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Coronavirus: Decreto IoRestoACasa - Autocertificazioni - Statistiche


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inviato il 02 Aprile 2021 ore 22:09

Nuove regole attive dal 7 Aprile Cool

Cambiamenti:

-Marche, Veneto e Trento in zona arancione
Si aggiungeranno alla provincia di Bolzano, alla regione della Liguria, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise Basilicata, Sicilia e Sardegna.


La provincia di Bolzano torna in zona rosso scuro.
Si aggiunge quindi a Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Campania e provincia di Trento.

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In zona arancione è consentito il ritorno in aula per tutti i ragazzi fino alla terza media compresa. Gli studenti delle superiori andranno in presenza al 50-75%.

Tutti i negozi sono aperti, anche quelli di abbigliamento di altre categorie merciologiche considerate "non essenziali" che in zona rossa sono chiusi. Nei giorni festivi e prestivi, sono chiusi i negozi all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
Esercizi commerciali tutti aperti in zona arancione con i consueti orari, compresi i servizi alla persona (parrucchieri, estetisti ecc.).

Oltre ad aver confermato l'assenza delle zone gialle e bianche fino al 30 aprile, il nuovo decreto Covid di aprile conferma anche il parametro per cui la zona rossa scatta con un'incidenza dei contagi pari a 250 casi ogni 100.000 abitanti, anche se l'Rt è sotto 1,25

fonti:
www.ilrestodelcarlino.it/cronaca/zona-arancione-regole-dal-7-aprile-20
www.money.it/Nuovi-colori-regioni-cosa-cambia-dal-6-aprile-zone-rosse-
www.adnkronos.com/decreto-covid-misure-fino-al-30-aprile-regole-per-ri
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Novità: Obbligo vaccinale Cool

Il nuovo Dl introduce l'obbligo a sottoporsi al vaccino anti covid per medici, infermieri, operatori socio sanitari, anche personale amministrativo.
L'obbligo vale anche per i dipendenti delle Rsa e per i centri privati.
Chi non ottempera potrà essere spostato in una mansione che non prevede il contatto con altre persone.
Se ciò non fosse possibile, è prevista anche la sospensione senza stipendio che però non può andare oltre alla fine della pandemia e comunque non oltre il 31 dicembre di quest'anno.

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inviato il 06 Aprile 2021 ore 21:14

Pubblicato Il quinto Rapporto prodotto congiuntamente dall'Istituto nazionale di statistica(Istat)e dall'Istituto Superiore di Sanità (Iss).

E' stato pubblicato oggi il quinto Rapporto prodotto congiuntamente dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) e dall'Istituto Superiore di Sanità (Iss) con l'analisi della mortalità dell'anno 2020 per il complesso dei decessi e per il sottoinsieme dei soggetti positivi al Covid-19 deceduti; il documento fa, inoltre, il punto sulle principali caratteristiche dell'epidemia e i loro effetti sulla mortalità totale, distinguendo tra la prima (febbraio-maggio 2020) e la seconda (ottobre-gennaio 2021) ondata epidemica.

Questi i risultati principali dell'indagine

- Tra il mese di febbraio e il 31 dicembre 2020 sono stati registrati 75.891 decessi nel Sistema di Sorveglianza Nazionale integrata Covid-19 dell'ISS.

- Nell'anno 2020 il totale dei decessi per il complesso delle cause è stato il più alto mai registrato nel nostro Paese dal secondo dopoguerra: 746.146 decessi, 100.526 decessi in più rispetto alla media 2015-2019 (15,6% di eccesso). In tale valutazione occorre tener conto che nei mesi di gennaio e febbraio 2020 i decessi per il complesso delle cause sono stati inferiori di circa 7.600 unità a quelli della media dello stesso bimestre del 2015-2019 e che i primi decessi di persone positive al Covid-19 risalgono all'ultima settimana di febbraio. Pertanto, volendo stimare l'impatto dell'epidemia Covid-19 sulla mortalità totale, è più appropriato considerare l'eccesso di mortalità verificatosi tra marzo e dicembre 2020. In questo periodo si sono osservati 108.178 decessi in più rispetto alla media dello stesso periodo degli anni 2015-2019 (21% di eccesso).

- Guardando alle classi di età, il contributo più rilevante all'eccesso dei decessi dell'anno 2020, rispetto alla media degli anni 2015-2019, è dovuto all'incremento delle morti della popolazione con 80 anni e più che spiega il 76,3% dell'eccesso di mortalità complessivo; in totale sono decedute nel 2020 486.255 persone di 80 anni e oltre (76.708 in più rispetto al quinquennio precedente). L'incremento della mortalità nella classe di età 65-79 anni spiega un altro 20% dell'eccesso di decessi dell'anno 2020; in termini assoluti l'incremento per questa classe di età, rispetto al dato medio degli anni 2015-2019, è di oltre 20 mila decessi (per un totale di 184.708 morti nel 2020).

- Dall'inizio dell'epidemia e fino al 31 dicembre 2020 il contributo dei decessi Covid-19 alla mortalità per il complesso delle cause è stato, a livello medio nazionale, del 10,2%, con differenze fra le varie ripartizioni geografiche (14,5% del Nord, al 6,8% del Centro e al 5,2% del Mezzogiorno) e fasce di età (4,6% del totale nella classe 0-49 anni, 9,2% in quella 50-64 anni, 12,4% in quella 65-79 anni e 9,6% in quella di ottanta anni o più.

Lo scenario di diffusione epidemica può essere sintetizzato in tre fasi. Ilperiodo da febbraio alla fine di maggio 2020 (Prima ondata) si è caratterizzatoper una rapidissima diffusione dei casi e dei decessi e per una forte concentrazione territoriale prevalentemente nel Nord del Paese. Nella stagione estiva, da giugno a metà settembre (Fase di transizione), la diffusione è stata inizialmente molto contenuta. A partire dalla fine di settembre 2020 (Seconda ondata) i casi sono di nuovo aumentati rapidamente fino alla prima metà di novembre, per poi diminuire.
Rispetto alla prima ondata epidemica la situazione della diffusione in Italia è notevolmente mutata sia in termini quantitativi che di distribuzione geografica.
Considerando i decessi per il complesso delle cause, durante la prima fase dell'epidemia si sono contati oltre 211.750decessi (da marzo a maggio del 2020), 50.957 in più rispetto alla media dello stesso periodo degli anni2015-2019.
Il bilancio della prima fase dell'epidemia, in termini di eccesso di decessi per il complesso delle cause, è particolarmente pesante per la Lombardia (+111,8%); per tutte le altre regioni del Nord l'incremento dei morti del periodo marzo-maggio 2020 è compreso tra il 42% e il 47%; solamente il Veneto e il Friuli Venezia Giulia hanno un eccesso di decessi più contenuto (rispettivamente +19,4% e +9,0%). Al Centro si evidenzia il caso delle Marche (+27,7%), regione che si distingue rispetto all'incremento medio della ripartizione (+8,1%).

