| inviato il 19 Dicembre 2020 ore 20:08
sabato 19 dicembre: I sindaci veneti: "I divieti funzionano, oggi molta meno folla nelle strade". "In questo sabato prima di Natale i dati che stanno arrivando dai territori e dai colloqui con diversi sindaci sono confortanti e c'è molta meno gente in giro. Non ci sono gli assembramenti delle scorse settimane che hanno rappresentato un problema e favorito probabilmente i contagi. www.ilrestodelcarlino.it/cronaca/ordinanza-zaia-oggi-1.5832753 Oggi in Veneto entra in vigore la nuova ordinanza che impedisce gli spostamenti tra comuni dopo le 14. Sarà valida solo fino al 23 dicembre, visto che dal 24 al 6 gennaio sarà in vigore il nuovo decreto legge (più restrittivo). "Fino al 23 dicembre, ore 24, in Veneto è valida la nostra ordinanza - ha detto in conferenza il governatore Zaia -, la cosiddetta zona arancione 'light', con la chiusura dei confini comunali dalle 14. Poi dal 24 dicembre decadono gli effetti, perchè entra in vigore il provvedimento del Governo". |
| inviato il 20 Dicembre 2020 ore 19:27
Dopo Belgio e Olanda anche l'Italia blocca i voli per e dall'Inghilterra. Francia e Germania stanno valutando di sospendere i voli e i treni provenienti dalla Gran Bretagna. La Spagna chiede una "risposta coordinata" dell'Ue sullo stop dei voli con la Gran Bretagna, altrimenti procederà autonomamente come hanno fatto altri paesi. E' stato deciso lo stop ai voli con la Gran Bretagna (dalla mezzanotte di questa domenica). La decisione è stata ufficializzata dal ministro degli Esteri Luigi di Maio: "Il Regno Unito ha lanciato l`allarme su una nuova forma di Covid che sarebbe il risultato di una mutazione del virus". Interessati dalla misura anche gli scali lombardi: in particolare Malpensa, su cui convergono la maggior parte dei voli internazionali. Lo stop, secondo quanto riferito, riguarda sia i voli in arrivo che quelli in partenza. Il ministro della Sanità britannico Matt Hancock ha detto oggi che la diffusione della nuova variante di coronavirus individuata in certe zone nel Regno Unito è "fuori controllo". La diffusione della variante sta interessando in particolare l'area di Londra e del Sud dell'Inghilterra. Hancock ha quindi indicato che le restrizioni draconiane imposte dal premier Boris Johnson nelle aree classificate come Tier 4 potranno rimanere in vigore fino a quando non sarà effettuata la campagna di vaccinazione. Il ministro ha inoltre invitato la popolazione residente nelle aree più a rischio a comportarsi come se fossero infettati per arginare la diffusione del nuovo ceppo di coronavirus, che circola più rapidamente del precedente. fonti: www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Coronavirus-Olanda-e-Belgio-sospend www.ilgiorno.it/milano/cronaca/variante-covid-1.5836295 www.ilfattoquotidiano.it/2020/12/20/covid-litalia-sospende-i-voli-con- |
| inviato il 22 Dicembre 2020 ore 20:13
Ferme restando le disposizioni già introdotte dal decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, in materia di spostamenti all'interno o per il territorio nazionale nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, il testo prevede che: Nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, sull'intero territorio nazionale, si applicano le misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 per le cosiddette “zone rosse”, cioè le aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, sull'intero territorio nazionale, si applicano le misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 per le cosiddette “zone arancioni”, cioè le aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto. Negli stessi giorni, sono tuttavia consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione massima di 5.000 abitanti verso località distanti non più di 30 chilometri, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia; oltre agli spostamenti già consentiti, nel periodo compreso tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, tra le ore 5.00 e le ore 22.00, è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata della propria regione. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono. www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCorona Riepilogo zone:
 Gradi di mobilità:
 Modulo da utilizzare per motivare lo spostamento durante i periodi di coprifuoco Il modulo è lo stesso che era stato predisposto in occasione del Dpcm del 24 ottobre e già utilizzabile per le ordinanze in vigore nelle Regioni dove era stato stabilito il coprifuoco. Si tratta di un modello standard - che avranno a disposizione tutte le pattuglie delle forze di polizia - dove i cittadini dovranno indicare i motivi dello spostamento. I controlli verranno fatti a campione e chi non riuscirà a dimostrare il motivo indicato nell'autocertificazione, verrà denunciato L'autodichiarazione è in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-10/modello_autodichiarazio
