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Un tribunale stabilisce se una foto sia un'opera d'arte?


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avatarsenior
inviato il 06 Dicembre 2019 ore 22:17

Ottimo Alessandro. Un po' lungo, lo leggerò con calma. Mi pare aiuti a stringere il cerchio ancora di più. Paolo il vero problema infatti è quello per i fotografi, la inadeguatezza della tutela offerta dal diritto di autore per il frutto del loro lavoro. Sono convinto che se sia arte (in senso “universale”) o meno non gli interessa nulla. Domenica se riesco sarò curioso di assistere ad un talk al photolux con Zizola proprio sull'argomento. Ormai mi sono incuriosito... MrGreen Buon fine settimana.

avatarjunior
inviato il 06 Dicembre 2019 ore 22:49

L'art. 87 della lda definisce come semplice fotografia protetta "le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche."
Faccio fatica a non ricomprendere quell'immagine in questa definizione.
Cosa ne resti fuori, in senso generale, è altro discorso, però credo che nel ragionamento dei giudici di giusto ci sia che la valutazione va fatta in base all'anima del fotografo nel momento dello scatto, e non in base a fatti occorsi successivamente.

avatarsenior
inviato il 06 Dicembre 2019 ore 23:00

La legge è del 1941 e in un primo momento era molto punitiva nei confronti dei fotografi. Attualmente c'è questa distinzione sui tempi della tutela del diritto d'autore basata sul valore artistico dell'immagine ripresa dal fotografo. Siccome sull'estetica esistono le più disparate teorie (basterà leggere un dizionario filosofico per farsene un'idea) è consequenziale la difficoltà nel decidere quale sia il tempo corretto di scadenza del diritto alla tutela dallo indebito sfruttamento dell'opera. Sono anni che sul punto i giudici sono stati costretti a cercare di individuare una linea di confine tra documento artistico e non, ovviamente senza essere in grado di farlo con la certezza ed univocità che il diritto dovrebbe avere, dato che nessuno, neppure un cosiddetto critico d'arte, potrebbe farlo. Dovrebbe essere il legislatore ad agganciare la tutela del diritto d'autore a elementi non filosofici od estetici, ma concreti ed oggettivi.
In ogni caso, se devo dire la mia da magistrato ormai in pensione ed alla luce della normativa vigente, la sentenza del Tribunale milanese non convince, avendo trascurato di considerare la bravura e l'abilità del fotografo il quale ha saputo cogliere tempestivamente, immortalandolo, quel particolare momento di solidarietà ed allegria dei due protagonisti. Non si è trattato, insomma, di una semplice e banale ripresa di un evento in cui la perizia e la sensibilità dell'autore contano niente o ben poco, ma della cattura, tempestiva e competente, di una situazione significativa di stati d'animo e personali dei soggetti ripresi. Il successo dell'immagine, per quanto legato alla tragica scomparsa dei protagonisti ripresi, conferma del resto il valore di quella fotografia. Ma, ripeto, sarebbe auspicabile una disciplina più adeguata alla contemporaneità.
Mettendomi nei panni dei colleghi milanesi e degli altri giudici chiamati a decidere in casi simili, in cui sono richieste competenze che non fanno parte del bagaglio che si porta dietro un giurista, avrei prudentemente fatto ricorso a quelli che nel codice sono indicati quali ausiliari del giudice, cioè i consulenti tecnici. Lo stesso avviene comunemente nei processi in cui sia necessario accertare la dinamica di un sinistro stradale ovvero la perizia di un medico. Quindi, anziché assumere, impropriamente, la veste di critico d'arte, avrei scelto di avvalermi del giudizio di critici competenti in materia. In questo modo lo Smargiassi di turno se la sarebbe potuta prendere solo con i suoi colleghi!

avatarsenior
inviato il 06 Dicembre 2019 ore 23:50

Fabio, mi sembra che tu abbia chiarito molto bene il nocciolo della questione.

user177356
avatar
inviato il 07 Dicembre 2019 ore 2:00

Sono assolutamente d'accordo con la sentenza e le sue motivazioni.

In primo luogo, ritengo che la teoria istituzionale dell'arte (in base alla quale è arte ciò che viene riconosciuto tale dall' artworld ) sia l'unica filosoficamente e praticamente soddisfacente. Quella fotografia non gode di questo status: non mi risulta sia mai stata esposta in una galleria d'arte, od oggetto di critica da parte di un soggetto che dell'artworld fa parte, o comunque assimilata ad opere d'arte. Quindi non è arte .

In secondo luogo, dal contact sheet si deduce come il fotografo non abbia fatto altro che scattare una serie di foto, tutte dallo stesso punto di ripresa, senza alcuna esplorazione compositiva, senza alcun intento creativo, senza alcuna visione personale, senza alcuna caratterizzazione autoriale. Insomma, l'atto con il quale il fotografo ha realizzato quella foto difficilmente può fare pensare ad un intento artistico. Senza intento artistico, non c'è arte.





Si tratta di una foto iconica? Senza dubbio. Lo è grazie al fotografo? Non direi, o comunque solo in parte.

Dobbiamo riconoscere all'opera del fotografo che coglie un momento iconico, pur non potendo assurgere ad opera d'arte, una tutela legale superiore rispetto ad una foto di mero reportage? Se ne può discutere (io sarei in linea di principio contrario, ma non ho una posizione granitica al riguardo), ricordando che al momento la legge italiana non lo prevede.

