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Uso dei richiami nella fotografia naturalistica: Legge 11 febbraio 1992, n. 157


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avatarjunior
inviato il 04 Gennaio 2013 ore 21:45

Anche se la legge 157, legge caccia, tocca soprattutto l'attività venatoria. Ricordo che riguarda anche altri campi quali l'inanellamento a scopo scientifico, quindi quando la legge dice che il divieto dell'utilizzo è rivolto a tutti lascia aperte al legislatore diverse interpretazioni. Naturalmente ognuno è libero di fare quello che vuole ma non lamentiamoci poi se la forestale ci fa la multa e ci sequestra il player o cellulare. Saluti Gianguido.

avatarjunior
inviato il 04 Gennaio 2013 ore 21:58

Ellemme mi informo meglio per le legislature vigenti qui, che tra l'altro fa comodo anche per il mio lavoro.

Per quanto mi riguarda, pero', quando vado a comprare qualcosa da mangiare controllo gli ingredienti, non bado proprio alla confezione! :)

Ciao!
G.

avatarjunior
inviato il 07 Gennaio 2013 ore 17:17

Lauro, stai cercando citazioni di infrazioni commesse, ma se leggi bene i tuoi link, si tratta di sanzioni elevate per uso di richiami elettroacustici, non di quelli manuali o a bocca di cui ti sto parlando io. Poi naturalmente io e te andremo in tribunale ognuno con la propria convinzione. Questo è il mio ultimo post sull'argomento. Ahh, a proposito, quando troverai l'articolo di un fotografo multato perché usava richiami mandami un messaggio privato....sono proprio curioso.
Ciao e buone foto

avatarmoderator
inviato il 11 Gennaio 2013 ore 21:42

Richiami a bocca senza l'uso di fischietti/chioccioline definiti meccanici sembrerebbero consentiti anche per uso venatorio.

L'interpretazione logica ci porterebbe a pensare che SOLO chi pratica l'esercizio venatorio e infrange con l'utilizzo di richiami elettronici/elettromagnetici la Legge viene perseguito penalmenteCool.
Si evincerebbe di conseguenza che tutte le altre categorie (privati fotografi etc..) non sarebbero perseguibili penalmente ma comunque violerebbero un divieto (tecnicamente non sanzionabile)Confuso.
Ma trattasi sempre di interpretazione non confermata dai 2 organi di controllo che possono far chiarezza su questi nodi da sciogliere .

Se rileggiamo attentamente l'Art. 31-comma 1 Sanzioni amministrative....
Spesse volte viene riportata la frase "per chi esercita la caccia" ( esempio: a), b), c), e) etc..)
ma non al comma H :
h) sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929 per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è euro 258 a euro 1.549;
Si evince quindi che se in ogni comma si sottolinea che la sanzione è legata a chi esercita la caccia il non specificarlo come nel comma H sottintende che è automaticamente generico (comprende tutte le categorie cacciatori e non - chiunque )

Spero che quanto prima arrivino delle risposte Ufficiali da Roma Cool

avatarsenior
inviato il 11 Gennaio 2013 ore 23:21

Come ho già detto la legge 157 si riferisce alla caccia, tutto quanto concerne è riferito alla caccia, l'inallenamento è una forma di caccia e con questa legge deve essere normato! Il codice della strada vieta l'uso dei segnalatori acustici in determinate situazioni, ma se strombazzate con una di quelle bombolette di uso nautico non verrete multati per infrazione al CDS ma per schiamazzi in luogo pubblico, trovatemi una legge, al di fuori della 157, che vieti l'uso dei richiami acustici a scopo non venatorio ed avrete tutte le ragioni!

avatarmoderator
inviato il 11 Gennaio 2013 ore 23:49

Direttiva n. 79/409/CEE, comunemente chiamata Direttiva Uccelli selvatici, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Si tratta del primo atto normativo dell'Unione Europea volto alla conservazione della natura che, assieme alla Direttiva Habitat, è uno degli strumenti normativi più importante per la tutela della biodiversità in tutti i Paesi dell'UE.
La Direttiva Uccelli 79/409/CEE è stata recepita dall'Italia con la Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992.
MrGreen

inoltre abbiamo ....
Convenzione sulle zone umide di importanza internazionalein particolare quali habitat degli uccelli acquatici fu firmata a Ramsar, in Iran, il 2 febbraio 1971.
Attualmente i siti Ramsar in italia sono 52 con una superfice quadrata di 60,223.

