| inviato il 29 Dicembre 2012 ore 21:23
Roberto Rustici ha scritto: “ La legge 157/94 sottintende esclusi dai mezzi non consentiti tutti quei richiami azionati dall'uomo „ Scusami Roberto ma sei completamente fuori strada ... tu sottintendi e stai dando una personale interpretazione che non ha riscontri oggettivi. Molto probabilmente non hai letto tutto il topic saltando questo passaggio: “ il fischietti in grado di riprodurre il richiamo di determinate specie di uccelli sono intesi come strumenti di riproduzione sonora quindi vietati. Il suono viene creato dal passaggio di un flusso d'aria forzato attraverso l'attraversamento di una lama che a causa di un vortice vibra (azione meccanica), in certi casi è presente anche una piccola pallina (azione meccanica)che viene agitata dal vortice d'aria stesso per modificare il suono aggiungendo la vibrazione. „ “ il legislatore della L157/94 credo che abbia rivolto questa legge specialmente a chi ne fa un prelievo venatorio „ Ricadi nella interpretazione soggettiva .. "credo che" Prima di sviluppare questo topic ho cercato più riscontri da personale qualificato e competente (guardie forestali, polizia provinciale, ornitologi, naturalisti, responsabili riserve , responsabili Lipu e wwf di due regioni), le considerazioni non sono soggettive ma oggettive . Ognuno di noi ,fotografo naturalista e non, avrà due scelte : -sviluppare una sua sensibilità al alto legale e soprattutto al lato etico-morale -continuare a violare la legge e fregarsene degli effetti di una propria innaturale interazione per scopi cinico-egoistici con l'avifauna. senza polemica, lauro |
| inviato il 02 Gennaio 2013 ore 12:22
Cari lettori, dopo tutto questo dire e ribadire che i richiami sono vietati, ho voluto informarmi più approfonditamente sulla questione. Abito a Bergamo,quindi le persone più competenti da chiamare? Guardia caccia,guardie provinciali e regionali e quindi ho contattato la provincia, dove ce la sezione caccia e pesca.... (ho provato a chiamare il corpo forestale dello stato a roma ma senza risposta..) ho scritto una bella email, e la persona che mi ha risposto e stata molto gentile eccovi il pdf. img580.imageshack.us/img580/3159/juza1.jpg Poi mi ero dimenticato di chiedere se la cosa riguardasse solo la Provincia di Bergamo... e cortesemente mi ha risposto... eccovi il pdf. img40.imageshack.us/img40/4616/juza2.jpg Dopo questo la mia conclusione e che si posso usare, anche se so che ora scoppierà un altra bomba su questo caso..... L'utilizzo secondo me e fattibile,solo che vanno usati con MOLTA e ripeto MOLTA MODERAZIONE, vi faccio un classico esempio, se volete richiamare il martino che si avvicini un po di piu a voi dovete simulare lo stesso identico canto: se il martino fa un cinquettio di 5/ 6 secondi ,riproducete lo stesso suono del martino per 5/6 secondi poi spegnete tutto. NON USATE IL VERSO PER 2 ORE DI FILA!!!!! Che tanto, se e in zona viene subito, altrimenti non viene proprio:QUINDI NON INSISTETE!!!! Perché Provocate solo Danno. |
| inviato il 02 Gennaio 2013 ore 13:08
Molto bene Teo_mc , complimenti è così che si deve fare , ho letto tutto il topic e sin dall'inizio ho pensato che l'autore stesse facendo una interpretazione personale anche se accusava gli altri di fare interpretazioni personali Io credo , e questa credenza mi è dettata dalle esperienze di anni di attività in difesa della natura, che vietare , specialmente con la disinformazione , sia quanto di meno efficace si possa fare per ottenere un comportamento rispettoso della vita degli animali , che sono già anche troppo perseguitati dall'uomo, sopratutto a causa del consumo di territorio e dall'uso di veleni dovuti alla nostra economia di spreco, invece l'informazione approfondita e competente riesce ad ottenere l'ascolto di tutti e il consenso comportamentale. Così come nella fotografia ai nidi , o nella fotografia con il flash agli animali notturni , spiegare con chiarezza quando l'uso dei richiami può far danni e quando invece non ne crea lascia al lettore la responsabilità di scegliere se compontarsi bene o fare del male ai poveri animali che dice di amare , è sicuramente più utile far sapere, per esempio , che i danni sono effettivi quando siamo in stagione riproduttiva perchè scacciare un maschio da un territorio dove si è imposto agli altri maschi intorno fa sì che la zona non venga occupata da un' altro maschio e la femmina potrebbe saltare la riproduzione in quella stagione , ma io non conosco bene queste restrizioni consigliate anzi , approfitto del topic, per chiedere a chi è più esperto di darci le indicazioni di come usarli senza fare danni , di indicare quali specie potrebbero esser disturbate e danneggiate e in quale periodo è bene astenersi dall'uso, insomma se fatto senza informazione crea sicuramente danno e vietare senza informare ne fa di più |
