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sblocco provini fotografo


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avatarsenior
inviato il 17 Dicembre 2018 ore 11:48    

No visto che tu e la Tau date interpretazioni contrastanti e la Tau riporta una sentenza che si esprime in un certo modo vorrei sapere se ne esiste una contraria.

Ripeto mai successo che un fotografo sia stato obbligato a consegnare grati gli originali di foto di ritratto?

Legge sul diritto d'autore, leggetela al punto delle "fotografie semplici" -non artistiche


Non vedo perchè dovrebbero essere non artistiche

puoi evitare il maiuscolo nelle risposte fa maleducato e non cambia la sostanza

avatarjunior
inviato il 17 Dicembre 2018 ore 12:15    

Perdonani Mario ma non è che urlo, sottolineo l'importanza della cosa perchè non mi pare ci sia il tasto per sottolineare... ( o sì?).

Ad ogni modo se non ti basta la Legge sul Diritto d'autore...ehehe non so cos'altro dire... infrangiamo tutti la legge e freghiamocene... MrGreen

Non è io che do la mia interpretazione... ho letto la sentenza! tu invece ti appropri di un concetto riportato dandolo per valido perchè espresso da Tau nonostante sia estrapolato da un contesto espositivo più complesso e di cui ho parlato nel mio commento... fai te..

Sul perchè dovrebbero essere non artistiche è la legge (ancora) a prevederlo, non io.
Ti basta cercare un po' in rete comunque (artistiche = apporto creativo tale da renderle "uniche" perchè "interpretate" ecc. ; non artistiche cioè semplici = foto elaborate con tecnica richiesta dalla professione esercitata...più semplice di così)

Ad ogni modo :

Legge sul diritto d'autore L. 22 aprile 1941 n. 633

TITOLO I
Disposizioni sul diritto di autore

CAPO I
Opere protette

Art. 1

Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia , qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

In particolare sono comprese nella protezione:
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
5) i disegni e le opere dell'architettura;
6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II ;

CAPO V
Diritti relativi alle fotografie.

Art. 87

Sono considerate fotografie ai fini dell'applicazione delle disposizioni di questo capo le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche.

Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.

Art. 88

Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia, salve le disposizioni stabilite dalla Sezione II del Capo VI di questo titolo, per ciò che riguarda il ritratto e senza pregiudizio, riguardo alle fotografie riproducenti opere dell'arte figurativa, dei diritti di autore sull'opera riprodotta.

Tuttavia se l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro.

La stessa norma si applica, salvo patto contrario a favore del committente quando si tratti di fotografia di cose in possesso del committente medesimo e salvo pagamento a favore del fotografo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo.


CAPO VI
SEZIONE II
Diritti relativi al ritratto.

Art. 96

Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente.

Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del 2/a, 3/a e 4/a comma dell'art. 93.

Art. 97

Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o colturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.

Art. 98

Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione può dalla persona fotografata o dai suoi successori o dai suoi successori o aventi causa essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso del fotografo, salvo pagamento a favore di quest'ultimo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo.

Il nome del fotografo, allorché figuri sulla fotografia originaria, deve essere indicato.

Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 88.


Più di così c'è solo internet...
Se poi i fotografi vogliono continuare a trattenere presso di sè gli originali, ripeto, occhio perchè oltre al civile, esiste il penale!

Se fossi un professionista non riterrei il massimo subire un procedimento penale perchè "secondo me ho diritto di tenere le fotografie"... ed in ogni caso non ti fai una bella pubblicità facendo pagare un sovrapprezzo per consegnare ciò che è in diritto del titolare avere.

Però mi pare che tu voglia continuare a pensarla come vuoi (come è giusto che ognuno faccia per carità).

Ciao :)

avatarsenior
inviato il 17 Dicembre 2018 ore 13:32    

(artistiche = apporto creativo tale da renderle "uniche" perchè "interpretate" ecc. ; non artistiche cioè semplici = foto elaborate con tecnica richiesta dalla professione esercitata...più semplice di così


Appunto e credo che nessun buon professionista della foto di cerimonia non comprenda nel suo servizio anche scatti "interpretati" tenuto conto che