 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Le attività che non chiudono Per sapere con certezza quali sono le attività e i negozi che restano aperti nei giorni “rossi” di Natale e Capodanno bisogna guardare agli allegati 23 e 24 contenuti del precedente Dpcm 3 dicembre. Più specificatamente, restano aperte sempre e non chiudono mai: Allegato 23 Commercio al dettaglio Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari) Commercio al dettaglio di prodotti surgelati Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici Ateco: 47.2), inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice Ateco: 47.4) Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e per il giardinaggio Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati Commercio al dettaglio di biancheria personale Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica) Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici Allegato 24 Servizi per la persona Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia Attività delle lavanderie industriali Altre lavanderie, tintorie Servizi di pompe funebri e attività connesse Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere fonte: quifinanza.it/info-utili/video/decreto-natale-attivita-aperte/444187/ Dpcm 3 dicembre in Gazzetta Ufficiale quifinanza.it/wp-content/uploads/sites/5/2020/12/dpcm_3dicembre2020.pd allegati spostamenti a Natale e Capodanno: quifinanza.it/wp-content/uploads/sites/5/2020/12/dpcm_3dicembre2020_al Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal |
| inviato il 27 Dicembre 2020 ore 17:05
Da domani, lunedì 28 dicembre, cambia il colore del semaforo: l'Italia passerà dall'attuale zona rossa alla zona arancione, secondo le misure previste dal decreto Natale che il governo ha varato per arginare la diffusione del coronavirus e che sarà in vigore fino al 6 gennaio. Nei giorni arancioni resta in vigore il coprifuoco tra le 22 e le 5, ma prima dell'entrata in vigore della limitazione si potrà circolare all'interno del Comune senza autocertificazione. Ci si potrà spostare dai piccoli comuni sotto i 5000 abitanti e nel raggio di 30 chilometri anche se questo significa uscire dalla propria regione. “Nei giorni 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio, sarà possibile, per chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti, spostarsi liberamente, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un'altra Regione), con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia: conseguentemente, sarà possibile anche andare a fare visita ad amici e parenti entro tali orari e ambiti territoriali” riportano nelle Faq del governo. Ne consegue che l'autocertificazione è necessaria per spostamenti all'interno del comune tra le 22 e le 5 o per giustificare spostamenti al di fuori del comune e/o della regione per motivi di necessità, lavoro, salute. Inoltre, è bene ricordare che nei giorni arancioni, è prevista la riapertura dei negozi con orari fino alle 21, per evitare che i clienti si concentrino in un orario ristretto e si creino assembramenti. Bar e ristoranti, invece, devono limitarsi all'asporto e di consegna al domicilio. Cosa prevede la zona arancione (28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio) Si può uscire dalla propria abitazione ma è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai comuni di residenza. Una norma riguarda i comuni più piccoli: si potrà uscire dal territorio dei comuni con meno di cinquemila abitanti entro un raggio di 30 chilometri. Non ci si potrà però muovere per andare nei comuni capoluogo, anche se si trovano entro un raggio di 30 chilometri. I negozi possono restare aperti fino alle 21 ma sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle ore 22, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli autogrill e i servizi di ristorazione di stazioni e aeroporti. Nelle Faq del governo si fa notare che "nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, gli spostamenti di un nucleo familiare convivente verso le seconde case sono sempre consentiti, dalle 5 alle 22, all'interno della propria Regione e sempre vietati verso le altre Regioni. È consentito lo spostamento verso la seconda casa, anche se intestata a più comproprietari, di un solo nucleo familiare convivente". Gli spostamenti verso le seconde case in una regione diversa dalla propria sono vietati dal 21 dicembre al 6 gennaio. Nel periodo considerato, quindi, "lo spostamento dalla seconda casa al luogo di lavoro non può essere addotto come motivo giustificativo di un nuovo rientro nella seconda casa, in un'altra regione, nello stesso periodo. Quindi si potrà tornare al lavoro ma poi non si potrà rientrare nella seconda casa". Per eventuali violazioni, la sanzione applicabile è quella amministrativa, da 400 a 1.000 euro, "eventualmente aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo". fonti: www.orizzontescuola.it/italia-zona-arancione-dal-28-dicembre-cosa-camb www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2020/12/27/italia-domani-zona-arancion |