| inviato il 02 Gennaio 2013 ore 13:21
E' evidente che la persona che hai contattato ti ha dato una interpretazione che non ha tenuto conto di un passaggio fondamentrale già affrontato all'inizio del topic. Riporto per l'ennesima volta l'estratto dell'articolo di Legge: Art. 21 - (Divieti) 1. È vietato a chiunque: (chiunque= ognuno, qualunque persona - come da qualsiasi Vocabolario della Lingua Italiana) r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali (65) e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono; (66) e questa è la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 febbraio 1992, n. 46, S.O. Aggiornata alla L. 4 giugno 2010, n. 96 - Legge comunitaria 2009 (Pagina agg. il 11/09/2012) fonte: www.italcaccia.toscana.it/leggi_nazionali/legge157-92.htm Sino ad oggi non ho avuto una sola risposta lontana dall'interpretazione che è stata fornita dall'inizio del Topic . Matteo ha scritto:“ L'utilizzo secondo me e fattibile,solo che vanno usati con MOLTA e ripeto MOLTA MODERAZIONE „ . Tutto è fattibile, ma non tutto è lecito-permesso o rispettoso delle leggi vigenti . saluti, lauro |
| inviato il 02 Gennaio 2013 ore 14:39
Allora caro Lauro ti preciso due cose che forse o non ti sono chiare o fai fatica a digerire....( sono più propenso per la seconda..) Tu hai messo nel post uno stralcio ( due righe ) dei divieti, ma l'art. 21 fa riferimento ai divieti delle attivita venatorie anche se non specificatone " i tuoi divieti " di uso dei richiami fa riferimento all'attivita venatoria. leggili tutti, anche se so che li hai gia letti tutti Art. 21. Divieti. 1. È vietato a chiunque: a) l' esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive; b) l 'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali. Nei parchi naturali regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le regioni adeguano la propria legislazione al disposto dell'articolo 22, comma 6, della predetta legge entro il 31 gennaio 1997, provvedendo nel frattempo all'eventuale riperimetrazione dei parchi naturali regionali anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, comma 3, della legge medesima (41); c) l 'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica; d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto; e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali; f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale; g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria , ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia; h) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua; i) c acciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili; l) c acciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione; m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanante dalle regioni interessate; n) cacciare negli stagni , nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume; o) prendere e detenere uova , nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'articolo 4, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente amministrazione provinciale, distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le attività previste dalla presente legge (42); p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5 ; ( l'articolo 5 parla delle attivita venatorie) q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici; r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono; s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circondi con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia; t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico; u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre; v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellagione; z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica; aa) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, lettera