Visto l' art. 87 della Costituzione;
Sentito Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;
DECRETA:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 7 febbraio 1971, a decorrere dalla sua entrata in vigore a norma dell'art. 10 della convenzione stessa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
Data a Roma, addì 13 marzo 1976
MrGreen

La Direttiva Uccelli selvatici e la Convenzione sulle zone umide di importanza internazionale (Ramsar) sono poi supportate dalle disposizioni specifiche nell'ambito di altre norme di legge, emanate/formulate ad esempio a livello regionale. L'uso di richiami acustici potrebbe anche ritenersi elemento di disturbo o "perturbazione", eventualmente vietato all'interno di aree protette quali Riserve Naturali, dotate di specifico regolamento, ovvero nei confronti di specie ritenute meritevoli di particolare tutela ai sensi delle direttive comunitarie Habitat (43/92) e Uccelli (147/09). In presenza di disposizioni più severe regionali o d'altra origine, per applicare una sanzione, si deve dimostrare che l'azione è stata addirittura tale da: disturbare deliberatamente (la specie X, minacciata, rara o esigente in quanto ad habitat) in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della direttiva. (vedi art. 4 e 5 della Direttiva CE n. 147/2009). Resta ovviamente valida, in linea di massima, la critica relativamente all'uso di richiami acustici sotto il profilo etico, specialmente in situazioni di particolare sensibilità e fragilità da parte della specie (o dei soggetti) obiettivo, ovvero alla presenza di persone non competenti che potrebbero in buona fede essere indotte a comportamenti analoghi senza rendersi conto delle possibili conseguenze.


Elenco Ramsar delle Zone umide di importanza internazionale in Italia:

Numero DENOMINAZIONE REGIONE
1 Isola Boscone Lombardia
2 Lago di Mezzola - Pian di Spagna Lombardia
3 Palude Brabbia Lombardia
4 Paludi di Ostiglia Lombardia
5 Torbiere d'Iseo Lombardia
6 Valli del Mincio Lombardia
7 Valle Averto Veneto
8 Vincheto di Cellarda Veneto
9 Palude del Busatello Veneto
10 Palude del Brusà ? Le Vallette Veneto
11 Lago di Tovel Trentino Alto Adige
12 Marano Lagunare - Foci dello Stella Friuli Venezia Giulia
13 Valle Cavanata Friuli Venezia Giulia
14 Ortazzo e Ortazzino Emilia Romagna
15 Piallassa della Baiona Emilia Romagna
16 Sacca di Bellocchio Emilia Romagna
17 Salina di Cervia Emilia Romagna
18 Valli Bertuzzi Emilia Romagna
19 Valle di Gorino Emilia Romagna
20 Valli residue del Comprensorio di Comacchio Emilia Romagna
21 Valle Santa Emilia Romagna
22 Punte Alberete Emilia Romagna
23 Valle Campotto e Bassarone Emilia Romagna
24 Padule Daccia Botrona Toscana
25 Lago di Burano Toscana
26 Laguna di Orbetello Toscana
27 Padule di Bolgheri Toscana
28 Palude di Col Fiorito Umbria
29 Lago di Fogliano Lazio
30 Lago di Nazzano Lazio
31 Lago di Sabaudia Lazio
32 Lago dei Monaci Lazio
33 Lago di Caprolace Lazio
34 Lagustelli di Percile Lazio
35 Lago di Barrea Abruzzo
36 Le Cesine Puglia
37 Saline di Margherita di Savoia Puglia
38 Torre Guaceto Puglia
39 Bacino dell'Angitola Calabria
40 Il Biviere di Gela Sicilia
41 Vendicari Sicilia
42 Stagno di S'Ena Arrubia Sardegna
43 Peschiera di Corru S'Ittiri - Stagno di S. Giovanni e Marcedd? Sardegna
44 Stagno di Cabras Sardegna
45 Stagno di Mistras Sardegna
46 Stagno di Molentargius Sardegna
47 Stagno di Pauli Maiori Sardegna
48 Stagno di Sale È Porcus Sardegna
49 Stagno di Cagliari Sardegna
50 Lago di San Giuliano Basilicata
51 Pantano di Pignola Basilicata
52 Medio Corso del fiume Sele - Serre Persano Campania
53 Paludi Costiere di Variconi - Oasi di Castel Volturno Campania

ciao e buona luce, lauro


avatarsenior
inviato il 12 Gennaio 2013 ore 10:06

Tutto giusto, per carità, è sicuramente un'attività da evitare. Però se penso che stiamo a discutere di un'attività da "estinzione di massa" come la fotografia naturalistica, praticata probabilmente da 30 persone in un weekend e poi 700.000 sconosciuti armati di fucile possono entrare in proprietà private e possono usare richiami con animali vivi, se permettete un piccolo sorriso amaro mi scappa. Se poi guardiamo alla speculazione edilizia, inquinamento dei corsi d'acqua, bracconaggio, ecc... diciamo che i problemi legati all'ambiente non sono gli eventuali richiami attuati con il registratore da 30 eventuali fotografi naturalisti che gireranno nelle campagne questo week-end. Nel frattempo, occhio a girare in questo periodo, perché potrebbero impallinarvi se siete nella giornata di caccia al cinghiale, dopotutto dobbiamo stare attenti noi che giriamo e fotografiamo, mica chi spara.

