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Liberatoria per ritratti


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avatarjunior
inviato il 06 Gennaio 2019 ore 19:15

Per le prime 2 e l ultima quando i nostri professori ce ne hanno parlato ci hanno ribaltato ogni certezza, sono studente del Politecnico di Milano e se cerci Marco Capovilla, il mio prof, trovi alcuni articoli che discutono di deontologia fotografica e quindi anche di questi punti
Per i punti 3 4 e 5 invece è base del diritto, un contratto scritto secondo una forma non prevista dalla legge può essere annullato in qualsiasi momento, un contratto non può essere annullato da una parte in modo unilaterale a meno che il contratto stesso non ne dia la possibilità (le liberatorie non ne danno)
il soggetto non può dare il suo consenso su una propria immagine se questa non esiste ancora (non viene considerato valido un contratto di cui una o più parti non può vedere il contratto o una parte di esso è le foto fanno parte della liberatoria)
comunque molte informazioni le trovate anche sul sito www.fotoinfo.net

avatarsenior
inviato il 06 Gennaio 2019 ore 19:48

Ragazzi vorrei precisare alcune cose:
1 se una persona guarda in camera e non chiede sul momento la rimozione, per trattati internazionali a cui anche l'italia ha aderito, vale il tacito consenso;
2 se stai fotografando esercitando diritto di cronaca nemmeno un ritratto stretto ha bisogno della liberatoria, unico caso in cui ti serve la liberatoria è quando il ritratto è talmente stretto da non permettere il riconoscimento del contesto
3 se si usano liberatorie non standard spesso andate in contro ad annullamento della stessa perché, a meno non siate avvocati specializzati nella materia, è molto facile sbagliare forma
4 se la persona vi ha concesso una liberatoria per l' utilizzo dell' immagine non può in seguito ritirarla senza il vostro consenso, solo un giudice può
5 le liberatorie firmate prima degli scatti teoricamente non hanno valore giuridico, il soggetto deve poter vedere gli scatti prima di dare il consenso
6 se una persona non è riconoscibile da i più non può aver pretese verso il fotografo


Daniele, scusami sai... ma faccio qualche precisazione perché non vorrei che qualcuno pagasse le conseguenze di tanto ottimismo...

1- e quali sarebbero questi "trattati internazionali"? Sarei curioso di leggerli.
Guardare in macchina non significa affatto dare il consenso alla pubblicazione . È vero che negli USA ci sono state sentenze favorevoli al fotografo per questo motivo. Ma in Italia te lo puoi proprio scordare.... in Francia meno che meno...

2- i soli che possono appellarsi al diritto di cronaca sono i professionisti dell'informazione e quindi fotografi che sono giornalisti o pubblicisti. E unicamente mentre esercitano questa funzione.
Ci sono sentenze dove la tutela della privacy ha prevalso sul diritto di cronaca.

3- nel diritto privato un accordo chiaro, completo e non ambiguo ha valore di contratto anche se scritto in una forma semplice e non giuridica.

4- chiunque per ragioni di privacy, può unilateralmente ritirare il consenso al trattamento di un suo dato personale. L'immagine lo è.

5- vero

6- se una persona è riconoscibile ha sempre il diritto ha negare la pubblicazione della foto che lo ritrae. Anche se è riconoscibile solo dai suoi familiari...




avatarsenior
inviato il 06 Gennaio 2019 ore 20:15

Vi indico un articolo che mi sembra interessante e pratico di Sara Munari.
saramunari.blog/2015/02/06/fotografia-di-strada-e-privacy-ecco-quanto-

