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Concorso Fotografico - Le foto sono brutte e non premiamo nessuno


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avatarsenior
inviato il 23 Gennaio 2015 ore 14:09

Grazie falconfab. Non avevo riflettuto sul fatto che in questo caso i benefici sono solo di una parte.


avatarsenior
inviato il 23 Gennaio 2015 ore 16:49

ok, allora, in considerazione anche della risposta si può stimare il "danno" in qualche €cent (perdita di chance) non è il caso neppure di arrabbiarsi anche se, nel nostro ordinamento, anche qualche € di danno sono oggetto di tutela e quindi, a patto che tu sia disposto a spendere qualche migliaio* di €, potresti rivolgerti alla giustizia Eeeek!!! cosa che ovviamente sconsiglio! MrGreen

* in effetti però credo (bisognerebbe verificare un paio di cosette) che si possa adire al Giudice di Pace riportando le spese all'ordine di qualche € Eeeek!!! MrGreen

avatarsenior
inviato il 23 Gennaio 2015 ore 16:50

Secondo l'art. 1321 del codice civile italiano, il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
In questo caso dubito che si possa parlare di contratto in termini giuridici, in quanto mi sembra quanto mai vago il concetto di partimonialità qui insito.
Non è contenuto patrimoniale l'assieme delle foto, perchè è tutto da dimostrare il valore che hanno al di fuori di un diretto sfruttamento commerciale.
Ovvio che se si stampano cartoline da vendere c'è, ma metterle eventualmente sul sito o sui depliant di un ente di promozione è un legame molto vago: chi ne beneficia? Non l'ente, che non lucra sulle pubblicazioni. Forse gli affiliati, ma andiamo nel campo delle cento pertiche.
Non ha contenuti patrimoniali neppure il corrispettivo alle foto, cioè la partecipazione gratuita ad un concorso con la mera possibilità - non certezza - di accedere a un premio non patrimoniale (altrimenti siamo ai concorsi a premi, con autorizzazioni e tasse).
Cessando la natura di contratto dell'accordo in essere, risulta a mio avviso precaria l'argomentazione che conduce alla fattispecie del patto leonino: si configura più verosimilmente un atto di spontanea donazione, quindi di liberalità, a fronte della libera partecipazione ad una manifestazione diversa da un concorso a premi (non ne presenta alcun requisito), in cui il premio ha valore non patrimoniale ma di mero riconoscimento del risultato conseguito.
In tal senso è plausibile che la giuria (competente o meno, non fa differenza in termini giuridici) receda autonomamente dall'assegnare il premio, se considera insufficienti i requisiti dei concorrenti: esclusa la natura patrimoniale del premio, non si può neppure configurare un arricchimento illecito.
Non è detto che abbia ragione, ma provate a vederla sotto questo punto di vista.

avatarsenior
inviato il 23 Gennaio 2015 ore 17:20

Ok andrea, il tuo ragionamento ha certamente un suo fondamento ed è probabilmente il più corretto. Per amore di conversazione sposo la tesi opposta e ti faccio notare che il valore patrimoniale del premio è apprezzabile (circa 300€) e che, in più occasioni (soprattutto nell'ambito della contrattualistica pubblica), le supreme corti (cassazione civile e consiglio di stato), hanno riconosciuto la "perdita di chance"* meritevole di tutela patrimoniale concedendo un risarcimento al danneggiato. Qui l'analogia appare chiara. Quindi, in questo concorso aperto al pubblico si può ben ipotizzare che la partecipazione sia legata proprio al valore patrimoniale del premio (la presenza o meno di autorizzazione e tasse non ci è data di sapere e comunque ininfluente in sede civile). Trovo quindi che l'istituto che più si avvicini sia quello dell'offerta al pubblico (1336cc) che, nel caso concreto, si sarebbe perfezionato (e conseguentemente reso irrevocabile) con la consegna delle fotografie da parte dei partecipanti.
Il valore patrimoniale corrispettivo, potrebbe essere lo sfruttamento economico della manifestazione in se (biglietti, sponsor, ecc.).

in tal caso, quindi, ci potremmo trovare di fronte ad un contratto dal quale, una delle due parti, in virtù di una clausula vessatoria, potrebbe recedere unilateralmente mantenendo il diritto di sfruttamento delle opere d'ingegno (foto). E lo fa proprio quando l'obbligazione prevede la sua prestazione principale (consegna del premio).

Ergo, ripeto, trovo che in un mondo ideale si potrebbe invocare la tutela del danno che, a lume di naso, è possibile stimare nell'ordine di qualche centesimo di € Eeeek!!!

