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richiami elettronici, vietato ?


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user1802
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inviato il 24 Luglio 2012 ore 12:40

Lauro... seguendo i tuoi consigli per mimetizzarsi si puo usare la seconda variante stando a 10m e non ti vedono nemmeno eheheh... ovviamente scherzo e consiglio vivamente un approccio diplomatico e civile.


avatarsenior
inviato il 17 Luglio 2015 ore 19:50

Ho letto i vostri post , è noto sich!!!, che vi è grande confusione. Per la mia professione che esercito da circa trentanni, sento la necessità e in un certo senso l'obbligo a fare per quelle che sono le mie conoscenze in materia giuridica alcune precisazioni:
Innanzi tutto bisogna fare un distinguo tra Caccia "Venatoria" e Caccia "Fotografica" o "Osservazione degli Uccelli" , nella madre lingua americana " birdwatching".
La l. 157/92 non riporta una definizione di cosa debba intendersi per attività venatoria. Secondo la giurisprudenza prevalente della Corte di Cassazione, la nozione di esercizio di attività venatoria è piuttosto ampia e comprende "non solo l'effettiva cattura od uccisione della selvaggina, ma anche ogni attività podromica o preliminare, nonché ogni atto desumibile dall'insieme delle circostanze di tempo e di luogo che, comunque, si appalesano diretti a tale fine (Cass. Sez. III, 16 aprile 2003, n. 18088)". Tali sono l"'essere sorpreso nel recarsi a caccia, con l'annotazione sul relativo tesserino, in possesso di richiami vietati; il vagare o il soffermarsi con armi, arnesi o altri mezzi idonei, in attitudine di ricerca o di attesa della selvaggina" (Cass. pen., sez. III, 5 luglio 1996, n. 6812).

Inoltre, «costituisce esercizio di attività venatoria anche il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla, senza che tale attitudine possa considerarsi esclusa dal fatto che il cacciatore abbia il fucile scarico ed aperto, potendo essere, proprio perchè aperto, rapidamente caricato ed utilizzato per abbattere la selvaggina (Cass. 15/11/2000 n. 14824, 10/9/1997 n. 8890)».

L'esercizio della caccia "può essere provato anche in base ad elementi presuntivi, che rivelino unicamente il proposito di attività venatoria. Tale è la situazione di chi si trova con fucile e cartucciera in evidente atteggiamento di caccia, a nulla rilevando che il fucile sia scarico ed aperto" (Cass. Civ. sez. I, 10 settembre 1997, n. 8890).

Infine, costituisce esercizio venatorio con mezzi vietati il semplice vagare o soffermarsi con l'autovettura in zona ricca di selvaggina così da poterla abbagliare con i fari, anche in assenza di armi o di capi abbattuti. Cass. Civile , Sez. I,sentenza n. 2793 del 24 gennaio 1989.
E' esercizio venatorio non solo ogni atto diretto all'abbattimento e alla cattura degli animali selvatici, ma anche l'attività prodromica di appostamento e di ricerca della fauna (Cass. Pen. Sez. III, sent. n. 8322, 23 luglio 1994), mentre costituisce atteggiamento di caccia l'ispezione di trappole predisposte per la cattura di richiami vivi (Cass.pen. ,Sez. III, 15 gennaio 1999 n. 452).
Pertanto, i RICHIAMI o ATTIRANTI da caccia per uso venatorio, e per l'ABBATTIMENTO dei VOLATILI o di qualsiasi PREDA , vivi, sonori o inerti sono severamente vietati dalla Legge nazionale sulla Caccia- L.157/92. I primi sono composti da uccelli vivi; i secondi, da dispositivi che imitano il canto degli uccelli o dell'ungulato e dei suoi piccoli;  gli ultimi, da sostanze inerti che attirano la preda a livello visivo od olfattivo. Il divieto assoluto ai richiami da caccia sussiste per quelli sonori a funzionamento meccanico, elettromagnetico  ed elettronico.  L'articolo 21, lettera "r" ,della Legge 157/1992 sulla Caccia, infatti,  recita testualmente:  "E' vietato a chiunque usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono."
La Legge prevede anche l'applicazione di sanzioni amministrative e penali per chi contravviene a tale divieto. Nonostante l'articolo di legge, sono, però, tantissimi coloro che, affacciandosi al mondo venatorio per la prima volta,  non riescono a capire quali siano i richiami da poter usare per la caccia e quali no, anche perché sul mercato non esiste alcun divieto di vendita dei richiami sonori meccanici ed elettronici. Questi ultimi, infatti, vengono regolarmente prodotti e commercializzati dalle aziende, realizzando, di fatto, il solito paradosso all'italiana, ovvero il divieto d'uso, ma non di vendita.
Ma che senso ha comprare dei richiami da caccia elettronici e tecnologicamente avanzati senza, poi, avere la possibilità di usarli?
Il paradosso è presto svelato: i richiami sonori meccanici, elettronici ed elettromagnetici si possono usare solo per hobby della fotografia o come già specificato ut supra nel "birdwatching", cioè nell'attività hobbistica di osservazione degli uccelli e dello scatto di foto alla specie stessa. 
Conclusione usare richiami così come dettati sopra per fare scatti a volatili e altro non costituisce alcun reato e alcuna sanzione.
Spero di essere stato di aiuto alla comunità di Juza. Buona luce a tutti. Pires:-P

avatarmoderator
inviato il 18 Luglio 2015 ore 9:15

x Pires e non solo:
L'utilizzo di richiami elettromagnetici da parte dei cacciatori è punito penalmente perché viene considerato esercizio venatorio con mezzi vietati. Nel caso dei fotografi tale sanzione non sarebbe applicabile.

Tuttavia l'utilizzo di apparecchiature di richiamo può interferire negativamente con le attività degli uccelli e in tal caso si configura un disturbo deliberato vietato ai sensi dell'art. 21 lett. o) della legge 157/92. La norma vale però solo per le specie protette . La sanzione amministrativa viene comminata ai sensi delle disposizioni regionali .Cool

Ufficio Studi e Legislazione
Corpo Forestale dello Stato
Ispettorato Generale
www.juzaphoto.com/topic2.php?l=it&t=64820&show=8

avatarsenior
inviato il 11 Marzo 2017 ore 12:44

Scusami ELLEMME, non capisco il tuo intervento (Sorry "Sic?!)
Dalla lettura del tuo post, constato da parte tua, una grande confusione al mio scritto.
Avv. Giuseppe Re- alias PIRES

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