A partire dalla metà di ottobre 2020 diventano via via più evidenti gli effetti della Seconda ondata dell'epidemia Covid-19sulla mortalità totale. Considerando i decessi per il complesso delle cause, durante il periodo ottobre-dicembre 2020 si sono contati 213 mila morti, 52 mila in più rispetto alla media dello stesso periodo degli anni2015-2019.
In alcune regioni l'eccesso di mortalità dell'ultimo trimestre del 2020 supera quello della prima ondata (marzo-maggio 2020): in Valle d'Aosta (+63,7% rispetto al +42,6% del trimestre marzo-maggio), in

Piemonte (+53%rispetto al+47,5%), in Veneto (+44,4% rispetto al 19,4%), in Friuli Venezia Giulia (+45,6% a fronte del +9,0%), nella Provincia autonoma di Trento (65,4% vs 53,1%).Al contrario, l'eccesso di mortalità del trimestreottobre-dicembre, rispetto alla media dello stesso periodo degli anni 2015-2019, è più basso di quello della prima ondata in Lombardia (+37,1% in contrapposizione al +111,8%), in Emilia Romagna (+25,4% rispetto a +43,6%), in Liguria (+33,9 vs +42,2%) e nella provincia autonoma di Bolzano (+39,1% rispetto a +45,4%).
L'eccesso di mortalitàosservato nel 2020, a livello medio nazionale, aumenta al crescere dell'età ed è più accentuato negli uomini rispetto alle donne. Considerando la classe di età con 80 anni epiù, si passa da una flessione della mortalità del 3,5% del periodo gennaio-febbraioa un aumento di circa il 40% nelle due ondate epidemiche. Per le donne della stessa classe di età la variazione dei decessi, rispetto alla media 2015-2019, va dal -7,4% del bimestre gennaio-febbraioad un incremento del 33% circa nelle due ondate. In generale nel trimestre marzo-maggio e nell'ultimo trimestre dell'anno non cambia di molto il profilo dell'eccesso di mortalità per genere ed età a livello medio nazionale. ?Importanti incrementi del numero di decessi si osservano anche per gli uomini di 65-79 anni (+67,6% nella prima ondata e +38,3% nell'ultimo trimestre del 2020 al Nord); nel Mezzogiorno nel trimestre ottobre-dicembre questa è risultata la classe di età con il maggior eccesso di mortalità tanto per gli uomini quanto per le donne (+34,6% e +29,8% rispettivamente).
Per quanto riguarda la classe di età 0-49 anni, considerando l'intero anno 2020, i decessi totali sono inferiori a quelli medi degli anni2015-2019 dell'8,5%. Per le donne la diminuzione è ancora più pronunciata e riguarda tutto l'anno e tutte le ripartizioni, mentre per gli uomini si registra al Nord un lieve incrementodei decessidurante la prima ondata epidemica (+2,9% nei mesi da marzo a maggio) e nel Mezzogiorno nei mesi di ottobre-dicembre (+1,5%). Il fatto che la mortalità della popolazione più giovane nel 2020 risulti generalmente inferiore alla media del 2015-2019 è spiegataconla minore letalità dell'epidemia al di sotto dei cinquanta annie conla riduzione della mortalità per alcune delle principali cause che interessano questo segmento di popolazione come quelle accidentali, per effetto del lockdown e del conseguente blocco della mobilità e di molte attività produttive.
Gli effetti della seconda ondata epidemica sulla mortalità proseguono nel 2021. Per il mese di gennaio si stimano 70.538 decessi, 2 mila in più rispetto alla media dello stesso mese del periodo 2015-2019 e 8.500 in più rispetto a gennaio 2020; questo eccesso per il 75%riguarda le regioni del Nord: la Lombardia, il Veneto e l'Emilia-Romagna da sole spiegano il 50% dell'eccesso di gennaio 2021. Il valore assoluto dei decessi Covid-19(12.527) riportato dalla Sorveglianza è superiore all'eccesso calcolatoper gennaio 2021. Questo fenomeno è probabilmente attribuibile alla riduzione, rispetto agli anni precedenti, della mortalità per cause diverse dal COVID-19, come ad esempio l'influenza, che grazie alle misure di distanziamento ha avuto una minore incidenza nell'ultima stagione.
I dati Eurostat consentono di valutare l'impatto dell'epidemia di Covid-19sull'eccesso di mortalitàtotale nei diversi Paesi,confrontando i decessi settimanali del 2020 con quelli del quadriennio 2016-2019 (anzichèil quinquennio 2015-2019 che viene considerato come riferimento nel presente Rapporto).Apartire dal mese di marzo 2020 l'eccesso di mortalità è stato in Italia del 20,4%, inferiore a quello dellaSpagna (23,6%),del Belgio (20,8%) e della Polonia (23,2%)ma superiore a quello della Francia (13,2%),della Germania (7%), dell'Olanda (14,7%) e del Portogallo (13,9%).
Queste differenzetra i Paesipossono essere in parte spiegate dalla rapidità di diffusione della prima ondata in alcuni Paesi, dalla velocità di diffusione e dalle diverse misure di contenimento e mitigazione intraprese. Resta tuttavia importante anche la struttura per età delle popolazioni, con i Paesi più“anziani” maggiormente penalizzati.


www.iss.it/documents/20126/0/Report_ISS_Istat_2020_5_marzo+%281%29.pdf











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inviato il 25 Aprile 2021 ore 9:58

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia del 23 aprile 2021, ha firmato nuove Ordinanze che entreranno in vigore a partire da lunedì 26 aprile.

La prima Ordinanza rinnova la permanenza in zona rossa della Regione Sardegna. La seconda dispone il passaggio in zona arancione per le Regioni Basilicata, Calabria Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta. La terza dispone il passaggio in zona gialla di tutte le altre Regioni. I provvedimenti fanno salve eventuali misure più restrittive già adottate sui territori.

Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle diverse aree in base ai livelli di rischio a partire dal 26 aprile 2021 è la seguente:

zona rossa: Sardegna
zona arancione: Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta
zona gialla: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Toscana, Umbria e Veneto
zona bianca: (nessuna regione)





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Da lunedì 26 aprile al rosso e all'arancione si aggiungerà (di nuovo) il giallo. Un giallo “rafforzato” che presuppone un allentamento delle misure, ma solo in quelle Regioni/Province Autonome dove si può, dove i contagi sono in calo e tutti i parametri sotto la soglia di rischio.

