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C'è un legale che ci riassume lo stato della diffusione di sconosciuti via social ?


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avatarsenior
inviato il 10 Agosto 2025 ore 20:21

No, non è quello che dice la legge.
Io posso fotografarti anche senza il tuo permesso e conservare la foto nel mio computer. Finché non la pubblico tu non puoi farmi niente.
La tua immagine è un dato personale ma NON sensibile, in quanto è pubblica, non annoverata fra i dati sensibili.

Se invece scrivessi in un file gelosamente custodito nel mio computer che tizio è omosessuale, o di fede musulmana o è malato di tumore, quelli sono dati sensibili e non potrei nemmeno conservarli nel mio hard-disk senza una liberatoria del diretto interessato.


È un terreno scivoloso, normalmente sì è esattamente così ma, ma se il soggetto ritratto ha in mano un rosario e sta pregando ecco che la foto contiene dati sensibili, lo stesso per due ragazzi, dello stesso genere, che si baciano teneramente, o anche di una persona che ha in mano delle medicine specifiche per una determinata malattia... occorre sempre attenzione

avatarsenior
inviato il 10 Agosto 2025 ore 20:27

Ti stiamo spiegando che non è così,a meno che non si verifichi un comportamento molesto da parte del fotografo.

Purtroppo quest'anno c'è un sacco di gente che va contromano in autostrada, probabilmente chiedendosi cosa stanno facendo le decine di altri che vanno nella direzione "sbagliata".
In questa discussione farglielo capire ha un livello di difficoltà 3 CUT (1 CUT è lo sforzo da fare per Convincere Un Terrapiattista che la Terra è rotonda).
MrGreen

avatarsenior
inviato il 10 Agosto 2025 ore 20:53

Simpaticone

avatarsenior
inviato il 10 Agosto 2025 ore 20:56

Mi pareva che la normativa sulla privacy e sul trattamento dati riguardava principalmente le aziende ed i professionisti.


Si infatti. Un fotoamatore privato può scattare, non ha l'obbligo di mostrare/cancellare e può tenersi tutto nel suo hard disk a casa. I limiti per il non professionista sono solo sulla pubblicazione.

www.foto-privacy.com/ritratto.php

Anzi i limiti sono ancora meno:

NON OCCORRE ASSENSO ALLA PUBBLICAZIONE:

Esiste una nutrita casistica di eccezioni. Vediamole sinteticamente.

Se si tratta di personaggio famoso, pubblicato nell'ambito della sfera della sua notorieta', e con fini di informazione. Ai fini informativi e di cronaca, cioe', il volto di personaggi pubblici (uomini politici, dello spettacolo, con cariche pubbliche, ecc.) puo' essere pubblicato senza necessità del consenso della persona ritratta.
La Cassazione ha tuttavia evidenziato come questa norma possa ritenersi valida solo se la "notorietà" della persona in oggetto è riferita al contesto dove avviene la pubblicazione.
Inoltre, sempre la Cassazione evidenzia come il prevalente fine di lucro annulli questa concessione (quindi: bene per i fini informativi, come articoli di cronaca e pubblicazioni librarie, no nei casi di merchandising o pubblicita').

Se la pubblicazione avviene a scopi scientifici o didattici. E il caso, ad esempio, dei trattati medici, o di patologia, o di antropologia. Ovviamente, dato che l'immagine non deve essere lesiva della dignita' della persona ritratta, anche in questo caso la persona puo' opporsi, o richiedere la non riconoscibilità del volto.

Se la pubblicazione e' motivata da fini di giustizia o polizia. Ecco come immagini di cittadini non pubblici, divengano lecitamente pubblicabili.

Se l'immagine della persona compare all'interno di un'immagine raffigurante fatti svoltisi pubblicamente o di interesse pubblico, ed il volto della persona non è isolato dal contesto. Attenzione: NON sono liberamente pubblicabili i ritratti eseguiti in luoghi pubblici, ma le immagini che, avendo come soggetto principale il luogo pubblico, o l'avvenimento pubblico, incidentalmente riportino come riconoscibili anche i volti di persone li' presenti.

avatarsenior
inviato il 10 Agosto 2025 ore 21:12

Quando l'obiettivo della macchina fotografica è un ambiente più ampio, come può essere una piazza, un giardino, una spiaggia, il fatto che, all'interno della foto, finiscano anche i volti di altre persone non può costituire pregiudizio e fonte di danno, sempre a patto che – come anticipato – lo scatto non venga poi pubblicato senza consenso.