| inviato il 30 Dicembre 2020 ore 21:12
Da domani, giovedì 31 dicembre e fino a domenica 3 gennaio, l'Italia tornerà ad essere zona rossa. Vietati gli spostamenti se non in due, una sola volta al giorno, e per andare da parenti o amici. Punto fermo del lockdown di Capodanno è che si trascorrerà in famiglia e che il coprifuoco scatterà sempre alle 22. Nei giorni in cui l'Italia sarà zona rossa sarà necessario portare sempre con sé l'autocertificazioneche motiva l'uscita da casa secondo le deroghe previste dalle norme che hanno definito le misure di contenimento dei contagi da coronavirus per questo periodo natalizio. Il modulo va compilato ogni volta che si esce – secondo le deroghe previste – e in caso di controlli va consegnato alle forze dell'ordine, che comunque hanno con loro il modulo in modo da poterlo compilare sul posto. SPOSTAMENTI Fermo restando che il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione è sempre un motivo legittimo di spostamento, e che è sempre possibile spostarsi per motivi di lavoro, salute o necessità, senza distinzione tra giorni e orari, fino al 6 gennaio sono vietati gli spostamenti fuori Regione, anche per andare a trovare parenti e amici. Ci sono alcune deroghe: nei giorni rossi (31 dicembre e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio) è possibile effettuare un solo spostamento al giorno per andare a far visita a parenti e amici, comunque per un massimo di due persone a cui si possono aggiungere i minori di 14 anni, i disabili o persone non autosufficienti; questi spostamenti saranno consentiti anche al di fuori del proprio comune, purché nella stessa Regione, sempre dalle 5 alle 22. – SECONDE CASE Fino al 6 gennaio sono consentiti gli spostamenti nelle seconde case all'interno della stessa Regione, ma solo dalle 5 alle 22. Sono invece vietati quelli in altre Regioni. – ATTIVITA' COMMERCIALI Restano aperti anche nei giorni rossi gli alimentari, le farmacie e le parafarmacie, i tabaccai, le edicole, le librerie, i parrucchieri, le lavanderie. Chiusi i negozi di abbigliamento, le gioiellerie, i centri estetici, i centri commerciali (ad esclusione degli esercizi consentiti). Chiusi per tutto il giorno bar e ristoranti, ma sarà consentito prendere cibo da asporto; prevista la consegna a domicilio dalle 5 alle 22. – SPORT È consentito svolgere sia attività motoria, individualmente e in prossimità della propria abitazione purché nel rispetto della distanza di almeno un metro e con l'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione, sia attività sportiva, ma anche questa solo in forma individuale ed esclusivamente all'aperto. Che cosa si rischia se si viola il divieto degli spostamenti? In questi casi l'articolo 1, comma 3, del Decreto Natale commina la sanzione amministrativa, da 400 a 1.000 euro, eventualmente aumentata fino a un terzo, qualora la trasgressione avvenga mediante l'utilizzo di un veicolo. fonti: www.orizzontescuola.it/italia-zona-rossa-dal-31-dicembre-al-3-gennaio- www.fanpage.it/politica/zona-rossa-dal-31-dicembre-lelenco-dei-negozi- www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2020/12/30/italia-zona-rossa-domani-re |
| inviato il 01 Gennaio 2021 ore 19:19
15 gennaio nuovo DPCM in arrivo Il governo ha precisato che qualsiasi decisione sarà presa sulla base dei dati epidemiologici che arriveranno dopo l'Epifania“ Non ne sono ancora noti i dettagli, ma è certo che il 15 gennaio arriverà un DPCM. L'epidemia in Italia, ha detto l'ISS nel suo ultimo report, è ancora “grave” e le restrizioni devono essere mantenute ancora “nel tempo”. Venerdì 15 gennaio scadono il decreto legge n.158 del 2 dicembre e il DPCM del 3 dicembre. Il primo ha bloccato i confini regionali dal 21 dicembre al 6 gennaio. Il secondo, invece, è quello che ha rinnovato il sistema a zone colorate. Questo prevede tre livelli di misure restrittive, a seconda della situazione epidemiologica delle singole Regioni. Si passa dalla zona gialla, il livello minimo, che non prevede particolari restrizioni oltre quella del coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino, alla zona arancione, che non permette spostamenti fuori dal Comune salvo casi di necessità e lavoro, e alla zona rossa, che non permette spostamenti fuori casa salvo casi di necessità e lavoro. Bar e ristoranti sono aperti soltanto in zona gialla, mentre nelle altre due è consentito l'asporto. Cinema, teatri, musei, palestre e piscine sono chiusi in tutta Italia. L'obiettivo del nuovo DPCM sarà, probabilmente, quello di prevedere indicazioni più precise e stabili per le Regioni in modo da evitare il caos normativo fra disposizioni locali e nazionali cui, purtroppo, ci siamo dovuti abituare. Il presidente del Consiglio è stato molto chiaro: il sistema delle zone gialle, arancioni e rosse rimarrà in vigore ancora per molto tempo. Potrebbe tuttavia arrivare una modifica relativa ai parametri che sanciscono il passaggio di una Regione all'altra. fonti: www.money.it/Nuovo-DPCM-in-arrivo-regole-zone-cosa-cambia-15-gennaio www.foggiatoday.it/cronaca/coronavirus-nuovo-dpcm-15-gennaio.html |