Abbiamo dunque visto come la Legge possa proteggere appieno le immagini "opera dell'ingegno", cioè quelle fotografie dove, indipendentemente dalla perizia tecnica, sia possibile riconoscere un apporto creativo. Il fotografo che dunque intenda produrre immagini che possano essere protette a tutti i sensi dalla Legge dovrà curare che le sue fotografie contengano sempre, quando possibile, una traccia del proprio gusto stilistico, o di studio compositivo. Ovviamente, determinare se e quanto un'immagine sia frutto dell'ingegno creativo non è cosa semplice per nessuno; sarà cosa buona, dunque, "aiutare" chi dovesse essere chiamato a valutarla tenendo presente, ad esempio, che:

a) L'uso corretto della tecnica di illuminazione non è un elemento di creatività, mentre è lo è l'uso interpretativo della luce. Dunque, l'uso di una gabbia di luce per fotografare un oggetto metallico è semplice perizia tecnica, ma il ricorso a luce leggermente ambrata per rendere l'atmosfera più calda ed intima è creatività.

b) Il rispetto assoluto di un lay out può offrire materia per svuotare di significato l'apporto creativo del fotografo. Al contrario, il fatto che sia stato il fotografo a dovere decidere in merito alla disposizione degli oggetti, pone l'autore nella posizione di chi ha contribuito, grazie al suo "styling", all'efficacia espressiva dell'immagine.

c) Scegliere un punto di vista corretto nell'eseguire una ripresa di reportage non è necessariamente sintomo di creatività; tuttavia, dimostrare di aver fatto ricorso ad un catadiottrico per isolare idealmente il soggetto dallo sfondo, o di avere utilizzato il controluce per drammatizzare la scena, o di avere appositamente inserito l'elemento umano per rendere "vivo" il paesaggio, elevano l'operazione tecnica ad operazione compositiva.

E così via.


Senza contare che tutti i fotografi di buon senso propongno servizi di tipo
artistico
se non altro perchè altrimenti si finisce nella documentazione con la conseguenza della necessità di concordare con il cliente tutti gli scatti obbligatori da fare e tutte le persone che debbono essere obbligatoriamente ritratte nel servizio, altrimenti si che si rischiano cause, insomma ti tocca fare il servizio con la lista da spuntare, sai che aiuto alla creatività e alla qualità del servizio.

Ad ogni modo se non ti basta la Legge sul Diritto d'autore.

No, visto che ne sono state date interpretazioni diverse cerco riscontro nei fatti per capire quale sia quella giusta pur rispettandole tutte.

Al momento sono fermo ad un caso in cui è stata fatta causa ed è stata persa e a nessun caso in cui la causa sia stata vinta


Non è così, mi è sfuggito qualcosa?

Per favore, risposta su questo e non su altro.

Se fossi un professionista


Se fossi un professionista lavorerei proponendo un contratto chiaro al cliente che può liberamente e consapevolmente accettare o rifiutare.

CiaoSorriso

avatarjunior
inviato il 17 Dicembre 2018 ore 14:27    

“Ad ogni modo se non ti basta la Legge sul Diritto d'autore."
No, visto che ne sono state date interpretazioni diverse cerco riscontro nei fatti per capire quale sia quella giusta pur rispettandole tutte. “

Ma devi leggere le sentenze non i commenti ogni caso è a parte .... sennò non ti serve leggere i principi espressi perché non valgono per tutti...
O_o''
Ad ogni modo se tutti i fotografi fanno cartello e nessuno riconosce gli originali il problema è tutt'altro che risolto anzi... quindi il contratto lascia il tempo che trova se tutti i fotografi richiedono espressamente di essere riconosciuti a prescindere titolari dei diritti ...

Se al momento sei Fermí su quella causa che hai citato come ti joven già detto fa riferimento al fatto che IN QUEL CASO il committente non potesse chiedere gli originali perché non era il soggetto ritratto e le foto erano state riconosciute come ritratti e quindi soggetti alla normativa sul ritratto che prevede che solo chi è ritratto abbiani diritti sulla foto...
Quindi il tuo riferimento è senza una base solida ma fondato su una tua (vostra) interpretazione che volete riconoscere a favore del fotografo ma così non è.

In ogni caso citare le argomentazioni della tau per spiegare cosa significa creatività è un idea ma non supportata da riferimenti di legge è sempre un opinione .

