regalato ...

Poi ci sono delle cinesate da meno di 200 Euro delle quali sono curioso il confronto proprio con la A7S.2 e 50/0.95, tanto che l'ho ordinato per provare a giocare.

avatarsenior
inviato il 07 Gennaio 2018 ore 19:13

Perchè sono su standard militari e riservati ai militari. Fino ai 2+ sono legali, oltre no.

Le cinesate da 200 euro, ma anche da 1000, sono appunto cinesate. Per il mio modo di vedere, o spendi per avere almeno un 2+ oppure spendi in altro. Quando si acquista un visore si deve preventivare un budget di minimo 3000 euro.

Flir fa prodotti buoni, li ho provati lo scorso anno ad IWA. Ma anche li, se si vuole un minimo di qualità (tra i legali) le cifre non sono basse..

Continuo a non capire che confronto vuoi fare con la a7s, ovvio che con un visore (anche cinese) vedrai sempre di più che con la a7s sparata a millemila iso, ma a che pro?


PS: se acquisti usato, i tubi hanno una loro vita (in ore) quindi sincerati di acquistare un prodotto fresco.

avatarsenior
inviato il 08 Gennaio 2018 ore 6:14

Il fatto è che con la A7S con su il 50/0,95 vedi anche dove ad occhio nudo non vedi nulla: solo nero.

E quindi il confronto mi incuriosisce.

user46920
avatar
inviato il 08 Gennaio 2018 ore 11:25

perché quelli buoni, oltre che estremamente costosi, sono illegali?

non è che sono illegali, è che tu qui in Italia non puoi usarli ... ma non ovunque è così. Esitono degli stati in cui sono liberalizzati o cmq regolamentati.
Credo che i divieti siano per sicurezza nazionale e molto anche per abbattere la caccia di frodo notturna.

avatarsenior
inviato il 08 Gennaio 2018 ore 15:55

No, in Italia non li puoi nemmeno possedere.

Per cacciare di notte un 2+ con un illuminatore potente va bene lo stesso. Agli occhi di una persona non munita di visore resti comunque invisibile. Ma con le stesse cifre si trovano comunque dei termici molto buoni.

user46920
avatar
inviato il 08 Gennaio 2018 ore 16:23

[...] il questore ... può imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni [...]
www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Ddlpres&leg=16&id=003

Non credo che sia illegale possederli, ma utilizzarli sul suolo Italiano.

avatarsenior
inviato il 08 Gennaio 2018 ore 16:32

Vabbè, questa è una facoltà del Questore (genericamente in materia di armi, ecc.).

Ma non c'è un divieto specifico ne all'utilizzo, ne alla detenzione.

Ci sono fonti normative più precise?

La cosa mi incuriosisce, da operatore del diritto ...

Quel pochissimo che ho trovato, in tutta fretta, mi pare più correlato all'uso delle armi con visore notturno (per la caccia di frodo o meno, ecc.), che al divieto dell'utilizzo del visore per diletto dell'occhio come farei io ...

avatarsenior
inviato il 08 Gennaio 2018 ore 16:32

Dipende dalla generazione del visore:

"
La vendita dei Visori-Notturni dalla 3 Generazione in su è disciplinata dalla normativa L. 8 Maggio 1989 n. 186 (convenzione di Strasburgo) e D.M. 13 Giugno 2003 quindi i visori di terza generazione sono classificati per uso militare e soggetti alla normativa delle ARMI MILITARI e quindi non vendibili ai civili. Per altre richieste e delucidazioni siete pregati di contattarci direttamente.

SI informa che sono disponibili per la vendita in Europa i Visori con Tubo Intensificatore di 2 Generazione I.A. e CGTi con una risoluzione di 40-51 lp/mm praticamente molto simili alla 3 Generazione.

"

avatarsenior
inviato il 08 Gennaio 2018 ore 16:39

Questa la legge che, in materia di amplificatori di luce, ne fa divieto solo se "attaccati" ad un fucile.

LEGGE 8 maggio 1989, n. 186

Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sul controllo
dell'acquisto e della detenzione di armi da fuoco da parte dei
privati, adottata a Strasburgo il 28 giugno 1978.


Vigente al: 19-10-2013

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
convenzione europea sul controllo dell'acquisto e della detenzione di
armi da fuoco da parte di privati, adottata a Strasburgo il 28 giugno
1978.

Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui
all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita'
a quanto disposto dall'articolo 12 della convenzione stessa.

Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 maggio 1989
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI


Convention

Parte di provvedimento in formato grafico
CAPITOLO I
DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

TRADUZIONE NON UFFICIALE
CONVENZIONE EUROPEA
RELATIVA AL CONTROLLO
SULL'ACQUISTO E LA DETENZIONE DI ARMI DA FUOCO
DA PARTE DI PRIVATI
Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente
Convenzione,
Considerato che l'obiettivo del Consiglio d'Europa e' di attuare una
piu' stretta unione tra i suoi Membri;
Considerata la minaccia rappresentata dall'uso sempre crescente di
armi da fuoco per fini criminali;
Consapevoli del fatto che dette armi da fuoco sono spesso acquistate
all'astero;
Desiderosi di istituire sul piano internazionale efficaci metodi di
controllo sugli spostamenti delle armi da fuoco al di la' delle
frontiere;
Consapevoli della necessita' di evitare misure che possono
intralciare il commercio internazionale lecito o possano portare a
forme di controllo alle frontiere inapplicabili o troppo onerose, in
contraddizione con gli obbiettivi moderni di libera circolazione dei
beni e delle persone,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Ai fini della presente Convenzione:
a) il termine "arma da fuoco" ha il significato che gli viene
attribuito all'Allegato I della presente Convenzione;
b) il termine "persona" designa altresi' una persona giuridica che ha
una ditta sul territorio di una Parte Contraente;
c) il termine "armaiolo" designa una persona la cui attivita'
professionale consiste in tutto o in parte nella fabbricazione,
vendita, acquisto, scambio o noleggio di armi da fuoco;
d) il termine "residente" designa una persona che ha la sua residenza
abituale sul territorio di una Perte Contraente, ai sensi della Norma
N 9 dell'Allegato alla Risoluzione (72) 1 del Comitato dei Ministri
del Consiglio d'Europa.

Articolo 2
Le parti Contraenti si impegnano a fornirsi mutua assistenza tramite
le autorita' amministrative competenti per quanto riguarda la
repressione dei traffici illeciti di armi da fuoco e per la ricerca e
la scoperta di armi da fuoco trasferite dal territorio di uno Stato
nel territorio di un altro Stato.

Articolo 3
Ciascuna Parte contraente ha la liberta' di approvare leggi e
regolamenti relativi ad armi da fuoco con riserva che dette leggi e
regolamenti non siano incompatibili con le disposizioni della
presente Convenzione.

Articolo 4
La presente Convenzione non si applica alla transazioni di armi da
fuoco, nelle quali tutte le parti siano degli Stati o agiscano per
conto di Stati.

CAPITOLO II
NOTIFICA DELLE TRANSIZIONI

Articolo 5
1. Se un'arma da fuoco che si trova sul territorio di una Parte
Contraente viene venduta, trasferita o ceduta a qualunque titolo ad
una persona che risiede sul territorio di una altra Parte Contraente,
la prima Parte lo notifica alla seconda conformemente alle modalita'
previste agli articoli 8 e 9;
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 del
presente articolo, ciascuna Parte Contraente adotta le misure
necessarie affinche' qualunque persona che vende, trasferisce o cede
a qualunque titolo un'arma da fuoco che si trova sul suo territorio,
fornisca informazioni sulla transazione alle autorita' competenti di
detta Parte.

Articolo 6
Se un'arma da fuoco che si trova sul territorio di una Parte
Contraente viene trasferita in modo permanente e senza trasferimento
del possesso sul territorio di un'altra Parte Contraente, la prima
Parte lo notifica alla seconda, conformemente alle modalita' previste
agli articoli 8 e 9.

Articolo 7
Le notifiche di cui agli articoli 5 e 6 sono altresi' inviate alle
Parti Contraenti attraverso il cui territorio transita un'arma da
fuoco qualora lo stato di provenienza di detta arma ritenga utile una
tale informazione.

Articolo 8
1. Le notifiche di cui agli articoli 5, 6 e 7 vengono inviate il piu'
rapidamente possibile. Le Parti Contraenti faranno in modo che la
notifica preceda la transazione o il trasferimento in questione, in
mancanza di che dovra' essere inviata il piu' presto possibile.
2. Le notifiche di cui agli articoli 5, 6 e 7 indicheranno, in
particolare:
a) le generalita', il numero di passaporto o della carta d'identita'
e l'indirizzo della persona alla quale l'arma da fuoco in questione
viene venduta, trasferita o ceduta a qualunque titolo o della persona
che trasferisce in modo permanente un'arma da fuoco nel territorio di
un'altra Parte Contraente, senza trasferimento del possesso;
b) il tipo, la marca e le caratteristiche dell'arma da fuoco in
questione, nonche' il suo numero od ogni altro segno particolare.

Articolo 9
1. Le notifiche di cui agli articoli 5, 6 e 7 vengono effettuate tra
le autorita' nazionali designate dalle Parti Contraenti.
2. Se del caso, le notifiche possono essere trasmesse tramite
l'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale (Interpol).
3. Ogni Stato designera', al momento del deposito del suo strumento
di ratifica, accettazione, approvazione o di adesione, con
dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa,
l'autorita' alla quale dovranno essere inviate le notifiche.
Notifichera' immediatamente al Segretario Generale del Consiglio
d'Europa ogni successivo cambiamento della designazione di dette
autorita'.

CAPITOLO III
DOPPIA AUTORIZZAZIONE

Articolo 10
1 Ciascuna Parte Contraente adottera' le misure adeguate a garantire
che nessun'arma da fuoco che si trova sul suo territorio venga
venduta, trasferita o ceduta a qualunque titolo ad una persona non
residente che non abbia ottenuto la preventiva autorizzazione delle
autorita' competenti di detta Parte Contraente.
2. Detta autorizzazione viene data solo se le predette autorita'
competenti si sono preventivamente accertate che una autorizzazione
relativa alla transazione in questione e' stata concessa a detta
persona dalle autorita' competenti della Parte Contraente in cui
detta persona ha la sua residenza.
3. Se detta persona prende possesso di un'arma da fuoco nel
territorio di una Parte Contraente in cui avviene la transazione,
l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 sara' rilasciata solo in
conformita' e alle condizioni in cui un'autorizzazione sarebbe
rilasciata per una transazione tra residenti della Parte Contraente
interessata. Se l'arma da fuoco viene immediatamente esportata, le
autorita' di cui al paragrafo 1 hanno il solo obbligo di accertarsi
che le autorita' della Parte Contraente nella quale la persona
risiede abbiamo autorizzato detta transazione in particolare o
analoghe transazioni in generale.
4. Le autorizzazioni previste ai paragrafi 1 e 2 del presente
articolo possono essere sostituite da un permesso internazionale.

Articolo 11
Ogni Stato, al momento del deposito del suo strumento di ratifica,
accettazione, approvazione o di adesione, indichera' qual'e'
l'autorita' competente per il rilascio delle autorizzazioni previste
al paragrafo 2 dell'articolo 10. Notifichera' subito al Segretario
Generale del Consiglio d'Europa ogni successiva modifica della
designazione di dette autorita'.

CAPITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 12
1. La presente Convenzione e' aperta alla firma di tutti gli Stati
membri del Consiglio d'Europa. Essa sara' sottoposta alla ratifica,
accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione
o approvazione sarannno depositati presso il Segretario Generale del
Consiglio d'Europa.
2. La convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese
successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del
deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione o
approvazione.
3. Essa entrera' in vigore nei confronti di ogni Stato firmatario che
la ratifichera', accettera' o approvera' successivamente, il primo
giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi
dopo la data di deposito del suo strumento di ratifica, accettazione
o approvazione.

Articolo 13
1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato
dei Ministri del Consiglio d'Europa potra' invitare ogni Stato non
membro del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione. La
decisione relativa a detto invito sara' presa in conformita'
all'articolo 20. d) dello Statuto del Consiglio d'Europa e dovra'
ottenere il consenso unanime degli Stati membri del Consiglio
d'Europa che sono Parti Contraenti alla Convenzione.
2. L'adesione avverra' con il deposito, presso il Segretario Generale
del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che avra'
effetto tre mesi dopo la data del suo deposito.

Articolo 14
1. Ogni Stato puo', al momento della firma, o al momento del deposito
del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o di
adesione, designare il o i territori ai quali la presente Convenzione
verra' applicata.
2. Ogni Stato puo', al momento del deposito del suo strumento di
ratifica, accettazione, approvazione o di adesione, o
successivamente, estendere l'applicazione della presente Convenzione,
con dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio
d'Europa, a ogni altro territorio designato nella dichiarazione e per
il quale assicura le relazioni internazionali o per il quale e'
abilitato a stipulare.
3. Ogni dichiarazione fatta in virtu' del precedente paragrafo potra'
essere ritirata, per quanto concerne ogni territorio designato in
detta dichiarazione, con notifica inviata al Segretario Generale. il
ritiro avra' effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della
notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 15
1. Ogni Stato puo' al momento della firma o al momento del deposito
del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o di
adesione, dichiarare di volersi avvalere di una o piu' riserve di cui
all'Allegato II della presente Convenzione.
2. Ogni Parte Contraente che formula una riserva in virtu' del
precedente paragrafo puo' ritirarla tutto o in parte mediante una
dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e
che avra' effetto alla data del suo ricevimento.
3. La Parte Contraente che ha formulato una riserva in virtu' del
paragrafo 1 del presente articolo non puo' pretendere l'applicazione
da parte di un'altra Parte della disposizione oggetto della riserva;
tuttavia essa puo', se la riserva e' parziale o condizionale,
pretendere l'applicazione di detta disposizione nella misura in cui
essa stessa l'abbia accettata.

Articolo 16
1. Le Parti Contraenti non possono concludere tra di loro acccordi
bilaterali o multilaterali relativi alle questioni regolate dalla
presente convenzione se non per completare le disposizioni di
quest'ultima o per facilitare l'applicazione dei principi ivi
contenuti.
2. Tuttavia, se due o piu' Parti Contraenti hanno stabilito o stanno
per stabilire i loro rapporti sulla base di una legislazione uniforme
o di un regime particolare che impone loro obblighi piu' estesi, esse
hanno la facolta' di regolare i loro reciproci rapporti in materia
basandosi esclusivamente su detti sistemi nonostante le disposizioni
della presente Convenzione.
3. Le Parti contraenti che escluderanno dai loro reciproci rapporti
l'applicazione della presente convenzione, conformemente al paragrafo
2 del presente articolo, invieranno a tal fine una notifica al
Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 17
1. Il Comitato Europeo per i Problemi Criminali del Consiglio
d'Europa segue l'esecuzione della presente Convenzione e fara' di
tutto per facilitare il regolamento amichevole delle eventuali
difficolta' che dovessero sorgere nell'esecuzione della convenzione.
2. Il Comitato Europeo per i Problemi Criminali puo', alla luce
dell'evoluzione tecnica, sociale ed economica, formulare e sottoporre
al comitato dei Ministri del consiglio d'Europa proposte al fine di
emendare o di completare le disposizioni della presente Convenzione
e, in particolare, di modificare il contenuto dell'Allegato 1.

Articolo 18
1. In caso di guerra o di altri eventi eccezionali, ogni Parte
Contraente potra' fissare norme che deroghino temporaneamente alle
disposizioni della presente convenzione e con effetto immediato. Essa
notifichera' subito al Segretario Generale del Consiglio d'Europa
tale deroga e la cessazione di suoi effetti.
2. Ogni Parte Contraente potra' denunciare la presente Convenzione
inviando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
Tale denuncia avra' effetto sei mesi dopo la data di ricevimento
della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 19
Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati
membri del Consiglio e a tutti gli Stati che hanno aderito alla
presente Convenzione:
a) ogni firma;
b) Il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione,
approvazione o adesione;
c) ogni data di entrata in vigore della presente convenzione
conformemente ai suoi articoli 12 e 13;
d) ogni dichiarazione o notifica ricevuta in applicaione delle
disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 9;
e) ogni dichiarazione o notifica ricevuta in applicazione delle
disposizioni dell'articolo 11;
f) ogni dichiarazione o notifica ricevuta in applicazione delle
disposizioni dell'articolo 14;
g) ogni riserva formulata in applicazione delle disposizioni del
paragrafo 1 dell'articolo 15;
h) il ritiro di ogni riserva efettuato in applicazione delle
disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 15;
i) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni del
paragrafo 3 dell'articolo 16 e relative ad una legislazione uniforme
o a un regime particolare;
j) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni del
paragrafo 1 dell'articolo 18 e la data in cui, secondo il caso, la
deroga viene fatta o decade;
k) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni del
paragrafo 2 dell'articolo 18 e la data in cui la dununcia avra'
effetto.
In fede di che, i firmatari, debitamente autorizzati a tale scopo,
hanno firmato la presente Convenzione.
Fatta a Strasburgo, il 28 giugno 1978, in francese ed in inglese, i
due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sara'
depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario
Generale del Consiglio d'Europa inviera' copia certificata conforme a
ciascuno stato firmatario e aderente.
(seguono firme).
Copia certificata conforme all'unico originale in lingua francese e
inglese, depositato negli archivi del Consiglio d'Europa.
Strasburgo, 10 luglio 1978.
Il Vice Direttore degli affari giuridici
del Consiglio d'Europa,
Erik HARREM0ES

APPENDICI - ALLEGATI
ALLEGATO I
A. Ai fini della presente Convenzione il termine "arma da fuoco"
designa:
1. Ogni oggetto che: i) e' stato creato o adattato, per servire come
arma attraverso la quale dei pallini di piombo, una pallottola o un
altro proiettile, o sostanza nociva gassosa liquida o di altro genere
possono essere sparati tramite una pressione esplosiva, gassosa o
atmosferica o per mezzo di altri agenti propulsori, e ii) corrisponde
a una delle seguenti descrizioni particolari restando inteso che i
comma da a) ad f) incluso il comma i) non comprendono gli oggetti a
propulsione esplosiva:
a) armi automatiche;
b) armi corte semi-automatiche o a ripetizione o ad un colpo;
c) armi lunghe semi-automatiche o a ripetizione con una canna rigata
almeno;
d) armi lunghe ad un colpo con almeno una canna rigata;
e) armi lunghe semi-automatiche o a ripetizione solo a canna (s)
liscia (s);
f) lancia-razzi portatili;
g) ogni arma o ogni altro strumento creato in modo da poter causare
un danno alla vita o alla salute delle persone con il lancio di
sostanze stupefacenti, tossiche e corrosive;
h) lancia-fiamme destinati all'attacco o alla difesa;
i) armi lunghe ad un colpo a canna (s) liscia (s) soltanto;
j) armi lunghe a propulsione a gas;
k) armi corte a propulsione a gas;
l) armi lunghe a propulsione ad aria compressa;
m) armi corte a propulsione ad aria compressa;
n) armi che lanciano proiettili spinti solo da una molla.
A condizione che sia escluso da questo paragrafo 1 ogni oggetto che
altrimenti vi sarebbe incluso, ma che:
i) e' stato definitivamente reso inadatto all'uso;
ii) non e' sottoposto ad un controllo a causa della sua scarsa
potenza;
iii) e' stato creato per motivi di allarme, di segnalazione, di
salvataggio, di macellazione, di caccia o pesca all'arpione, o
destinato a scopi industriali o tecnici a condizione che possa essere
utilizzato solo per questo uso specifico;
iv) non e' sottoposto nel paese di provenienza a controlli perche'
oggetto antico.
2. Il meccanismo di propulsione, la camera, il tamburo, o la canna di
ogni oggetto compreso nel precedente paragrafo 1.
3. Ogni munizione espressamente destinata ad essere sparata da un
oggetto compreso nei comma da a) ad f) incluso e nei comma i), j),
k), o n) del precedente paragrafo 1 e ogni sostanza o materia
propriamente destinata ad essere sparata ad uno strumento compreso
nel comma g del precedente paragrafo 1.
4. I telescopi fari o telescopi con amplificatore elettronico per
luci infrarosse o luce residuale a condizione che siano destinati ad
essere montati su un oggetto compreso nel precedente paragrafo 1.
5. Un silenziatore destinato ad essere montato su un oggetto incluso
nel precedente paragrafo 1.
6. Ogni granata, bomba od ogni altro proiettile contenente un
dispositivo esplosivo o incendiario.
B. Ai fini del presente Allegato:
a) "arma automatica" designa un'arma che puo' tirare raffiche ogni
qualvolta viene premuto il grilletto;
b) "arma semi-automatica" designa un'arma che tira un proiettile
ogniqualvolta viene premuto il grilletto;
c) "arma a ripetizione" designa un'arma che ogniqualvolta si spari,
oltre al grilletto deve essere azionato un meccanismo;
d) "arma ad un colpo" designa un'arma la cui o le cui canne devono
essere caricate prima di ogni colpo;
e) "arma corta" designa un'arma la cui canna non supera i 30
centimetri o la cui lunghezza totale non supera i 60 centimetri.