| inviato il 03 Gennaio 2021 ore 21:08
Domani, 4 gennaio, tutta l'Italia cambia zona da rossa ad arancione prima di tornare al rosso il 5 e il 6. -si possono effettuare spostamenti all'interno del proprio comune liberamente dalle 5 del mattino alle 22; -si possono effettuare spostamenti al di fuori del proprio comune per fare visita a parenti e amici ma sempre all'interno della propria regione; -non si può uscire dalla propria regione; ci si può spostare fuori dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, percorrendo una distanza non superiore a 30 chilometri e senza recarsi nel capoluogo di provincia

 fonti: www.today.it/attualita/4-gennaio-zona.html |
| inviato il 04 Gennaio 2021 ore 23:13
Attività motoria e sportiva durante le zone gialle, arancio e rosse Dalla pagina internet del Governo: «Nella “zona rossa" è consentito svolgere l' attività sportiva esclusivamente nell'ambito del territorio del proprio Comune, in forma individuale e all'aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri. È tuttavia possibile, nello svolgimento di un' attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all'attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza». Non è possibile invece spostarsi con la macchina e uscire dal proprio comune per poi effettuare l'attività sportiva in un altro comune, Si deve partire da casa e si deve tornare, non si può restare fuori. Attenzione...una cosa è l' attività motoria , un'altra è l' attività sportiva individuale . Per semplificare, con la prima si intende la camminata semplice, il passeggiare andando a zonzo giusto per sgranchirsi le gambe. Alla seconda, invece, cioè all' attività sportiva in forma individuale , corrisponde piuttosto la corsa, ma anche ad esempio l'uso "sportivo-di allenamento" della bicicletta per compiere tragitti più o meno lunghi. In bici potete andare a comprare ad esempio dei generi alimentari, oppure fare il giro del lago, la prima sarebbe attività motoria, la seconda attività sportiva. Ministero dell'Interno "Note a pagina 13": www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-11/circolare_dpcm_3_novemb Altra distinzione: -Sia il Dpcm del 3 novembre che quello del 3 dicembre, mantengono sul tema la medesima impostazione: per la zona gialla e la zona arancione le norme su attività motoria ed attività sportiva sono le stesse“. Si applicano le norme dell'Art.1 dedicato alla zona gialla. -Invece per la zona rossa, all'Art. 3 comma 4 lettera e) c'è una differenzazione: *Per fare attività sportiva si può uscire dal proprio Comune anche in zona arancione e rossa. *Per l' attività motoria in zona rossa vige la restrizione spaziale della «prossimità della propria abitazione» (È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie), al contrario non ne compare alcuna di restrizione geografica quando si parla di attività sportiva “ fonti: www.veronasera.it/cronaca/attivita-sportiva-faq-governo-fuori-comune-z www.bikeitalia.it/zona-gialla-arancione-rossa-attivita-sportiva/ www.gazzetta.it/active/02-01-2021/zona-rossa-fino-befana-eccetto-giorn |
| inviato il 05 Gennaio 2021 ore 13:21
Decreto legge, approvato nella notte del 4 gennaio dal Consiglio dei Ministri -Nuovo decreto Covid: 7 e 8 gennaio zona gialla rafforzata, 9 e 10 arancione per tutta l'Italia -Dall'11 gennaio scatta nuovamente la divisione in fasce. Sulla base del monitoraggio settimanale — che sarà esaminato dall'Istituto superiore di Sanità l'8 gennaio. Periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021 Il decreto stabilisce per il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, il divieto, su tutto il territorio nazionale, di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma; 9 e 10 gennaio 2021 Nei giorni 9 e 10 gennaio 2021, l'applicazione, su tutto il territorio nazionale, delle misure previste per la cosiddetta “zona arancione” (articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020). Saranno comunque consentiti, negli stessi giorni, gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Spostamenti nelle zone rosse Il testo del decreto legge conferma sino al 15 gennaio, nei territori inseriti nella cosiddetta “zona rossa”, la possibilità, già prevista dal decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, di spostarsi, una sola volta al giorno, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata della propria regione. fonti: www.affaritaliani.it/coronavirus/coronavirus-il-nuovo-decreto-italia-t www.altalex.com/documents/news/2021/01/05/emergenza-covid-19-nuove-reg www.quicomo.it/attualita/coronavirus/decreto-4-gennaio-zona-gialla-ara |
| inviato il 06 Gennaio 2021 ore 21:09
