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inviato il 18 Dicembre 2012 ore 20:33
Ciao a tutti. Ultimamente sto lavorando per un locale notturno della mia zona. Questa settimana è successo che un cliente si fosse lamentato di una foto (che lui stesso aveva chiesto) pubblicata sul sito del locale. Ho letto online che il gestore del locale può affiggere un avviso all'ingresso nel quale dichiara che nel locale vengono fatte foto che possono finire sul sito internet. Ho provato a cercare online ma non sono riuscito a trovare nessun modulo ad esempio. Qualcuno di voi sa aiutarmi? |
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inviato il 19 Dicembre 2012 ore 0:51
non sono certo che l'esporre un cartello liberi il gestore dagli obblighi di rispetto privacy, anzi a nasi direi di no. ciao S |
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inviato il 19 Dicembre 2012 ore 2:16
Purtroppo ogni foto che sia effettuata in luoghi privati e colga il soggetto nel suo stile di vita privato necessitano di regolare liberatoria, notare che locali, pub, bar sono luoghi privati ad accesso pubblico non luoghi pubblici. Nel caso invece di luoghi pubblici se non si tratta di un ritratto, cioè se togliendo il soggetto la foto rimane leggibile, allora non hai bisogno di liberatoria. Per i lcartello se la registrazione o le foto vengono tenute per scopi di videosorveglianza o sicurezza non ci sono problemi, ma non puoi renderle pubbliche o diffonderle, cosa che invece tu faresti con il sito internet, credo che l'unico modo sia quello di far firmare la liberatoria in forma cumulativa durante le serate, o girare con un assistente che quando scatti con volti riconoscibili chieda ai presenti di firmare. Questi sono i termini legali di cui sono a conoscenza, per configurarsi comunque un reato va dimostrato che sono lesive dell'immagine di chi hai fotografato, nella maggior parte dei casi viene esclusivamente chiesta la rimozione dal sito. Preciso che non sono un legale, quindi comunque consiglio al proprietario del locale di chiedere ad un legale esperto in diritto d'autore e privacy. |
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inviato il 19 Dicembre 2012 ore 9:35
Se la persona ripresa chiede la cancellazione della foto l'operazione deve essere eseguita (in alternativa si può rendere irriconoscibile il viso). Se la persona ripresa chiede la consegna dei files o dei negativi, questi devono essere consegnati, ma dietro pagamento di un corrispettivo. Per pubblicare l'immagine di un cliente del locale (ritratto) per finalità promozionali, pubblicitarie occorre la sua autorizzazione (art. 96 legge 633/41). Eccezione: Quando, nell'inquadratura, il soggetto non e' un primo piano, ma mescolato nella folla in un momento pubblico, la fotografia diviene anche pubblicabile senza il consenso del ritratto. L'importante è che l'immagine in oggetto non sia in qualche modo lesiva della dignità della persona ritratta. Deve essere evidente che il soggetto della ripresa e' l'avvenimento e non la persona ( Il soggetto non deve prendere la maggior parte della scena arrivando alla quasi connotazione di un ritratto) x Giorgio: “ La discoteca, o sala da ballo, è un locale di pubblico spettacolo aperto al pubblico e principalmente destinato a intrattenimenti danzanti, dove si offre produzione di carattere artistico-musicale, dietro il pagamento di un corrispettivo. „ tratto da wikipedia ciao e buona luce, lauro |
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inviato il 19 Dicembre 2012 ore 13:08
Ciao Lauro si come definizione enciclopedica hai ragione, ma come definizione giuridica non credo sia applicabile, mi capitò di parlare di questo aspetto con un amico avvocato, che mi fece intendere che comunque si parla di luogo privato in cui la foto può contestualizzare abitudini sociali e personali che coinvolgono non solo la legge 633/41 sul diritto d'autore ma anche la legge 196/03 che tutela gli aspetti di privacy. Secondo quest'ultima legge (196/03) se si fornisce indicazioni sullo stato di salute, sull'orientamento politico, su abitudini sociali, sul credo religioso o sulla vita sessuale, tali documenti richiedono l'autorizzazione. A mio avviso rimane il dubbio sulla contestualizzazione e l'equiparazione tra documento elettronico e fotografia digitale.... il confine dipende molto da chi applica la legge nel momento in cui ci fossero diatribe.. E' anche riportato in modo stringato su wikipedia: it.wikipedia.org/wiki/Diritto_della_fotografia |
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inviato il 19 Dicembre 2012 ore 14:24