Viceversa, quando il fotografo ha come preciso scopo quello di immortalare il volto di un “perfetto sconosciuto”, il suo comportamento costituisce illecito. A dirlo è la Cassazione in una importantissima sentenza che gli artisti di strada dovrebbero conoscere a memoria: si tratta della sentenza n. 9446 del 2018. In base ad essa, chi fotografa un'altra persona, senza che ciò sia giustificato da una delle ragioni che la legge sul diritto d'autore elenca , commette il reato di molestie.L'articolo 660 del codice penale
punisce chiunque, per petulanza o altro biasimevole motivo, importuna un'altra persona in un luogo pubblico. In questo caso, secondo la Suprema Corte, basta anche una semplice condotta – in quanto non giustificata da valido motivo – per rientrare nel reato in questione. È quindi da ritenersi biasimevole il comportamento di chi fotografa un'altra persona senza alcuna motivazione riconosciuta dalla normativa. È sufficiente quindi un solo scatto per integrare il reato.

avatarsenior
inviato il 10 Agosto 2025 ore 21:31

Leggi qua

www.laleggepertutti.it/188945_le-sentenze-della-cassazione-fanno-legge

Comunque nella mia vita non so nemmeno quanta gente ho fotografato,oggi pomeriggio poi non ti dico. Ormai sono un criminale peggio di Pablo Escobar

avatarsenior
inviato il 10 Agosto 2025 ore 21:37

Ma si Stylo non è che sto appoggiando quelle sentenze o leggi o cosa, le riporto come richiesto dall'opener , ma chi non ha mai fotografato qualcuno per strada dai , magari ci sono i rompiballe che possono infastidirti se gli fai la foto , però scommetto che se fossero immortalati dalla buonanima di Bresson sarebbero euforici senza neanche pretendere il consenso di pubblicazione

avatarsenior
inviato il 10 Agosto 2025 ore 22:13

Viceversa, quando il fotografo ha come preciso scopo quello di immortalare il volto di un “perfetto sconosciuto”, il suo comportamento costituisce illecito. A dirlo è la Cassazione in una importantissima sentenza che gli artisti di strada dovrebbero conoscere a memoria: si tratta della sentenza n. 9446 del 2018. In base ad essa, chi fotografa un'altra persona, senza che ciò sia giustificato da una delle ragioni che la legge sul diritto d'autore elenca , commette il reato di molestie.L'articolo 660 del codice penale
punisce chiunque, per petulanza o altro biasimevole motivo, importuna un'altra persona in un luogo pubblico. In questo caso, secondo la Suprema Corte, basta anche una semplice condotta – in quanto non giustificata da valido motivo – per rientrare nel reato in questione. È quindi da ritenersi biasimevole il comportamento di chi fotografa un'altra persona senza alcuna motivazione riconosciuta dalla normativa. È sufficiente quindi un solo scatto per integrare il reato.


In buona sostanza all'interno di un centro commerciale (luogo privato aperto al pubblico) un uomo in carrozzina ha seguito a lungo una donna fotografandola ripetutamente con lo smartphone, tanto a lungo che, malgrado la donna non si sia accorta di nulla, è intervenuta una guardia giurata e da lì è nato il tutto, la Corte censura non il fotografare ma il creare molestia nel farlo. Se io ti faccio una, o più foto, fotografia senza seguirti, senza importunarti, senza creare alcuna situazione ricadente nell'art. 660 CP non esiste molestia ma se ti seguo a lungo già questo basterebbe a creare una situazione di possibile fastidio e quindi si configurerebbe il reato di molestia.

Quindi è possibile, se non si è professionisti, fotografare le persone in luogo pubblico anche senza il loro consenso l'importante è non creare molestia nel farlo. È la legge!

Non esiste in Italia alcuna norma che vieti il fotografare persone, a loro insaputa, in luogo pubblico, la norma regola l'eventuale pubblicazione e, nel caso di professionisti o aziende, il possesso e la gestione delle foto in quanto dati personali (GDPR)

avatarjunior
inviato il 11 Agosto 2025 ore 8:44

Poi se qualcuno si sente infastidito ( vedersi puntato addosso un obiettivo può creare molestia) ed io lo sarei, sono cavoli di chi fotografa.
Anche perché nessuno può sapere dove andranno a finire queste fotografie