ALLEGATO II
Ogni Stato puo' dichiarare che si riserva il diritto:
a) di non applicare il Capitolo II della presente Convenzione per
quanto riguarda uno o piu' soggetti inclusi nei comma da i) a n)
incluso nel paragrafo 1 o nei paragrafi 2, 3, 4, 5 o 6 dell'Allegato
I alla presente Convenzione:
b) di non applicare il Capitolo III della presente Convenzione;
c) di non applicare il Capitolo III della presente Convenzione per
quanto riguarda uno o piu' oggetti inclusi nei comma da i) a n)
incluso del paragrafo 1 o nei paragrafi 2, 3, 4, 5 o 6 dell'Alegato I
alla presente Convenzione;
d) di non applicare il Capitolo III della presente Convenzione alle
transazioni tra armaioli residenti sui territori di due Parti
Contraenti.

avatarsenior
inviato il 08 Gennaio 2018 ore 16:41

Questo il DM citato, che però ancora non ho letto:

D.M. 13 giugno 2003 (1).
Approvazione del nuovo elenco dei materiali d'armamento da comprendere nelle categorie
previste dall'articolo 2, comma 2, della L. 9 luglio 1990, n. 185 (2).
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 luglio 2003, n. 171, S.O.
(2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota al comma 2 dell'art. 2, L. 9 luglio
1990, n. 185.
IL MINISTRO DELLA DIFESA
di concerto con
i Ministri degli affari esteri, dell'interno dell'economia e delle finanze e delle attività produttive
Visti gli articoli 2, comma 3, e 18 della legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento;
Visto il D.M. 28 ottobre 1993 del Ministro della difesa di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, con cui è stato approvato l'elenco dei materiali d'armamento da comprendere nelle categorie previste dall'articolo 2, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 185, nonché, il decreto interministeriale 1° settembre 1995, concernente approvazione del nuovo elenco dei materiali d'armamento emanato in applicazione della medesima normativa;
Ravvisata la necessità di approvare un testo aggiornato del predetto elenco avuto anche riguardo alle intese internazionali intercorse;
Decreta:
1. 1. È approvato il nuovo elenco dei materiali d'armamento da comprendere nelle categorie previste dall'art. 2, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 185.
Legge n. 185 del 1990
Elenco dei materiali d'armamento
EDIZIONE 2003
a) Armi nucleari, biologiche, chimiche
b) Armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento
c) Armi ed armamenti di medio e grosso calibro e relativo munizionamento
d) Bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri
e) Carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare
f) Navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare
g) Aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare
h) Polveri, esplosivi, propellenti
i) Sistemi o apparati elettronici, elettroottici e fotografici appositamente
costruiti per uso militare
j) Materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare k) Materiali specifici per l'addestramento militare
l) Macchine, apparecchiature ed attrezzature costruite per la fabbricazione, il collaudo ed
il controllo delle armi e delle munizioni
m) Equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per uso militare
Categorie 7 e 21 Categorie 1,3,16 e 21 Categorie 2,3,16 e 21 Categorie 4,16 e 21 Categorie 6,16 e 21 Categorie 9 e 21 Categorie 10, 16 e 21
Categorie 8 e 21
Categorie 5,11,15, 18 e 21
Categorie 13 e 21 Categorie 14 e 21
Categorie 18,21,22 e 80
Categorie 12,13,16,17, 18,19,20 e 21
Introduzione
Il presente Elenco comprende materiali d'armamento e relative tecnologie ai sensi della legge n. 185 del 1990. Esso costituisce, inoltre, la concretizzazione tecnica degli accordi internazionali, in particolare dell'Intesa di Wassenaar sul controllo dell'armamento convenzionale, nonché dei regimi di controllo MTCR e AG inerenti rispettivamente la non proliferazione nei settori missilistico e chimico/biologico.
L'Elenco è suddiviso in categorie, paragrafi, sottoparagrafi e note in conformità alla lista militare dell'Intesa di Wassenaar. I materiali riportati nelle liste degli altri regimi di controllo sono riconoscibili dalla simbologia di seguito specificata, con l'indicazione in parentesi dell'Intesa multilaterale di riferimento:
- "#" non proliferazione nel settore missilistico (MTCR); - "*"non proliferazione nel settore chimico/biologico (AG).
I materiali di armamento specificati nell'art. 2, comma 2 della legge, sono di seguito riportati con l'indicazione a margine delle Categorie in cui sono ricompresi:
Si precisa che il processo di armonizzazione con altre liste di controllo ha comportato la derubricazione dal precedente elenco dei materiali d'armamento, di cui alla G.U. n. 221 del 21 settembre 1995, dei prodotti e delle tecnologie di interesse nucleare iscritti nella Categoria 0. Tali prodotti e tecnologie sono sottoposti ad autorizzazione ai sensi del Regolamento Comunitario n. 1334/2000 ed individuati dagli item 0C002, 0C003, 3A232, 3A228 e 3A229 del vigente Elenco dei beni e delle tecnologie di duplice uso.
NOTA GENERALE SULLA TECNOLOGIA (NGT)
Nota 1 I termini tra "virgolette" sono definizioni. Vedere le Definizioni dei termini usati in annesso al presente
Elenco.
Nota 2 I numeri CAS sono indicati a titolo di esempio. Essi non comprendono tutti i prodotti chimici e le miscele controllate dal presente Elenco.
#L'esportazione della "tecnologia" "necessaria" allo "sviluppo", "produzione" o "utilizzazione" dei prodotti compresi nel presente Elenco è sottoposta ad autorizzazione con le stesse modalità previste per quei prodotti.
Questa "tecnologia" rimane sottoposta ad autorizzazione anche quando utilizzabile per prodotti non compresi nel presente Elenco.
Non è sottoposta ad autorizzazione la "tecnologia" minima necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (verifica) e la riparazione di quei materiali che non sono compresi nel presente Elenco o per quei materiali la cui esportazione sia stata autorizzata.
#Non è sottoposta ad autorizzazione la "tecnologia" "di pubblico dominio", la "tecnologia" per la "ricerca scientifica di base" nonché la "tecnologia" per le informazioni minime necessarie per la richiesta di brevetti.
Categoria 1
Armi ed "armi automatiche" di calibro uguale o inferiore a 12,7 mm. (calibro 0.50 pollici) ed accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:
a. fucili automatici, carabine automatiche, pistole automatiche, pistole mitragliatrici e mitragliatrici;
b. armi lunghe da sparo semiautomatiche appositamente progettate per impiego militare;
c. armi che impiegano munizioni senza bossolo;
d. affusti speciali, serbatoi, spegnifiamma e congegni di mira per le armi sottoposte ad autorizzazione dai precedenti paragrafi a., b. o c. della presente Categoria;
e. silenziatori per armi da fuoco. Nota Tecnica
Le armi ad anima liscia semiautomatiche appositamente progettate per impiego militare comprese nel precedente paragrafo b. sono quelle che soddisfano contemporaneamente le seguenti condizioni:
a. hanno superato un collaudo di prova a pressioni superiori a 1.300 bar;
b. funzionano normalmente ed in sicurezza a pressioni superiori a 1.000 bar;
c. sono in grado di accettare munizioni di lunghezza nominale superiore a 76,2 mm. (ad esempio cartucce commerciali di calibro 12 magnum);
d. sono idonee ad impiegare il munizionamento precluso alle armi comuni da sparo ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 110 del 1975, oppure le munizioni espressamente destinate ad impieghi di polizia e di tutela dell'ordine pubblico, attraverso apposita conformazione della camera di cartuccia.
I parametri di questa Nota Tecnica devono essere misurati conformemente agli standard della Commissione Internazionale Permanente.
Nota 1 La presente Categoria non sottopone ad autorizzazione le armi ad anima liscia utilizzate per scopi sportivi e/o venatori. Queste armi non devono essere appositamente progettate per impiego militare né essere completamente automatiche.
Nota 2 La presente Categoria non sottopone ad autorizzazione le armi da fuoco appositamente progettate per munizioni a salve e non in grado di sparare un qualsiasi tipo di munizione sottoposta ad autorizzazione.
Nota 3 La presente Categoria non sottopone ad autorizzazione le armi che utilizzano cartucce non a percussione centrale, purché non completamente automatiche.
Nota 4 La presente Categoria non sottopone ad autorizzazione le armi comuni da sparo di cui all'art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 e successive modificazioni, nonché le armi corte da sparo purché non automatiche (legge n. 185 del 1990, art. 1 comma 11).
Categoria 2
Armi o sistemi d'arma di calibro superiore a 12,7 mm. (calibro 0.50 pollici), lanciatori ed accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:
a. bocche da fuoco, obici, cannoni, mortai, armi anticarro, lanciaproiettili, lanciafiamme militari, cannoni senza rinculo e loro dispositivi di riduzione della segnatura;
Nota Il presente paragrafo include iniettori, dispositivi di misura, serbatoi di stoccaggio ed altri componenti appositamente progettati per essere utilizzati con cariche propulsive liquide per qualunque materiale sottoposto ad autorizzazione dal presente paragrafo.
b. lanciatori o generatori militari di fumo, gas e materiali pirotecnici;
Nota Il presente paragrafo non sottopone ad autorizzazione le pistole da segnalazione.
c. congegni di mira.
Categoria 3
Munizioni, e loro componenti appositamente progettati, per le armi o per i sistemi d'arma sottoposti ad autorizzazione nelle Categorie 1, 2 o 12.
Nota 1 I componenti appositamente progettati comprendono:
a. pezzi in metallo o in plastica quali inneschi a percussione, nastri per cartucce, caricatori, corone di
forzamento e parti metalliche di munizioni;
b. dispositivi di sicurezza e di armamento, spolette, sensori e dispositivi d'innesco;
c. dispositivi di alimentazione ad elevata potenza di uscita funzionanti una sola volta;
d. bossoli combustibili per cariche esplosive;
e. submunizioni comprese le bombette, mine di ridotte dimensioni e proiettili a guida terminale.
Nota 2 La presente Categoria non sottopone ad autorizzazione:
a. munizioni a salve (con chiusura a stella) prive di proiettile, e munizioni demilitarizzate tramite foratura o deformazione del bossolo;
b. cartucce per uso industriale ed artifizi luminosi e fumogeni (legge n. 185 del 1990, art. 1 comma 11);
c. contenitori di munizionamento di qualsiasi tipo non direttamente utilizzabili con i sistemi d'arma ad essi associati, ma destinati ad attività di carattere logistico quali il trasporto, maneggio, stoccaggio e conservazione in deposito.
Nota 3 La presente Categoria non sottopone a controllo le cartucce appositamente progettate per uno dei seguenti scopi:
a. segnalazione;
b. "scaccia volatili";
c. accensione torce di sicurezza degli impianti petroliferi.
Categoria 4
Bombe, siluri, razzi, #missili, e relative apparecchiature ed accessori, come segue, appositamente progettati per uso militare, e loro componenti appositamente progettati:
a. bombe, siluri, granate, smoke canister (contenitori fumogeni), razzi, mine, #missili, cariche di profondità, cariche di demolizione, dispositivi e kits di demolizione, "dispositivi pirotecnici militari"; cartucce e simulatori (ad esempio apparecchiature che simulano le caratteristiche di uno di questi materiali);
Nota Il presente paragrafo include:
1. granate fumogene, spezzoni incendiari, bombe incendiarie e dispositivi esplosivi; 2. #ugelli per motori a razzo di missile ed ogive dei veicoli di rientro.
b. apparecchiature appositamente progettate per il maneggio, controllo, attivazione, accensione, motorizzazione per una sola missione operativa, lancio, puntamento, dragaggio, disinnesco, inganno, interferenza, detonazione, o rilevazione dei materiali sottoposti ad autorizzazione dal Precedente paragrafo a..
Nota Il presente paragrafo include:
1. apparecchiature mobili per la liquefazione di gas, in grado di produrre 1.000 Kg o più al giorno di gas sotto forma liquida;
2. cavi elettrici conduttori galleggianti per il dragaggio di mine magnetiche.
Nota tecnica
I dispositivi portatili, progettati unicamente per la rilevazione di oggetti metallici ed incapaci di distinguere fra