Come per ora governo già detto ed in parte riporta tau da te citata è tutelata solo la foto creativa... artística Cioè evocativa di un sentire di un'impressione che va oltre la tecnica fotografica che il più delle volte è appunto quella che caratterizza i servizi fotografici... nessuno h parlato di scatto della macchina codak usa e getta nudo e crudo ma lo scatto fatto dal professionista e elaborato rimane pur sempre uno scatto di fotografia semplice e solo con determinate caratteristiche particolarmente rilevanti può essere considerato diverso e cioè artistico .
Poi possiamo raccontarcela come vogliamo.
Mi pare evidente tra l'altro...

avatarjunior
inviato il 17 Dicembre 2018 ore 14:32    

La legge è la legge poi va applicata al caso ma se disconoscete pure la legge che riconosce i diritti del committente e del soggetto ritratto...

avatarsenior
inviato il 17 Dicembre 2018 ore 14:49    

Quindi il tuo riferimento è senza una base solida ma fondato su una tua (vostra) interpretazione che volete riconoscere a favore del fotografo ma così non è.

Anche se fosse così e lo stai dicendo solo tu, saremmo zero a zero;-)

In ogni caso citare le argomentazioni della tau per spiegare cosa significa creatività è un idea ma non supportata da riferimenti di legge è sempre un opinione .

Su questo punto qualsiasi cosa è per forza opinione, tanto più che parliamo di una legge applicata alla fotografia ma non pensata per la fotografia.
Se però non hai una sentenza che smentisca la posizione della Tau sulla fotografia creativa per me quelle direttive restano valide, possiamo raccontarci quello che vogliamo ma se una cosa non è mai successa in decenni è abbastanza improbabile che capiti;-)

Ad ogni modo se tutti i fotografi fanno cartello e nessuno riconosce gli originali il problema è tutt'altro che risolto anzi... quindi il contratto lascia il tempo che trova se tutti i fotografi richiedono espressamente di essere riconosciuti a prescindere titolari dei diritti ...


Non capisco che c'entri il cartello, in un mondo dove la concorrenza sui prezzi, anche sleale è la norma, un buon professionista si fa scegliere per la sua professionalità, il contratto globalmente è una tutela sia per lui che per il cliente, se non si vuole un servizio artistico si sceglie un altro, il contratto non lascia il tempo che trova visto che leggo
entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto


Comunque anche qui, hai un caso pratico in cui un contratto sia stato invalidato perchè le foto non erano artistiche?

insomma mi sembra che parliamo più di fantasie su cose che potrebbero accadre ma che in un secolo non sono mai accadute piuttosto che di fatti reali..

I cartelli li vedo di più in molte altre categorie ben difese da albi professionali che creano caste.

avatarjunior
inviato il 17 Dicembre 2018 ore 18:28    

"Quindi il tuo riferimento è senza una base solida ma fondato su una tua (vostra) interpretazione che volete riconoscere a favore del fotografo ma così non è. "
Anche se fosse così e lo stai dicendo solo tu, saremmo zero a zero

Ma come solo io? Ti ho citato la legge prima! Bisogna leggerla però...;-)

" In ogni caso citare le argomentazioni della tau per spiegare cosa significa creatività è un idea ma non supportata da riferimenti di legge è sempre un opinione . "
Su questo punto qualsiasi cosa è per forza opinione, tanto più che parliamo di una legge applicata alla fotografia ma non pensata per la fotografia.
Se però non hai una sentenza che smentisca la posizione della Tau sulla fotografia creativa per me quelle direttive restano valide, possiamo raccontarci quello che vogliamo ma se una cosa non è mai successa in decenni è abbastanza improbabile che capiti

Al di la delle opinioni, ripeto che basta leggere la legge dove prevede (art.88 e seguenti i diritti del committente e del soggetto ritratto cui appartengono gli originali per farne l'uso che vogliono, la legge è pensata anche per la fotografia tanto è che viene applicata per quella come per altre tipologie di "arte" .

Appena finisco di risponderti ti cito le sentenze dove vengono chiariti alcuni concetti che smentiscono quanto dici...sono principi che -ripeto- già sono espressi dalla legge... :(

Certo che il contratto tutela entrambe le parti a condizione però che non venga presentato alla firma con scaltrezza cioè facendo sì che il committente riconosca al fotografo diritti che non gli competono. Anche le compagnie telefoniche fanno sottoscrivere i contratti... mi pare che più di una volta si sia sentito parlare di reclami e litigi e cause. Contratto non è sinonimo di lecito o corretto o paritario.

Appropriarsi di un diritto di una persona, cioè di trattenere gli originali per sè salvo pagamento e ridurre le sue possibili richieste preventivamente solo attraverso una firma (di solito i contratti non sono troppo chiari per natura) non è corretto.