avatarjunior
inviato il 06 Gennaio 2019 ore 20:35

1 Ti sbagli, l'unico caso in cui in un sistema giuridico simile al nostro (quindi non un sistema di origine inglese) è stato citato un fotografo perché ha pubblicato una foto in cui c'era una persona che guardava in camera ma in seguito ha mostrato dissenso per questa pubblicazione è terminato in favore del fotografo ed il processo si è tenuto proprio in Francia. Per il resto in europa continentale non ci sono altri casi simili che possano fare giurisprudenza perchè praticamente tutti riconoscono il tacito accordo senza andare in tribunale.
2 se fai foto a una manifestazione e te le tieni nessuno ti può dire nulla se invece le pubblichi come reperto dell'accaduto in quel momento diventi un fotoreporter pertanto sei equiparato a un giornalista in diritti e doveri. vedi legge del 31 dicembre 1996, n. 675
3 il fatto che sia chiaro non vuol dire che non sia secondo forma, il problema è che devi indicare in modo corretto tutte le leggi e non è così facile, se non lo fai l'atto è nullo. Altrimenti dovresti allegare tutta la normativa sulla privaci dal 75 ad ora...
4 è un punto spinoso perché essendo una cosa che va a interpretazione puoi avere ragione o torto ma per quanto descrive la legge tu puoi togliere il diritto futuro e non quello passato all'utilizzo delle foto, per quello passato c'è bisogno di una sentenza minimo del giudice di pace. Gli unici casi in cui il soggetto può agire retroattivamente si ha quando le foto sono in qualche modo offensivo verso lo stesso.
6 in realtà no, adesso non so dirti con quale sentenza però la cassazione ha stabilito che se un soggetto è riconoscibile solo da una cerchia personale e non dall'intero pubblico esso non ha pretese su quella foto di nessun tipo

avatarsenior
inviato il 06 Gennaio 2019 ore 21:38

Sono ancora in attesa di conoscere quali siano i trattati internazionali di cui al tuo punto 1

Citi la legge 675/96, che limita espressamente il "diritto di cronaca" alla professione del giornalista. Artt. 20 e 25. Giornalista = iscritto all'albo dei giornalisti.

Senza fare tanta fatica, ti fai una bella lettura del sito del governo del garante della privacy che ti smentisce ampiamente...

È noto a tutti (ma proprio a tutti..) come invece in Francia ci siano stati molti casi di fotografi portati in tribunale per scatti pubblicati senza liberatoria...

In conclusione. Mi sa che devi rivedere le tue fonti...

Buona fortuna... io mi fermo qui. Di questi thread ce ne sono migliaia... e del pressapochismo ne ho le scatole piene... Sorriso

avatarjunior
inviato il 07 Gennaio 2019 ore 11:57

La legge 675/96 è vero è quella che definisce il diritto di cronaca ma, è fondamentale perché definisce con l'articolo 12 quando non serve liberatoria, con l'allegato A1 si definisce che un giornalista può essere sia professionista sia praticante. www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/15 qui trovi l'allegato che espressamente dice: "Visto il comma 4-bis dello stesso art. 25, secondo il quale tale codice è applicabile anche all?attività dei pubblicisti e dei praticanti giornalisti, nonché a chiunque tratti temporaneamente i dati personali al fine di utilizzarli per la pubblicazione occasionale di articoli, di saggi e di altre manifestazioni di pensiero" pertanto i privati cittadini entrano in questo ambito ogni volta che vogliano usufruire del diritto di cronaca.

Noi, in questo punto, stiamo parlando di tacito consenso, non di liberatorie. C'è una differenza abissale. Ribadisco che l'unico caso di chiamata in giudizio per tacito consenso vi è stata in Francia e si è risolta a favore del giornalista. Le cause per mancate liberatorie, liberatorie con vizi di forma sono diverse da quelle per tacito consenso, molto più comuni e per questo anche molte più sentenze a far giurisprudenza nell'applicazione della legge.

Le fonti vanno lette per intero, non solo nelle parti che fanno comodo per la propria tesi, non si accusa di pressapochismo se non si sa i vissuti delle persone e di cosa si occupano. Stiamo parlando di un argomento di cui anche la maggior parte dei giornalisti non ne è a piena conoscenza e se lo è se ne frega altamente, di cui la magistratura un giorno dice una cosa ed il giorno dopo il pieno contrario e credo che la differenza di vedute sia data dalla possibilità di interpretazione della legge, non dal pressapochismo.

avatarsenior
inviato il 07 Gennaio 2019 ore 12:27

Bene.
Ma se tu leggi l'art. 6 del codice di deontologia che tu citi, vedi che si applica il principio dell'essenzialità dell'informazione.
Questo significa che il "diritto di cronaca" prevale sul "rispetto della sfera privata" quando vi sia un evidente e rilevante interesse pubblico in relazione alla pubblicazione di una notizia (e quindi di una fotografia).

Se io fotografo un fatto di cronaca rilevante e cedo la fotografia (anche occasionalmente) ad un giornale, posso evitare i limiti della privacy data la rilevanza del fatto e quindi l'interesse pubblico alla diffusione della mia fotografia.
Ma sei io faccio della street, non posso certo pretendere di ripararmi dietro questa norma.

Se tu mi fotografi per strada e io guardo in macchina, io NON ti sto esprimendo alcun consenso tacito alla pubblicazione. Questo è chiaro e evidente.
Trovami una norma che definisca nero su bianco questa situazione come consenso tacito.

