| inviato il 15 Novembre 2019 ore 17:11
ma che ne sa quello di HDBlog.... avrà sparato a caso secondo logica sua ! E' probabile che abbia ragione ma non è un dato ufficiale. |
| inviato il 15 Novembre 2019 ore 17:43
@Evil, certezza non ne ho, magari hanno qualche dato dalla DJI non so, però la probabilità c'è che sia così |
| inviato il 15 Novembre 2019 ore 17:51
Probabile ma credo che la maggior parte di certe sparate siano appunto sparate |
| inviato il 15 Novembre 2019 ore 17:57
Ma quindi tu evil_jin hai gia fatto il dji care?? |
| inviato il 15 Novembre 2019 ore 18:16
Si KentaForEver, va fatta entro 48 ore dalla prima accensione del drone support.dji.com/care/active |
| inviato il 15 Novembre 2019 ore 18:23
Si buojonfatto mi sono avvicinato vicino a quel codice sullo sportellino interno e me lo ha scannerizzato...fatto tutto a posto... |
| inviato il 15 Novembre 2019 ore 19:15
Leggo in giro, sul web, che il Mavic Mini può essere “usato senza registrazione ENAC, per uso ricreativo”, ma solo se si utilizzano i paraeliche. Boh, mi devo essere perso qualcosa, ma a me risulterebbe che, ad oggi , per uso ricreativo, non esista alcun obbligo di utilizzo del paraeliche, per nessuna categoria di droni, e che la registrazione del drone (su D-Flight, che é una controllata ENAV e non ENAC) sia attualmente sospesa. Forse fanno riferimento al regolamento transitorio ENAC, che però non é mai entrato in vigore. Tra l'altro, quando entrerà in vigore la nuova normativa europea, non vi sarà più alcuna distinzione tra uso ricreativo-sportivo ed uso professionale, quindi non riesco a capire a cosa si siano ispirati gli autori che hanno scritto queste cose. A qualcuno risulta qualche documento recente che preveda quanto sopra descritto? |
| inviato il 15 Novembre 2019 ore 19:17
@Filippogalati: grazie per la risposta! |
| inviato il 15 Novembre 2019 ore 19:19
Allora io avevo visto un video su you tube di Pinotti.... mi pare che si chiami...dove diceva che non era necessario registrare il prodotto |
| inviato il 15 Novembre 2019 ore 20:35
Grazie Kenta, ma, più che i video o le recensioni, che sono comunque il “frutto” di letture e personali interpretazioni, mi interesserebbero eventuali normative dell'ultimo minuto che mi fossero sfuggite, cioè le fonti da cui trarrebbero “ispirazione” anche questi recensori/blogger. Trovo spesso, anche su siti e stampa specializzati, versioni molto fantasiose del regolamento che non fanno altro che complicare ulteriormente il già intricato mondo degli “enne” emendamenti ENAC. Uno di questi recensori, al commento di un lettore che faceva notare alcune inesattezze del servizio, rispondeva che non vi era alcun errore, ma che le proprie affermazioni erano “ovviamente” ispirate ai futuri regolamenti; caxxata galattica! Se oggi voglio divulgare informazioni relative ad un'attività soggetta a regolamenti, mi devo attenere a quanto oggi in vigore, caso mai specificando le probabili, future evoluzioni, altrimenti faccio solo disinformazione. Per questo chiedevo se qualcuno era al corrente di novità ufficiali relative, appunto, ai paraeliche e alla registrazione. |
| inviato il 15 Novembre 2019 ore 21:43
Grazie Cameramaniac! Fresco fresco di oggi! Entrerà in vigore il 15 dicembre. Se non ho interpretato male, il nuovo regolamento prevederà principalmente che: - gli utilizzatori di droni, anche se per scopi ricreativi e sportivi, non saranno più considerati aeromodellisti, principalmente per l'introduzione, nella categoria aeromodelli, della nuova dicitura “non dotato di equipaggiamenti che ne permettano il volo automatico e/o autonomo”; fino all'ultima versione del regolamento ENAC, erano considerati aeromodelli tutti i dispositivi a controllo remoto non dotati di equipaggiamenti per il volo autonomo, pertanto, col nuovo regolamento, anche i droni dotati di modalitá di volo automatico (praticamente, TUTTI i droni in commercio), saranno considerati APR e non più aeromodelli; - per pilotare droni sopra i 250 grammi, dal 1° marzo al 1° luglio 2020 sarà obbligatorio conseguire l'attestato di competenza (che si dovrebbe conseguire online), senza il quale, dal 1° luglio 2020, non sarà più possibile