| inviato il 09 Marzo 2017 ore 10:13
Riporto le testuali parole dell'articolo apparso oggi su Sole24Ore (autore Andrea A.Moramarco) ad ognuno le debite conclusioni. Alberto Foto senza nome ? Utilizzo consentito Se le fotografie non riportano il nome del fotografo o della ditta da cui dipende, della data e dell'autore dell'opera, la riproduzione delle immagini non è abusiva e non sono dovuti i compensi previsti dalla legge sul diritto d'autore. E nel caso di omessa menzione del nome dell'autore da parte di chi utilizza la foto non risulta nemmeno violato il diritto morale ad essere riconosciuto autore, in quanto non viene non viene messa in discussione la paternità della foto. Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di impresa. Sentenza 7 novembre 2016 n.12188 |
| inviato il 09 Marzo 2017 ore 11:05
Il problema qui non è tanto il nome sulla foto, quanto il fatto che il diritto d'autore tutela le "opere fotografiche" con carattere creativo e molto meno le "semplici fotografie". Le foto di personaggi celebri (ed è questo il caso della sentenza), che spesso sono le più redditizie, sono quindi, anche le meno tutelate, in quanto semplici fotografie. I paparazzi sanno bene che le foto hanno un grande valore prima di essere diffuse e scarsissimo valore una volta che sono state diffuse. |
| inviato il 09 Marzo 2017 ore 11:28
Nulla di strano: è quanto prevede la legge www.fotografi.org/diritto.htm “ Le immagini creative (cioè quelle nelle quali si ritrova una traccia interpretativa ad opera del fotografo) sono protette fino a 70 anni dalla morte dell'autore, ed è sempre obbligatoria la citazione del nome del fotografo. Le semplici fotografie, o foto non creative, sono invece protette per 20 anni dalla data di realizzazione, e la menzione del nome del fotografo è soggetta agli eventuali accordi fra le parti. In ogni caso, nel momento in cui il fotografo realizza le proprie immagini, è pienamente titolare di tutti i diritti, sia economici che morali. „ |
| inviato il 09 Marzo 2017 ore 12:03
Mi son letto la sentenza, è un po' più complessa di come viene raccontata nell'articolo. L'assenza del nome nella foto originale non pregiudica la paternità della foto, bensì solo il diritto di rivalersi contro chi l'ha utilizzata evitando di attribuire la stessa paternità che, come è stato appurato, era già omessa in origine. Il danno sull'utilizzo commerciale della foto non è stato richiesto quindi non vi era nulla da riconoscere. In sostanza chi ha intentato la causa voleva i danni "morali" perché questi han trovato la foto in rete, senza indicazioni dell'autore, e l'hanno ripubblicata. Cosa che accade in continuazione, in rete. |
| inviato il 09 Marzo 2017 ore 15:51
"Se non è zuppa è pan bagnato"...perchè dobbiamo sempre infilarci in sentenze celvellottiche dove un tribunale dice una cosa, un'altro ne dice un'altra e poi magari esce un dl che che "dovrebbe" sancire la diatriba con una terza soluzione? Un pochetto di "grano salis" e non di disperata ricerca della "genialata" è chiedere troppo???? Oggi con i dati degli strumenti digitali è possibile sapere tutto quello che si vuole di una foto e di chi l'ha fatta e quindi di chi sono i diritti, perchè dobbiamo andare ad Azzeccagarbugliare sempre tutto????? |
| inviato il 11 Marzo 2017 ore 1:01
seguo. |
| inviato il 12 Marzo 2017 ore 16:31
Buongiorno a tutti cari amici e colleghi fotografi, vi pongo un quesito di materia legale. In pratica mi è capitato di fotografare in un luogo privato dove la manifestazione è pubblica delle persone completamente dipinte nel corpo da testa ai piedi e quasi irriconoscibili, concerto. L'organizzatrice della manifestazione mi ha detto che se pubblico su internet quelle foto mi denuncia. Siccome i volti fotografati sono totalmente irriconoscibili dato la pittura che hanno sulla faccia e gli accessori che avevano sul volto vi chiedo a qualcuno di voi sia un po' di esperienza legale: se io le pubblico queste foto legalmente potrei essere perseguibile di denuncia? |
| inviato il 12 Marzo 2017 ore 17:22
Secondo me l'organizzatrice ti denuncia, come ha detto, poi sarà un giudice a giudicare chi ha ragione, ma intanto tu e lei avete speso soldi in avvocati e gli avvocati gongolano. |
user14286 | inviato il 12 Marzo 2017 ore 17:42
perfettamente d' accordo con Gio. comunque scattando in luogo privato, non esiste che pubblichi senza autorizzazione... |
| inviato il 12 Marzo 2017 ore 23:49
si ma la manifestazione è pubblica. |
| inviato il 13 Marzo 2017 ore 0:02
“ si ma la manifestazione è pubblica. „ Pubblica in luogo privato? Come funziona? Perché se è pubblica vuol dire che nel luogo privato può entraci chiunque senza necessariamente essere invitato dai padroni di casa. |
| inviato il 13 Marzo 2017 ore 0:09
infatti,però aspettiamo un forumista avvocato o navigato. |
| inviato il 13 Marzo 2017 ore 9:50
Per quel poco che ne so io hai diritto alla pubblicazione ma non hai i diritti commerciali. Se pubblichi le foto qui o in un qualsiasi altro spazio web non succede niente, se le vendi sei passibile di denuncia. |
user14286 | inviato il 13 Marzo 2017 ore 13:08
“ Pubblica in luogo privato? Come funziona? Perché se è pubblica vuol dire che nel luogo privato può entraci chiunque senza necessariamente essere invitato dai padroni di casa. „ Sì. Ma resta proprietà privata, ed è tutelato il diritto alla privacy. Un bar è un luogo pubblico, ma al tempo stesso, privato, tanto per dirne una. |
| inviato il 13 Marzo 2017 ore 13:56
“ Un bar è un luogo pubblico „ No, un bar è un luogo aperto al pubblico ma non è un luogo pubblico. |
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