In zona gialla, infatti, dal 26 aprile riapriranno i ristoranti (sia a pranzo che a cena) ma solo con tavoli all'aperto, resta il coprifuoco alle 22 almeno in questa prima fase iniziale. Da lunedì prossimo in zona gialla e arancione tutti gli studenti (anche quelli delle classi superiori) ritorneranno tra i banchi, mentre in zona rossa si continuerà in parte con la didattica a distanza. Via libera anche a cinema, teatri, musei, sempre rispettando i protocolli di sicurezza, dall'igienizzazione al distanziamento tra spettatori. E' una zona gialla rafforzata perché non tutte le attività ripartiranno.
Potranno riaprire il 1 giugno nei luoghi al chiuso, ma solo per il pranzo; le palestre dovranno aspettare il 1 giugno, mentre le piscine all'aperto potranno riprendere il 15 maggio. Per le gli eventi fieristici bisognerà attendere fino al 1 luglio.

Gli spostamenti tra Regioni sono congelati da mesi e quelli tra Comuni diversi sono vietati sia in zona arancione che in quella rossa. Se non per delle eccezioni, per motivi dettati da necessità, salute o lavoro da dimostrare nel caso di eventuale controllo con autocertificazione alla mano.
Ma dal 26 aprile ci si potrà spostare tra Comuni, ma soprattutto tra Regioni diverse. Tra territori in zona gialla non servirà il pass.

fonte:
www.ilcorrieredellacitta.com/ultime-notizie/zona-gialla-rafforzata-cos

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Dati aggregati al 24-04-2021




Report Vaccini



www.governo.it/it/cscovid19/report-vaccini/

Somministrazioni per categoria:



www.governo.it/it/cscovid19/report-vaccini/

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inviato il 01 Maggio 2021 ore 15:06

Nella serata di venerdì 30 aprile il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato le nuove ordinanze che entreranno
in vigore dal 3 maggio.





La Valle D'Aosta passa nella fascia di rischio più alta (area rossa); in area arancione ci sono Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna.
Tutte le altre regioni e province autonome sono in area gialla.
Rimangono, comunque, alcune zone rosse locali come i due comuni di San Pio delle Camere e Barisciano, nell'Aquilano (Abbruzzo).

Basilicata - Rimane in zona arancione. Dall'1 fino al 9 maggio sono 13 i comuni in zona rossa. Le nuove zone rosse sono state decise per Balvano, Tolve (Potenza) e Montalbano Jonico (Matera). Prorogate fino al 9 maggio le disposizioni per Abriola, Atella, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Castelmezzano, Filiano, Lavello, Rionero in Vulture (Potenza), Craco e Garaguso (Matera). I comuni di Palazzo San Gervasio e Rapone (Potenza), che sarebbero stati rossi fino al 3 maggio, l'1 maggio tornano in arancione.

Calabria - Confermata la zona arancione. Ma sono diversi i comuni in zona rossafino al 13 maggio il comune di Montalto Uffugo (in provincia di Cosenza) e la frazione Paravati di Mileto (Vibo Valentia); fino al 10 maggio Rocca Imperiale, nel cosentino; fino al 3 maggio Cutro (Crotone), Acri e San Giovanni in Fiore (Cosenza)

Lazio - La permanenza in zona gialla è confermata. Ma per la zona di Bella Farnia, frazione di Sabaudia, in provincia di Latina, è stata disposta la zona rossa.

Marche - La regione resta in zona gialla. Ma per tre comuni è scattato “l'arancione rafforzato”: sono Cerreto d'Esi (Ancona), Montelabbate e Vallefoglia (Pesaro Urbino)

Sicilia - Resta in arancione. Ma sono diversi i comuni in rosso. Fino al 5 maggio: Aci Catena, Adrano, Randazzo (CT); Baucina, Belmonte Mezzagno, Borgetto, Caccamo, Campofiorito, Cefalù, Cinisi, Giardinello, Lascari, Mezzojuso, Misilmeri, Monreale, Partinico, Termini Imerese, Villabate, Villafrati (PA); Catenanuova, Cerami, Troina (EN); Lampedusa, Linosa (AG); Lentini (SR); Gela, Marianopoli e Mussomeli (CL); Fiumedinisi (ME). Fino al 7 Longi (ME). Fino al 12: Ravanusa (AG); Santa Caterina Villarmosa (CL); Nizza di Sicilia, Tortorici e Tusa (ME); Serradifalco (CL)

Valle D'Aosta - Dall'arancione passa al rosso: sarà l'unica regione nella fascia di rischio più alta.





fonti:
tg24.sky.it/cronaca/2021/04/30/colori-regioni-oggi#03
gazzettadelsud.it/articoli/cronaca/2021/04/30/coronavirus-oggi-i-nuovi

Andamento del coronavirus nelle regioni in Italia in data 30-04-2021









Pandemia: Pass vaccinale Ue operativo a giugno
(Regioni.it 4060 - 30/04/2021) Il pass vaccinale sarà operativo in Europa dai primi di giugno. Il sistema di gestione dei nuovi certificati digitali Covid Ue sarà operativo dal primo giugno dopo una fase di sperimentazione che inizierà dal dieci maggio con un primo gruppo di oltre 15 Paesi, tra cui l'Italia. Il passaggio successivo prima dell'entrata in vigore del nuovo sistema di pass sarà l'approvazione da parte degli Stati membri.
I certificati con i codici saranno protetti e saranno leggibili solo dalle autorità degli Stati membri o delle istituzione che verrano dotati di accesso alla chiave tramite un'applicazione. Non servirà necessariamente un'app o uno smartphone: il codice potrà essere ricevuto via email o stampato

fonti:
www.regioni.it/news/2021/04/30/covid-green-pass-tecnicamente-pronto-il



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inviato il 17 Maggio 2021 ore 22:24

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia del 14 maggio 2021, ha firmato una nuova Ordinanza, in vigore a partire da lunedì 17 maggio, che porta in zona gialla le Regioni Sicilia e Sardegna.

Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle diverse aree in base ai livelli di rischio a partire dal 17 maggio 2021 è la seguente:

zona rossa: (nessuna Regione e Provincia autonoma)
zona arancione: Valle d'Aosta
zona gialla: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto
zona bianca: (nessuna Regione e Provincia autonoma)









raw.githubusercontent.com/pcm-dpc/COVID-19/master/schede-riepilogative

www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCorona

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inviato il 06 Giugno 2021 ore 21:26

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia del 4 giugno 2021, ha firmato una nuova Ordinanza, che entrerà in vigore da lunedì 7 giugno, che dispone il passaggio delle Regioni Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto in area bianca.

Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle diverse aree in base ai livelli di rischio a partire dal 7 giugno 2021 è la seguente:

area rossa: (nessuna Regione e Provincia autonoma)
area arancione: (nessuna Regione e Provincia Autonoma)
area gialla: Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Puglia, Sicilia, Toscana, Valle d'Aosta
area bianca: Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise, Sardegna, Umbria, Veneto

Dettaglio Atto:
www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=80870







Regole per le zone bianche

Viene abolito il coprifuoco e autorizzati tutti gli spostamenti a qualsiasi orario.

