| inviato il 19 Dicembre 2020 ore 11:36
Ciao a tutti, Ultimamente mi sono sentito dire delle panzane allucinanti sulla garanzia, sia da negozi di fotografia, sia dai responsabili di una nota catena di elettronica. Essendomi occupato in passato dell'argomento, cercherò di riassumerne i concetti fondamentali. I SOGGETTI - Produttore e/o importatore - Commerciante (Codice del Consumo) o venditore (codice civile) - Consumatore finale (Codice del Consumo) o compratore (codice civile) I TIPI DI GARANZIA Garanzia legale di conformità È obbligatoria, prevista dal Codice del Consumo ed è il recepimento di una direttiva europea (99/44/CE) mirata ad armonizzare le norme sulla garanzia a livello comunitario. Riguarda il rapporto COMMERCIANTE – CONSUMATORE FINALE, per cui sono esclusi gli acquisti effettuati da aziende/professionisti. Prevede un periodo di copertura di 24 mesi per i beni nuovi e usati. Nel caso dei prodotti usati, è ammessa una riduzione (esplicitamente indicata, pena nullità), ma in nessun caso inferiore ai 12 mesi . Copre i vizi di conformità , ovvero i difetti/malfunzionamenti non causati da manomissioni, uso improprio, danni accidentali, normale usura o nel caso in cui le caratteristiche qualitative e/o funzionali non sono concordi con quanto pubblicizzato e/o la natura del bene. Il vizio va denunciato entro 2 mesi dalla scoperta. Qualora il vizio si presenti nei primi sei mesi, si presume presente sin dalla consegna. Nel caso si presentasse dal settimo al ventiquattresimo mese, l'onere della prova ricadrebbe sul consumatore, il quale dovrebbe dimostrare l'esistenza del vizio (facendo riferimento, ad esempio, a una perizia tecnica). NB: Un vizio presentatosi nel 24esimo mese potrà essere denunciato entro il 26esimo mese. Rimedi: - il ripristino gratuito della conformità (riparazione o sostituzione del bene) - riduzione del prezzo, proporzionata all'entità del vizio - risoluzione del contratto di compravendita (con la restituzione della somma pagata) Nel caso in cui il ripristino fosse eccessivamente oneroso o impossibile, oppure se lo stesso richiede termini troppo lunghi e/o provoca notevoli inconvenienti al consumatore, è sempre possibile scegliere tra la riduzione adeguata del prezzo o la risoluzione del contratto. GARANZIA LEGALE (ai sensi del CC) Gli acquisti fatti da professionisti/aziende, nonché gli acquisti tra privati, non sono regolati dal CdC, bensì dalle norme del CC: Art. 1490 - Garanzie per i vizi della cosa venduta Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa. Art. 1491 - Esclusione della garanzia Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi. Art. 1492 - Effetti della garanzia Nei casi indicati dall'articolo 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione. […] Art. 1495 - Termini e condizioni per l'azione Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o lo ha occultato. L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna , ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna. NB. Come già indicato, le stesse norme si applicano anche agli acquisti tra privati. Ciò nonostante, vi sconsiglio di fare affidamento su questo: sarebbe una vera e propria odissea, antieconomica e dai tempi ed esiti incerti. Le indicazioni che Juzaphoto dà per gli acquisti da privati sono ottime e non vanno sottovalutate. GARANZIA COMMERCIALE (o convenzionale) La garanzia convenzionale è a tutti gli effetti un contratto attraverso il quale, un soggetto (produttore, importatore, venditore o un terzo), si obbliga a titolo gratuito od oneroso, a riconoscere coperture di varia natura. Trattasi di garanzia NON prevista dalla legge, per cui facoltativa, che: - Integra ma non sostituisce la garanzia legale - È soggetta a condizioni e termini propri (spesso la troviamo con la dicitura “garanzia limitata”) ed è, entro tali limiti, legalmente vincolante per le parti. - Può ampliare le coperture tipiche della garanzia legale (ad esempio coprendo i “danni accidentali”) - A volte è un mero strumento di marketing ai limiti delle pratiche commerciali scorrette (come certe garanzie di 10 ANNI sui motori “inverter” delle lavatrici, se leggete le clausole vi verrà da ridere) Generalmente, i produttori offrono almeno un anno di garanzia convenzionale. Gli importatori, al fine di incentivare l'acquisto di prodotti di importazione