e); bb) vendere, detenere per vendere, trasportare per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: germano reale (anas platyrhynchos); pernice rossa (alectoris rufa); pernice di Sardegna (alectoris barbara); starna (perdix perdix); fagiano (phasianus colchicus); colombaccio (columba palumbus) (43); cc) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti; dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge o delle disposizioni regionali a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale; ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia; ff) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio. 2. Se le regioni non provvedono entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, ad istituire le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste assegna alle regioni stesse novanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine è vietato cacciare lungo le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente e delle due isole maggiori; le regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da tasse. 3. La caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi. Sono tutti divieti riferiti alle attività di caccia Mi sembra tanto che qui quello che interpreta male sei tu. Senza rancore. Teo. |
| inviato il 02 Gennaio 2013 ore 14:41
Lauro, secondo me su questo punto sei in errore. L'articolo 21 della Legge indicata, si riferisce all'esercizio venatorio, quindi regolamenta coloro che praticano la caccia. Fotografare e' un'altra questione, quindi non e' regolamentata da una Legge che riguarda i cacciatori. E la risposta della guardia conferma questa cosa. Scusa Teo, ho letto dopo l'invio la tua risposta |
| inviato il 02 Gennaio 2013 ore 17:01
Ciao Lauro, non vorrei gettare benzina sul fuoco, ma siccome sono stato ripreso sul mio post, posso ribadirti che sei sulla strada sbagliata. Al di là dell'etica e del buonsenso e sull'esperienza di chi e come possono essere usati, causa che per altro sposo in pieno, ti cito subito un'estratto di sentenza dell'ordine di cassazione, naturalmente si parla di caccia, per la quale sostengo che la legge sia fatta. “ L'uso e/o la messa in funzione di un apparecchio preregistrato integra la violazione del divieto di cui all'art. 21 lettera R della legge n. 157 del 1992 sanzionato dall'art. 30 comma l lettera H della legge n. 157 del 1992 solo ed esclusivamente quando costituisca atto diretto all'abbattimento della fauna. Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza n. 35418 del 27 giugno 2008, depositata il 16 settembre 2008. „ Al di là di questo, torno all'uso di richiami a bocca o a mano. Dalle mie parti è molto praticata la caccia con il "chioccolo" ai Merli, specialmente in questo periodo. Il famoso "chioccolo" non è che un richiamo metallico, o legno, oppure pelle animale e legno, che viene tenuto tra le labbra e con il fiatp produce il verso del merlo. Secondo te sarebbe illegale? Bene, posso dirti che i cacciatori che lo usano hanno periodici controlli da parte del C.F.S, degli agenti della Polizia Privinciale, delle associazioni volontariato etc. etc. e non è mai successo che fosse stato redatto verbale per tale infrazione, cioè l'uso x fini venatori. Lo stesso posso dirti per coloro che praticano caccia alle Allodole, insieme alle giostre di animali finti (zimbelli) usano quasi sempre Allodole in gabbia vive (autorizzate) e fanno suonare diversi fischietti metallici o di altro materiale ad imitare il richiamo di Allodola e come i precedenti hanno periodici controlli da parte di organi di vigilanza e mai è successo che gli sia stato contestato infrazioni sull'uso. Potrei farti altre decine di esempi ma non mi sembra il caso...vorrei solo arrivare ad un intesa senza scatenare l'inferno. Poi, torno a dire, che l'uso scellerato e poco coscienzioso sia da evitare, questo e ben altra cosa e mi trovate d'accordo con tutti. Ciao Roby |
user14286 | inviato il 02 Gennaio 2013 ore 19:36
