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Volevo solo mettervi a conoscenza di questa sentenza del 2004, io non ne faccio uso, ma da quello che emerge dalle poche righe sottostanti non ci dovrebbero essere grossi problemi. L'opportunita' di utilizzare tali richiamo o di farne a meno e' puramente personale.....ho inserito la sentenza solo per condividerla con tutti voi e fare alcune riflessioni in merito.
"In materia di caccia, la nozione di esercizio venatorio rilevante per l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla l. 11 febbraio 1992, n. 157, comprende necessariamente la disponibilità di mezzi idonei all'abbattimento o alla cattura della selvaggina. Sicché, la mera disponibilità di un richiamo utile ad attirare pennuti, per quanto lo stesso risulti di genere vietato, non integra la contravvenzione di cui all'art. 21 lett. r) della citata l. n. 157 del 1992 quando, per la mancanza di strumenti utili alla soppressione o all'apprensione degli stessi pennuti, non sia riferibile a persona in atteggiamento di caccia."
CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 11 novembre 2004
Per lavoro leggo e interpreto sentenze da trent'anni, ebbene dopo trent'anni ancora mi chiedo come i magistrati siano stati istruiti nello scrivere in modo chiaro e sintetico. Alle scuole elementari una delle prime cose che mi hanno insegnato è che per ogni periodo non si dovrebbero superare le tre/quattro righe. È ancora mi hanno insegnato ad usare termini comprensibili e concetti il più chiaro possibile. Esempio "Esercizio dell'attività venatoria" = caccia "Disponibilità di mezzi idonei all'abbattimento" = essere armati E così via Frequentato il liceo ho studiato il latino ed anche i latini applicavano i concetti di semplicità e chiarezza. Purtroppo così scrivono i giudici, ma consolatevi, non è che gli atti e le memorie degli avvocati siano meglio. Questo pastrocchio linguistico che farebbe rivoltare Dante nella tomba per dire che se non sei armato il possesso e l'utilizzo dei richiami non costituisce reato penalmente perseguibile. Ergo, il fotografo "armato" di reflex che usa i richiami non è punibile. Fermo restando però ciò che è contemplato nei regolamenti regionali in materia e per la violazione dei quali si può incorrere al limite in un reato amministrativo sanabile con una sanzione pecuniaria.
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