| inviato il 15 Agosto 2018 ore 11:07
È da ricordare che il testo tratta di beni di proprietà dello Stato e non di proprietà di privati o a loro dati in gestione |
| inviato il 15 Agosto 2018 ore 11:26
La concessione della gestione ad un privato non aliena il bene, che quindi rimane di proprietà pubblica a tutti gli effetti. Anzi a voler essere pignoli il Codice del Beni culturali e del Paesaggio (DL n.42 del 2004), a cui il DL del 2014 si riferisce, ha una definizione di "bene culturale" che comprende largamente anche beni di proprietà privata. Quindi volendo ci si potrebbe anche appellare al suo Art. 10 www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/beniCulturali Per una volta che la Legge tutela i fotografi, usiamola. |
| inviato il 15 Agosto 2018 ore 11:41
E quante guide sapranno di questo? Faranno da scudo umano |
| inviato il 15 Agosto 2018 ore 11:47
Quello che ho scritto finora e che traspare dal link dell'altro thread che avevo messo pochi post fa, grazie del supporto Ale! |
| inviato il 15 Agosto 2018 ore 11:47
Se la guida non lo sa lo informo io con tanto di testo stampato, che problema c'è.... |
| inviato il 15 Agosto 2018 ore 12:07
Certamente hai ragione ma il fatto che un oggetto o immobile sia un bene culturale non significa che non possa appartenere a tutti gli effetti ad un privato che ne può disporre liberamente, salvo specifico vincolo delle soprintendenze, compresa al vendita all'estero. gli spazi e i beni statali dati in concessione restano di proprietà dello Stato ma per la loro gestione, comprese le regole di eventuale fruizione, sottostanno al relativo capitolato di affidamento. |
| inviato il 15 Agosto 2018 ore 12:19
Si ma per quelli in concessione Mario ogni regola di fruizione presente in eventuali capitolati del concessionario deve sottostare alle leggi vigenti e non può contravvenire alla loro piena attuazione. Art Bonus inclusa. |
| inviato il 15 Agosto 2018 ore 12:20
Certamente i beni privati restano tali anche se, come saprai, se io ho in casa una pala rinascimentale tutelata come bene culturale, se qualcuno suona alla porta e la vuole vedere, io devo farlo entrare... Fortunatamente non ce l'ho... La concessione d'uso di un bene culturale di proprietà pubblica data ad un privato può senz'altro comprendere anche lo sfruttamento di riproduzioni fotografiche (le cartoline). Ma il mio scatto ad uso personale non può configurarsi come una concorrenza illecita. Lo è se poi io vendo la mia foto. |
| inviato il 15 Agosto 2018 ore 22:16
nessuno ha notato che quello citato qualche post sopra, tratto dal DL 83 del 2014, e che recita “ Sono in ogni caso libere le seguenti attività, svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale: 1) la riproduzione di beni culturali diversi dai beni bibliografici e archivistici attuata con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né, all'interno degli istituti della cultura, l'uso di stativi o treppiedi; 2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro, neanche indiretto. „ è solo un comma aggiuntivo (3 bis) all'art. 108 del Dl 42 del 2004? art. 108 che non a caso s'intitola "Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione". Quindi la frase "sono in ogni caso libere le seguenti attività...", calata nel suo contesto legislativo significa solo che sono SENZA COSTI, non che si possano fare sempre e comunque, a proprio piacimento e senza autorizzazione |
| inviato il 15 Agosto 2018 ore 22:57
"Libero in ogni caso" in riferimento ai canoni di concessione, non è assimilabile al solo aspetto economico. |
| inviato il 15 Agosto 2018 ore 23:38
beh delle 2 una: o è in riferimento ai canoni di concessione (e visto il titolo dell'articolo è difficile che non lo sia) o non è assimilabile al solo aspetto economico entrambi contemporaneamente la vedo dura, anche se siamo in Italia dove a volte è vero tutto e il contrario di tutto La riproduzione dei beni culturali è regolata dal precedente art. 107: Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonchè l'uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna......, Quindi l'ente che gestisce il bene stabilisce cosa possa essere fotografato, in certi casi a pagamento e in altri, come per l'uso personale, gratuitamente. Premetto che non sono avvocato, è la mia interpretazione da persona di cultura media che per lavoro ha molto spesso a che fare con leggi, decreti e regolamenti Ognuno tragga le proprie conclusioni e agisca secondo coscienza, accettandone eventualmente e se ci fossero, anche le conseguenze |
| inviato il 16 Agosto 2018 ore 9:29
Regolus, io la interpreto così: "possono consentire" significa che può essere concessa la riproduzione per diversi motivi molto ampi fra cui anche ad esempio uno scopo lucrativo. Ma più avanti si precisa che è libera "in ogni caso" (che vuol dire senza possibile condizione) la riproduzione per i casi specifici previsti. Nemmeno io sono un giurista ma quell'"in ogni caso" è piuttosto chiaro. Semmai bisogna stare attenti a non pubblicare e vendere un libro con foto che abbiamo fatto usufruendo di questa condizione che è limitata all'uso personale. |
| inviato il 16 Agosto 2018 ore 10:14
Padronissimo di pensarla così, posso benissimo sbagliarmi, ma certo che quel "libera in ogni caso" sta scritto nell'articolo della legge che parla di compensi, canoni ecc. ; se l'intenzione del legislatore era di consentire sempre e a tutti i fotoamatori di fotografare, sarebbe stato opportuno quella frase inserirla nell'articolo precedente.. Poi come al solito la lingua italiana troppo spesso si presta a varie interpretazioni, in inglese libero=free sta per gratuito (per es. free wi-fi, freeway, free entrance); e comunque anche in italiano si dice ingresso libero per significare gratuito, senza biglietto. Chiaro che anche a me a volte dispiace non poter fotografare( e in questo senso interpreto la legge contro i miei interessi), per fugare ogni dubbio ci vorrebbe una interpretazione autentica fatta dallo stesso legislatore, che a quanto so al momento non esiste; perciò in questi casi tengo lontano il dito dal pulsante di scatto. E se anche la limitazione fosse solo dovuta ad interessi economici (vendita in esclusiva di cartoline, poster, visite a pagamento maggiorato per fotografi e via così) non ci vedo nulla di male: la gestione e conservazione dei beni culturali richiede enormi risorse economiche, se rinunciare ad uno scatto e acquistare la cartolina aiuta a conservare quel bene un secondo in più, lo faccio volentieri |
| inviato il 16 Agosto 2018 ore 10:16
Al di là di tutte le chiacchiere e le opinioni personali vi rendete conto dei danni che provoca la luce del flash in un ambiente che vive in una condizione di perenne oscurità o tutto al più di illuminazione ESTREMAMENTE attenuata? Provate a stare dieci minuti al buio e poi fatevi sparare il flash negli occhi, moltiplicatelo per un milione e avrete una idea, seppur vaga, dei danni che provocate con la vostra "innocente" invadenza. |
| inviato il 16 Agosto 2018 ore 10:25
Lo so Paolo, oltretutto il flash non emette solo nel visibile, ma ha pure una discreta emissione ultravioletta, solitamente molto più dannosa. Per questo anche quando è permesso fotografare, non uso il flash, mosca bianca fra decine di lampi di compatte, smartphone, ML, DSRL... Se poi non è permesso, flash o non flash, fare i furbi non è la soluzione |
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