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Copyright nella fotografia


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avatarmoderator
inviato il 05 Febbraio 2016 ore 12:52

Segnalo che le Immagini sono tutelate dalla Legge Diritto d'Autore (art.90) purchè nella fotografia sia indicato:
-il nome del fotografo
-l'anno di produzione
La sequenza corretta del copyright da sovrapporre all'immagine è :
(C) Mario Rossi 2016 Cool
Il simbolo del Copyryght va sempre messo all'inizio della firma perchè tutela tutto ciò che segue.

In tal caso sorgerà in capo all'autore della semplice fotografia il c.d. diritto connesso (art.91 e 98 L.D.A.) con la conseguente impossibilità da parte di terzi di utilizzare la semplice fotografia raccolta in Internet senza un previo ed equo compenso o accordo con l'autore.

Nota importante: Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli art. 91 e 98 a meno che il fotografo non provi la mala fede del riproduttore. Eeeek!!!
www.ricercagiuridica.com/codici/vis.php?num=16281&search=z
Gazzetta Ufficiale: www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progre
www.fotografi.org/legge_diritto_autore.html

E' saggio riportare il Copyright anche nei dati exif e di conservare il file originale che lega quel scatto a quella attrezzatura.

E' chiaro che qualsiasi foto può essere manomessa e "pulita" dai dati exif ma in questo caso è ancora più marcata/plateale l'azione di furto di immagine.

Per assicurare una certa resa di una foto pubblicata nel web e ridurre l'utilizzo pubblicitario o di stampa consiglio di non superare i 1200x800pixel.

Art. 90.
Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:
1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell'art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;
2) la data dell'anno di produzione della fotografia;
3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.
Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli artt. 91 e 98 a meno che il fotografo non provi la mala fede del riproduttore. Cool

art.91:
La riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico ed in generale nelle opere scientifiche o didattiche è lecita, contro pagamento di un equo compenso, che è determinato nelle forme previste dal regolamento.
Nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo e la data dell'anno della fabbricazione, se risultano dalla fotografia riprodotta.
La riproduzione di fotografie pubblicate su giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi, comunque, pubblico interesse, è lecita contro pagamento di un equo compenso.
Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 88.

art.98: Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione può, dalla persona fotografata o dai suoi successori o aventi causa, essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso del fotografo, salvo pagamento a favore di quest'ultimo, da parte di chi utilizza commercialmente la produzione, di un equo corrispettivo.
Il nome del fotografo, allorché figuri sulla fotografia originaria, deve essere indicato.
Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 88.

In definitiva : La pubblicazione di fotografie (facebook web compresi) non comporta la cessione integrale dei diritti fotografici. Cliccando sul tasto “Pubblica” l'utente acconsente, soltanto, alla pubblicazione della propria foto sul Social ma non ne autorizza l'utilizzo, in quanto le fotografie costituiscono contenuto protetto (Legge Diritto d'Autore,art.90) a condizione che riportino in sovraimpressione la firma così sviluppata: (C) Mario Rossi 2018

esempio terra terra ...
abbiamo una bicicletta ... l'appoggiamo ad un palo vicino ad un fossato tra la pensilina della fermata dell'autobus e una campana raccolta vetro.

Se la bicicletta è ancorata al palo con una catena e un lucchetto TUTTI capiscono che non l'abbiamo voluta abbandonare e che c'è un proprietario! Sorriso

La catena con il lucchetto rappresentano la firma digitale
- lucchetto = (simbolo copyryght @)
- catena = (nome e cognome)

La chiave che apre il lucchetto, che abbiamo in tasca, dimostra che siamo i proprietari = siamo in possesso del file di origine Cool

Ciao, lauro

avatarjunior
inviato il 07 Febbraio 2016 ore 15:48

Grazie Lauro per i preziosi consigli. Buon Lavoro e Buone foto !!!

avatarsenior
inviato il 07 Febbraio 2016 ore 18:49

Lauro ma è uguale se al posto del vero nome si usa uno "pseudonimo"?

Ciao. Stefano

avatarsenior
inviato il 07 Febbraio 2016 ore 18:54

Interessante!Cool

avatarmoderator
inviato il 07 Febbraio 2016 ore 19:09

Buttiz ha scritto:
ma è uguale se al posto del vero nome si usa uno "pseudonimo"?