ufficiale, offrono garanzie convenzionali proprie. Alcuni esempi: - i prodotti “Tamron” regolarmente importati in Europa, sono spesso coperti da 5 anni di garanzia “Tamron Europe”, quelli dell'importatore italiano (Polyphoto) son coperti dalla propria garanzia convenzionale, generalmente di 5 o 10 anni. - i prodotti ufficiali Nital e Rinowa hanno la garanzia di 4 anni - i prodotti M-Trading hanno la garanzia di 3 anni ecc. ALCUNE CONSIDERAZIONI IMPORTANTI: - I centri assistenza ufficiali possono limitare i loro servizi (siano essi gratuiti o a pagamento) ai soli prodotti importati e distribuiti da loro o dai loro partner. Inoltre, i produttori non sono tenuti a fornire ricambi e/o strumenti (hardware/software) ai riparatori indipendenti. Finora, le iniziative “right to repair” che hanno cercato di eliminare o limitare queste forme di monopolio, attraverso modifiche legislative, non hanno avuto successo (le lobby dei produttori sono forti ...). - In relazione al punto precedente, si fa notare che un prodotto parallelamente importato da un negozio italiano sarà obbligatoriamente coperto dalla garanzia legale di conformità di 24 mesi / garanzia legale di un anno (a seconda dell'acquirente). Il negozio potrà anche offrire eventuali coperture convenzionali (le famose estensioni). Finché operano tali coperture, la riparazione sarà un "problema" del venditore e dell'eventuale terzo fornitore dell'estensione. Una volta fuori garanzia, il prodotto potrebbe non essere accettato (per riparazioni a pagamento) dai centri assistenza ufficiali. Ciò premesso, l'acquisto di un prodotto "non ufficiale" va valutato attentamente considerando più parametri: risparmio immediato, vita utile del prodotto, affidabilità del venditore, rischio futuro di irreparabilità ecc. A volte il gioco vale la candela, altre no. - Non tutte le garanzie convenzionali sono trasferibili. - Alcune garanzie convenzionali, soprattutto se di lunga durata, possono prevedere clausole di riduzione della copertura su base temporale. Ad esempio, alcune garanzie per i danni accidentali prevedono una riduzione del valore rimborsato proporzionata all'età dell'oggetto. Un altro esempio è il punto 5 delle condizioni di garanzia Nital: Le parti estetiche, l'otturatore e le parti mobili dei prodotti Nikon muniti del certificato "4 anni garanzia Nital", data la loro intrinseca soggezione ad usura, non potranno beneficiare della garanzia convenzionale per il periodo relativo al secondo biennio di garanzia. - Si vedono spesso negozi che sull'usato offrono “6 mesi di garanzia” o addirittura “3 mesi”. Tale clausola è nulla. Il periodo MINIMO di garanzia per i prodotti usati è di 12 mesi. - I prodotti venduti come "non funzionanti" non sono coperti da alcuna garanzia, considerato che tale condizione è stata resa nota sin dall'inizio. - Per l'applicazione della garanzia legale NON è necessario conservare la scatola e/o gli accessori originali. Servirà ovviamente la prova d'acquisto. Nel caso del recesso ai sensi del CdC per gli acquisti a distanza, il corredo originale dovrà invece essere restituito (altrimenti il venditore potrà applicare una riduzione del rimborso commisurata alla risultante diminuzione del valore, lo stesso discorso vale qualora il prodotto venisse restituito in condizioni estetiche e/o funzionali non più “pari al nuovo”). - La vita utile dell'otturatore definita come numero di scatti “garantiti” o “testati”, sono una caratteristica pubblicizzata del prodotto e pertanto rientrante nella sua conformità, quindi coperti dalla garanzia legale. Teoricamente, superata tale soglia, il vizio sarebbe da imputare alla normale usura e non alla non conformità, per cui non coperto. In mancanza di un'indicazione ufficiale in merito, faranno fede le caratteristiche medie di un prodotto analogo. Eventuali riparazioni gratuite (o scontate) ulteriori rispetto alle coperture della garanzia legale e/o di eventuali garanzie convenzionali, rappresentato un gesto di “cortesia” (o se volete: fidelizzazione del cliente, marketing ecc.). - I venditori tendono a indirizzare gli acquirenti verso il produttore durante la copertura convenzionale, da qui è nata la famosa leggenda urbana de “il primo anno lo offre il produttore, il secondo il venditore”. Nulla di più sbagliato: nei due anni di garanzia legale di conformità, anche se sono presenti garanzie convenzionali, l'acquirente ha la facoltà di rivolgersi al venditore e far valere anche in via esclusiva la garanzia legale di conformità. Il discorso cambia qualora il difetto sia coperto unicamente dalla garanzia convenzionale (per esempio un danno accidentale): in tal caso la richiesta andrà fatta al fornitore di tale copertura. - Vi consiglio caldamente l'uso della PEC nella gestione delle richieste di applicazione della garanzia legale/convenzionale. Spero di essere stato utile, eventuali integrazioni o correzioni sono ben accette. |