La zona gialla "rafforzata" Il 7 e l'8 gennaio tutte le Regioni d'Italia (compreso l'Abruzzo) saranno in zona gialla, ma "rafforzata" dal divieto di spostamento tra Regioni che il decreto-legge "ponte" introduce appunto fino al prossimo 15 gennaio. In sostanza, per quanto si sia tutti in territori gialli non ci si potrà spostare tra Regioni diverse, mentre in precedenza il Dpcm 3 dicembre, di per se stesso, lo avrebbe consentito. Per poter varcare il territorio regionale bisogna dunque avere delle motivazioni valide ammesse dalla normativa, quindi motivi di lavoro, necessità o salute. Il decreto-legge "ponte" fa ugualmente salva la possibilità di «rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione», con esclusione tuttavia «degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o provincia autonoma». Coprifuoco Dalle ore 22 alle 5 del mattino dopo è vietato circolare in strada salvo che per motivi di lavoro, situazioni di necessità o motivi di salute. Spostamenti All'interno della propria Regione ci si può spostare tra le ore 5 e le 22 senza autocertificazione, la mobilità è libera e non sono necessarie motivazioni. C'è il ricordato divieto di uscire dalla propria Regione, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute i quali andranno invece eventualmente motivati con l'autocertificazione. Negozi Tutti i negozi possono restare aperti e sono raggiungibili da chiunque all'interno dell'intera propria Regione. Bar e ristorazione In zona gialla possono effettuare il servizio al tavolo anche i locali del settore "ristorazione", solo però dalle ore 5 e fino alle 18. Tra le ore 5 e le 22 è invece consentito il servizio d'asporto, mentre il servizio a domicilio non ha restrizioni di orario. Parrucchieri e centri estetici Sono aperti i centri estetici, i centri benessere ed i parrucchieri o barbieri. Attività motoria e sportiva L'unica esplicita limitazione per lo svolgimento di tali attività è quella del rispetto degli orari di coprifuoco. Serve la mascherina per l'attività motoria, mentre per quella sportiva bisogna stare a due metri di distanza dagli altri. Visita a casa Il Dpcm 3 dicembre per la zona gialla «raccomanda fortemente» di non ricevere persone diverse da quelle conviventi. Ciò detto, è chiaro che non si tratta di un divieto, quindi essendo la mobilità libera all'interno di tutta la propria Regione, in zona gialla è possibile fare visita in un'abitazione privata a chi si vuole ed in quante persone si voglia, sempre nel rispetto però degli orari di "coprifuoco". Non è però possibile uscire dalla propria Regione per fare una semplice "visita a casa", anche se fosse andando in un'altra che sia sempre zona gialla. fonti: www.veronasera.it/cronaca/decreto-legge-norme-spostamenti-zona-gialla- corrieredellumbria.corr.it/news/italia/25781796/restrizioni-covid-zona
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| inviato il 09 Gennaio 2021 ore 17:03
9 e 10 gennaio 2021 Nei giorni 9 e 10 gennaio 2021, l'applicazione, su tutto il territorio nazionale, delle misure previste per la cosiddetta “zona arancione” (articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020). Saranno comunque consentiti, negli stessi giorni, gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
 Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato una nuova Ordinanza sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia (DM 30 aprile 2020), che si è riunita l'8 gennaio 2021. L'Ordinanza, che sarà in vigore a partire da domenica 10 gennaio, colloca in area arancione le seguenti Regioni:
 - Calabria - Emilia Romagna - Lombardia - Sicilia - Veneto. Come funzionano la visita a casa e gli spostamenti in zona gialla, arancione e rossa fino al 15 gennaio 2021 ?ai sensi del Dpcm del 3 dicembre scorso, tra due Regioni zona gialla ci si sarebbe potuti spostare liberamente. Al contrario, oggi, il decreto-legge "ponte" ha stabilito che è vietato entrare o uscire da una Regione verso un'altra, a prescindere dai loro "colori", salvo che per comprovate esigenze di lavoro, situazioni di necessità e motivi di salute che andranno autocertifiicati. Questo divieto vale per tutte le Regioni, sempre ad ogni ora e fino almeno al 15 gennaio 2021.“ www.veronasera.it/cronaca/decreto-legge-visita-casa-zona-gialla-aaranc La ripartizione delle altre Regioni e Province Autonome nelle aree gialla e rossa è la seguente, a partire da lunedì 11 gennaio: -area gialla:
 -Abruzzo - Campania - Basilicata - Friuli Venezia Giulia - Lazio - Liguria - Marche - Molise - Piemonte - Provincia Autonoma di Bolzano - Provincia autonoma di Trento - Puglia - Sardegna - Toscana - Umbria - Valle d'Aosta -area rossa: (nessuna Regione).
 Restano in vigore le restrizioni previste dal decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1. www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCorona *il 15 gennaio scadrà il Dpcm dello scorso 3 dicembre e ve ne sarà probabilmente un altro, con nuove disposizioni (ma sempre il sistema dei "colori") a sostituirlo. “ |
| inviato il 16 Gennaio 2021 ore 15:40