Come sarebbe "parliamo di fantasie"? Eeeek!!! MrGreen

Dopo ti cito le sentenze. ora devo finire due cose.

Come ti dicevo in privato il cartello c'è ovunque... professionisti di caste private, nel pubblico, ovunque vi sia interesse a crearlo.... fotografi inclusi.
come ti dicevo privatamente se la legge mi consente di creare società Srl a 1 Euro senza spendere una lira dal notaio perchè non trovo nemmeno un notaio disponibile?
E se voglio fare un book fotografico ma nessun fotografo mi rilascia gli originali se non pagandogli il prezzo che ha ritenuto essere necessario... ?
é la stessa cosa... i miei diritti vengono letteralmente castrati perchè ..."o così o pomì" si diceva...

;-)

A dopo per le sentenze sui diritti connessi, sui ritratti, sulle foto artistiche ecc.

Ciao

avatarjunior
inviato il 17 Dicembre 2018 ore 19:41    

Magari si è anche già separato.....
Si scherza ovviamente CoolCoolCoolCool

avatarjunior
inviato il 17 Dicembre 2018 ore 19:56    

Ah quando dici:
"Su questo punto qualsiasi cosa è per forza opinione, tanto più che parliamo di una legge applicata alla fotografia ma non pensata per la fotografia."
ti invito a leggere la legge sul diritto d'autore

www.interlex.it/testi/l41_633.htm#3

Art. 2 numero 7) : sono altresì protette le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II..

E ora qualche sentenza di quelle trovate al volo spulciando in rete
Qui alcuni principi generali e particolari che fanno necessariamente riferimento ai casi specifici esaminati dalla Cassazione...

Corte di Cassazione 2000 n.8425, principio generale perchè richiama la legge :
"Quando la foto è realizzata nell'ambito di un contratto di impiego o di lavoro , il diritto esclusivo compete al datore di lavoro nei limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto" ;

Cass. 4557/1988: Principio riferito al caso in esame analizzato dalla Cassazione e cioè riferito alle parti in causa come è evidente dal testo : "nell'ipotesi in cui il contratto di lavoro stipulato con un fotografo abbia carattere autonomo il diritto di utilizzazione economica della fotografia compete al committente solo nel caso in cui sia stata obbligatoriamente prevista l'attività del lavoratore come fotografo, non nel caso la fotografia sia avvenuta in occasione della prestazione lavorativa" (cioè, spiego ricalcando il principio di legge se la foto viene commissionata appartiene al datore di lavoro, se fatta dal fotografo in occasione lavorativa l'azienda non può vantare diritti perchè la foto esula dalle competenze lavorative anche se avvenuta nel contesto lavorativo".


Sulla distinzione tra "opere" fotografiche e semplici fotografie :
www.giurisprudenzadelleimprese.it/la-tutela-della-semplice-fotografia-

Tribunale di Milano 2017 tribunale delle imprese :
qui la causa nasce dall'uso che una società aveva fatto della fotografia i cui diritti erano stati acquistati da un fotografo ma solo per una finalità specifica ovvero " “utilizzi solo uso stampa escluso utilizzi commerciali per disco”".
la società invece compie un abuso e usa l'immagine per scopo commerciale e il fotografo chiede di essere indennizzato per uso scorretto del diritto sull'immagine.