Insomma quello che voglio dire è che ci andrei piano prima di diffondere falso ottimismo tra i fotoamatori che scattano in giro per puro interesse personale (e certo non per interesse pubblico).
Perché poi non si potranno avvalere di quelle eccezioni che sono previste per l'attività giornalistica (anche occasionale).

L'informazione corretta da dare, secondo me, è che purtroppo in caso di "guai" si può finire davanti ad un giudice. E come sappiamo la discrezionalità della sua decisione non lascia molto tranquilli...

Poi è vero che parliamo di casi limite. E che nel 99,99% delle situazioni tutto corre liscio...


avatarjunior
inviato il 07 Gennaio 2019 ore 14:23

Io infatti ho diviso le due cose, la possibilità di esercitare il diritto di cronaca e il tacito consenso sono due cose differenti. Adesso no so dirti se, a livello europeo, ci sia o meno una qualche norma scritta che prenda in specifico esame il tacito consenso, ti posso riportare il processo francese come unico esempio all'interno di un sistema legale simile a quello italiano. Penso che i criteri di valutazione siano stati quelli della Consuetudine (che è comunque una legge).Detto tutto questo sappiamo tutti che se si va a processo non avrai mai la certezza di uscirne pulito. Inoltre se provi a vendere la foto nel 90% dei ti chiederanno la liberatoria.
Il discorso della street è molto complicato ma comunque come fotografo hai più diritti di quello che tendenzialmente si crede e la percezione di privacy è di gran lunga maggiore della realtà però non avendo una base per argomentare lascio a chi se ne occupa maggiormente e ne è più ferrato di discutere e dare delucidazioni.

avatarsenior
inviato il 07 Gennaio 2019 ore 14:55

Per concludere, auguriamo per il 2019 un anno di serena street a tutti... Sorriso
Ciao!

avatarsenior
inviato il 07 Gennaio 2019 ore 15:39

La legge 675/96


Ma non è stata abrogata?

avatarjunior
inviato il 07 Gennaio 2019 ore 15:41

E' stata aggiornata in alcune parti ma come consuetudine italiana la legge non è stata abrogata.

avatarsenior
inviato il 07 Gennaio 2019 ore 15:56

Qualcuno potrebbe riportare notizie (non per sentito dire!!!) In merito a soggetti che hanno vinto una causa per un ritratto rubato o di fotografi che hanno dovuto risarcire economicamente il soggetto?...sono esclusi casi che riguardano scopi commerciali e quelli senza citare la fonte.

avatarsenior
inviato il 07 Gennaio 2019 ore 16:05

E' stata aggiornata in alcune parti ma come consuetudine italiana la legge non è stata abrogata.


O sbagli tu o sbaglia Wikipedia:
it.wikipedia.org/wiki/Codice_in_materia_di_protezione_dei_dati_persona

Legge n. 675 del 1996 (Questa legge è stata abrogata e sostituita dal Dlgs n. 196/2003)

avatarsenior
inviato il 07 Gennaio 2019 ore 16:51

Il D. Lgs. 196/03 (art. 183) in effetti ha abrogato la 675/96, ma il codice deontologico per il giornalismo, cui facevamo riferimento nel post precedente, è rimasto praticamente identico nelle due normative.

Oggi il riferimento normativo aggiornato è il D.L. 101/18 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”
(in G.U. 4 settembre 2018 n.205)"

Qui nella Gazzette Ufficiale
www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/origi


E qui in un formato più leggibile coordinato con il testo di legge precedente:
www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Codice+in+materia+di+protezion


avatarjunior
inviato il 07 Gennaio 2019 ore 17:50

Art. 96

Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente.

Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del 2/a, 3/a e 4/a comma dell'art. 93.

Art. 97

Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o colturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.

"giustificato" sfido uno di voi a dimostrarmi che un ritratto stretto ad un evento pubblico è giustificato dal diritto di cronaca, per altro siete tutti giornalisti?


www.laleggepertutti.it/110187_pubblicazione-della-foto-si-puo-revocare

La liberatoria può essere revocata, mi dispiace che vi insegnino il contrario, a patto di un risarcimento per il fotografo, ma questo risarcimento va dimostrato, e sarei curioso di come lo giustificate per foto di street o eventi. Il consenso del fotografo non è richiesto. Ho messo le fonti, ma potete anche andare a vedervi i video della tau che spiegano molto bene questi concetti.

Che cosa ne pensi di questo argomento?


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