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L'articolo 21 della Costituzione italiana (2)


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avatarsenior
inviato il 11 Aprile 2021 ore 18:19

Un saluto a tutti gli amici di Juzaphoto. Vorrei condividere un mio pensiero riguardo il fondamento costituzionale della libertà di parola in tutte le sue forme come descritto all. art 21,

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Articolo 21 (testo integrale)
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria [cfr. art.111 c.1] nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

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La Costituzione italiana è FONTE PRIMARIA DI DIRITTO.

La libertà di opinione è un diritto costituzionale assoluto ed è su esso che viene basata la democrazia: se io intendo esprimere la mia opinione, dire la mia idea, e dunque divulgarla in ogni forma, ho il diritto di farlo.

La libertà di stampa è una delle garanzie che un governo democratico, assieme agli organi di informazione (giornali, radio,televisioni, provider internet) dovrebbe garantire ai cittadini ed alle loro associazioni, per assicurare l'esistenza della libertà di parola e della stampa libera.

La fotografia è una forma di espressione.

avatarsenior
inviato il 11 Aprile 2021 ore 18:42

Il problema è che la fotografia può scontrarsi con libertà altrui, in particolare di soggetti ritratti senza autorizzazione o di cui venga ritratta una proprietà ecc., che sono altrettanto tutelate da quella stessa Costituzione.
Senza contare lo spinoso problema delle fake news, ovvero di comunicazioni che vengono spacciate per "fatti oggettivamente riconosciuti e accertati" quando invece sono semplici opinioni o supposizioni ancora da verificare; in questi casi, anche il modo in cui viene presentata una comunicazione è importante per far si che questa rimanga, appunto, un'opinione e come tale ne sia costituzionalmente ammissibile la pubblicazione e diffusione.

avatarsenior
inviato il 11 Aprile 2021 ore 18:51

@Daniele - concordo con il tuo pensiero ed è appunto per questo motivo che ho aperto il 3D. Nello specifico la fotografia è una di quelle attività che investe sia il campo della documentazione che l'arte. Ed è appunto nel caso della documentazione che il problema diventa spinoso.

avatarsenior
inviato il 11 Aprile 2021 ore 19:09

Il fatto è che non sempre è immediatamente chiaro se abbiamo superato un limite legale o meno; ad esempio, la Legge consente ai cacciatori di entrare liberamente in una proprietà altrui, purché non sia recintata e sempre nel rispetto delle distanze da abitazioni ecc.; questo può far credere, a molti, che anche con una fotocamera al collo si abbia il medesimo diritto. La differenza, però, è che se il cacciatore da quella proprietà esce con una lepre morta non commette alcuna infrazione perché quella lepre non è in alcun modo assoggettabile a proprietà privata (se uscisse con una gallina ferita, per cavarsela dovrebbe provare che la sta portando all'ospedale Sorriso), mentre se il fotografo esce con una foto, quella conterrebbe nella quasi totalità dei casi dati riguardanti la proprietà privata in cui si era introdotto (forse con la sola esclusione di macro di insetti e simili).
Purtroppo anche fotografando in una pubblica piazza non si è matematicamente sicuri di non ledere il medesimo diritto, anche se con qualche cautela dettata dal buonsenso possiamo agire con maggior sicurezza.

avatarsenior
inviato il 11 Aprile 2021 ore 19:16

Mah, in tal senso si è espressa più volte la giurisprudenza. Se il soggetto non è immediatamente distinguibile ovvero in primo piano non è necessario il consenso. Anche quì siamo al limite, sarà poi un giudice a decidere....
Il caso della proprietà privata è diverso, perchè è consolidato che tutto ciò che puoi vedere con gli occhi puoi anche fotografare....

avatarsenior
inviato il 11 Aprile 2021 ore 19:26

che tutto ciò che puoi vedere con gli occhi puoi anche fotografare....


non e' detto...
gia' l'uso di un teleobiettivo e' considerato "mezzo di intrusione".

avatarsenior
inviato il 11 Aprile 2021 ore 19:43

non e' detto...
gia' l'uso di un teleobiettivo e' considerato "mezzo di intrusione".


certo se lo usi per guardare la vicina dietro alla finestra, sono d'accordo.... Stesso discorso vale per binocoli e cannocchiali.

Però ciò che intendevo è riprendere in palese evidenza di ciò che stai facendo da parte di eventuali soggetti presenti nella scena, non scatti "rubati".

Poi la pubblicazione degli scatti è ancora un'altra storia.

avatarsenior
inviato il 11 Aprile 2021 ore 20:14

In effetti il problema principale riguarda la pubblicazione degli scatti, perché è chiaro che non si può impedire di "vedere" ciò che le altre persone stanno facendo in luogo pubblico, quindi la semplice esecuzione di uno scatto in luoghi pubblici, per uso personale, equivale di fatto a vedere ciò che sta avvenendo intorno a te in quel momento; divulgare quegli scatti, invece, equivale a divulgare una qualunque notizia riguardante anche le persone eventualmente riconoscibili in quell'immagine. La Legge parte dal presupposto che non si può impedire di vedere ciò che avviene in luogo pubbligo, ma se ciò che vedi riguarda altre persone non ti concede il diritto di parlarne con chi vuoi senza il consenso degli interessati; la fotografia viene considerata esattamente nel medesimo modo: se la tieni per te non ci sono problemi, se la diffondi devi prima sincerarti che coloro che vi sono ritratti non possano trovarvi motivi di contrarietà. E qui nascono talora inghippi imprevedibili; ad esempio: una foto che non ritrae alcun gesto o atteggiamento discutibile, può semplicemente ritrarre una persona che per vari motivi, non necessariamente illeciti, non vuole che si sappia che in quel momento si trovava proprio in quella piazza.

avatarsenior
inviato il 11 Aprile 2021 ore 20:42

Si il diritto alla privacy prevale sulla libertà di espressione ovvero la pubblicazione e/o condivisione. In questo caso si apre un carosello interpretativo, perchè ogni scatto ha un contesto diverso e quindi anche interpretazioni diverse.

avatarsenior
inviato il 11 Aprile 2021 ore 20:59

C'e' anche un aspetto che norma la ripresa di altri inconsapevoli.

Si sconfina nello stalking...

avatarsenior
inviato il 11 Aprile 2021 ore 21:19

Si sconfina nello stalking..


Beh, per rientrare in quell'ambito, il fatto deve essere reiterato con continuità ed il soggetto deve aver già espresso il diniego....

avatarsenior
inviato il 11 Aprile 2021 ore 21:57

dipende dallo stato..
in alcuni stati bastano due fotografie da cellulare

avatarsenior
inviato il 11 Aprile 2021 ore 22:13

... due fotografie da cellulare


Se qui fosse così, la magistratura non avrebbe tempo per altro. Hai voglia che intasamento giudiziario....

avatarsenior
inviato il 30 Aprile 2021 ore 22:29

"La fotografia è una forma di espressione."...si è anche forma di espressione...ma non è che puoi pubblicare quel che ti pare cosa ben diversa per un disegnatore.

avatarsenior
inviato il 30 Aprile 2021 ore 22:46

@Vincenzo -
.ma non è che puoi pubblicare quel che ti pare cosa ben diversa per un disegnatore.


non è questo il senso del 3D. Infatti ci sono delle regole all'interno dello stesso articolo e cito nuovamente:

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.


... evidentemente non hai letto bene.

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