La legge parla di: Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio Per la "protezione della fauna selvatica"... E prelievo venatorio, quindi non riguardano esclusivamente il prelievo venatorio. In questo senso, i divieti, non essendo espressamente specificato altrimenti, sono da intendersi estesi a chiunque , compresi fotografi, escursionisti, birdwatchers e quant'altro. Come minimo la norma è ambigua. Solo un upg della guardia forestale potrebbe dirimere correttamente il dubbio. |
| inviato il 03 Gennaio 2013 ore 1:12
Ecco che arrivo io!!! Ho letto in particolare gli ultimi interventi. Teo_Mc e Roberto Rustici hanno esternato osservazioni contrastanti con quanto asserito dall'inizio su questo topic. E mi hanno fatto venire in mente che con cadenza annuale, qualche editore (che non ricordo), propone un mensile con allegati dei richiami (meccanici) di uccelli. Oltre a ciò, lo scorso anno mi hanno regalato un libro di Luigi Sebastiani, "Uccelli delle montagne venete", in cui, in allegato, c'è proprio un dvd contenente tra l'altro 40 minuti di canti dei volatili. Allora mi viene spontaneo chiedermi: se fosse davvero illegale utilizzare richiami in Italia, come potrebbe essere possibile che editori italiani e fotografi possano divulgare così facilmente mezzi per poterli utilizzare (sebbene credo che il dvd di Sebastiani sia in qualche modo protetto per evitare la copia dei file sonori). La risposta, oggettivamente, non la conosco. Oggi ho inviato una mail al corpo forestale dello stato, alla Lipu e al Wwf per chiedere delucidazioni sull'argomento dibattuto in questo topic. Se riceverò risposte vi farò sapere. Nel frattempo, invito tutti a riflettere su questi aspetti dettati (almeno per me) da logica e buon senso: nel periodo riproduttivo, utilizzare richiami distoglie gli uccelli da faccende famigliari, come ben evidenziato da Elleemme, rischiando di distrarre i genitori dalle faccende domestiche e portando i soggetti a trascurare le uova fecondate o i piccoli, col rischio di farli morire. Nel periodo invernale, la distrazione porta gli uccelli a trascurare la necessaria ricerca di cibo, che per periodi prolungati rischia di non fargli assumere abbastanza "carburante" per combattere le rigide temperature invernali, portandoli in alcuni casi alla morte. Non tutti sanno che in inverno ciò che uccide gli animali non è tanto il freddo, quanto la mancanza di cibo che permetta loro di fornirsi di energia e kilocalirie per scaldarsi. Non vi sembrano sufficienti questi aspetti per desistere dall'utilizzare richiami, a prescindere dalle leggi in vigore in Italia? A me sembrano più che sufficienti... Lo scatto che vale la giornata vale il rischio di ammazzare il soggetto o i suoi figli? Per me no! Spero di potervi aggiornare al più presto con argomentazioni ufficiali e, magari, definitive. A presto... |
| inviato il 03 Gennaio 2013 ore 7:06
Sull'etica morale siamo d'accordo pienamente con te, ma il discorso si è spostato sulla legge in vigore. |
| inviato il 03 Gennaio 2013 ore 21:14
Da quello che so sia in UK che in Canada i richiami NON sono vietati, purche' non vengano utilizzati per la cattura degli animali o al punto da metterli in pericolo di vita. Un buon richiamo per alcuni tipi di uccelli si fa anche con le mani...in quel caso come la mettiamo? Non so molto di piu', ma mi informo. G. |
| inviato il 04 Gennaio 2013 ore 16:08
x Prof. Chaos: la vendita di CD con canti e suoni della natura è del tutto normale sia per fini musicali (esempio: new age) che per fini didattici-informativi-divulgativi . L'ascolto di file tipo Mp3 etc.. è normalmente praticato per chi ha interesse nel riconoscere e associare i suoni dell'avifauna. L'utilizzo per secondi fini come quello venatorio o per attirare/avvicinare i soggetti è invece il motivo di questo topic che ha evidenziato il punto di vista etico e indicata la normativa di legge. x Matteo Capelli , Roberto Rustici e Maurizio Catti (..e non solo): - la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 è presentata con questo o titolo: " Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" - alcuni divieti sottolineano l'esercizio venatorio, altri no. - comma R : è un divieto generico ... 