Il nuovo Dpcm cambia l'Italia dal 16 gennaio al 5 marzo Zona bianca (Rt sotto l'1) Nelle regioni che saranno in zona bianca (quindi con indice Rt inferiore a 1 e meno di 50 contagi settimanali ogni 100mila abitanti) è vietato: spostarsi fuori regione (a meno che non sopraggiungano necessità di lavoro, studio o salute), andare in giro senza mascherina, creare assembramenti, non rispettare il distanziamento, fare tavolate al ristorante e viaggiare in Paesi dove c'è una forte diffusione dle virus. E' invece consentito: spostarsi all'interno della propria regione senza il coprifuoco, andare al cinema, teatri, sale concerti purché con la mascherina e seduti a posti alternati; andare in palestra e piscina, giocare a calcetto e fare gli altri sport di contatto; andare al ristorante, in discoteca e fare aperitivi; fare shopping nei centri commerciali e viaggiare all'estero dove le frontiere sono aperte senza obbligo di quarantena al rientro. Zona gialla (Rt tra 0,5 e 0,99) Nelle aree in zona gialla (Rt tra lo 0,5 e lo 0,99 e con rischio 'basso' o 'moderato), è vietato: spostarsi fuori dalla propria regione, col coprifuoco uscire di casa dalle 22 alle 5, fare feste o raduni familiari in casa; sciare, andare in palestra, piscina o praticare sport di contatto; andare al teatro, cinema; frequentare bar e ristoranti dopo le 18; fare shopping nei centri commerciali dopo il weekend. Si potrà invece: andare al ristorante o al bar fino alle 18, ma seduti al massimo in quattro al tavolo, conviventi esclusi; prendere il cibo da asporto fino alle 22; farsi consegnare a casa cibo; frequentare musei nei giorni feriali ma con la mascherina e distanziati; allenarsi individualmente o fare jogging nel parco sempre però distanziati; viaggiare nei Paesi Schengen senza dover fare quarantena al rientro. Zona arancione (Rt superiore a 1) Nelle regioni classificate in zona arancione (Rt superiore a 1 oppure inferiore a 1 ma a rischio 'alto'), sarà vietato: spostarsi dal proprio Comune (salve comprovate esigenze di lavoro, studio o salute); andare all'estero; uscire dalle 22 alle 5; andare al bar e al ristorante di giorno e alla sera; frequentare palestre, piscine, cinema e teatri; fare shopping al centro commerciale nei weekend. E' al contrario consentito: spostarsi fino a 30 chilometri dal Comune (ma non verso i capoluoghi) se questo ha meno di 5mila abitanti; raggiungere la seconda casa anche se fuori dal proprio Comune (ma non se è fuori regione); praticare sport non di contatto (ma senza usare gli spogliatoi); fare una corsa al parco mantenendo la distanza; fare visita a parenti e amci, ma solo due persone (oltre ai minori di 14 anni) e non più di una volta al giorno; prendere cibo da asporto dal ristorante fino alle 22 (ma non dai bar) e farsi consegnare il cibo a casa senza limitazioni di orario. Zona rossa (Rt superiore a 1,25) Infine, nelle zone rosse (Rt superiore a 1,25 e a rischio 'alto' o 'moderato'), non si può: muoversi da casa; viaggiare all'estero; ristoranti, bar, gelaterie e pasticcerie sono chiusi tutto il giorno; così come i negozi (tranne gli alimentari e i negozi che vendono beni essenziali); fare sport; frequentare la scuola in presenza per i ragazzi delle superiori e della terza media (lezioni in dad). E' invece consentito: andare dal barbiere o dal parrucchiere, ma non in un centro estetico; farmacie, negozi di alimentari e con beni essenziali sono aperti; fare visita a parenti e amci, ma solo due persone (oltre ai minori di 14 anni) e non più di una volta al giorno; fare jogging individualmente, ma senza allontanarsi da casa. Fonti: www.ilrestodelcarlino.it/cronaca/dpcm-16-gennaio-1.5916315 www.repubblica.it/cronaca/2021/01/16/news/entra_in_vigore_il_nuovo_dpc C'è una novità nel nuovo Dpcm di gennaio: sarà sempre possibile, da oggi 16 gennaio in poi, raggiungere le seconde case, anche se si trovano in un'altra Regione e se quella Regione è di un colore diverso, magari rosso. Il Governo ha stabilito che sia sempre possibile andare al domicilio, alla residenza o all'abitazione, in quest'ultimo concetto rientrano le seconde case, anche quelle in affitto. Fonte: www.fanpage.it/politica/dpcm-16-gennaio-cambiano-le-regole-per-le-seco ........................................................................................................................................
 Nuove zone dal 16 gennaio:
 FAQ in aggiornamento www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal Le zone d'Italia rosse, arancioni e gialle In serata le ordinanze del ministro della Salute Roberto Speranza, cambiano colore, dal 17 gennaio, a molte regioni. Ecco come. Con le nuove ordinanze passano in: - zona rossa Lombardia, provincia autonoma di Bolzano e Sicilia . - zona arancione nove regioni: Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle D'Aosta. Restano in area arancione Calabria, Emilia-Romagna e Veneto. - zona gialla sei regioni virtuose: la Campania insieme ad altre 4 regioni e una provincia autonoma restano in fascia gialla. Sono: Sardegna, Basilicata, Toscana, provincia autonoma di Trento, Molise.