Resta l'obbligo di indossare la mascherina, sia all'aperto che al chiuso, e di mantenere il distanziamento sociale.

È possibile organizzare feste di ogni tipo, ma per parteciparvi è necessario avere una certificazione che attesti la vaccinazione, la guarigione o la negatività al Covid-19. Si può accedere alle discoteche ma è ancora vietato ballare. Sono aperte al pubblico, all'aperto e al chiuso, tutte le attività commerciali e sociali.

Per passare in zona bianca sono necessari 3 monitoraggi consecutivi che riportino meno di 50 casi settimanali ogni 100 mila abitanti per regione. Se i dati continueranno seguire il loro andamento positivo, dal 14 giugno anche Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e provincia autonoma di Trento potrebbero passare in zona bianca.

fonte: CityiMilano
citymilano.com/2021/06/05/altre-4-regioni-in-zona-bianca-i-colori-dell

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inviato il 20 Giugno 2021 ore 22:01

Certificazione verde COVID-19

È una certificazione digitale e stampabile (cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato. In Italia, viene emessa soltanto attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute.

La Certificazione attesta una delle seguenti condizioni:

aver fatto la vaccinazione anti COVID-19
essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore
essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi


Italia

La Certificazione verde COVID-19 può essere richiesta nel nostro Paese per partecipare a eventi pubblici, per accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in "zona rossa" o "zona arancione".

Regioni e Province autonome possono prevedere altri utilizzi della Certificazione verde COVID-19.

Dal 1 luglio la Certificazione verde COVID-19 sarà valida come EU digital COVID certificate e renderà più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell'Unione europea e dell'area Schengen.

Come funziona la
Certificazione verde COVID-19

In Italia è il Ministero della Salute a rilasciare la Certificazione verde COVID-19 attraverso la Piattaforma nazionale, sulla base dei dati trasmessi dalle Regioni e Province Autonome.

Ecco le principali caratteristiche di funzionamento.

Dopo la vaccinazione oppure un test negativo oppure la guarigione da COVID-19, la Certificazione viene emessa automaticamente in formato digitale e stampabile dalla piattaforma nazionale.
Quando la Certificazione sarà disponibile, riceverai un messaggio via SMS o via email, ai contatti che hai comunicato quando hai fatto il vaccino o il test o ti è stato rilasciato il certificato di guarigione; il messaggio contiene un codice di autenticazione (AUTHCODE) da usare sui canali che lo richiedono e brevi istruzioni per recuperare la certificazione.
Puoi acquisire la Certificazione da diversi canali in modo autonomo: su questo sito con accesso tramite identità digitale (Spid/Cie) oppure con Tessera Sanitaria (o con il Documento di identità se non sei iscritto al SSN) in combinazione con il codice univoco ricevuto via email o SMS; nel Fascicolo sanitario elettronico; tramite l'App “Immuni”e l'App IO. Consulta come ottenere la Certificazione verde COVID-19.
La certificazione contiene un QR Code con le informazioni essenziali. Agli operatori autorizzati al controllo devi mostrare soltanto il QR Code sia nella versione digitale, direttamente da smartphone o tablet, sia nella versione cartacea.
La verifica dell'autenticità del certificato è effettuata dagli operatori autorizzati, per esempio nei porti e negli aeroporti, esclusivamente tramite l'app VerificaC19, nel rispetto della privacy.
Se il certificato è valido, il verificatore vedrà soltanto un segno grafico sul proprio dispositivo mobile (semaforo verde) e i tuoi dati anagrafici: nome e cognome e data di nascita. Il verificatore può chiederti di mostrare anche un documento di identità in corso di validità.
In caso non disponessi di strumenti digitali, puoi recuperare il certificato sia in versione digitale sia cartacea con la Tessera Sanitaria e con l'aiuto di un intermediario: medico di medicina generale, pediatra di libera scelta, farmacista.
L'emissione della Certificazione è gratuita?per tutti, disponibile in italiano e in inglese e, per i territori dove vige il bilinguismo, anche in francese o in tedesco.
Le Certificazioni verdi COVID-19 associate a tutte le vaccinazioni effettuate a partire dal 27 dicembre 2020 verranno generate in automatico entro il 28 giugno.
Per un periodo transitorio, fino al 30 giugno 2021, le documentazioni rilasciate dalle Asl, laboratori, medici e farmacie attestanti l'avvenuta vaccinazione, la guarigione dall'infezione o l'esito negativo di un test molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore antecedenti avranno la stessa validità della Certificazione verde COVID-19 - EU digital COVID certificate.
Il certificato non è un documento di viaggio. I dati scientifici relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione dalla COVID-19 continuano a evolvere, anche alla luce delle nuove varianti del virus che destano preoccupazione. Prima di mettersi in viaggio, verificare le misure sanitarie pubbliche applicabili e le relative restrizioni applicabili nel luogo di destinazione.


Supporto e assistenza

Per assistenza tecnica chiama il Call center 800 91 24 91 (attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20) o scrivi a cittadini@dgc.gov.it
Per informazioni su aspetti sanitari puoi chiamare il numero di pubblica utilità 1500 (attivo tutti i giorni 24 ore su 24).


www.dgc.gov.it/web/



Validità certificazione verde COVID-19:

VACCINAZIONE FINE CICLO: Certificazione valida 270 giorni (9 mesi) dalla data dell'ultima somministrazione
VACCINAZIONE PRIMA DOSE: Certificazione valida fino alla prossima dose
TAMPONE: Certificazione valida 48 ore dall'ora del prelievo
GUARIGIONE: Valgono le date indicate sulla certificazione


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inviato il 28 Giugno 2021 ore 0:04

Tabella crescita giornaliera coronavirus in Italia





statistichecoronavirus.it/coronavirus-italia/


Dal 28 giugno in zona bianca sarà eliminato l'obbligo di indossare all'aperto le mascherine. Una misura importante che segna una svolta nella risoluzione della pandemia. Restano però in vigore alcune regole importanti da rispettare per garantire la sicurezza di tutti ed evitare contagi. Si tratta, come ha chiarito Roberto Speranza, ministro della Salute, di indicazioni “precauzionali” che sono state stabilite dal Cts.