E' un luogo (aperto al) pubblico anche se circoscritto in un'area fisica ben definita (locale) ma accessibile da chiunque. Quello che deve essere tenuto ben presente è che a noi interessa la Privacy legata all'aspetto inerente al fotogiornalismo: Sono regolamentati dall'art 25 della "vecchia" 675/96, e poi dall'articolo 136 nel dlgs 196/2003, in sostanza rendono NON APPLICABILI le norme generali previste per la privacy, anche se all'interno di regole di comportamento. " Art. 25 legge 675/96. Salvo che per i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il consenso dell'interessato non e' richiesto quando il trattamento dei dati e' effettuato nell'esercizio della professione giornalistica e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalita', nei limiti del diritto di cronaca, ed in particolare dell'essenzialita' dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico". |
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inviato il 19 Dicembre 2012 ore 14:29
A me la discoteca, a livello giuridico, sembra più aderente alla definizione di luogo aperto al pubblico che di luogo privato. Da un mio codice di diritto penale commentato, sezione pubblica sicurezza: per luogo aperto al pubblico si intende quel luogo privato cui può accedere un numero non predeterminato, ancorché selezionabile, di persone eventualmente accomunate in ragione dell'attività da svolgere all'interno dello stesso, nei casi in cui l'ingresso può avvenire solo in certi momenti od osservando determinate condizioni (come un teatro, un cinema, un cortile o un pianerottolo condominiale, uno scompartimento ferroviario etc.) L'esistenza della legge 196/03 non implica automaticamente che sia inapplicabile la 633/41: sono in vigore ciascuna per le fattispecie regolate. Mi sembra che la risposta di Ellemme fosse corretta e sintetica: non c'è da tutelare solo la riservatezza, ma anche lo stesso diritto all'immagine al di là dei profili sulla privacy. |
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inviato il 19 Dicembre 2012 ore 21:22
Lauro concordo ovviamente da quanto hai segnalato, e non per polemizzare ma per essere sempre il più costruttivo possibile ci sono due termini che andrebbero approfonditi. 1) luogo pubblico e luogo aperto al pubblico sono due cose giuridicamente diverse, lo si evince anche dalla normativa degli spettacoli: www.cazacusfontanedanzanti.com/gfx/normativa.pdf dove il ministero delle finaze italiano identifica (cinema, teatro, bar, discoteca, ecc... ecc.. ) in luochi privati con accesso al pubblico, e distingue questi locali dai locali pubblici come definizione e regolamento, non credo che un giudice applicherebbe la regolamentazione del luogo pubblico se la foto è scattata in una discoteca o locale notturno. 2) Fotogiornalismo , nella richiesta in questione il sito internet è del proprietario del locale notturno, non è un sito ne di giornalismo ne di informazione, ma un sito di promozione commerciale di un attività privata, e in questi casi occorre autorizzazione in ogni caso se le immagini vengono usate con finalità promozionali, pubblicitarie, di merchandising o comunque non di prevalente informazione o gossip. Se hai altre informazioni che confutino questi punti sarò contento visto che avrò anche io maggior libertà di scattare e pubblicare. |
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inviato il 19 Dicembre 2012 ore 22:32
Concordo che : -per luogo pubblico si intende un bene materiale o immateriale accessibile a chiunque senza alcuna formalità . -per luogo aperto al pubblico si intende uno spazio/un'area in cui chiunque può accedere , limitatamente all'osservanza di alcune regole stabilite dal proprietario (es.orari di apertura e pag.to biglietto di ingresso..) La distinzione giuridica è dettata più per gli aspetti legati agli obblighi di imposta e di sicurezza. Se le immagini vengono esposte all'interno della proprietà o pubblicate nel loro sito per finalità di informazione e gossip (esempio: articolo su manifestazione-evento trascorso o futuro) possono in quest'ultimo caso essere divulgate tenendo presente che: - nel caso di ritratti serve l'autorizzazione della persona ripresa - non serve l'autorizzazione nel caso di immagini con più persone riprese nell'attività di svago (sono le stesse regole di riprese in luoghi pubblici). Da quanto mi risulta occorre un'autorizzazione se le immagini vengono usate con finalita' promozionali, pubblicitarie e di merchandising. ciao, lauro |
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