 Fonte: www.ilsole24ore.com/art/nuovo-dpcm-ecco-cosa-si-puo-fare-e-cosa-no-mus ........................................................................................................................................ IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, leparole «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile2021». 2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,le parole «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30aprile 2021». 3. Dal 16 gennaio 2021 al 15 febbraio 2021, sull'intero territorionazionale e' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi glispostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazionidi necessita' ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito ilrientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. 4. Dal 16 gennaio 2021 al 5 marzo 2021, sull'intero territorionazionale, ferme, per quanto non previsto nel presente decreto, lemisure adottate con i provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 1 e2, del decreto-legge n. 19 del 2020, si applicano le seguenti misure: a) in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazioneprivata abitata e' consentito, una volta al giorno, in un arcotemporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00, e nei limiti didue persone ulteriori rispetto a quelle ivi gia' conviventi, oltre aiminori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potesta'genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi;nelle regioni individuate ai sensi dell'articolo 1, commi 16-quater e16-quinques del decreto-legge n. 33 del 2020, l'ambito deglispostamenti di cui al primo periodo e' quello comunale, fatto salvoquanto previsto dalla lettera b); b) qualora la mobilita' sia limitata all'ambito territorialecomunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni conpopolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza nonsuperiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione inogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. 5. All'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, dopo il comma16-quater, sono aggiunti i seguenti: -«16-quinques. Le misure di cui al comma 16-quater previste per leregioni che si collocano in uno scenario di tipo 2 e con livello dirischio moderato si applicano, secondo la medesima procedura ed inpresenzadi una analoga incidenza settimanale dei contagi, anche alleregioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livellodi rischio alto. -16-sexies. Con ordinanza del Ministro della salute, adottata aisensi del comma 16-bis sono individuate le regioni che si collocanoin uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nelrelativo territorio si manifesti una incidenza settimanale deicontagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni100.000 abitanti, all'interno delle quali cessano di applicarsi lemisure determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, deldecreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e le attivita' sono disciplinatedai protocolli individuati con decreti del Presidente del Consigliodei ministri. Con i medesimi decreti possono essere adottate, inrelazione a determinate attivita' particolarmente rilevanti dal puntodi vista epidemiologico, specifiche misure restrittive fra quelle dicui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020.». Art. 2 Sanzioni 1. La violazione delle disposizioni dell'articolo 1 e' sanzionataai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020. Art. 3 Disciplina dei sistemi informativi funzionali all'implementazione delpiano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni daSARS-CoV-2 1. Al fine di dare piena, celere e trasparente attuazione al pianostrategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni daSARS-CoV-2 adottato con decreto del Ministro della salute 2 gennaio2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre2020, n. 178, e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri a caricodella finanza pubblica, una piattaforma informativa nazionale idoneaad agevolare, sulla base dei fabbisogni rilevati, le attivita' didistribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, deidispositivi e degli altri materiali di supporto allasomministrazione, e il relativo tracciamento. A tali fini, lapiattaforma di cui al periodo precedente tratta i dati relativi allevaccinazioni esclusivamente in forma aggregata. Nell'eventualita' incui il sistema informativo vaccinale di una regione o di unaprovincia autonoma non risultiadeguato a gestire i volumi di datirelativi alle vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni daSARS-CoV-2, su istanza della medesima regione o provincia autonoma,la piattaforma di cui al presente comma esegue altresi', insussidiarieta', le operazioni di prenotazione delle vaccinazioni, diregistrazione delle somministrazioni dei vaccini e di certificazionedelle stesse, nonche' le operazioni di trasmissione dei dati alMinistero della salute, nel rispetto delle modalita'di cui ai commi4, 5 e 6. 2. In coerenza con l'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020,n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, le operazioni di predisposizione e gestione della piattaforma dicui al comma 1 sono affidate al Commissario straordinario perl'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per ilcontenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19,di seguito «Commissario straordinario», il quale, in via d'urgenza,al fine di assicurare l'immediata operativita' della piattaforma, inconformita' all'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 delParlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, senza nuovi omaggiori oneri a carico della finanza pubblica, si avvaleprevalentemente del supporto di societa' a partecipazione pubblicache siano in grado di assicurare una presenza capillare sulterritorio e che prestino tale servizio a titolo gratuito. 3. Nel rispetto dei principi stabiliti dal piano di cui al comma 1e dal presente articolo, il Commissario straordinario si raccordaaltresi' con il Ministro della salute, il Ministro per gli affariregionali e le autonomie, i soggetti operanti nel Servizio sanitarionazionale e i soggetti attuatori di cui all'articolo 1 dell'ordinanzadel Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 32 dell'8febbraio 2020, nonche' con l'Agenzia Italiana del farmaco e conl'Istituto superiore di sanita', i quali, fermo restando quantoprevisto dal comma 7, possono accedere alle informazioni aggregatepresenti nella piattaforma di cui al primo periodo del comma 1, perlo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. Il Commissariostraordinario, d'intesa con il Ministro della salute e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, informa periodicamente laConferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano sullo stato di attuazionedel piano strategico di cui al comma 1. 