L'obbligo delle mascherine all'aperto decade esclusivamente in zona bianca, mentre resta nelle zone gialle, arancioni o rosse. Questo dispositivo di protezione, che è diventato uno dei simboli della battaglia al Covid-19, andrà però indossato in caso di situazioni particolari. Ad esempio quando si possono creare degli assembramenti, durante fiere, code o mercati.
Mascherine al bar e al ristorante

Al bar e al ristorante devo mettermi la mascherina? Se il locale si trova al chiuso quando ci si alza dal tavolo per andare al bagno, uscire oppure pagare il conto, è necessario indossarla. Non va invece messa quando si beve o si mangia. Dovranno portarla, anche all'aperto, i camerieri e il personale.
Mascherine sui mezzi pubblici

Su tutti i mezzi pubblici resta l'obbligo della mascherina, che andrà indossata anche se ci si trova in treno, bus o aereo. Alla fermata, dunque in uno spazio aperto, è possibile non metterla, ma andrà tenuta a portata di mano per indossarla durante il tragitto. In particolare in aeroporto, durante le operazioni di check-in, restano in vigore i protocolli che erano stati adottati dal Cts.
Mascherine e vaccinati

Per ora non sono state previste delle deroghe riguardo l'uso della mascherina per chi si è vaccinato. Il Cts sta esaminando la possibilità di eliminare le mascherine al chiuso nel caso in cui tutti i presenti si siano vaccinati. La scelta però non è ancora stata presa.
Mascherine all'aperto: quando vanno indossate per forza

L'obbligo di usare la mascherina all'aperto decade dal 28 giugno, ma ci saranno dei casi in cui dovremmo per forza indossarle anche se ci troviamo in uno spazio esterno. Ad esempio in zona gialla, rossa e arancione, e in tutti quei casi in cui si possono creare assembramenti. Basti pensare alle code, alle fiere e ai mercatini. Va inoltre mantenuto il distanziamento di almeno un metro fra persone che sono non conviventi.

fonte: dilei.it/notizie/video/mascherine-aperto-nuove-regole/1031680/

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inviato il 01 Agosto 2021 ore 11:15

Dati aggregati al 31-07.2021



raw.githubusercontent.com/pcm-dpc/COVID-19/master/schede-riepilogative

Situazione vaccini al 31-07-2021



statistichecoronavirus.it/coronavirus-italia/vaccini/

Situazione al 01-08-2021



www.governo.it/it/cscovid19/report-vaccini/


Dati Tamponi 31-07-2021



statistichecoronavirus.it/coronavirus-italia/dettaglio-tamponi/

Somministrazioni per fascia d'età - dose 01-08-2021



www.governo.it/it/cscovid19/report-vaccini/


Situazione Europea al 31-07-2021











Situazione Asia al 31-07-2021





Situazione Africa al 31-07-2021





Situazione America al 31-07-2021





Situazione Oceania al 31-07-2021



statistichecoronavirus.it/continenti/coronavirus-europa/




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inviato il 06 Agosto 2021 ore 17:59

Nella Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 2021, n. 175 è stato pubblicato il decreto-legge, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. Prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021, individuate attività e ambiti accessibili solo se in possesso di Green pass.

Per contrastare l'avanzata della variante Delta che ha causato un nuovo rialzo dei contagi e per incentivare più persone a vaccinarsi, il governo ha deciso di rendere il green pass obbligatorio per una lunga serie di attività sociali.

www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/origi

Green pass e certificato digitale verde europeo

Il green pass è un documento, rilasciato dal Ministero della Salute, che attesta che il possessore ha avuto il Covid e ne è guarito, oppure si è sottoposto a tampone in tempi recentissimi, ed è risultato negativo al virus, o infine che è stato immunizzato con una o due dosi di uno dei vaccini autorizzati dalle Autorità Sanitarie e dall'Unione Europea. Una sorta di vero e proprio lasciapassare, dunque, pensato per contenere il diffondersi del virus Sars-Cov-2 senza dover rinunciare al ritorno alla normalità.

Tra le esigenze di riaprire le attività economiche e far ripartire un Paese che per molte attività si trova ai limiti dell'irreversibile chiusura, quella di tutelare la salute della collettività, bene primario ed irrinunciabile,

Modalità di utilizzo del Green Pass

Sarà possibile svolgere alcune attività solamente se si è in possesso di:

certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l'inoculazione almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);
effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).

Tale documentazione sarà richiesta al fine di poter svolgere ovvero accedere alle seguenti attività o ambiti, a decorrere dal 6 agosto:

Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;
Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
Sagre e fiere, convegni e congressi;
Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
Concorsi pubblici.

Da settembre, poi, il green pass sarà obbligatorio anche sui trasporti a lunga percorrenza (navi, traghetti ad esclusione dello stretto di Messina, treni e bus interregionali e autobus adibiti a servizio di noleggio con conducente tranne quelli aggiuntivi al servizio pubblico locale e regionale ), per gli insegnanti di scuola e università e per gli studenti universitari. Lo prevede il nuovo decreto-legge approvato ieri sera dal Cdm.


Fonti:
www.money.it/Regole-green-pass-dal-6-agosto-cosa-cambia
www.altalex.com/documents/news/2021/07/23/green-pass-obbligatorio
www.diritto.it/green-pass-dal-6-agosto-le-nuove-regole-ecco-tutto-quel

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inviato il 28 Agosto 2021 ore 13:24

Dati del coronavirus nelle regioni in Italia al 28-08-2021:




Dati giornalieri della crescita del coronavirus in Italia :




Crescita giornaliera al 28-08-2021




Dati dei vaccini del coronavirus nelle regioni in Italia al 28-08-2021




27 agosto 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA





Da lunedì 30 agosto l'Italia non sarà più, come nei due mesi precedenti, tutta bianca. La Sicilia infatti è retrocessa in gialla.

la Sicilia ha superato le soglie per i ricoveri (19.4%) e le intensive (12.1%)
Il passaggio in zona gialla determina in particolare l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto. Non c'è coprifuoco.

Il rischio moderato riguarda Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Liguria, Piemonte, Trento, Puglia, e Valle d'Aosta.
fonti:
www.ilgiorno.it/cronaca/zona-gialla-1.6735919
www.adnkronos.com/sicilia-zona-gialla-firmata-ordinanza-regole-piu-rig

Green Pass sal 1° settembre certificazione verde obbligatoria anche per scuola e trasporti. Se arriverà l'ok definitivo si passerà da 9 mesi a un anno di validità.
È già necessario per andare allo stadio, per frequentare le piscine, per accedere alle mense aziendali.
Dal primo settembre il Green pass diventerà obbligatorio per tutto il personale scolastico e per viaggiare sui treni a lunga percorrenza e per le tratte brevi degli aerei.
La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in Italia per partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose, accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in "zona rossa" o "zona arancione".

È inoltre necessaria per accedere a qualsiasi tipo di servizio di ristorazione al tavolo al chiuso, spettacoli, eventi e competizioni sportive, musei, istituti e luoghi di cultura, piscine, palestre, centri benessere, fiere, sagre, convegni e congressi, centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali e ricreativi, sale da gioco e casinò, concorsi pubblici.

