“ Entrando più nello specifico delle regole deontologiche applicabili alle cronache riguardanti malati e soggetti in situazioni di sofferenza e di disagio, occorre richiamare il Codice che fin dal 1998 disciplina le condotte dei giornalisti in materia di privacy e, nel dettaglio, all'articolo 8, tutela il valore della dignità della persona come limite invalicabile all'esercizio del diritto di cronaca. Inoltre, all'art. 10 si specifica che «il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico» e che «la pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e sempre nel rispetto della dignità della persona». Senza sottacere il fatto che all'art. 3 si equipara la privacy negli ospedali a quella (assoluta) del proprio domicilio. „
Ruben Razzante NBQ