Credo che ci sarebbero difficoltà in più a dimostrare che quel pseudomino sia associato a Mario Rossi Confuso
... ma avresti comunque il file di origine e dimostreresti che sei conosciuto nel web con quel pseudonimo da anni.

avatarsenior
inviato il 07 Febbraio 2016 ore 19:12

Lauro, ma anche un watermark parecchio invasivo ma quasi trasparente può essere ripulito alla perfezione!?

avatarsenior
inviato il 07 Febbraio 2016 ore 19:13

Non so per nulla come funzionano queste faccende, Ma se quello pseudonimo, cioè l'autore, dimostra di possedere il raw, o comunque il documento originale e non una copia?

avatarmoderator
inviato il 07 Febbraio 2016 ore 20:24

Domenik ha scritto:
ma anche un watermark parecchio invasivo ma quasi trasparente può essere ripulito alla perfezione!?

Dipende dalla complessità del watermark, dalle dimensioni e dal grado di dissolvenza. In questo caso la violazione e furto di opera sarebbe decisamente plateale. L'autore però può dimostrare che di default tutte le sue immagini hanno sovraimpresso il suo copyright , può linkare le piattaforme dove ha postato detta immagine e che detiene il file originale.
Fefo ha scritto:
Ma se quello pseudonimo, cioè l'autore, dimostra di possedere il raw, o comunque il documento originale e non una copia?

Dovrebbe essergli riconosciuta la paternità dell'opera ma non rispecchiando al 100% l'art.90 (nome e cognome autore) sarà molto difficile che possa rivalersi chiedendo un indennizzo Confuso
L'art.90 conclude infatti con questa nota: Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli artt. 91 e 98 a meno che il fotografo non provi la mala fede del riproduttore.

avatarsenior
inviato il 07 Febbraio 2016 ore 20:33

E per chi scatta solo in jpg? In quel caso non ci sarebbe possibilità di dimostrare la paternità dell'immagine?

avatarmoderator
inviato il 07 Febbraio 2016 ore 20:56

Cameramaniac ha scritto:
E per chi scatta solo in jpg? In quel caso non ci sarebbe possibilità di dimostrare la paternità dell'mmagine?
. Non dovrebbero esserci problemi dato che l'autore può dimostrare che di default tutte le sue immagini pubblicate hanno sovraimpresso il suo copyright oltre che nei dati exif e può linkare le piattaforme web dove ha postato detta immagine .
(imho)

avatarsenior
inviato il 07 Febbraio 2016 ore 21:00

Quindi il postare le immagini sui social network rappresenta una ulteriore garanzia per l'autore dello scatto?

avatarsenior
inviato il 07 Febbraio 2016 ore 21:26

Parrebbe di sì.

avatarjunior
inviato il 08 Febbraio 2016 ore 7:23

Grazie della segnalazione, due cose non mi sono chiare...1) a cosa serve mettere l anno visto che si trova come dato insieme a giorno e mese nei dati della foto(anche se dopo tot tempo si perdono i diritti);2) in casi come questo sito, dove c è scritto che i diritti sono riservati, penso sia comunque esplicito che chi usa una foto lo fa in malafede....questa legge è fatta male e va a favore(comeCool interpretazione) di chi ruba le foto...chi ha creato la legge si è dimenticato di aggiungere che il fotografo deve anche chiedere scusa a chi gli ruba la foto se mette la firma sbagliata che non gli permette così di usare nel modo migliore la foto che vi hanno rubato.

avatarmoderator
inviato il 08 Febbraio 2016 ore 9:35

RobertoFoveon ha scritto:
a cosa serve mettere l anno visto che si trova come dato insieme a giorno e mese nei dati della foto

Perchè incluso nella legge come info chiave e circostanziata
-il nome del fotografo
-l'anno di produzione

Attenzione però che si specifica di produzione e non di data di elaborazione. Cool
La legge ha previsto anche la non remota possibilità che il file pubblicato, una volta raccolto/prelevato non mostri i dati exif (dipende dal programma di elaborazione usato e dal sistema di pubblicazione di quella piattaforma web) da qui l'obbligo di inserimento dell'anno di produzione scatto/opera dopo (C) nome cognome .



avatarsenior
inviato il 08 Febbraio 2016 ore 9:47

Per avere una carta inoppugnabile da giocare in caso di contenzioso, non converrebbe pubblicare sempre e solo foto croppate? Anche un crop minimo, che esclude solo una piccolissima cornice di fotogramma. In questo caso si avrebbe la prova certa di essere i proprietari dell'immagine.

Che cosa ne pensi di questo argomento?


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