Il governo sta pensando di estendere l'obbligo a tutti i lavoratori impegnati nei servizi pubblici

fonti:
www.dgc.gov.it/web/
www.quotidiano.net/cronaca/green-pass-italia-1.6740470
www.wired.it/attualita/politica/2021/08/23/green-pass-obbligo-settembr

Treniitalia ha pubblicato "Dal 1° settembre viaggia in sicurezza solo con Green Pass* o certificati equivalent
su Frecce, Intercity, Intercity notte, EC, EN, Freccialink (ai sensi del decreto legge del 6 agosto 2021 numero 111) Il controllo del Green Pass a bordo treno viene effettuato a cura del personale di bordo. "
www.trenitalia.com/it/informazioni/green-pass.html
Nella stessa categoria, anche gli autobus a lunga percorrenza: si tratta di mezzi che completano un percorso che collega più di due regioni con itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti
fonte: www.adnkronos.com/green-pass-italia-obbligatorio-per-treni-da-oggi-1-s

Non è invece previsto alcun obbligo per quanto riguarda treni regionali, tram e metropolitane.
Perchè questo approccio diverso? "Riuscire a controllare chi è in regola in queste situazioni diventa però piuttosto difficile ed è per questo che almeno per ora si potrà continuare a comportarsi come accaduto in questi mesi difficili"
articolo: www.alvolante.it/news/green-pass-trasporti-obbligatorio-sui-treni-lung

L'aumento delle infezioni dovuto alla diffusione della variante Delta del Covid-19 non lascia molti margini:
o si richiude tutto per tutti. Oppure si sceglie di restare aperti limitando l'accesso, in alcuni luoghi e per alcune attività ad alto rischio contagio, soltanto a chi può dimostrare: di essersi vaccinato; di essere guarito dal Covid; o di aver fatto un tampone. articolo completo: www.sicurauto.it/news/attualita-e-curiosita/green-pass-obbligatorio-su



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inviato il 12 Settembre 2021 ore 14:31

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 35

9 Settembre 2021

COVID-19, ESTENSIONE DELL'OBBLIGATORIETÀ DEL GREEN PASS
Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi, del Ministro dell'università e della ricerca Maria Cristina Messa e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale.
1. Scuola

Le nuove norme restano in vigore sino al 31 dicembre prossimo, termine di cessazione dello stato di emergenza e disciplinano l'accesso in ogni struttura del sistema nazionale di istruzione e di formazione (compresi le strutture in cui si svolgono i corsi serali, i centri per l'istruzione degli adulti, i servizi educativi per l'infanzia, i sistemi regionali di istruzione e Formazione Tecnica Superiore e degli Istituti Tecnico Superiori e il sistema della formazione superiore).

A chi si applica
Chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative è tenuto a possedere la Certificazione Verde. Questa disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori

Chi controlla
Il dirigente scolastico e i responsabili di tutte le istituzioni scolastiche, educative e formative hanno il compito di controllare il possesso del Green Pass da parte del lavoratore. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
2. Università

A chi si applica
Chiunque accede alle strutture del sistema nazionale universitario deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19.

Chi controlla
I responsabili delle Università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni. Le verifiche sono svolte a campione con le modalità individuate dalle Università. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
3. Salute

Le nuove norme entrano in vigore da 10 ottobre e saranno efficaci fino al 31 dicembre prossimo, termine di cessazione dello stato di emergenza, e applicano l'obbligo vaccinale nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e sociosanitarie.

A chi si applica
Le nuove norme si applicano a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice (RSA, strutture per anziani, ecc.).

Chi controlla
Sono tenuti ad assicurare il rispetto dell'obbligo vaccinale i responsabili delle strutture e i datori di lavori dei soggetti che a qualunque titolo svolgono attività lavorativa sulla base di contratti esterni. Le modalità di verifica dell'adempimento dell'obbligo saranno definite con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato di concerto con il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
4. Esenzioni

Le misure del decreto per il personale del mondo scolastico, universitario e socio assistenziale non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

link: www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministr

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inviato il 10 Ottobre 2021 ore 22:34

Italia: Dati Aggregati al 10-10-21





Somministrazione Vaccini al 10-10-21





Andamento Terapie Intensive giugno 2021




Andamento Terapie Intensive ottobre 2021




Somministrazioni per età al 10-10-21





www.governo.it/it/cscovid19/report-vaccini/

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inviato il 12 Ottobre 2021 ore 22:20

Dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre, termine dello stato d'emergenza Covid-19, il Green pass sarà obbligatorio per tutti i lavoratori, pubblici e privati, come stabilito dal decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 21 settembre. Lo stesso obbligo vale per i lavoratori autonomi, tra cui anche colf e badanti.

Tutto il personale delle amministrazioni pubbliche, a qualsiasi titolo, per entrare nei luoghi di lavoro dovrà possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde. L'obbligo si estende anche a coloro che svolgono attività di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni, nonché a tutti i soggetti titolari di cariche elettive o istituzionali di vertice. La verifica spetta ai datori di lavoro sulla base delle linee guida predisposte dal ministero della Pubblica Amministrazione e della Salute . I controlli dovranno essere svolti giornalmente, meglio se all'accesso in ufficio, a campione (in misura non inferiore al 20% e con un criterio di rotazione) o a tappeto, con o senza l'ausilio di sistemi automatici.

Chi non avrà il Green pass sarà considerato assente ingiustificato dal lavoro: non scatterà la sospensione ma ci sarà il blocco dello stipendio, senza però conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto. Per chi viene trovato al lavoro senza il certificato è prevista una sanzione da 600 a 1.500 euro. Per i datori di lavoro che non controllano o che non predispongono le misure organizzative, la sanzione va da 400 a mille euro.

L'obbligo del Green pass è esteso a chiunque svolga un'attività lavorativa nel settore privato, anche sulla base di contratti esterni. Come nel pubblico, le verifiche spettano ai datori di lavoro.

Come succede dallo scorso agosto, anche dal 15 ottobre nei ristoranti e nei bar serve il green pass per mangiare al tavolo negli spazi al chiuso, ma è consentito consumare ai tavoli all'aperto senza la certificazione .