volare; - dal 1° luglio 2020 sarà inoltre obbligatoria la registrazione su D-Flight per i droni sopra i 250 grammi e l'applicazione del codice QR (non capisco però perché all'art. 37 menzionino i SAPR e non gli APR, come all'art. 8); - sempre dal 1° luglio e sempre per i droni sopra i 250 grammi, sarà obbligatoria l'installazione di un transponder; - l'obbligo del paraeliche mi sembra sia previsto solo per poter utilizzare i droni (sotto ai 300 grammi) in scenari critici, cioé per il sorvolo di aree congestionate, persone, etc, altrimenti non mi sembra si aver letto che vi sia obbligo di paraeliche. In sintesi, stando sotto i 250 grammi e non volando in aree critiche, anche dopo il 1° luglio 2020 si potrà continuare a volare senza alcuna registrazione, senza paraeliche, senza attestato pilota o l'attestato di competenza, senza transponder e senza codici QR. DJI ci ha visto stra lungo: i 249 grammi del Mavic Mini consentiranno di utilizzarlo, per scopi non professionali e per operazioni non critiche, senza alcun obbligo formale da assolvere e, se non ho letto male, senza paraeliche. Il Mini potrà però essere utilizzato anche in aree critiche, in questo caso con paraeliche (quindi superando i 250 grammi ma restando sotto i 300) ed assolvendo agli obblighi previsti per i droni > 250 grammi, cioè attestato di competenza, registrazione D-Flight ed applicazione di codici QR e transponder. Geniali! |
| inviato il 15 Novembre 2019 ore 23:33
All'art. 32 pare comunque ribadito per tutti gli apr, quindi anche sotto i 250g, l'obbligo di assicurazione, giusto? |
| inviato il 16 Novembre 2019 ore 0:02
L'art. 32 parla però di SAPR, non di APR. Penso faccia quindi riferimento al Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto (APR più stazione di controllo) impiegato in operazioni specializzate, cioè per usi professionali. Non dovrebbe essere prevista alcuna obbligatorietà di polizza assicurativa per gli APR utilizzati per scopi ricreativi e sportivi. Resto comunque del pensiero che il regolamento ENAC sia assolutamente poco chiaro e poco schematico; basterebbe separare preliminarmente le categorie più importanti ed elencare i relativi obblighi e le prescrizioni, anziché fare un “fritto misto” tra varie categorie con continui richiami all'una ed all'altra tipologia. Ad esempio, una sezione dedicata unicamente all'uso ricreativo (prima sommariamente contemplata nella sezione aeromodelli), contenente al suo interno le varie categorie di peso, sarebbe estremamente utile per il 95% degli utilizzatori di droni. Lo stesso attestato di competenza viene chiamato in due modi differenti, senza che si riesca a capire se ENAC si stia riferendo a due tipologie diverse di abilitazione o se si tratti dello stesso titolo conseguibile online. Purtroppo, la fase transitoria tra il regolamento nazionale e quello europeo, che non prevederà più alcuna distinzione tra i droni impiegati per uso ricreativo e quelli utilizzati per scopi professionali, secondo me ha fatto partorire un ibrido che contiene vecchie e nuove incertezze, stavolta ben mischiate tra loro. Forse, dopo una più attenta serie di letture, qualche questione si dirimerà, ma non é possibile che oggi, chi vuol comprare un drone per divertimento, non possa essere messo nella condizione di avere ben chiare le regole alle quali deve sottostare. L'eventuale permanere di questa situazione di semi incomprensibilità, a mio modo di vedere, non favorirà affatto la regolamentazione del settore, ma sarà causa di: A- abbandono del proprio hobby da parte di molti appassionati che non vorranno rischiare di incorrere in sanzioni; B- incremento delle situazioni di illegalità, da parte di chi sceglierà invece di continuare ad usare il proprio drone e non troverà chiarezza nei dettami del regolamento. Mi si contesterà che, con la dovuta attenzione ad ogni singolo articolo, si potrà invece capire quali siano gli adempimenti necessari per ogni singola categoria di utilizzatori, ma ritengo che un regolamento rivolto ad utilizzatori non professionisti debba essere quanto di più chiaro ed immediatamente comprensibile si possa proporre. |
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