mine ed altri oggetti metallici, non sono considerati appositamente progettati per la rilevazione dei materiali sottoposti ad autorizzazione dal precedente paragrafo a.
Nota 1 # Il precedente paragrafo a. include i sistemi di missili balistici e loro "mezzi di produzione" appositamente progettati, e loro sistemi completi di supporto per il lancio, di controllo e di attivazione, loro sottosistemi e componenti appositamente progettati.
Nota 2 # La precedente Nota 1 include nei sottosistemi, componenti ed apparecchiature appositamente progettate, anche i dispositivi di sicurezza, d'armamento, d'innesco e di sparo di arma o di teste di guerra e loro "mezzi di produzione" ed "apparecchiature di produzione" appositamente progettati.
Nota 3 # La presente Categoria non sottopone ad autorizzazione i sistemi di vettori di lancio nello spazio, razzi sonda e loro sottosistemi e componenti (vedere le Categorie 9A004 e 9A104 dell'elenco dei beni e delle tecnologie a duplice uso).
Categoria 5
Apparecchiature per la direzione del tiro, e relative apparecchiature d'allarme e di allertamento, e relativi sistemi, apparecchiature per l'allineamento e la verifica ed apparecchiature di contromisure, come segue, appositamente progettati per uso militare, e loro componenti ed accessori appositamente progettati:
a. congegni di mira, calcolatori di tiro, apparati di puntamento e sistemi per il controllo delle armi;
b. sistemi di acquisizione, di designazione, di telemetria, di sorveglianza od inseguimento del bersaglio; apparecchiature di scoperta, di raccolta dati, di riconoscimento o di identificazione ed apparecchiature per l'integrazione dei sensori;
c. apparecchiature di contromisure per i materiali di cui ai precedenti paragrafi a. o b.;
d. apparecchiature campali per l'allineamento o la verifica, appositamente progettati per i materiali di cui ai precedenti paragrafi a. o b.
Categoria 6
Veicoli terrestri e loro componenti appositamente progettati o modificati per impiego militare.
Nota tecnica
Ai fini della presente Categoria il termine veicoli terrestri comprende anche i rimorchi.
Nota 1 Questa Categoria comprende:
a. carri armati ed altri veicoli militari armati e veicoli militari equipaggiati con supporti per armi o equipaggiati per la posa delle mine o per il lancio delle munizioni indicate nella Categoria 4;
b. veicoli corazzati;
c. veicoli anfibi e veicoli in grado di attraversare a guado acque profonde;
d. veicoli di soccorso e veicoli per il rimorchio o il trasporto di munizioni o di sistemi d'arma e relativi macchinari per movimentare carichi.
Nota 2 La modifica per uso militare di un veicolo terrestre comporta una variante di natura strutturale, elettrica o meccanica che interessa uno o più componenti appositamente progettati per impiego militare. Tali componenti comprendono:
a. copertoni di ruote pneumatiche di tipo appositamente progettato a prova di proiettile o in grado di essere impiegati anche sgonfi;
b. sistemi di controllo della pressione di gonfiaggio, azionati dall'interno del veicolo in moto;
c. protezioni corazzate per parti vitali, (ad esempio, per serbatoi di carburante o per cabine di guida); d. speciali rinforzi strutturali per montaggio di armi.

Nota 3 La presente Categoria non sottopone ad autorizzazione le automobili civili blindate o furgoni portavalori blindati.
Nota 4 #La presente Categoria sottopone ad autorizzazione anche i veicoli progettati o modificati per il trasporto, maneggio, controllo, attivazione e lancio dei sistemi di missili e di aeromobili senza equipaggio.
Nota 5 #La presente Categoria non sottopone ad autorizzazione i veicoli appositamente progettati o modificati per il maneggio, controllo, attivazione e lancio di vettori spaziali e razzi sonda progettati o modificati per uso civile (vedere la Categoria 9A115 dell'elenco dei beni e delle tecnologie a duplice uso).
Categoria 7
Agenti tossici chimici o biologici, "gas lacrimogeni", materiali radioattivi, relative apparecchiature, componenti, sostanze e "tecnologie" come segue:
a. agenti biologici e sostanze radioattive "adattati per essere utilizzati in guerra" per produrre danni alle popolazioni od agli animali, per degradare materiali o danneggiare le colture o l'ambiente, ed agenti per la Guerra Chimica;
b. precursori binari e precursori chiave per la Guerra Chimica come segue: 1. Alchil (Metil, Etil, n-Propil o Isopropil) Difluoruri, quali:
*DF metilfosfonildifluoruro (CAS 676-99-3);
2. O-Alchil (H uguale o inferiore a C10, incluso il cicloalchile) O-2-Dialchile (Metil, Etil, n-Propil o
Isopropil) aminoetil alchil (Metil, Etil, n-Propil o Isopropil) fosfonite e corrispondenti sali achilati e protonati, quali:
*QL: O-Etil-2-di - isopropilammino etil metilfosfonato (CAS 57856-11-8); 3. Cloroarsina: O-Isopropil metilfosfonocloridrato (CAS 1445-76-7);
4. Clorosoman: O-Pinacolil metil fosfonocloridrato (CAS 7040-57-5);
c. "gas lacrimogeni" ed "agenti antisommossa" contenenti:
1. cianuro di bromobenzile (CA) (CAS 5798-79-8);
2. O-Clorobenzilidenemalononitrile (O-Clorobenzalmalononitrile) (CS) (CAS 2698-41-1); 3. fenil-acil-cloruro (?-cloroacetofenone) (CN) (CAS 532-27-4);
4. Dibenz-(b,f)-1,4-oxazepina (CR) (CAS 257-07-8);
d. apparecchiature appositamente progettate o modificate per la disseminazione di una delle seguenti sostanze e loro componenti appositamente progettati:
1. prodotti o agenti controllati dai precedenti paragrafi a. o c.;
2. prodotti per la guerra chimica ottenuti con i precursori controllati dal precedente paragrafo b.
e. apparecchiature appositamente progettate per la difesa dalle sostanze sottoposte ad autorizzazione dal precedente paragrafo a. o c., e loro componenti appositamente progettati;
Nota Il presente paragrafo comprende gli indumenti protettivi.
f. apparecchiature appositamente progettate per l'individuazione o l'identificazione di sostanze sottoposte ad autorizzazione dal precedente paragrafo a. o c., e loro componenti appositamente progettati;
Nota Il presente paragrafo non sottopone ad autorizzazione controllo delle radiazioni.
N.B. Per le maschere antigas di tipo civile e per le apparecchiature di protezione vedere anche la Categoria 1A004 dell'Elenco dei beni e delle tecnologie a duplice uso.
g. "biopolimeri" appositamente progettati o trattati per l'individuazione o l'identificazione degli agenti di Guerra Chimica sottoposti ad autorizzazione dal precedente paragrafo a., e le colture di cellule specifiche utilizzate per la loro produzione;
h. "biocatalizzatori" per la decontaminazione o la degradazione di agenti per la Guerra Chimica, e loro
sistemi biologici, come segue:
1. "biocatalizzatori" appositamente progettati per la decontaminazione o la degradazione di agenti per la Guerra Chimica sottoposti ad autorizzazione dal precedente paragrafo a. risultanti da una appropriata selezione di laboratorio o da una manipolazione genetica di sistemi biologici;
2. sistemi biologici, come segue: "vettori di espressione", virus o colture di cellule contenenti l'informazione genetica specifica per la produzione di "biocatalizzatori" sottoposti ad autorizzazione dal precedente sottoparagrafo h. 1;
i. "tecnologia" come segue:
1. "tecnologia" per lo "sviluppo", "produzione" od "utilizzazione" di agenti tossici, componenti e materiali relativi sottoposti ad autorizzazione dai precedenti paragrafi da a. ad f.;
2. "tecnologia" per lo "sviluppo", "produzione" o "utilizzazione" di "biopolimeri" o colture di cellule specifiche sottoposte ad autorizzazione dal precedente paragrafo g.;
3. "tecnologia" specifica per l'incorporazione di "biocatalizzatori", sottoposti ad autorizzazione dal precedente sottoparagrafo h.1, in sostanze vettori militari o materiali militari.
Nota 1 Il precedente paragrafo comprende quanto segue: a. agenti nervini per la Guerra Chimica:
1. O-Alchil (H uguale o inferiore a C10, incluso il cicloalchile) Alchil (Metil, Etil, n-Propil o Isopropil) - fosfonofluoridrato, quali:
Sarin (GB): O-Isopropil metilfosfonofluoridrato (CAS 107-44-8);
Soman (GD): O-Pinacolil metilfosfonofluoridrato (CAS 96-64-0);
2. O-Alchil (H uguale o inferiore a C10, incluso il cicloalchile) N,N-Dialchil (Metil, Etil, n-Propil o Isopropil) fosforamidocianuri, quali:
Tabun (GA): O-Etil N,N-dimetilfosforamidocianuro (CAS 77-81-6);
3. O-Alchil (H uguale o inferiore a C10, incluso il cicloalchile) S-2-Dialchil (Metil, Etil, n-Propil o
Isopropil)-aminoetil alchil (Metil, Etil, n-Propil o Isopropil) fosfonotiolati e loro corrispondenti sali alchilati e protonati, quali:
VX: O-Etil S-2-diisopropilaminoetil metil fosfonotiolato (CAS 50782-69-9); b. agenti vescicanti per la Guerra Chimica:
1. Ipriti allo zolfo, quali:
Solfuro di 2-cloroetile e di clorometile (CAS 2625-76-5); Solfuro di bis (2-cloroetile) (CAS 505-60-2);
Bis (2-cloroetiltio) metano (CAS 63869-13-6);
1,2-bis (2-cloroetiltio) etano (CAS 3563-36-8);
1,3-bis (2-cloroetiltio)-n-propano (CAS 63905-10-2); 1,4-bis (2-cloroetiltio)-n-butano (CAS 142868-93-7); 1,5-bis (2-cloroetiltio)-n-pentano (CAS 142868-94-8); Bis (2-cloroetiltiometile) etere (CAS 63918-90-1);
Bis (2-cloroetiltioetile) etere (CAS 63918-89- 8);
2. Lewisiti, quali:
2-clorovinildicloroarsina (CAS 541-25-3);
Tris (2-clorovinil) arsina (CAS 40334-70-1);
Bis (2-clorovinil) cloroarsina (CAS 40334-69-8);
3. Ipriti all'azoto, quali:

HN1: bis (2-cloroetil) etilammina (CAS 538-07-8); HN2: bis (2-cloroetil) metilammina (CAS 51-75-2); HN3: tris (2-cloroetil) ammina (CAS 555-77-1);
c. agenti inabilitanti per la Guerra Chimica, quali: 3-Quinuclidinil benzilato (BZ) (CAS 6581-06-2) d. agenti defolianti per la Guerra Chimica, quali:
1. Butil 2-cloro-4-fluorofenossiacetato (LNF);
2. Acido 2,4,5-Triclorofenossiacetico miscelato con Acido 2,4-Diclorofenossiacetico (Agente Arancio).
Nota 2 Il precedente paragrafo e. include i condizionatori d'aria appositamente progettati o modificati per il filtraggio nucleare, biologico o chimico.
Nota 3 I precedenti paragrafi a. e c. non sottopongono ad autorizzazione: a. cloruro di cianogeno (CAS 506-77-4);
b. acido cianidrico (CAS 74-90-8);
c. cloro (CAS 7782-50-5);
d. cloruro di carbonile (fosgene) (CAS 75-44-5);
e. disfosgene (cloroformiato di tricloro-metile) (CAS 503-38-8);
f. bromoacetato di etile (CAS 105-36-2);
g. bromuro di xilile, orto: (CAS 89-92-9), meta: (CAS 620-13-3), para: (CAS 104-81-4); h. bromuro di benzile (CAS 100-39-0);
i. ioduro di benzile (CAS 620-05-3);
j. bromo acetone (CAS 598-31-2);
k. bromuro di cianogeno (CAS 506-68-3);
l. bromo-metiletilchetone (CAS 816-40-0);
m. cloro-acetone (CAS 78-95-5);
n. iodoacetato di etile (CAS 623-48-3);
o. iodoacetone (CAS 3019-04-3);
p. cloropicrina (CAS 76-06-2).
Nota 4 La "tecnologia", le colture di cellule ed i sistemi biologici elencati nel precedente paragrafo g., nei precedenti sottoparagrafi h.2. ed i.3. sono esclusivi per la Guerra Chimica e pertanto i medesimi non sottopongono ad autorizzazione la "tecnologia", le cellule od i sistemi biologici destinati ad usi civili (agricoli, farmaceutici, sanitari, veterinari, ambientali), al trattamento dei rifiuti od all'industria alimentare.
Nota 5 I precedenti paragrafi d., e., ed f. sottopongono ad autorizzazione le apparecchiature appositamente progettate o modificate per uso militare.
N.B. Vedere anche la Categoria 1A004 dell'Elenco dei beni e delle tecnologie a duplice uso. Categoria 8
"Esplosivi militari" e combustibili, inclusi i propellenti, e relative sostanze, come segue: a. Sostanze, come segue, e relative miscele:

1. #polvere di alluminio (CAS 7429-90-5) di forma sferica con dimensioni delle particelle uguali o inferiori a 60 ?m, fabbricate con materiali aventi tenore in alluminio uguale o superiore al 99%;
2. #combustibili metallici sotto forma di particelle sferiche, atomizzate, sferoidali, in fiocchi o polverizzate, con tenore uguale o superiore al 99% di uno qualsiasi degli elementi seguenti:
a. metalli e relative miscele:
1. berillio (CAS 7440-41-7) con dimensioni delle particelle uguali o inferiori a 60 ?m;
2. polvere di ferro (CAS 7439-89-6) con particelle di dimensioni uguali o inferiori a 3 ?m prodotte per riduzione dell'ossido di ferro con l'idrogeno;
b. miscele, che contengono uno degli elementi seguenti:
1. zirconio (CAS 7440-67-7), magnesio (CAS 7439-95-4) e leghe di questi con dimensioni delle particelle inferiori a 60 ?m ;
2. combustibili al boro (CAS 7440-42-8) o al carburo di boro (CAS 12069-32-8) con purezza uguale o superiore all'85% con dimensioni delle particelle inferiori a 60 ?m;
c. combustibili ad alta densità di energia, quali l'impasto di boro, aventi densità di energia uguale o superiore a 40 · 106 Joules/kg;
3. #perclorati, clorati e cromati mescolati a polvere di metallo o ad altri componenti di combustibile ad alto contenuto energetico;
4. #miscugli di fluoro e di uno degli elementi seguenti: altri alogeni, ossigeno, azoto;
5. #carborani; decaborano (CAS 17702-41-9); pentaborano, e relativi derivati;
6. #ciclotetrametilentetranitrammina (CAS 2691-41-0) (HMX); ottaidro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7- tetrazina; 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraza-ciclottano; (ottogene);
7. esanitrostilbene (HNS) (CAS 20062-22-0);
8. diamminotrinitrobenzene (DATB) (CAS 1630-08-6);
9. triamminotrinitrobenzene (TATB) (CAS 3058-38-6);
10. nitrato di triamminoguanidina (TAGN) (CAS 4000-16-2);
11. sub-idruri di titanio con stechiometria TiH 0,65-1,68;
12. dinitroglicolurile (DNGU, DINGU) (CAS 55510-04-8); tetranitroglicolurile (TNGU, SORGUYL) (CAS 55510-03-7);
13.tetranitrobenzotetrazopentalene (TACOT) (CAS 25243-36-1); 14. diamminoesanitrobifenolo (DIPAM) (CAS 17215-44-0);
15. picrilamminodinitropiridina (PYX) (CAS 38082-89-2);
16. 3-nitro-1,2,4-triazolo-5-one (NTO o ONTA) (CAS 932-64-9);
17. #idrazina (CAS 302-01-2) in concentrazioni uguali o superiori al 70%; nitrato di idrazina (CAS 37836-27-4); perclorati di idrazina (CAS 27978-54-7); dimetilidrazina asimmetrica (CAS 57-14-7); monometilidrazina (CAS 60-34-4); dimetilidrazina simmetrica (CAS 540-73-8);
18. #perclorato di ammonio (CAS 7790-98-9);
19. #ciclotrimetilenetrinitrammina (RDX) (CAS 121-82-4); ciclonite; T4; esaidro-1,3,5-trinitro-1,3,5- triazina; 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazo-cicloesano; (esogene);
20. nitrato di idrossiammonio (HAN) (CAS 13465-08-2); perclorato di idrossiammonio (HAP) (CAS 15588-62-2);
21. perclorato di 2-(5-cianotetrazolato) penta-ammina cobalto (III) (o CP) (CAS 70247-32-4);
22. perclorato di cis-bis (5-nitrotetrazolato) tetra-ammina cobalto (III), (o BNCP);
23. 7-ammino-4,6-dinitrobenzofurazone-1-ossido (ADNBF) (CAS 97096-78-1); ammino dinitrobenzo- furossano;
24. 5,7-diammino-4,6-dinitrobenzofurossano-1-ossido (CAS 117907-74-1), (CL-14 o diammino dinitrobenzofurossano);
25. 2,4,6-trinitro-2,4,6-triaza-ciclo-esanone (K-6 o Keto-RDX) (CAS 115029-35-1);
26. 2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetraazabiciclo [3,3,0] -ottanone-3 (CAS 130256-72-3)- (tetranitrosemiglicourile, K-55 o cheto-biciclico, HMX);
27. 1,1,3-trinitroazetidina (TNAZ) (CAS 97645-24-4);
28. 1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetrazadecalin (TNAD) (CAS 135877-16-6);
29. esanitroesazaisowurzitane (CAS 135285-90-4) (CL-20 o HNIW); e clatrati di CL-20; 30. polinitrocubani con più di 4 gruppi nitro;
31. dinitrammide di ammonio (ADN o SR12) (CAS 140456-78-6);
32. trinitrofenilmetilnitrammina (tetrile) (CAS 479-45-8);
b. Esplosivi e propellenti che abbiano prestazioni rientranti nei parametri seguenti.
1. qualsiasi esplosivo con velocità di detonazione superiore a 8.700 m/s o pressione di detonazione superiore a 34 GPa (340 Kbar);
2. altri esplosivi organici non elencati nella presente Categoria 8, in grado di produrre pressioni di detonazione uguali o superiori a 25 GPa (250 Kbar) e che restano stabili per un periodo uguale o superiore a 5 minuti a temperature uguali o superiori a 523 K (250° C);
3. qualsiasi altro propellente solido che rientri nella Classe 1.1 delle Nazioni Unite (UN) non elencato nella presente Categoria 8. avente un impulso teorico specifico (in condizioni standard) maggiore di 250 secondi per composti non metallizzati, o maggiore di 270 secondi per composti di alluminio;
4. qualsiasi propellente solido che rientri nella Classe 1.3 delle Nazioni Unite (UN) avente un impulso teorico specifico maggiore di 230 secondi per composti non alogenati, 250 secondi per composti non metallizzati e 266 secondi per composti metallizzati;
5. ogni altro propellente per armi da fuoco non elencato nella presente Categoria 8 dotato di forza costante maggiore di 1.200 KJoule/kg.;
6. ogni altro esplosivo, propellente o materiale pirotecnico non elencato nella presente Categoria 8 che può mantenere un tasso di combustione costante superiore a 38 mm/sec. in condizioni standard di pressione di 6,89 Mpa (68,9 bar) e alla temperatura di 294 K (21° C);
7. propellenti basati su elastomeri modificati su doppia fusione (EMCDB) con allungamento al massimo sforzo superiore al 5% a 233 K (-40° C);
c. "prodotti pirotecnici militari"; d. altre sostanze, come segue:
1. combustibili per aeromobili appositamente concepiti per uso militare;
2. materiali militari che contengono gelificanti per carburanti idrocarburici formulati appositamente per l'impiego dei lanciafiamme o delle munizioni incendiarie, come gli stereati o i palmitati metallici (chiamati anche Octol) (CAS 637-12-7 ) e i gelificanti M1, M2 e M3;
3. #ossidanti liquidi costituiti da o contenenti acido nitrico fumante rosso inibito (IRFNA) (CAS 8007-58- 7) o da difluoruro di ossigeno;
e. additivi e precursori, come segue:
1. azidometilmetilossetano (AMMO) e suoi polimeri;
2. salicilato di rame basico (CAS 62320-94-9); salicilato di piombo (CAS 15748-73-9);
3. bis(2,2-dinitropropil) di aldeide formica (CAS 5917-61-3) o bis(2,2-dinitropropil) di aldeide acetica (CAS 5108-69-0);
4. Bis-2-fluoro-2,2-dinitroetilformale (FEFO) (CAS 17003-79-1);
5. Bis-2-idrossietilglicolammide (BHEGA) (CAS 17409-41-5);
6. ossido di fosfina bis(2-metilaziridinil) metilammino (Metil BAPO) (CAS 85068-72-0); 7. bisazidometilossetano e suoi polimeri (CAS 17607-20-4);
8. bis-clorometilossietano (BCMO) (CAS 142173-26-0);
9. nitrileossido di butadiene (BNO);
10. #trinitrato di butantriolo (BTTN) (CAS 6659-60-5);
11.#catocene (CAS 37206-42-l) (2,2 - Bis - etilferrocenil propano); ferrocene carboxylic acids; N-butyl- ferrocene (CAS 319904-29-7); butacene (CAS 125856-62-4) e altri polimeri derivati dal ferrocene;
12. sali di tert-butil-dinitroazetidina;
13. #monomeri energetici, plasticizzanti e polimeri contenenti gruppi nitrici, nitruri, nitrati, nitraza o difluoroammino;
14. poli-2,2,3,3,4,4-esafluoropentano-1,5- diol formai (FPF-1);
15. poli-2,4,4,5,5,6,6-eptafluoro-2-tri fluorometil-3-ossaeptano-1,7-diol formal (FPF-3); 16. #polimero di azoturo di glicidile (GAP) (CAS 143178-24-9) e suoi derivati;
17. esabenzilesaazaisowurtzitano (HBIW) (CAS 124782-15-6);
18. #polibutadiene con radicali ossidrilici terminali (HTPB) avente funzionalità ossidrilica maggiore o uguale a 2.2 e uguale o inferiore a 2.4, valore ossidrilico inferiore a 0,77 meq/g, e viscosità a 30° inferiore a 47 poise (CAS 69102-90-5);
19. ossido ferrico sopraffino (ematite Fe2O3) avente una superficie specifica superiore a 250 m2/g e una dimensione media di particelle uguale o inferiore a 0,003 ?m (CAS 1309-37-l);
20. betaresorcilato di piombo (CAS 20936-32-7);
21. stannato di piombo (CAS 12036-31-6), maleato di piombo (CAS 19136-34-6), citrato di piombo (CAS 14450-60-3);
22. chelati di piombo e di rame beta resorcilati o salicilati (CAS 68411-07-4);
23. nitratometilmetilossetano o poli (3-nitratometil, 3-metilossetano); (Poli-NIMMO) (NMMO) (CAS 84051-81-0);
24. 3-Nitrazo-1,5 pentano diisocianato (CAS 7406-61-9);
25. #n-metil-P-nitroanilina (CAS 100-15-2);
26. agenti di accoppiamento organometallici, specificatamente:
a. neopentil [diallile] ossi, tris [diottile] fosfato titanato (CAS 103850-22-2);
chiamato anche titanio IV, 2,2[bis 2-propenolato-metil, butanolato, tris (diottile) fosfato] (CAS 110438-25-0); o LICA 12 (CAS 103850-22-2);
b. titanio IV, [(2-propenolato-1)-metil, N-propanolatometil] butanolato-1, tris [diottile] pirofosfato: o KR3538;
c. titanio IV, [(2-propenolato-1) metil, N-propanolatometil] butanolato-1, tris (diottile) fosfato;
27. policianodifluoramminoetilenossido (PCDE);
28. #ammidi di aziridina polifunzionali con strutture di rinforzo isoftaliche, trimesiche (BITA o butilene immina trimessammide), isocianurico o trimetiladipiche e sostituzioni di 2-metil o 2-etil sull'anello aziridinico;
29. poliglicidilnitrato o poli (Nitratometilossirano); (Poli-GLYN) (PGN) (CAS 27814-48-8); 30. polinitroortocarbonati;
31. propileneimide, 2-metilaziridine (CAS 75-55-8);
32. tetraacetildibenzilesaazaisowurtzitano (TAIW);
33. #tetraetilenepentaminaacrilonitrile (TEPAN) (CAS 68412-45-3); poliammine cianoetilate e loro sali;
34. #tetraetilenepentaminaacrilonitrileglicidile (TEPANOL) (CAS 68412-46-4); poliammine cianoetilate addotta con glicidolo e loro sali;
35. #trifenil bismuto (TPB) (CAS 603-33-8);
36. #tris-1-(2-metil)aziridinil fosfin ossido (MAPO) (CAS 57-39-6); ossido di fosfina bis(2-metil aziridinil) 2-(2-idrossipropanossi) propilammino (BOBBA 8); e altri derivati del MAPO;
37. 1,2,3-Tris[1,2-bis(difluoroammino)etossi] propano (CAS 53159-39-0); Tris vinossi propano addotto (TVOPA);
38. 1,3,5 triclorobenzene(CAS 108-70-3);
39. 1,2,4 triidrossibutano (1,2,4-butantriolo);
40. 1,3,5,7 tetraacetil-1,3,5,7,-tetraaza ciclo-ottano (TAT) (CAS 41378-98-7);
41. 1,4,5,8 tetrazodecalina (CAS 5409-42-7);
42. alcool funzionalizzati, poli (epicloridrina), a basso peso molecolare (inferiore a 10.000); poli (epicloridrindiolo e triolo).
Nota 1 Sono sottoposti ad autorizzazione gli esplosivi ed i combustibili militari che contengono i metalli o le leghe indicati nei precedenti paragrafi a.1. e a.2., che siano o meno incapsulati in alluminio, magnesio, zirconio o berillio.
N.B. Vedere anche la Categoria 1.C011 dell'Elenco dei beni e delle tecnologie a duplice uso.
Nota 2 La presente Categoria non sottopone ad autorizzazione il boro e il carburo di boro arricchito con boro - 10 (contenuto di boro- 10 uguale o superiore al 20%).
Nota 3 I combustibili per "aeromobili" sottoposti ad autorizzazione dal precedente paragrafo d. 1. della presente Categoria sono i prodotti finiti e non i loro costituenti.
Nota 4 La presente Categoria non sottopone ad autorizzazione perforatori appositamente progettati per la perforazione di pozzi petroliferi.
Nota 5 La presente Categoria non sottopone ad autorizzazione le sostanze seguenti quando non composte o mescolate con esplosivi militari o polveri di metallo:
a. picrato di ammonio;
b. polvere nera;
c. esanitrodifenilammina; d. difluoroammina (HNF2);
e. nitroamido;
f. nitrato di potassio;
g. tetranitronaftalina;
h. trinitroanisolo;
i. trinitronaftalina;
j. trinitrossilene;
k. acido nitrico fumante non inibito e non arricchito;
l. acetilene;
m. propano;
n. ossigeno liquido;
o. perossido di idrogeno di concentrazione inferiore all'85%; p. metallo misch;
q. n-pirrolidinone; 1-metil-2-pirrolidinone;
r. diottimaleato;
s. etilesilacrilato;
t. trietilalluminio(TEA), trimetilalluminio(TMA), ed altri alchili piroforici metallici ed arili di litio, sodio, magnesio, zinco e boro;

