| inviato il 06 Marzo 2017 ore 14:31
idem.... ma la somma delle lettere del mio nome e cognome provocherebbe questa scritta : (c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 2017 non è il massimo dal lato estetico.... il legislatore sornione, in preda ai soliti sonniferi, si è dimenticato di permettere pseudonimi |
user117231 | inviato il 24 Aprile 2017 ore 16:27
Tutto utile. Ma credo che basti il possesso del RAW per rivalersi in qualunque sede. |
| inviato il 04 Giugno 2018 ore 17:11
Scusate se riapro questo topic dopo un anno, però mi sorge spontanea una domanda(e magari potrebbe essere utile anche ad altri un chiarimento). Se pubblico una foto sul web (che sia un social oppure un sito di fotografia come juza)senza marchiare in nessun modo la foto ne perdo la proprietà ? Se Pincopallino posta la mia foto senza permesso, posso fargliela levare (avendo come prova il raw), oppure una volta finita "nell'internet" non posso più fare niente ? |
user117231 | inviato il 04 Giugno 2018 ore 17:59
Si. Diventa mia istantaneamente. |
| inviato il 04 Giugno 2018 ore 19:09
Se pubblico una foto sul web (che sia un social oppure un sito di fotografia come juza)senza marchiare in nessun modo la foto ne perdo la proprietà ? No, ma sarà più laborioso provare che la foto è tua dato che non avevi sottolineato (con la firma sovraesposta) che quella immagine non l'avevi regalata al pubblico. Rimane a livello legale , come prova che è stata da te scattata, il file origine (nei dati exif appaiono anche la reflex e l'ottica usata). Se Pincopallino posta la mia foto senza permesso, posso fargliela levare (avendo come prova il raw), oppure una volta finita "nell'internet" non posso più fare niente ? Puoi procedere con la richiesta di cancellazione formale ed eventualmente appoggiarti ad un avvocato. |
| inviato il 04 Giugno 2018 ore 20:17
Un altra domanda di pertinenza, aggiungere l'anno e' essenziale ai fini legali? |
| inviato il 04 Giugno 2018 ore 20:26
Si, come riportato all'inizio del post: Art. 90. Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni: 1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell'art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente; 2) la data dell'anno di produzione della fotografia; 3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata. Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli artt. 91 e 98 a meno che il fotografo non provi la mala fede del riproduttore. |
| inviato il 04 Giugno 2018 ore 20:30
Grazie precisissimo. |
user23063 | inviato il 04 Giugno 2018 ore 21:00
Alcune precisazioni: Capo II, Art. 8 È reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale nelle forme d'uso, ovvero, è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radio-diffusione dell'opera stessa. Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d'arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero. Art. 23 Dopo la morte dell'autore il diritto previsto nell'art. 20 [diritto di paternità] può essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli, e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti. L'azione, qualora finalità pubbliche lo esigano, può altresì essere esercitata dal Ministro per la cultura popolare. Sezione III, art. 25 I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte (precedentemente erano 50 anni, estesi a 70 nel 1996) Art. 27 Nelle opere anonime o pseudonime, fuori del caso previsto nel capoverso dell'art. 8, la durata dei diritti di utilizzazione economica è di settant'anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale essa è stata effettuata. Se prima della scadenza di detto termine l'autore si è rivelato o la rivelazione è fatta dalle persone indicate dall'art. 23 o da persone autorizzate dall'autore, nelle forme stabilite dall'articolo seguente, si applica il termine di durata determinato nell'art. 25. Art. 32-bis. I diritti di utilizzazione economica dell'opera fotografica durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'autore. |
| inviato il 04 Giugno 2018 ore 21:48
“ Diventa mia istantaneamente „ mi hai fatto morire Elleemme e Fadeslayer grazie per le risposte Il dubbio mi era nato perchè qualche anno fa leggevo (non ricordo la fonte) che pubblicando le foto sui social se ne perdesse la paternità, ma alla luce delle normative sopra citate o era un articolo vecchio o semplicemente scemenze. Grazie ancora |
user117231 | inviato il 05 Giugno 2018 ore 6:54
Seriamente. Qualcuno di voi si preoccupa di chi potrebbe andare in spiaggia a prendersi un secchio di sabbia ? Ovviamente NO. Con le fotografie digitali nel 2018 è quasi la stessa cosa. E tra un decennio varranno meno della sabbia.. |
| inviato il 05 Giugno 2018 ore 7:13
Sante Parole gattone |
user28347 | inviato il 10 Giugno 2021 ore 14:13
scusate ,non ho letto tutto,se io pago in accordo un fotografo una sua foto in raw dopo posso dire che l'ho fatta io? solo per curiosità chiedo |
| inviato il 10 Giugno 2021 ore 17:44
Dichiereresti il falso. Se acquisti il file é solo x fini commerciali. |
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