1. È vietato a chiunque: R) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono. Per chiunque e per divieto generico si intende "Senza esclusione di nessuna categoria" Definizione confermata anche oggi a seguito di contatti con organi di competenza e di controllo territoriali. x Matteo Capelli: ho messo un estratto (cardine) della legge ma anche l'intera legge (link) più volte ma è evidente che ti è ripetutamente sfuggita . www.italcaccia.toscana.it/leggi_nazionali/legge157-92.htm Roberto Rustichi ha scritto: “ "Dalle mie parti è molto praticata la caccia con il "chioccolo" ai Merli...posso dirti che i cacciatori che lo usano hanno periodici controlli da parte del C.F.S, degli agenti della Polizia Privinciale, delle associazioni volontariato etc. etc. e non è mai successo che fosse stato redatto verbale per tale infrazione, cioè l'uso x fini venatori." „ Eppure si possono reperire molti articoli inerenti a sequestri dei richiami e verbali effettuati anche nella tua regione (Toscana) www.urcasiena.com/2012/12/05/la-polizia-provinciale-sequestra-uccelli- www.migratoria.it/forum/28785-antibracconaggio-sequestrati-richiami-ac Gli unici richiami amissibili nei regolamenti Regionali in materia faunistica-venatoria sono quelli vivi . In quello della tua regione li trovi al comma 44/14. Sottolineo che lo spirito di questo topic non è per favorire le crociate personali ma per fare chiarezza se il divieto all'uso dei richiami acustici/elettronici è allargato anche ai privati (fotografi compresi) che volessero sfruttare il richiamo neccanico/elettronico per scopi personali . Concludo informando che.. Per ricevere documentazioni attendibili e ufficiali emesse da organi competenti da me contattati occorrono dei tempi tecnici. Non appena mi verranno fornite sarà mia cura, dietro autorizzazione dell'Organo interessato, metterle a disposizione della community di Juza-Photo. X Knover: è interessante essere a conoscenza di come altri Stati hanno regolamentato l'uso o il non uso dei richiami. Rimane comuque chiaro che in questo topic interessa SOLO l'interpretazione delle leggi vigenti in Italia. ciao e buona luce, lauro |
| inviato il 04 Gennaio 2013 ore 20:32
bho, oggi ho scritto un email alla gazzetta ufficiale della repubblica italiana dove ci sono tutte le normative, sono riuscito a trovare un sezione che dicevano che se avevi bisogno di spiegazioni su di una legge di scrivergli, e cosi ho fatto.... Staremo a sentire... Se avrò ti farò le mie scuse |
| inviato il 04 Gennaio 2013 ore 20:35
Ok ellemme, scusami non scrivo piu' nulla a riguardo. Trovo in ogni caso assurdo che una cosa di tale importanza non sia supportata da una legislatura chiara. Ma del resto in Italia molte cose sono fatte cosi'! |
| inviato il 04 Gennaio 2013 ore 21:26
x Matteo: sinceramente quando sono incerto su qualsiasi argomento inserisco sempre la frase "secondo me", prima di affrontare qualsiasi questione nell'ambito del lavoro e non solo cerco sempre di raccogliere il maggior numero di feedback da persone o uffici competenti. Di quello che dico, scrivo ... mi assumo sempre le mie responsabilità . Fino a qualche settimana fa non mi era nemmeno passato dall'anticamera del cervello di dover procurare anche una documentazione scritta da un Organo Legislativo e solo 2 Uffici Nazionali sono autorizzati alla produzione di tali chiarimenti perchè sono dichiarazioni-circolari che potranno essere poi diffuse a livello territoriale . Fino ad oggi ho sempre raccolto dichiarazioni verbali che confermano l'interpretazione qui da me esposta. Ho avviato le interrogazioni, ora bisogna solo attendere che le pratiche ricevano dei riscontri. x Knower: Se trovi qualche info x sulle normative applicate sui 2 Stati da te indicati mandami i rif.ti tramite M.P. Per quanto riguarda la legislatura è anche vero che molte volte è chiara ma è l'interpretazione che può cambiare. Ti faccio un esempio terra terra: Sei in un supermercato e ti serve una confezione di gnocchi già preparati, trovi 2 marchi , su una leggi "gnocchi di patate" e nell'altra confezione "gnocchi con patate" ... hai fretta, prendi quella più accattivante o che costa di più o di meno (scelte soggettive). Ignori però che le preposizioni a livello legislativo hanno la loro importanza : Se l'etichetta parla di "gnocchi di patate", allora le patate sono l'ingrediente preponderante. Se invece si tratta di "gnocchi con patate", probabilmente al primo posto c'è la farina di grano tenero . ciao e buona vita, lauro |
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