Gazzetta Ufficiale:
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/09/21/21G00139/sg

PERSONALE PA: LINEE GUIDA FUNZIONE PUBBLICA-SALUTE PER LA
VERIFICA DEL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE
www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/scheda

domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo Cool
Quali sono le attività e i servizi in Italia ai quali è possibile accedere con la Certificazione verde COVID-19?
Dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l'utilizzo della Certificazione verde COVID-19 verrà esteso a tutto il mondo del lavoro pubblico e privato. È quanto prevede il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri il 16 settembre 2021.
Il decreto legge prevede:
- tutto il personale delle Amministrazioni pubbliche è tenuto a essere in possesso della Certificazione verde COVID-19. L'obbligo riguarda inoltre il personale di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d'Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale. Il vincolo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice. Inoltre l'obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni;
- l'obbligo di green pass vale anche per i soggetti titolari di cariche elettive e di cariche istituzionali di vertice;
- sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati verdi coloro che svolgano attività lavorativa nel settore privato. Il possesso e l'esibizione, su richiesta, del Certificato verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro;
- il personale amministrativo e i magistrati, per l'accesso agli uffici giudiziari, devono possedere ed esibire le Certificazioni verdi. Al fine di consentire il pieno svolgimento dei procedimenti, l'obbligo non si estende ad avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della Giustizia, testimoni e parti del processo.
La Certificazione verde COVID-19 è già richiesta inoltre per:
- partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose
- accedere da parte di accompagnatori, visitatori, familiari per far visita a pazienti non affetti da COVID-19 in residenze sanitarie assistenziali, strutture di ospitalità e di lungodegenza, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e altre strutture residenziali e socioassistenziali; le direzioni sanitarie garantiscono la possibilità di visita con cadenza giornaliera da parte di familiari muniti della Certificazione verde COVID-19, consentendo anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente
- permanere da parte di accompagnatori di pazienti non affetti da COVID-19 nelle sale di aspetto di dipartimenti di emergenza e urgenza, reparti di pronto soccorso, reparti ospedalieri, centri di diagnostica e poliambulatori specialistici
- spostarsi in entrata e in uscita da territori eventualmente classificati in "zona rossa" o "zona arancione"
- accedere ai seguenti servizi e attività:
• servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, se al chiuso, con eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti che vi alloggiano;
• spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
• musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
• piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
• sagre e fiere, convegni e congressi;
• parchi tematici e di divertimento e centri termali, esclusa l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche;
• centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso;
• sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
• sale da ballo, discoteche, locali assimilati;
• concorsi pubblici.
- per utilizzare i seguenti mezzi di trasporto:
• aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
• navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti;
• treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
• autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
• autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale;
• funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio.
L'utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l'osservanza delle misure anti contagio.
per accedere a scuole e università:
• chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative è tenuto a possedere la Certificazione verde COVID-19. Questa disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti, a chi frequenta i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori. L'obbligo riguarda non soltanto il personale scolastico ma chiunque debba accedere a una struttura del sistema nazionale di istruzione e di formazione, compresi i servizi educativi per l'infanzia, le strutture in cui si svolgono i corsi serali, i centri per l'istruzione degli adulti, i sistemi regionali di istruzione e Formazione tecnica superiore e degli Istituti tecnico superiori e il sistema della formazione superiore;
• il personale, gli studenti e chiunque acceda alle strutture delle istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica e alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università devono possedere e sono tenuti a esibire la Certificazione verde COVID-19.
L'obbligo di green pass per l'accesso a scuole e università resta in vigore fino al 31 dicembre 2021 (decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122).
La Certificazione dovrà attestare di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare effettuato nelle 72 ore antecedenti o rapido nelle 48 ore precedenti, oppure di essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.
La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in “zona bianca” ma anche nelle zone “gialla”, “arancione” e “rossa”, dove i servizi e le attività siano consentiti.