u. nitrocellulosa;
v. nitroglicerina (o trinitrato di glicerina, trinitroglicerina) (NG);
w. 2,4,6-trinitrotoluene (TNT);
x. etiletilendiamminodinitrato (EDDN);
y. pentaeritritetetranitrato (PETN);
aa. azoturo di piombo, stifnato normale e basico di piombo ed esplosivi primari o composizioni di innesco contenenti azoturi o complessi di azoturi;
bb. #trietileneglicoldinitrato (TEGDN) (vedere la Categoria 1C111.c.2 dell'elenco dei beni e delle tecnologie a duplice uso);
cc. 2,4,6-trinitroresorcina (acido stifnico);
dd. dietildifenilurea; dimetildifenilurea; metiletildifenilurea [Centraliti] ;
ee. N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica);
ff. metil-N,N-ifenilurea (difenilurea asimmetrica di metile);
gg. etil-N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica di etile);
hh. #2-nitrodifenilammina (2-NDPA) (vedere la Categoria 1C111.c.3 dell'elenco dei beni e delle tecnologie a duplice uso);
ii. 4-nitrodifenilammina (4-NDPA); jj. 2,2-dinitropropanolo;
kk. trifluoruro di cloro.
Nota 6 Il presente Elenco non sottopone ad autorizzazione le operazioni di importazione, esportazione e transito di polveri da caccia le quali, come tali, sono sottoposte ad autorizzazione dal Ministero dell'Interno.
Categoria 9
Navi da guerra, apparecchiature ed accessori navali speciali, come segue, e loro componenti appositamente progettati per uso militare:
a. navi da combattimento e navi (di superficie o subacquee) appositamente progettate o modificate per operazioni offensive o difensive, trasformate o meno per uso non militare, qualunque sia il loro stato di riparazione o di funzionamento, e dotate o meno di sistemi di lancio o di corazzature, e loro scafi o parti di scafi;
b. motori come segue:
1. motori diesel appositamente progettati per sottomarini, con entrambe le caratteristiche seguenti:
a. potenza all'asse superiore o uguale a 1,12 MW (1.500 hp.); e
b. velocità di rotazione uguale o superiore a 700 giri/min.;
2. motori elettrici appositamente progettati per sottomarini, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
a. potenza all'asse superiore a 0,75 MW (1.000 hp.); b. inversione rapida;
c. raffreddati a liquido; e
d. totalmente ermetici;
3. motori diesel amagnetici appositamente progettati per uso militare con potenza all'asse uguale o
superiore a 37,3 KW (50 hp.), e con contenuto di materiale amagnetico superiore al 75% della massa totale;
c. apparecchiature di scoperta subacquea, appositamente progettate per impiego militare e loro sistemi di controllo;
d. reti antisommergibile e reti antisiluri;
e. apparecchiature di guida e navigazione appositamente progettate per impiego militare;
f. passaggi a scafo e connettori appositamente progettati per impiego militare che permettono l'interazione con apparecchiature esterne alla nave;
Nota Il presente paragrafo f. include i connettori per uso navale a conduttore singolo, multiplo, coassiale o a guida d'onda, ed i passaggi a scafo, in grado di rimanere stagni, e di mantenere le caratteristiche richieste a profondità superiori a 100 m.; ed i connettori a fibre ottiche e i passaggi a scafo di tipo ottico appositamente progettati per la trasmissione di fasci "laser" a qualsiasi profondità.
Il presente paragrafo f. non include i normali passaggi a scafo per gli assi di propulsione e per gli assi di controllo delle superfici idrodinamiche.
g. cuscinetti silenziosi, con sospensioni a gas o magnetiche, con controlli per la soppressione delle vibrazioni o della segnatura, ed apparecchiature che contengono tali cuscinetti, appositamente progettati per uso militare.
Categoria 10
"Aeromobili", veicoli aerei senza equipaggio, motori aeronautici ed apparecchiature per "aeromobili", relative apparecchiature e componenti, appositamente progettati o modificati per uso militare, come segue:
a. "aeromobili" da combattimento e loro componenti appositamente progettati;
b. altri "aeromobili" appositamente progettati o modificati per uso militare, inclusi la ricognizione militare, l'attacco, l'addestramento militare, il trasporto ed il lancio di truppe o di equipaggiamenti militari il supporto logistico, e loro componenti appositamente progettati;
c. motori aeronautici appositamente progettati o modificati per uso militare e loro componenti appositamente progettati;
d. #veicoli aerei senza equipaggio inclusi i veicoli aerei con guida a distanza (RPV), e veicoli autonomi programmabili appositamente progettati o modificati per uso militare e loro lanciatori, "assiemi di supporto a terra" e relative apparecchiature di Comando e Controllo;
e. apparecchiature aviotrasportate, comprese le attrezzature per il rifornimento in volo, appositamente progettate per l'uso con gli "aeromobili" sottoposti ad controllo dai precedenti paragrafi a. o b. o con i motori aeronautici sottoposti ad autorizzazione dal precedente paragrafo c. e loro componenti appositamente progettati;
f. dispositivi ed apparecchiature per il rifornimento sotto pressione, equipaggiamenti appositamente progettati per facilitare il funzionamento in aree circoscritte ed equipaggiamenti a terra appositamente progettati per gli "aeromobili" sottoposti ad autorizzazione dai precedenti paragrafi a. o b., o per i motori aeronautici sottoposti ad autorizzazione dal precedente paragrafo c.;
g. apparecchiature di pressurizzazione per la respirazione e tute di volo parzialmente pressurizzate per l'impiego in "aeromobili", tute anti-g, caschi militari di protezione e maschere di protezione, convertitori di ossigeno liquido usati per "aeromobili" o missili, eiettori e dispositivi pirotecnici di eiezione d'emergenza di personale da "aeromobili";
h. paracadute usati per il lancio di personale combattente, di materiali o come aerofreni per "aeromobili" come segue:
1. paracadute per:
a. lancio di precisione di incursori; b. lancio di truppe paracadutiste.
2.paracadute per il lancio di materiale;
3.paracadute frenanti, paracadute d'arresto, paracadute ritardante per il controllo della stabilità ed assetto di corpi in caduta, (ad esempio, capsule di recupero, seggiolini eiettabili, bombe);
4. paracadute frenanti per i sistemi di apertura e regolazione della sequenza di gonfiaggio dei paracadute di emergenza dei seggiolini eiettabili;