| inviato il 19 Dicembre 2020 ore 15:22
Si, molto utile, grazie. “ l'acquisto di un prodotto "non ufficiale" va valutato attentamente considerando più parametri: risparmio immediato, vita utile del prodotto, affidabilità del venditore, rischio futuro di irreparabilità ecc. A volte il gioco vale la candela, altre no. „ Condivido appieno. |
| inviato il 19 Dicembre 2020 ore 17:41
“ Tutto sulla garanzia „ Una cosa imporrare relativa alla durata della garanzia legale, mi pare non sia stata detta, può essere di un anno o due: ilsalvagente.it/2018/10/15/perche-se-chiedo-la-fattura-la-garanzia-e-d “ regolati dal CdS „ “ sensi del CdS „ CdC forse è meglio, potrebbe confondersi col Codice della Strada |
| inviato il 19 Dicembre 2020 ore 20:21
È vero , non so perché ho scritto CdS (forse perché domani mi scade la patente ). Per quanto riguarda l'articolo citato, certamente rinunciando all'acquisto "da professionista", si hanno i due anni in quanto si agisce da "consumatore". |
| inviato il 21 Dicembre 2020 ore 21:50
E' meglio non dimenticarsi che sul web tutti possono scrivere qualsiasi cosa , dai terrapiattisti passando per i sostenitori delle scie chimiche fino ai sedicenti esperti giuridico fiscali . Il titolo dell'articolo segnalato da ilcentaurorosso è come minimo fuorviante : l'emissione di una fattura ( dal 2019 elettronica) ad un soggetto non esclude che il medesimo possa essere un ”consumatore finale“ e che quindi possa godere per il bene acquistato della garanzia biennale . Tanto è che per il consumatore finale , non titolare di partita Iva, nella compilazione delle fatture è previsto uno specifico codice destinatario : 0000000 (sette zeri) |
| inviato il 21 Dicembre 2020 ore 22:58
Giusta precisazione ma quello che mi premeva evidenziare e' la possibilità di un anno o due (in effetti il titolo dell'articolo e' fuorviante), cosa importante quando si compra usato in garanzia da privati. Riguardo al tecnicismo, considera che in occasione del bonus bici, gli stessi negozianti non erano preparatissimi sulla fattura elettronica (necessaria) vs. soggetti senza P.IVA. |
| inviato il 28 Luglio 2021 ore 19:01
Ciao Roberto… hai fatto una bella recensione su questa lente che penso sia davvero eccezionale…ho la z50 e ne sono davvero soddisfatto di questa ml…ti chiedo un parere su come andrebbe questa lente sulla piccola ml con adattatore… grazie! |
| inviato il 28 Luglio 2021 ore 19:25
? |
| inviato il 29 Luglio 2021 ore 10:26
@Basilio Leone, se hai domande rispetto alle mi recensioni mandami un messaggio privato, questo è uno dei miei post sul forum. Non so neanche di che lente stai parlando, ma in ogni caso scrivimi via MP, non qui! |
| inviato il 29 Luglio 2021 ore 13:24
Quindi se è p.iva la garanzia è un solo anno? A me han raccontato che anche per gli acquisti con fattura ora è due... Non è vero? |
| inviato il 29 Luglio 2021 ore 14:35
Lascia stare cosa ti raccontano. La garanzia legale italiana ha due fonti normative: il Codice del Consumo valevole per i consumatori (24 mesi) e le norme generali del C.C. (1 anno) che si applicano ai restanti contratti di compravendita (acquisti tra privati, acquisti con P.IVA). Non c'è stata nessuna riforma normativa recente che abbia introdotto novità. Poi, se certi produttori estendono la garanzia convenzionale, qualunque sia la durata di essa, anche oltre la sfera dei consumatori, questo è un altro discorso (vedasi la Nital che offre 4 anni a tutti, consumatori o professionisti). |
| inviato il 29 Luglio 2021 ore 18:50
Molto utile, non si potrebbe fare in modo che queste informazioni siano messe in evidenza sul sito, in maniera da essere velocemente ritrovabili? (magari nella sezione "recensioni") |
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