4. Alle regioni e alle province autonome sono affidate le diversefasi della vaccinazione per la prevenzione delle infezioni daSars-CoV-2, ivi inclusa l'offerta attiva alle categorie di assistitiindividuate in base ai criteri indicati dal piano strategico di cuial comma 1. Le operazioni di prenotazione delle vaccinazioni, diregistrazione delle somministrazioni dei vaccini e di certificazionedelle stesse sono gestite dalle regioni e dalle province autonome,che le eseguono, in qualita' di titolari del trattamento, attraversoi propri sistemi informativi vaccinali. Nell'eventualita' di cui alterzo periodo del comma 1, ferma restando la titolarita' deltrattamento in capo alla regione o alla provincia autonomarichiedente, la piattaforma nazionale di cui al comma 1, gestita dalCommissario straordinario per conto della stessa ai sensidell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679, assicura tutte lefunzionalita' necessarie all'effettuazione delle operazioni diprenotazione, registrazione e certificazione, in regime disussidiarieta'. Il sistema Tessera Sanitaria rende disponibili allapiattaforma nazionale i dati individuali necessari alla correttagestione delle operazioni di cui al precedente periodo, in regime disussidiarieta'. 5. Fermo restando l'obbligo informativo posto in capo alle regionie alle province autonome ai sensi del decreto del Ministro dellasalute 17 settembre 2018, pubblicato nella GazzettaUfficiale dellaRepubblica Italiana n. 257 del 5 novembre 2018, istitutivodell'Anagrafe Nazionale Vaccini, al fine di consentire ilmonitoraggio dell'attuazione del piano di cui al comma 1, le regionie le province autonome, attraverso i propri sistemi informativi o,nell'eventualita' di cui al terzo periodo del comma 1, attraverso lapiattaforma nazionale, trasmettono al Ministero della salute tutte leinformazioni, relative alle somministrazioni dei vaccini per laprevenzione dell'infezione da Sars-CoV-2 su base individuale, inconformita' al predetto decreto 17 settembre 2018, con frequenzaalmeno quotidiana e comunque nel rispetto delle tempistiche e dellespecifiche tecniche pubblicate sul sito istituzionale dello stessoMinistero. Tale trasmissione e' effettuata in modalita' incrementalee include anche l'informazione sull'eventuale stato di gravidanzadella persona vaccinata. Le regioni e le province autonome, mediantei propri sistemi informativi o mediante la piattaforma nazionale dicui al comma 1, nei casi in cui quest'ultima operi in sussidiarieta',trasmettono altresi' i dati relativi alle prenotazioni dellevaccinazioni, in forma aggregata, al Ministero della salute, ilquale, tramite interoperabilita', per le finalita' di cui al primoperiodo del comma 1, rende disponibili alla piattaforma nazionale dicui al medesimo comma strumenti di monitoraggio sia delleprenotazioni sia delle somministrazioni dei vaccini. 6. I dati personali trattati attraverso la piattaforma di cui alcomma 1 in regime di sussidiarieta', alla data di cessazione delleesigenze di protezione e prevenzione sanitaria anche a caratteretransfrontaliero legate alla diffusione del COVID-19, individuata condecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta delMinistro della salute, e comunque entro il 31 dicembre 2021, devonoessere cancellati o resi definitivamente anonimi ovvero restituitialla regioneo provincia autonoma titolare del trattamento, ai sensidell'articolo 28, paragrafo 3, lettera g), del regolamento (UE)2016/679. 7. Per consentire lo svolgimento di attivita' di sorveglianzaimmunologica e farmaco-epidemiologia, il Ministero della salutetrasmette, in interoperabilita' con la piattaforma di cuiall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640, all'Istituto superiore di sanita' i datiindividuali relativi ai soggetti cui e' somministrata la vaccinazioneanti SARS-CoV-2 contenuti nell'Anagrafe Nazionale Vaccini. 8. Per il potenziamento dell'infrastruttura tecnologica eapplicativa dell'Anagrafe Nazionale Vaccini e' autorizzata la spesadi 966.000 euro per l'anno 2021. All'onere di cui al presente commasi provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di contocapitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dellasalute per il medesimo anno. Art. 4 Disposizioni urgenti per lo svolgimento di elezioni per l'anno 2021 1. In considerazione del permanere dell'emergenza da COVID-19 e delquadro epidemiologico complessivamente e diffusamente grave su tuttoil territorio nazionale: a) al comma 1 dell'articolo 31-quater del decreto-legge 28ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dallalegge 18dicembre 2020, n. 176, le parole «entro il 31 dicembre 2020» sonosostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2021» e le parole«entro il 31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 20maggio 2021»; b) al comma 4-terdecies dell'articolo 1 del decreto-legge 7ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27novembre 2020, n. 159, le parole «entro il 31 marzo 2021» sonosostituite dalle seguenti: «entro il 20 maggio 2021». Art. 5 Proroga di termini in materia di permessi e titoli di soggiorno 1. All'articolo 3-bis, comma 3, del decreto-legge 7ottobre 2020,n. 125, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n.159, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti:«30 aprile 2021»; b) le parole da: «alla cessazione» fino al termine del comma,sono sostituite dalle seguenti: «alla medesima data». Art. 6 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della suapubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,contestualmente a tale pubblicazione, e sara' presentato alle Camereper la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inseritonella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare. Dato a Roma, addi' 14 gennaio 2021 static.gedidigital.it/repubblica/pdf/2020/politica/doc_presidente_rep. DPCM 14 GENNAIO 2021 www.governo.it/it/articolo/coronavirus-il-presidente-conte-firma-il-dp ............................................................................................................................ |
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