5. paracadute per il recupero di missili guidati, veicoli aerei senza pilota o veicoli spaziali; 6. paracadute di avvicinamento e paracadute di decelerazione per l'atterraggio;
7. altri tipi di paracadute militari.
i. sistemi automatici di guida per carichi paracadutati; apparecchiature appositamente progettate o modificate per impiego militare per lanci con apertura controllata a qualsiasi altezza, comprese le apparecchiature per l'uso dell'ossigeno;
l. assiemi elettronici e loro componenti in grado di funzionare a temperature superiori a 125°C progettati o modificati per essere utilizzabili in missili e sistemi di veicoli aerei senza equipaggio;
Nota 1 Il precedente paragrafo b. non sottopone ad autorizzazione "aeromobili", o varianti di quegli "aeromobili", appositamente progettati per uso militare che:
a. non siano configurati per uso militare e non siano equipaggiati con apparecchiature o attacchi appositamente progettati o modificati per impiego militare; e
b. siano stati successivamente certificati per uso civile dalle Autorità dell'Aviazione Civile di uno "Stato partecipante".
Nota 2 Il precedente paragrafo c. non sottopone ad autorizzazione:
a. motori aeronautici progettati o modificati per uso militare e successivamente certificati dalle Autorità dell'Aviazione Civile di uno "Stato partecipante" per l'impiego su aerei civili o loro componenti appositamente progettati;
b. motori a pistoni o loro componenti appositamente progettati.
Nota 3 I precedenti paragrafi b. e c., per quanto attiene i componenti appositamente progettati e le relative apparecchiature per "aeromobili" o motori aeronautici non militari modificati per uso militare, sottopongono ad autorizzazione solamente quei componenti militari e le relative apparecchiature militari necessari alla modifica per uso militare.
Nota 4 #Il precedente paragrafo d. include anche tecnologie di progettazione e materiali come segue:
a. tecnologia di progetto per l'integrazione della fusoliera dell'aeromobile, del sistema di propulsione, e delle superfici di ipersostentamento e di controllo per ottimizzare la prestazione aerodinamica nella fase di volo a regime di un aeromobile senza equipaggio;
b. dispositivi e loro tecnologie utilizzabili per la protezione dei sistemi a razzo e dei veicoli aerei senza equipaggio contro gli effetti nucleari [ad esempio impulso elettromagnetico (EMP), raggi X, effetti combinati della esplosione e del calore] , come segue:
1. microcircuiti e rivelatori resistenti alle radiazioni neutroniche o alle radiazioni ionizzanti transitorie;
2. cupole protettive (radome) appositamente progettate per resistere ad una azione combinata di onda
termica superiore a 4.184x106 J/m2 accompagnata da un picco di sovrapressione superiore a 50 KPa (7 libbre per pollice quadrato).
Categoria 11
Apparecchiature elettroniche, non sottoposte ad autorizzazione in altre Categorie del presente Elenco, appositamente progettate per impiego militare e loro componenti appositamente progettati.
Nota Questa Categoria comprende:
a. apparati di contromisure elettroniche (ECM) e di contro-contromisure elettroniche (ECCM) (cioè, apparati progettati per introdurre segnali estranei od erronei nei radar o nei ricevitori di radiocomunicazioni o per ostacolare in qualsiasi altra maniera, la ricezione, il funzionamento o l'efficacia dei ricevitori elettronici avversari compresi i loro apparati di contromisure), incluse le apparecchiature di disturbo e di contro disturbo;
b. tubi ad agilità di frequenza;
c. sistemi elettronici o apparecchiature elettroniche progettati per la sorveglianza ed il monitoraggio dello spettro elettromagnetico ai fini delle informazioni o della sicurezza militare o per contrastare tale sorveglianza e monitoraggio;
d. apparecchiature di contromisure subacquee, compresi ingannatori e disturbatori acustici e magnetici, progettate per introdurre segnali estranei od erronei nei ricevitori sonar;

e. apparecchiature di sicurezza per il trattamento dei dati, apparecchiature di sicurezza per dati ed apparecchiature di sicurezza per linee di trasmissione e di segnalazione, utilizzanti procedimenti di cifratura;
f. apparecchiature per l'identificazione, l'autenticazione ed il caricamento di chiavi crittografiche ed apparecchiature per la gestione, produzione e distribuzione di chiavi crittografiche;
g. #convertitori analogico-numerici impiegabili nei sistemi missilistici, ed aventi una delle caratteristiche seguenti:
1. progettati per rispondere a requisiti militari per apparecchiature rinforzate, o
2. progettati o modificati per uso militare ed appartenenti ad una delle tipologie seguenti:
a. microcircuiti convertitori analogico-numerici, resistenti alle radiazioni o aventi tutte le caratteristiche seguenti:
1. risoluzione uguale o superiore a 8 bit;
2. predisposti per funzionare a temperature inferiori a -54°C o superiori a +125°C; 3. sigillati ermeticamente;
b. moduli e circuiti stampati convertitori analogico-numerici ad ingresso elettrico, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
1. risoluzione uguale o superiore a 8 bit;
2. predisposti per funzionare a temperature inferiori a -45°C o superiori a +55°C; 3. contenenti i "microcircuiti" elencati al presente paragrafo g.2.a.
Categoria 12
Sistemi d'arma ad energia cinetica ad alta velocità e relative apparecchiature, come segue, e loro componenti appositamente progettati:
a. sistemi d'arma ad energia cinetica appositamente progettati per la distruzione di un bersaglio od a far fallire la missione del medesimo;
b. impianti di collaudo e valutazione appositamente progettati e modelli di collaudo, incluso strumentazione diagnostica e bersagli, per il collaudo dinamico di proiettili e sistemi ad energia cinetica.
N.B. Per i sistemi d'arma che impiegano munizioni costituite da sottocalibri o che utilizzano solo propulsione chimica, e relativo munizionamento, vedere le Categorie 1, 2, 3 e 4 del presente Elenco.
Nota 1 La presente Categoria comprende quanto segue se appositamente progettato per sistemi d'arma a energia cinetica:
a. sistemi di lancio-propulsione in grado di accelerare masse superiori di 0,1g a velocità superiori di 1,6 Km/s, a fuoco singolo o rapido;
b. apparecchiature di produzione di potenza immediatamente disponibile, di schermatura elettrica, di immagazzinamento di energia, di gestione del calore, di condizionamento, di commutazione o di manipolazione del combustibile; interfacce elettriche tra l'alimentazione di energia, il cannone e le altre funzioni di comando elettrico della torretta;
c. sistemi di acquisizione e di inseguimento del bersaglio, di controllo del tiro e di valutazione del danno;
d. sistemi autoguidati di ricerca, di guida o di propulsione deviata (accelerazione laterale) per proiettili.
Nota 2 La presente Categoria sottopone ad autorizzazione sistemi d'arma che utilizzano uno dei seguenti metodi di propulsione:
a. elettromagnetico;
b. elettrotermico;
c. a plasma;
d. a gas leggero; o
e. chimico (se usato in combinazione con uno dei suddetti metodi).
Nota 3 La presente Categoria non sottopone ad autorizzazione la tecnologia per l'induzione magnetica per la

propulsione continua di dispositivi di trasporto civile. Categoria 13
Corazzature o equipaggiamenti di protezione e costruzioni e componenti, come segue: a. piastre blindate come segue:
1. costruite per ottemperare a uno standard o una specifica militare; o
2. impiegabili per uso militare;
b. costruzioni di materiali metallici o non metallici o relative combinazioni appositamente progettati per fornire protezione balistica per sistemi militari, e loro componenti appositamente progettati;
c. elmetti militari;
d. indumenti antibalistici-antiesplosione costruiti in accordo a standard o specifiche militari, o equivalenti, e loro componenti. appositamente progettati.
Nota 1 Il precedente paragrafo b. include materiali appositamente progettati per realizzare blindature reattive all'esplosione o per costruire shelters militari.
Nota 2 Il precedente paragrafo c. non sottopone ad autorizzazione elmetti di acciaio di tipo convenzionale che non siano equipaggiati, modificati o progettati per ricevere qualsiasi tipo di dispositivo accessorio.
Nota 3 Il precedente paragrafo d. non sottopone ad autorizzazione singoli indumenti antibalistici ed i relativi accessori quando al seguito degli utenti a scopo di protezione personale,
N.B. Vedere anche la Categoria 1.A.005 dell'Elenco dei beni e delle tecnologie a duplice uso. Categoria 14
Apparecchiature specializzate per l'addestramento militare o per la simulazione di scenari militari e loro componenti ed accessori appositamente progettati.
Nota tecnica
Il termine apparecchiature specializzate per l'addestramento militare comprende modelli militari di addestratori d'attacco, di simulatori di volo operativo, di addestratori al bersaglio radar, di generatori di bersagli radar, di apparecchiature di addestramento al tiro, di addestratori per la guerra antisommergibile, di simulatori di volo (comprese le centrifughe previste per l'uomo, destinate alla formazione di piloti ed astronauti), di addestratori radar, di simulatori di volo IFR, di simulatori di navigazione, di simulatori di lancio di missili, di materiali per bersagli, di "aeromobili" teleguidati, di addestratori d'armamento, di addestratori per la guida di "aeromobili" teleguidati e di unità di addestramento mobili.
Nota 1 La presente Categoria comprende i sistemi di generazioni di immagine e sistemi interattivi di scenari per simulatori appositamente progettati o modificati per impiego militare.
Nota 2 La presente Categoria comprende anche i modelli/simulacri di materiali di armamento appositamente costruiti, adattati o trasformati per la simulazione di scenari militari per la realizzazione di piani di inganno.
Categoria 15
Apparecchiature per la visione di immagini o di contromisura, come segue, appositamente progettate per uso militare, e loro componenti ed accessori appositamente progettati come segue:
a. registratori e apparecchiature per il trattamento delle immagini;
b. apparecchi da ripresa, apparecchiature fotografiche e apparecchiature per lo sviluppo di pellicole fotografiche;
c. apparecchiature per l'intensificazione delle immagini;
d. apparecchiature, per la visione all'infrarosso o termica;
e. apparecchiature per la visione delle immagini radar;
f. apparecchiature di contromisure o di contro-contromisure per le apparecchiature sottoposte ad autorizzazione dai paragrafi da a. ad e..
Nota Il presente paragrafo f. comprende apparecchiature appositamente progettate per degradare il funzionamento o l'efficacia dei sistemi militari di visione o per ridurre gli effetti di tale degradazione.
Nota 1 Il termine 'componenti appositamente progettati' comprende i materiali seguenti quando appositamente progettati per uso militare:
a. tubi convertitori di immagine;
b. tubi intensificatori di immagine (esclusi quelli di prima generazione);
c. placche a microcanali;
d. tubi di telecamere a bassa luminosità;
e. assiemi di rilevazione (compresi i sistemi elettronici di interconnessione elettronica o di lettura);
f. tubi piroelettrici per telecamere;
g. sistemi di raffreddamento per sistemi di visione;
h. otturatori a scatto elettrico, del tipo a funzione fotocromatica o elettroottica, aventi tempi di chiusura inferiori a 100 ?s, ad esclusione di otturatori che sono parti essenziali di cineprese ad alta velocità;
i. invertitori di immagine a fibra ottica;
j. fotocatodi a semiconduttori composti.
Nota 2 Questa Categoria non sottopone ad autorizzazione "tubi intensificatori di immagine di prima generazione" o apparecchiature appositamente progettate per essere incorporate in essi.
N.B. Per la posizione dei congegni di mira incorporanti i "tubi intensificatori di immagine di prima generazione" vedere le categorie 1.,2. e 5.a. del presente Elenco.
N.B. Vedere anche le Categorie 6.A.002.a.2. e 6.A.002.b dell'Elenco dei beni e delle tecnologie a duplice uso. Categoria 16
Forgiati, fusioni ed altri prodotti semilavorati il cui uso in un prodotto sottoposto ad autorizzazione è identificabile dalla composizione dei materiali, dalla forma o dalla funzione, e che siano appositamente progettati per qualsiasi prodotto sottoposto ad autorizzazione dalle Categorie 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 12 e 19 del presente Elenco.
Categoria 17
Apparecchiature varie, materiali e 'biblioteche' come segue, e loro componenti appositamente progettati: a. autorespiratori subacquei ed apparecchiature per il nuoto subacqueo, come segue:
1. apparecchiature a circuito chiuso o semichiuso (a rigenerazione d'aria) appositamente progettate per uso militare (cioè appositamente progettate per essere amagnetiche);
2. componenti appositamente progettati per l'impiego alla conversione di apparecchiature a circuito aperto all'uso militare;
3. parti di autorespiratori subacquei e di apparecchiature di nuoto subacqueo progettate esclusivamente per impiego militare;
b. materiale da costruzione appositamente progettato per uso militare;
c. accessori, rivestimenti e trattamenti per la soppressione delle segnature, appositamente progettati per uso militare;
d. apparecchiature del Genio appositamente progettate per impiego in zona di combattimento;
e. "robots", unità di comando di "robots" e "dispositivi di estremità", aventi una delle caratteristiche seguenti:

