| inviato il 20 Maggio 2019 ore 14:48
Io credo che l' articolo 90 si riferisca alla stampa. E che per malafede si intenda il ritaglio dei suddetti dati. In un social, il nome dell' autore e la data di pubblicazione sono una garanzia e la malafede del riutilizzatore sia esplicita (essendoci una pubblicazione precedente della stessa foto da parte di un' altra persona). Al contrario, pubblicando foto fatte da altre persone, vuol dire autodichiararsi autore di quella foto. Il problema sorge se qualcuno pubblica una tua foto prima di te o se la cancelli dopo averla pubblicata. A quel punto è difficile da dimostrare. |
| inviato il 20 Maggio 2019 ore 15:19
E bravi i ragazzi di Facebook....! Comunque la sentenza che hai citato afferma una "proprietà presunta" per le foto caricate nel profilo fb. |
| inviato il 20 Maggio 2019 ore 15:24
Infatti. Secondo me il pericolo maggiore è Instagram. Tanti profili chiedono il tag. A quel punto loro sono coperti legalmente e tu hai ceduto parte dei diritti. |
| inviato il 20 Maggio 2019 ore 15:35
Ciao ragazzi sto seguendo con attenzione questo interessante dibattito. Siccome la questione della compilazione dei metadati è chiaramente aggirabile visto che pur salvandoli nel jpg c' é il modo per eliminarli, l' unico modo per accertare la paternità dello scatto fotografico è quello di essere in possesso del raw. Firmare la fotografia lo trovo di pessimo gusto e pure in questo caso si può rimuovere benissimo. Quindi avere il raw è l' unico modo...però poi se devo andare da un avvocato, anche vincendo la causa probabilmente non mi ripagherebbe di tutto lo spreco di tempo ed energie.... |
user81826 | inviato il 20 Maggio 2019 ore 15:41
La firma si toglie ma la rimozione lascia dei segni, e dopo confronto con l'originale la malefatta esce fuori. |
| inviato il 20 Maggio 2019 ore 15:54
“ anche vincendo la causa probabilmente non mi ripagherebbe di tutto lo spreco di tempo ed energie.... „ Sarebbe interessante sapere da qualcuno del campo come vengono calcolati i risarcimenti, se sono effettivamente ridicoli rispetto al dispendio di energie o meno. |
| inviato il 20 Maggio 2019 ore 15:57
“ l' unico modo per accertare la paternità dello scatto fotografico è quello di essere in possesso del raw „ Quando i raw si usavano ancora poco, c'era anche il sistema del ritaglio di una cornice. Tu ritagliavi tipo 100 px sui quattro lati della foto e pubblicavi la foto ritagliata. In caso di controversia, tu eri l'unico al mondo ad avere quella cornice che completava perfettamente la foto in questione. Un po' come un puzzle. O come la scarpetta di Cenerentola... |
| inviato il 20 Maggio 2019 ore 15:59
“ Sarebbe interessante sapere da qualcuno del campo come vengono calcolati i risarcimenti, se sono effettivamente ridicoli rispetto al dispendio di energie o meno „ A meno che tu non dimostri un maggiore danno subito (sottolineo "dimostri"), ti viene riconosciuto il cosiddetto "equo compenso" per la tua fotografia. |
| inviato il 20 Maggio 2019 ore 16:00
Mah, perdonate il controcorrente, ma io sarei contento se usassero una mia foto per qualcosa.... nel mio modo di vedere, se la metto sul web, implicitamente la do' in pasto a chicchessia, quindi il signor qualunque non mi deve chiedere nulla, prende e usa come ritiene piu' opportuno. E se poi ci guadagna, potevo svegliarmi io e sfruttare l'opportunita' che lui ha saputo cogliere e io no. Diverso e' se il lavoro era su commissione e l'hanno usato senza pagarmi. |
| inviato il 20 Maggio 2019 ore 16:12
La firma utile per il copyright dovrebbe essere un bel pataccone(logo) coprente. No foto no party. |
user81826 | inviato il 20 Maggio 2019 ore 16:13
A me invece non frega nulla della gloria di vedere una mia foto usata da qualcuno dopo averla rubata. Implicitamente se metto una foto sul web è per condividerla in quanto mia, e chi la volesse usare dovrebbe chiederla. |
user172437 | inviato il 20 Maggio 2019 ore 16:25
A me non hanno mai rubato una foto! fanno così schifo?!? |
| inviato il 20 Maggio 2019 ore 16:29
Interessante l'interpretazione del Tribunale di Roma citata nel link dello studiolegaleacp, ma è riferita ad una sentenza di primo grado; si dovrebbe vedere cosa verrebbe fuori da eventuali ricorsi nei gradi di giudizio successivi per capire se quella sentenza possa essere definitivamente accettata come una naturale estensione del citato art. 90. Il fatto è che normalmente nessuno si sogna di sostenere spese e grattacapi di un ricorso per risarcimenti di quell'entità (in effetti non è chiaro come vengano calcolati e se ci siano criteri oggettivi in merito), e quindi normalmente ci si ferma al grado più basso di giudizio, dove però è possibilissimo che un altro Tribunale interpreti la Legge "alla lettera". In altre parole, servirebbe un intervento decisivo da parte della Cassazione per stabilire se le note generiche sul diritto di riproduzione, presenti su una pagina Facebook o su un sito come questo, possano assumere un valore equiparabile alle indicazioni specifiche di Legge; anche perché queste ultime comportano la presenza di almeno un dato (l'anno di produzione) particolare per ciascuna immagine, che invece nelle note generiche non è presente. Tra l'altro, questa equiparazione comporterebbe come conseguenza collaterale che, tanto su Juza come su Facebook o altrove, sarebbe chi vuol lasciare le proprie immagini al pubblico dominio a trovarsi obbligato a specificarlo, mentre mi pare che la prassi giurisprudenziale sia sempre stata orientata in direzione contraria, ovvero che sia il titolare interessato a far valere il proprio diritto ad avere l'obbligo di specificarlo in riferimento a ciascun singolo oggetto su cui detiene tale diritto (il famoso simbolo di copyright da apporre su ciascuna immagine). |
| inviato il 20 Maggio 2019 ore 16:42
“ A me non hanno mai rubato una foto! fanno così schifo?!? „ Ah, bé... io delle mie dico che sono troppo belle e il mondo non le capisce... |
| inviato il 20 Maggio 2019 ore 16:46
Daniele, l'anno di produzione può essere ricavato dai metadati. Così come nome dell'autore e indicazioni di contatto, indispensabili per che in buona fede vuole chiedere l'autorizzazione a pubblicare. |
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