Esenzioni
Non è richiesta la Certificazione verde COVID-19 alle seguenti categorie di persone:
- bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale;
- soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 30 novembre 2021 (termine prorogato con Circolare del Ministero della Salute del 25 settembre 2021), possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021. Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 30 novembre;
- cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell'ambito della sperimentazione Covitar. La certificazione, con validità fino al 30 novembre 2021, sarà rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata in base alla Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021
- persone in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali, e comunque non oltre il 15 ottobre 2021 (Decreto legge 6 agosto 2021 n.111).
In merito alle proroghe di validità delle certificazioni di esenzione, si precisa che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse, salvo i casi in cui le stesse contengano dati del soggetto interessato, ulteriori rispetto a quelli indicati per la loro compilazione, a carattere sensibile (es. motivazione clinica dell'esenzione).
I bambini sono esonerati dalla Certificazione verde COVID-19 per accedere per esempio a bar, ristoranti, musei, parchi di divertimento?
Sì, i bambini sotto i 12 anni sono esentati dalla certificazione verde Covid-19 per accedere alle attività e servizi per i quali nel nostro Paese è invece necessario il “green pass”, come appunto mangiare seduti al tavolo in una sala al chiuso di un ristorante, visitare un museo o un parco di divertimento.
La Certificazione non è richiesta, inoltre, per accedere da parte di bambini e ragazzi ai centri educativi per l'infanzia e ai centri estivi incluse le relative attività di ristorazione.
Tuttavia si ricorda che attualmente in caso di viaggio dall'estero in Italia, ai bambini con più di 6 anni è richiesto il tampone molecolare o antigenico rapido.
Per i viaggi fuori dall'Italia, i limiti sono decisi dai singoli Paesi e possono variare in base alla situazione epidemiologica.
Prima di metterti in viaggio, informati sui siti dei Paesi di destinazione.
Sono cliente di un albergo: posso accedere ai servizi di ristorazione riservati ai clienti dell'albergo, anche se non ho una certificazione verde COVID-19?
Sì, i clienti di una struttura ricettiva possono accedere ai servizi di ristorazione offerti dalla struttura esclusivamente per la propria clientela, anche in caso di consumo al tavolo in un locale al chiuso, senza mostrare una certificazione verde COVID-19.
Nelle strutture ricettive, infatti, l'accesso è riservato a chi è in possesso di una certificazione verde COVID-19 solo per quanto riguarda le attività al chiuso di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere, per i quali l'articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021 specifica che l'obbligo si applica “anche all'interno di strutture ricettive”. [si veda FAQ specifica]
Nel caso in cui, invece, i servizi di ristorazione della struttura ricettiva siano aperti anche a clienti che non alloggiano nella struttura, l'accesso sarà riservato soltanto a chi, cliente della struttura o cliente esterno, è in possesso di una certificazione verde COVID-19, in caso di consumo al tavolo al chiuso.
Chi accede ai centri termali esclusivamente per usufruire dell'erogazione di prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche, deve essere munito di certificazione verde COVID-19?
No, in quanto l'obbligo di esibizione di una delle certificazioni verdi COVID-19 previsto per i centri termali dall'art. 9-bis, comma 1, lett. f), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, non trova applicazione in caso di accesso alle attività dei centri termali limitatamente all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche, per le quali risulti la prescrizione del proprio medico di famiglia o di uno specialista.
Per l'accesso alle sagre e fiere locali che si svolgono all'aperto senza precisi varchi d'ingresso (ad esempio per le vie e le piazze di un Comune) serve avere una certificazione verde COVID-19 e, in caso di risposta affermativa, quali sono le conseguenze in termini di responsabilità in caso di inosservanza dell'obbligo?
L'accesso a sagre e fiere anche locali è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19 in base all'articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021.
Nel caso in cui tali eventi si svolgano all'aperto in spazi privi di specifici e univoci varchi di accesso, come, ad esempio, nelle piazze e vie pubbliche, gli organizzatori (pubblici o privati) si limitano a informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell'esistenza dell'obbligo della certificazione verde COVID-19 per accedere alla fiera o sagra in questione. In caso di controlli a campione, sarà sanzionabile soltanto il soggetto privo di certificazione e non anche gli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.
L'obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 si applica anche alla partecipazione a ogni tipo di eventi che si svolgono all'aperto in spazi non delimitati e senza precisi varchi d'ingresso (ad esempio in parchi, strade o piazze)?
L'obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 per accedere agli spettacoli aperti al pubblico, stabilito dall'articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021, a seguito della modifica introdotta dall'art. 3 del decreto-legge n. 105 del 2021, si riferisce a luoghi che consentono, per la loro conformazione, di limitare l'ingresso da parte degli spettatori (sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e altri locali o spazi anche all'aperto).
L'obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 non si applica, invece, nel caso in cui gli eventi si svolgano in luoghi all'aperto privi di specifici e univoci varchi di accesso, come ad esempio in piazze, vie o parchi pubblici, a cui possono accedere anche soggetti per fini diversi da quello di assistere all'evento che non è quindi destinato ad un pubblico predefinito e contenuto in spazi dedicati in modo esclusivo all'evento stesso.
Per sagre e fiere locali vige l'obbligo della certificazione verde COVID-19 (vedi specifica FAQ).
Per la consumazione al tavolo nelle mense aziendali o in tutti i locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti pubblici e privati è necessario esibire la certificazione verde COVID-19?
Sì, per la consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, solo se muniti di certificazione verde COVID-19, analogamente a quanto avviene nei ristoranti. A tal fine, i gestori dei predetti servizi sono tenuti a verificare le certificazioni verdi COVID-19 con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021.
I tassisti hanno l'obbligo di controllare il green pass dei clienti?
No, i clienti non hanno l'obbligo di green pass.
I clienti che ricevono in casa un idraulico, un elettricista o un altro tecnico dovranno controllare il green pass?
No, in quanto non sono datori di lavoro ma stanno acquistando servizi. Resta fermo che è loro facoltà chiedere l'esibizione del green pass.
I privati potranno avere piattaforme per i controlli analoghe a quelle della scuola e del pubblico impiego?
Al momento non sono previste piattaforme analoghe; se ne potrà verificare in seguito la realizzabilità da un punto di vista tecnico ed eventualmente modificare il DPCM che disciplina le modalità di verifica.
Chi controlla il libero professionista?
E il titolare di un'azienda che opera al suo interno? Il libero professionista quando accede nei luoghi di lavoro pubblici o privati per lo svolgimento della propria attività lavorativa viene controllato dai soggetti previsti dal decreto-legge n. 127 del 2021. Il titolare dell'azienda che opera al suo interno viene controllato dal soggetto individuato per i controlli all'interno dell'azienda.
Il datore di lavoro della colf o della badante è tenuto a verificare che la dipendente abbia il green pass?
Sì.
Chi lavora sempre in smart working deve avere il green pass?
No, perché il green pass serve per accedere ai luoghi di lavoro. In ogni caso lo smart working non può essere utilizzato allo scopo di eludere l'obbligo di green pass.
Visto l'obbligo del green pass, nelle aziende si potrà derogare alla regola del metro di distanziamento?
No, il green pass non fa venir meno le regole di sicurezza previste da linee guida e protocolli vigenti.
Le aziende che effettueranno controlli a campione sul personale potranno incorrere in delle sanzioni nel caso in cui un controllo delle autorità dovesse riscontrare la presenza di lavoratori senza green pass?
No, a condizione che i controlli siano stati effettuati nel rispetto di adeguati modelli organizzativi come previsto dal decreto-legge n. 127 del 2021.

fonte :
www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal

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inviato il 06 Novembre 2021 ore 23:04

Dati aggregati 6 Novembre Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità





Circolare Ministero della Salute: parte terza dose ad anziani, RSA e Sanitari

OGGETTO: avvio della somministrazione di dosi “booster” nell'ambito della campagna di
vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19.
Facendo seguito alla circolare prot. n° 41416 del 14/09/2021, tenuto conto della determina AIFA
n° 1067/2021 del 10 settembre 2021, ed in linea con il parere espresso dal Comitato Tecnico
Scientifico di cui all'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 751 (CTS),
acquisito con nota prot. n° DICA 0026751-P-27/09/2021, ferma restando la priorità del
raggiungimento di un'elevata copertura vaccinale con il completamento dei cicli attualmente
autorizzati, sarà possibile procedere con la somministrazione di dosi “booster” di vaccino anti
SARS-CoV-2/COVID-19 (come richiamo dopo un ciclo vaccinale primario) a favore delle
seguenti categorie:
- soggetti di età ? 80;
- personale e ospiti dei presidi residenziali per anziani.
In un momento successivo, una dose booster potrà essere altresì offerta agli esercenti le
professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario che svolgono le loro attività nelle strutture
sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e
negli studi professionali, a partire dai soggetti di età ?60 anni o con patologia concomitante tale
da renderli vulnerabili a forme di COVID-19 grave o con elevato livello di esposizione
all'infezione.
Indipendentemente dal vaccino utilizzato per il ciclo primario (Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria,
Janssen), considerate le indicazioni fornite dalla commissione tecnico scientifica di AIFA, sarà
per ora possibile utilizzare come dose “booster” uno qualsiasi dei due vaccini a m-RNA
autorizzati in Italia (Comirnaty di BioNTech/Pfizer e Spikevax di Moderna).
La dose “booster” va somministrata dopo almeno sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale
primario.
In linea con quanto evidenziato dal CTS nel citato verbale, la strategia di somministrazione di
una dose “booster” potrà includere anche i soggetti con elevata fragilità motivata da patologie
concomitanti/pre-esistenti, previo parere delle agenzie regolatorie.
La strategia di offerta vaccinale a favore di ulteriori gruppi target o della popolazione generale
verrà invece decisa sulla base dell'acquisizione di nuove evidenze scientifiche e dell'andamento
epidemiologico.

www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=8
www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioComunicatiNuovoCor

Vaccino Covid, Ema: sì terza dose a immunodepressi e over 18
www.adnkronos.com/vaccino-covid-ema-si-terza-dose-a-immunodepressi-e-o



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