Ciò detto, più che nella natura del negozio, trovo che il punto debole di questa tesi sia proprio nell' agiuridicità della valutazione soggettiva della giuria che, a tutela della propria autorevolezza, non pone garanzie (ad es. il c.d. regolamento di scelta oppure terzietà).


p.s. stavo inoltre pensando che, se non ricordo male, la chance tutelata riguarda anche beni non patrimoniali. Pertanto, nel caso concreto, il giudice potrebbe ritenere meritevole di tutela anche il possibile "onore" derivante dalla vittoria.

avatarsenior
inviato il 23 Gennaio 2015 ore 17:53

Falconfab si vede che te ne intendi ma ho bisogno di un traduttore :)

avatarsenior
inviato il 23 Gennaio 2015 ore 18:02

@fabio,
ho provato a rileggere più volte il mio intervento e, dopo aver corretto qualche errore e chiarito qualche involuzione non so come semplificare ulteriormente. E' per questo che di solito cerco di spiegarmi per approssimazioni successive ma, vista la notevole qualità della risposta di andrea, trovo lecito supporre che abbia competenze giuridiche superiori alle mie (che si limitano alla laurea in giurisprudenza presa una vita fa e che ho coltivato molto di rado, prevalentemente in settori completamente diversi dal diritto civile, perché io... faccio tutt'altro Sorriso).

In ogni caso chiedi cosa non ti è chiaro e sarò lieto di spiegare MrGreen

avatarsenior
inviato il 23 Gennaio 2015 ore 22:37

Carissimi tutti, non c'entro niente con la giurisprudenza e ragionavo in base a un concetto tutto mio di senso comune, partendo dalla considerazione che parevano mancare i requisiti che qualificassero come contrattuale il rapporto intercorso.
Mi pare anche dubbio il paragone con le offerte al pubblico, perchè anche queste hanno la connotazione di contratto con la particolarità di essere rivolte non a un soggetto specifico ma alla collettività tutta.
Rimane quindi il nodo del contenuto patrimoniale, che non penso sia legato al valore in se del premio ma alla sua caratteristica patrimoniale (natura monetaria o di merce fungibile).
Se mi regalano un'edizione artistica del valore di 300 euro, mi sa che non si può considerare patrimonio: non ci pago le tasse o i creditori e non mi alleggerisce il bilancio famigliare di una cifra equivalente, come se fosse, che so, una fornitura di pasta, riso o carburante.
La motivazione più allettante per dare addosso ai volpacchioni potrebbe essere la frode o il raggiro (mi hanno indotto a dare loro un beneficio con promesse che non hanno mantenuto) ma si sconfina nell'ambito dei reati penali e questo è un bel problema, in quanto si esce dal principio civilistico della verosimiglianza di fattispecie per entrare in quello penalistico della presunzione di innocenza. In altre parole, il giudice non sentenzia più in base all'evidenza ma in base alla prova di colpevolezza al di là del dubbio e l'onere della prova è a carico dell'accusa.
Ultima considerazione, che chance ha perso un'opera che una giuria ha qualificato come inadeguata ad essere premiata?
Mi sa che il riconoscimento del valore economico dell'opportunità sia fattispecie leggermente differente, tipo "mi hanno indebitamente escluso da un concorso che è andato a buon fine ed è inappellabile" oppure "per colpa di qualcuno ho mancato un colloquio di lavoro e hanno assunto un altro". Qui il discorso è " ho fatto un colloquio ma non hanno assunto nessuno perchè non ci hanno reputato all'altezza"...
In sintesi, ho scelto la via più complicata per dire che....forse è meglio lasciar perdere!!

avatarsenior
inviato il 23 Gennaio 2015 ore 23:47

Ma che sia meglio lasciar perdere è pacifico :) qui stiamo solo ragionando di filosofia del diritto civile.
Il mio richiamo all'offerta al pubblico è riferito alla fase precedente alla consegna delle foto o della partecipazione al concorso quando i concorrenti sono ancora potenzialmente tutte le persone con capacitá di agire. Il momento in cui s'identifica il contraente, l'offerta al pubblico si perfeziona in un vero e proprio contratto e le parti ne sono vincolate. Altrimenti, se non ci fosse stata consegna delle foto, l'offerta si sarebbe potuta ritirare (con i dovuti modi) rendendo legittima l'azione degli organizzatori.