avatarsenior
inviato il 11 Agosto 2025 ore 9:04

"Sono cavoli di chi fotografa." MrGreenMrGreenMrGreen

Fotografare, anche sconosciuti, è un mio diritto, non so in Svizzera ma in Italia sì, il discrimine è nella pubblicazione. Se qualcuno si sente infastidito può evitare di girare in luoghi pubblici.
"Sono cavoli..."? Intendi aggressione fisica? Spero non siate a questo punto dalle tue parti, intendi vie legali? Non so in Svizzera ma in Italia perderebbe e probabilmente pagherebbe anche le spese.
Ma la cosa strana è che malgrado i corvacci che odiano la street photography e che paventano cause milionarie non è ancora uscita la citazione di una sola sentenza di condanna a un fotografo.
Per la mia esperienza ogni volta che qualcuno si è visto nelle mie foto pubblicate è finita nel migliore dei modi e ho conosciuto persone interessanti; una sola volta mentre fotografavo una persona mi ha chiesto educatamente se l'avessi fotografato e nel caso di cancellare la foto perché era in una situazione che preferiva restasse privata, l'ho cancellata subito.

avatarsenior
inviato il 11 Agosto 2025 ore 10:30

Il punto e' che tu puoi fotografare chiunque (entro certi limiti) e questo E' UN TUO DIRITTO.
Poi c'e' il diritto del fotografato.

Sentenze importanti hanno dato torto al fotografo che aveva il diritto di fotografare ma, facendolo ha compiuto un altro reato: STALKING. Basta UNA sola foto per poter avere problemi.

Se fotografi una ragazza tra la folla con un bel primo piano, questa puo' far intervenire le forze dell'ordine con una accusa di stalking ...edit non di stalking ma di molestie... che e' ben piu' pesante di un semplice diritto di immagine.

Poi ovviamente ci sono i minori, i disabili, e tutte le condizioni che permettono di desumere dati sensibili.


Insomma, lo sport della caccia fotografica alle bipedi implumi e' sport pericoloso (oltre che inutile) MrGreen

avatarsenior
inviato il 11 Agosto 2025 ore 10:54

Sentenze importanti hanno dato torto al fotografo che aveva il diritto di fotografare ma, facendolo ha compiuto un altro reato: STALKING. Basta UNA sola foto per poter avere problemi.


Quali sentenze? Salt anche tu parli di sentenze ma ancora non ne escono fuori, l'unica citata riguarda una uomo in carrozzina che ha seguito a lungo una donna.

Stalking. Cosa è lo stalking?
In italia lo definisce il codice penale all'art. 621
"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate , minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita"
In buona sostanza ciò che caratterizza lo stalking è nelle " condotte reiterate " che ingenerano " un fondato timore per l'incolumità propria... "

e consentimi un solo scatto, ma anche di più se limitati ad un solo momento, non è condotte reiterate .

Se fotografi una ragazza tra la folla con un bel primo piano, questa puo' far intervenire le forze dell'ordine con una accusa di stalking che e' ben piu' pesante di un semplice diritto di immagine.


E nel caso lei si beccherebbe una querela per calunnia cosa ancor più grave anche perché certificata dalle stesse forze dell'ordine da lei chiamate.

Insomma, lo sport della caccia fotografica alle bipedi implumi e' sport pericoloso (oltre che inutile)


E questa tua conclusione è del tutto sbagliata oltre che inutile.

avatarsenior
inviato il 11 Agosto 2025 ore 11:08

Poi magari si scopre che quello che non vuole essere fotografato ha messo migliaia di selfie sui social.

avatarsenior
inviato il 11 Agosto 2025 ore 11:17

Non capisco perché ogni volta che si parla di fotografia street iniziano polemiche con previsioni terribili per i fotografi street e illazioni su supposte sentenze mai citate.
In fondo la cosa è semplicissima: in Italia si possono liberamente fotografare le persone in luoghi pubblici, sempre in Italia non è possibile, salvo alcune eccezioni, pubblicare tali fotografie senza il consenso del soggetto ritratto. In Europa riguardo i ritratti esiste il GDPR che però fa distinzione fra fotoamatore, può tenere nel suo archivio i ritratti senza il consenso del soggetto ripreso, ei professionisti e/o aziende che invece sono tenuti ad avere detta autorizzazione.
I soldoni: il fotoamatore può fotografare persone in luoghi pubblici anche senza il consenso del soggetto; può detenere tali fotografie senza essere soggetto a GDPR; non può pubblicare senza autorizzazione scritta, salvo eccezioni, tali fotografie. Tutto il resto è fuffa.

avatarsupporter
inviato il 11 Agosto 2025 ore 11:21

@Salt non esagerare dai: il reato di stalking è un reato BEN preciso.
Come la metti giù tu se in un bar chiedo a una ragazza se posso offrirle da bere è stalking.

E NON è così!!

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