Insomma, se c'è una possibile area di discussione non sta nella decisione dei giudici ma nella norma che i giudici sono stati chiamati ad applicare. Distinguere tra mera fotografia e opera fotografica a mio avviso ha senso, perché la fotografia può essere o non essere arte, e solo se lo è merita una tutela pari a quella delle altre opere d'arte.

avatarsenior
inviato il 07 Dicembre 2019 ore 4:04

mi spiace per il fotografo.

avatarjunior
inviato il 07 Dicembre 2019 ore 5:29

Io ho sempre sentito dire che le foto sono del fotografo, cioè di chi le fa, non di chi le guarda o di chi le usa per trarne benefici economici.
Vedi che se il fotografo era blasonato la questione cambiava.
Quindi per ogni buona cosa conviene mettere sempre il nome sulla fotografia.

avatarsenior
inviato il 07 Dicembre 2019 ore 7:00

La cosa interessante è che secondo i giudici era arte, quindi diritti per 90 anni dopo la morte dell'autore, se era dimostrabile un suo intervento alla realizzazione della foto, quindi metterli in posa, meglio se in uno studio fotografico che rafforzava questo fatto. Ora alla base del fotogiornalismo sta proprio nel non alterare la scena, essere la fedele riproduzione della verità, in questo caso non si tratta di arte e godi di solo 20 anni di diritti dal momento della scatto. Ripensandoci credo vada rivista la legge, mi auguro che non solo Tony ma anche altri fotoreporter si uniscano a far cambiare questo sopruso.

avatarsenior
inviato il 07 Dicembre 2019 ore 7:14

Infatti credo proprio che, laddove rilevare e provare in modo certo e oggettivo le differenze sia impossibile (come in questo caso), i distinguo vadano eliminati.
Non ha senso una legge che ponga due durate diverse dei diritti d'autore su una foto.
Il problema non é quindi la sentenza, ma la legge che ha costretto a questa sentenza.
La durata dei diritti d'autore va uniformata.

avatarjunior
inviato il 07 Dicembre 2019 ore 7:49

Se Ci vuole guadagnare basta che venda i negativi. O li metta allasta.
Quelli sono suoi al 100%
A differenza di adesso, a quel tempo avevano l'esclusiva almeno sul possesso del negativo

avatarsenior
inviato il 07 Dicembre 2019 ore 8:19

Scusate ma vi rendete conto che si cerca di definire un "opera" questa foto esclusivamente per avere i diritti sulla pubblicazione? La forma artistica qui viene richiesta per dare importanza al lavoro perché il proprietario vuole che venga pagato e non perché vuole che venga affisso in qualche museo!

avatarsenior
inviato il 07 Dicembre 2019 ore 8:43

che valore può avere il negativo se hai l'immagine gratis.
Se le cose stanno così allora uno potrebbe utilizzare le immagini di Berengo Gardin con più di 20 anni senza il suo permesso, tanto non è arte per la legge italiana, ha fatto solo click nelle sue immagini

user177356
avatar
inviato il 07 Dicembre 2019 ore 9:01

Trovo curioso che un sedicente magistrato in pensione, appassionato di fotografia, non tenga conto della normativa europea e delle convenzioni internazionali in materia di diritto d'autore, ed in particolare di fotografia.

Vediamo di colmare questa lacuna.

La Direttiva 2006/116/CE (che al riguardo riproduce le disposizioni previgenti della Direttiva 93/68) recita all'art. 6:

Protezione di opere fotografiche

Le fotografie che sono opere originali, ossia sono il risultato della creazione intellettuale dell'autore, fruiscono della protezione prevista dall'articolo 1. Per determinare il diritto alla protezione non sono presi in considerazione altri criteri. Gli Stati membri possono prevedere la protezione di altre fotografie.


Peraltro, il Considerando 16 della medesima direttiva richiama la Convenzione di Berna:

[...] Un'opera fotografica ai sensi della convenzione di Berna deve essere considerata originale se è il risultato della creazione intellettuale dell'autore e rispecchia la personalità di quest'ultimo, indipendentemente da qualsiasi altro criterio quale il pregio o lo scopo.[...]


Nella sentenza n. C-145/10 del 2001, la Corte di Giustizia europea ha inoltre sostenuto che :

Detto in maniera figurata ciò che rileva è che un fotografo dia il suo «tocco personale» alla fotografia.


Chiarendo che, in materia di ritratti fotografici:

Anche se l'oggetto principale di una siffatta fotografia coincide con la persona ritratta, residuano per il fotografo sufficienti potenzialità creative. Il fotografo può infatti determinare, inter alia, l'angolo visuale, la posa e l'espressione del viso della persona ritratta, lo sfondo, la definizione, nonché la luce e l'illuminazione.


Insomma, non sono i nostri giudici ad essere impazziti o ignoranti. Le norme, non solo quelle italiane, sono chiare in linea di principio; la loro applicazione può essere complessa in alcuni casi, ma quello della foto di Falcone e Borsellino non è uno di questi.

avatarsenior
inviato il 07 Dicembre 2019 ore 9:02

E che dire allora di Toscani, che il pulsante di scatto non lo preme nemmeno più da sè?
E' opera d'arte? di chi è la proprietà dell'immagine? Sua o di chi ha premuto?
Mamma mia, si fa complicata! Eeeek!!!

user177356
avatar
inviato il 07 Dicembre 2019 ore 9:05

Se le cose stanno così allora uno potrebbe utilizzare le immagini di Berengo Gardin con più di 20 anni senza il suo permesso, tanto non è arte per la legge italiana


Vedo che non hai proprio capito la questione.

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