Il premio messo a concorso ha un doppio valore. Il primo è di tipo onorifico. Corrisponde alla "soddisfazione" ed al "divertimento" che non hanno valore patrimoniale. Sicchè, un gioco, rientra senza alcun dubbio nella fattispecie a-contrattualistica.
Un premio, invece, se non è meramente simbolico (una coppa), ha un valore economico che, nella maggior parte dei casi è di natura patrimoniale. Sicchè un libro antico, un manufatto, un'opera d'ingegno, avendo un valore, possono essere oggetti di contratto. Diversamente non si potrebbeto compravendere questi beni... per capirsi, basta pensare ad un contratto che prevede il baratto di un libro per una fotografia. Esso è perfettamente valido. Mentre, per ovvie ragioni, non è possibile "acquistare" l'onore... sicchè, un accordo che lo "ceda" o lo compri non potrebbe configurarsi di natura contrattuale.
Lo stesso vale per l'amore, l'affetto, la salute, ecc. Quello che può essere oggetto di accordo a contenuto patrimoniale è solo una prestazione ma non di certo il "sentimento". Sicchè se vado a gardaland e non mi diverto non posso chiamare in giudizio il parco dei divertimenti perchè oggetto del contratto era solo la prestazione (se c'è stata) che, presumibilmente, mi avrebbe divertito.
Il fatto che su una parte del patrimonio non si paghino le tasse (almeno non ancora) non vuol dire assolutamente nulla. infatti anche capitale giacente sotto al materasso non viene tassato (su questo qualche economista potrebbe dissentire ma è il caso semplificare) così come ci sono opere d'arte dal valore elevatissimo che non possono essere sottratte alla tutela giudiziaria (s'immagini ad un'assicurazione su un opera rinascimentale...).
Chiarito questo, si apre un secondo argomento. La vittoria ad un concorso, per un professionista, ha un valore apprezzabile economicamente? Certamente si ed anche se di difficile stima, in termini di pubblicità potrebbe (anche se non credo sia questo il caso) essere stimato anche in diverse migliaia di € (si pensi al festival di San Remo).
Ciò detto, ritengo difficile percorrere la strada della non patrimonialità a meno che l'organizzatore non fosse don Pietro della parrocchia del sacro Cuore.




avatarjunior
inviato il 27 Gennaio 2015 ore 19:00

Bhe devo dire che la decisione della giuria è a dir poco originale, d'altro canto anche in altri concorsi mi sono trovato di fronte alla seguente clausola nel regolamento:

La giuria si riserva di non assegnare il primo premio nel caso in cui le foto non siano considerate
all'altezza dei requisiti richiesti.


Inoltre mi capita abbstanza spesso di leggere regolamenti nei quali gli organizzatori propongono temi talmente specifici sottolineando risvolti intellettualoidi che mi sembrano piuttosto difficili se non quasi impossibili da condensare in una immagine vi cito quest'ultimo tema sul quale mi sono imbattuto poco fa:

"La confront...azione: il confronto che diventa azione, le differenze come fonte di arricchimento".

Secondo me con un titolo del genere o si accetta un po' tutto oppure se ci si incaponisce a voler trovare quella foto che davvero riesca a rappresentare perfettamente "il conforto che diventa azione vista attraverso le differenze come fonte di arrichhimento" si arriva alla fine a dire : nessuna foto sottomessa risponde ai requisiti .... ma va !?



avatarsenior
inviato il 27 Gennaio 2015 ore 19:32

Ahahahah il titolo però è veramente originale..

avatarsenior
inviato il 27 Gennaio 2015 ore 19:41

Motivo per cui non ho mai partecipato a nessun concorso: loro si cuccano tutti i diritti non esclusivi in cambio di un premio che il più delle volte vale 100 volte meno di quello che avrebbero speso 15 anni fa pagando i fotografi.

Purtroppo questo meccanismo dei concorsi sta spopolando ovunque e fa sempre il pienone di iscritti.

avatarsenior
inviato il 27 Gennaio 2015 ore 20:33

Secondo me, alla fine di tutte le disquisizioni viene fuori la tendenza/necessità, comune a tutte le istanze di aggregazione, di separare sempre più nettamente i circuiti amatoriali da quelli professionali.
Io sono un fotografo (fotografo...parole grosse!!) amatoriale, ho partecipato solo a una mostra a livello di comitato rionale e le foto me le hanno rese. Se le fossero tenute, mi avrebbe fatto piacere. Se parteciperò a qualcos'altro, sarà sempre in questi termini e con questi fini.
Un professionista ha - ovviamente - un'altro passo e ha pieno diritto ad esigere ben altre tutele.
La maniera più efficace per mettere ordine nelle cose secondo me è:
1) farsi "sentire" con gli organizzatori, in modo da dare loro piena coscienza delle problematiche
2) lasciare agli amatori i concorsi con deficit normativi (e queste manifestazioni non decolleranno mai...) e prendersi quelli organizzati con professionalità.
Penso modestamente che siano molto di più i concorsi a vivere di fotografi, che non i fotografi a vivere di concorsi.

Che cosa ne pensi di questo argomento?


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