1. appositamente progettati per uso militare;
2. dotati di mezzi di protezione dei collegamenti idraulici contro perforazioni prodotte dall'esterno causate da frammenti balistici (ad esempio sistemi di autosigillatura dei collegamenti idraulici) e progettati per l'uso di fluidi idraulici con punti di infiammabilità superiore a 839 K (566°C); o
3. appositamente progettati e predisposti per funzionare in ambiente sottoposto ad impulsi elettromagnetici (EMP);
f. 'biblioteche' (parametric technical databases) appositamente progettate per uso militare con le apparecchiature sottoposte ad autorizzazione dal presente Elenco;
g. apparecchiature nucleari per generare energia o apparecchiature per la propulsione, compreso "reattori nucleari", appositamente progettati per l'uso militare e loro componenti appositamente progettati o modificati per uso militare;
h. apparecchiature e materiali, rivestiti o trattati per la soppressione della segnatura, appositamente progettati per uso militare, oltre quelli sottoposti ad autorizzazione dal presente Elenco;
i. simulatori appositamente progettati per i "reattori nucleari militari;
j. officine mobili appositamente progettate per la manutenzione di apparecchiature militari;
k. generatori da campo appositamente progettati per uso militare;
l. containers appositamente progettati per uso militare;
m. ponti appositamente progettati per uso militare;
n. modelli di collaudo appositamente progettati per lo "sviluppo" dei materiali sottoposti ad autorizzazione dalle Categorie 4, 6, 9, 10.
Nota tecnica
Ai fini della presente Categoria, il termine 'biblioteca' (parametric technical database) significa una raccolta di informazioni tecniche di natura militare, in relazione alle quali si potrebbero incrementare le prestazioni di apparecchiature o sistemi militari.
Categoria 18
Apparecchiature e "tecnologia" per la "produzione" dei prodotti cui si fa riferimento nel presente Elenco, come segue:
a. #"apparecchiature di produzione" appositamente progettate o modificate per la produzione di prodotti sottoposti ad autorizzazione dal presente Elenco, e loro componenti appositamente progettati;
b. impianti appositamente progettati per prove ambientali e loro apparecchiature appositamente progettate, per la certificazione, per la qualificazione od il collaudo di prodotti sottoposti ad autorizzazione dal presente Elenco;
c. #"tecnologia" specifica di produzione, anche se le apparecchiature con le quali questa tecnologia deve essere impiegata non sono sottoposte ad autorizzazione;
d. "tecnologia" specifica per la progettazione di impianti completi di "produzione", per l'assemblaggio di componenti in tali impianti, per il funzionamento, la manutenzione e la riparazione di tali impianti, anche se i componenti medesimi non sono sottoposti ad autorizzazione dal presente Elenco;
Nota 1 I precedenti paragrafi a. e b. comprendono gli equipaggiamenti seguenti:
a. nitratori di tipo continuo;
b. apparati od apparecchiature di collaudo utilizzanti la forza centrifuga, aventi una delle caratteristiche seguenti:
1. azionati da uno o più motori di potenza nominale totale superiore a 298 kW (400 hp.);
2. in grado di sopportare un carico utile uguale o superiore a 113 kg; o
3. in grado di esercitare un'accelerazione centrifuga uguale o superiore a 8 g su un carico utile uguale o superiore a 91 kg.;

c. presse di disidratazione;
d. estrusori a vite appositamente progettati o modificati per l'estrusione di esplosivi militari;
e. macchine per il taglio a misura di propellenti estrusi;
f. barilatrici di diametro uguale o superiore a m. 1,85 e di capacità di prodotto uguale o superiore a 227 kg;
g. miscelatori ad azione continua per propellenti solidi;
h. #mole idrauliche per frantumare o macinare gli ingredienti degli esplosivi militari (vedere la Categoria 1B119 dell'elenco dei beni e delle tecnologie a duplice uso);
i. #apparecchiature per ottenere sia la sfericità che l'uniformità delle particelle della polvere metallica citata nella Categoria 8, paragrafo a. 1. del presente Elenco (vedere la Categoria 1B119 dell'elenco dei beni e delle tecnologie a duplice uso);
j. convertitori di corrente di convezione per la conversione delle sostanze enumerate nella Categoria 8, paragrafo l.a.6. del presente Elenco.
Nota Tecnica Ai fini della presente Categoria, il termine 'produzione' comprende progettazione, valutazione, lavorazione, controllo e collaudo.
Nota 2
a. Il termine 'prodotti cui si fa riferimento nel presente Elenco' comprende:
1. i prodotti non sottoposti ad autorizzazione dal presente Elenco se di concentrazione inferiore a quelle specificate come segue:
a. idrazina (vedere la Categoria 8.a. 17. del presente Elenco);
b. "esplosivi militari" (vedere la Categoria 8 del presente Elenco).
2. i prodotti non sottoposti ad autorizzazione dal presente Elenco se inferiori ai limiti tecnici, (ad esempio materiali superconduttori non sottoposti ad autorizzazione dalla Categoria 1C005 della lista dei beni e delle tecnologie di duplice uso; elettromagneti "superconduttori" non sottoposti ad autorizzazione dalla Categoria 3A001.e.3. della lista dei beni e delle tecnologie di duplice uso; equipaggiamenti elettrici "superconduttori" non sottoposti ad autorizzazione dalla Categoria 20.b. del presente Elenco);
3. combustibili metallici e ossidanti depositati sotto forma laminare a partire dalla fase vapore (vedere la Categoria 8.a.2. del presente Elenco);
b. il termine 'prodotti cui si fa riferimento nel presente Elenco' non comprende:
1. Pistole da segnalazione (vedere anche la Categoria 2.b. del presente Elenco);
2. Sostanze escluse dall'autorizzazione di cui alla Categoria 7, Nota 3 del presente Elenco;
3. Dosimetri per il controllo delle radiazioni di uso personale (vedere la Categoria 7.f. del presente Elenco) e maschere per la protezione da specifici rischi industriali (vedere anche la lista dei beni e delle tecnologie di duplice uso);
4. Acetilene, propano, ossigeno liquido, difluoroammina (HNF2), acido nitrico fumante e polvere di nitrato di potassio (vedere anche la Categoria 8, Nota 5 del presente Elenco);
5. Motori aeronautici non sottoposti a autorizzazione dalla Categoria 10 del presente Elenco;
6. Elmetti convenzionali in acciaio non equipaggiati, o modificati o progettati per ricevere qualsiasi tipo di dispositivo accessorio (vedere anche la Categoria 13, Nota 2 del presente Elenco);
7. Apparecchiature equipaggiate con macchinario industriale non sottoposto ad autorizzazione, quali macchine per il rivestimento delle superfici non specificate altrove ed apparecchiature per la fusione di materie plastiche;
8. Moschetti, fucili e carabine costruiti in data antecedente al 1938, riproduzioni di moschetti, fucili e carabine costruite in data antecedente al 1890, rivoltelle pistole e pistole mitragliatrici costruite in data antecedente al 1890, e loro riproduzioni.
Nota 3 La precedente Nota 2.b.8. della presente Categoria sottopone ad autorizzazione l'esportazione di "tecnologia" o di apparecchiature di produzione di armi portatili non antiche, anche se utilizzate per fabbricare

riproduzioni di armi portatili antiche.
Nota 4 Il paragrafo d. non comprende la "tecnologia" per scopi civili, quali l'uso agricolo, farmaceutico, sanitario, zootecnico, ambientale, per il trattamento dei rifiuti, o per l'industria alimentare (vedere anche Categoria 7, Nota 5 del Presente Elenco).
Categoria 19
Sistemi d'arma ad energia diretta, apparecchiature associate o di contromisura e modelli di collaudo, come segue, e loro componenti appositamente progettati:
a. sistemi a "laser" appositamente progettati per distruggere un bersaglio od a far fallire la missione del medesimo;
b. sistemi a fascio di particelle in grado di distruggere un bersaglio od a far fallire la missione del medesimo;
c. sistemi a radio frequenza ad elevata potenza in grado di distruggere un bersaglio od a far fallire la missione del medesimo;
d. componenti appositamente progettati per l'individuazione o l'identificazione di sistemi sottoposti ad autorizzazione dai paragrafi a., b., o c. della presente Categoria, o per la difesa contro tali sistemi;
e. modelli di collaudo fisico e correlati risultati di collaudo per i sistemi, apparecchiature e componenti sottoposti ad autorizzazione dalla presente Categoria;
f. sistemi "laser" ad impulsi o ad onde continue appositamente progettati per causare cecità permanente ad una visione non intensificata, cioè, ad occhio nudo o ad occhio dotato di un dispositivo correttivo della vista.
Nota 1 I sistemi ad energia diretta sottoposti ad autorizzazione dalla presente Categoria includono i sistemi le cui possibilità derivano dall'applicazione controlla

avatarsenior
inviato il 08 Gennaio 2018 ore 16:42

Comunque, a occhio, direi che il divieto è se hai il visore attaccato all'arma, non il visore e basta.

Comunque è da leggere ed approfondire.

Anche perché può darsi benissimo che quelli di III° generazione siano prodotti solo ed esclusivamente per essere attaccati ad un'arma (stile mirino cannocchiale).

avatarsenior
inviato il 08 Gennaio 2018 ore 16:50

Leggi la categoria 15 del tuo ultimo messaggio

Ho visto dopo il tuo messaggio, no tutt'altro. Sono principalmente da indossare.

avatarsenior
inviato il 08 Gennaio 2018 ore 19:34

Hai ragione!

Però di parla sempre di "Apparecchiature per la visione di immagini o di contromisura, come segue, appositamente progettate per uso militare, e loro componenti ed accessori appositamente progettati ..."

Tanto che, a leggere l'elenco, anche tutte le fotocamere sarebbero proibite, ma con riferimento a quelle "appositamente progettate per uso militare".

Bisognerebbe forse vedere cosa offre il mercato e capire, singolarmente, cosa è dentro e cosa fuori il divieto.

Che cosa ne pensi di questo argomento?


Vuoi dire la tua? Per partecipare alla discussione iscriviti a JuzaPhoto, è semplice e gratuito!

Non solo: iscrivendoti potrai creare una tua pagina personale, pubblicare foto, ricevere commenti e sfruttare tutte le funzionalità di JuzaPhoto. Con oltre 242000 iscritti, c'è spazio per tutti, dal principiante al professionista.




RCE Foto

Metti la tua pubblicità su JuzaPhoto (info)


 ^

JuzaPhoto contiene link affiliati Amazon ed Ebay e riceve una commissione in caso di acquisto attraverso link affiliati.

Versione per smartphone - juza.ea@gmail.com - Termini di utilizzo e Privacy - Preferenze Cookie - P. IVA 01501900334 - REA 167997- PEC juzaphoto@pec.it

www.juzaphoto.com - www.autoelettrica101.it

Possa la Bellezza Essere Ovunque Attorno a Me