avatarsenior
inviato il 13 Gennaio 2013 ore 1:14

Scusami Massimiliano, avrai anche tutte le ragioni del mondo, ma se risolviamo i problemi uno alla volta, anche questo aspetto "minore" porterà a grossi giovamenti in futuro...
O dobbiamo aspettare che ci sia un'abolizione totale della caccia, della speculazione edilizia e dell'inquinamento per risolvere poi anche l'utilizzo
dei richiami da parte dei fotografi (perché è un problema "di minore impatto" rispetto agli altri)??!




avatarjunior
inviato il 13 Gennaio 2013 ore 2:47

"si deve dimostrare che l'azione è stata addirittura tale da..."

Dunque questa legge non e' SEMPRE valida.

G.

avatarjunior
inviato il 13 Gennaio 2013 ore 2:49

Scusate ragazzi, ma qui stiamo andando fuori strada, ma dopo che vi è stato spiegato che utilizzare i richiami DI QUALSIASI GENERE è dannoso per i motivi gentilmente e pazientemente spiegati da Elleemme e Prof Chaos vi sebra giusto di andarvi a riparare dietro cavilli burocratici!?
Personalmente penso che se un'atteggiamento è dannoso ( e lo sappiamo tutti che è dannoso (leggetevi bene tutto il topic) ) , il fatto che una legge lo permetta o meno passa in secondo piano....

avatarjunior
inviato il 13 Gennaio 2013 ore 2:52

Scusami Nintai, ma il fatto che sia dannoso lo devi sempre dimostrare, non si puo' fare di tutta l'erba un fascio.
Se in altri paesi che tengono molto piu' a cuore l'ambiente dell'Italia (tipo il Canada) il richiamo non e' vitato ci sara' pure un motivo.

Io non sono un veterinario o un ornitologo, ovvio che tutti gli eccessi sono negativi, ma vorrei capire di piu' fino a che punto un richiamo puo' essere dannoso.

Non usandoli non mi sono mai posto il problema, ma adesso mi avete messo la pulce nell'orecchio. Domani vado al centro di conservazione e parlo con loro.

Ciao
G.

avatarmoderator
inviato il 13 Gennaio 2013 ore 9:13

Knower hai scritto:
Dunque questa legge non e' SEMPRE valida

E', secondo me, una interpretazione personale precipitosa che non tiene conto che Eeeek!!!
- La legge Italiana interessa 2 aspetti: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" !
Al comma R della legge si specifica che è vietato a chiunque usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono.
- Grazie anche ai regolamenti Regionali e Provinciali sul territorio viene perseguito e sanzionato qualsiasi disturbo ai nidi e nel periodo produttivo (esempi di disturbo? richiami, suoni, vicinanza ...tutto ciò che può influenzare il sito)
- Nei 50 attuali siti Ramsar istituiti in Italia (zone umide di importanza internazionalein particolare quali habitat degli uccelli acquatici) non solo viene perseguito e sanzionato chi arreca disturbo ai nidi e nel periodo produttivo ma anche in tutte le altre azioni che sono state addirittura tali da disturbare deliberatamente la specie X, minacciata, rara o esigente in quanto ad habitat e qui l'azione di disturbo diventa ancor più gravissima come conseguenze.
ciao e buona luce, lauro


avatarsenior
inviato il 13 Gennaio 2013 ore 10:05

@Prog Chaos: io non ho detto che sia inutile parlarne, anzi visto il taglio del forum su cui stiamo scrivendo mi sembra un argomento interessante e attinente. Quello che mi fa sorridere sono certi messaggi sullo stile "fine del mondo", spero di essere stato conciso e chiaro.
Ciao,
Max

avatarjunior
inviato il 13 Gennaio 2013 ore 15:54

La legge si intitola: Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, ripeto, E per il prelievo venatorio, non SOLO per il prelievo venatorio... E' vero, per quanto riguarda le multe vi ricordo che se un'ufficiale vi intima (secondo la legge) di smettere di utilizzare il richiamo potreste essere multati più per il rifiuto di obbedire all'ufficiale piuttosto che per aver trasgredito la legge.

avatarjunior
inviato il 13 Gennaio 2013 ore 16:10

Ricordo in oltre che l'utilizzo dei richiami è consentito SOLO tramite autorizzazione , normalmente per motivi scientifici o di monitorizzazione - inanellamento.
Il divieto è rivolto a tutti i potenziali utilizzatori (fotografi compresi).

Che cosa ne pensi di questo argomento?


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