Il tribunale di Milano prima afferma che:
"Qualora la fotografia sia caratterizzata da un'elevata professionalità nella cura dell'inquadratura e dalla capacità di cogliere in modo efficace il soggetto fotografato ma non dall'esplicazione dell'originale interpretazione personale dell'autore, sulla stessa potranno essere vantati solo i diritti connessi ex art. 87 ss. l.d.a.. La capacità professionale del fotografo o l'alta qualità tecnica di realizzazione sono elementi di per sé insufficienti ai fini del riconoscimento della tutela autoriale alle fotografie in quanto finirebbero da un lato col riservare ogni attenzione alla personalità dell'autore, piuttosto che al valore dell'opera, e dall'altro con l'affermare che l'opera d'arte fotografica è appannaggio di una esigua cerchia di artisti, destinata a restare tale. Ai fini del riconoscimento del carattere creativo di un'opera fotografica deve essere riscontrato un consolidato e perdurante successo del prodotto presso la collettività ed i suoi ambienti culturali."
e poi "La locuzione “utilizzi solo uso stampa escluso utilizzi commerciali per disco” contenuta in un accordo avente ad oggetto la cessione patrimoniale dei diritti su un'opera fotografica, deve essere interpretato secondo il canone di buona fede per il quale è riservato al fotografo qualsiasi tipo di utilizzo delle fotografie afferente alla pubblicazione e/o commercializzazione attraverso disco, categoria nella quale rientra la realizzazione della copertina dello stesso..
In sentenza viene poi precisato che "la conclusione che qui si tratti di fotografie semplici è
giustificata non tanto dalla –qui indiscussa- capacità professionale
del fotografo o dall'alta qualità tecnica di realizzazione (elementi
di per sé insufficienti, che finirebbero per riservare ogni
attenzione alla personalità dell'autore, piuttosto che al valore
dell'opera, e per affermare, contro ogni realismo, che l'opera d'arte
fotografica è appannaggio di una esigua cerchia di artisti, destinata
a restare tale), quanto dalla impossibilità di ravvisare nelle
fotografie in questione quegli aspetti di originalità e creatività
che risultano indispensabili per riconoscere la piena protezione di
cui all' art. 2 l. aut. (cfr. Cass. 4606/98). Tali aspetti debbono
trascendere – si badi – la buona tecnica fotografica, ma trasmettere
emozioni che vadano oltre i soggetti o gli oggetti ritratti e, in
definitiva, esprimere in modo assolutamente caratteristico ed
individualizzante la personalità dell'autore."

Conclude l'articolo riportando il testo della sentenza ove è specificato che "Stante la tutela riservata ai diritti connessi (artt. 87 ss. lda), alla qualificazione delle riproduzioni fotografiche come semplici fotografie segue a) l'esclusione della tutela morale autoriale, nel cui alveo rientra anche il diritto all'integrità dell'opera ed il diritto di opporsi a qualunque alternazione della stessa; b) la possibilità per il committente di modificare la fotografia che lo ritrae senza la necessità del consenso dell'autore e senza che quest'ultimo possa far valere la lesione al proprio diritto morale; c) l'esclusione del diritto al nome, quale manifestazione del diritto morale dell'autore. ANCHE QUESTA PARTE DIREI CHE E' PIUTTOSTO IMPORTANTE


e ancora sul concetto di OPERA e FOTOGRAFIA SEMPLICE

Tribunale di Firenze,
con una sentenza del 16.2.1994, già spiegava che “costituisce opera dell'ingegno, protetta dal diritto d'autore, una fotografia che, per l'originalità dell'inquadratura, l'impostazione dell'immagine e la capacità stessa di evocare suggestioni che trascendono il comune aspetto della realtà raffigurativa, rappresenta una realizzazione artistica e non costituisce un mero fatto riproduttivo idoneo soltanto a documentare determinate azioni o situazioni reali.” La distinzione è in linea con i dettami dell'art. 1 della citata Legge, che per rendere l' “opera fotografica” oggetto di tutela prescrive il connotato della creatività, da valutarsi con riferimento ai caratteri della novità e della individualità della rappresentazione.

Il Tribunale di Bari, con sentenza 27.9.2006,
ha spiegato che il carattere della creatività emerge ogniqualvolta il fotografo riesca ad inserire nell'opera la propria fantasia, il proprio gusto, la propria sensibilità, tali da trasmettere le proprie emozioni a chi la esamini.



Tra l'altro la sentenze che hai citato tu all'inizio la n.4094 del 1980 ribadisco afferma che in materia di negativi da ritratto fotografico (perchè è solo questa la questione affrontata) "lo specifico quesito al quale occorre rispondere è se in mancanza di specifica pattuizione il fotografo sia obbligato a consegnare al committente oltre alla fotografia anche i negativi. La sentenza in esame di è epsressa in positivo con riferimento alla disciplina relativa al diritto di riproduzione della fotografia ritenendo che a questo diritto acceda la proprietaà del negativo e che nelle ipotesi di ritrat ofotografico su commissione siffatto diritto compete al committente e non al fotografo il quale quindi salvo patto contrario è obbligato alla consegna del negativo quale effetto naturale del contratto. Sulla prima affermazioni si puo convenir econ le precisazioni che seguono"..

insomma il concetto mi pare chiaro.
Precisa però poi che "tale conclusione sarebbe esatta se al committente di ritratto fotografico si applicasse la stessa tutela applicabile al committente di foto su un soggetto ritratto diverso " ossia il soggetto terzo che si chiede di ritrarre in foto.

Analizzando il caso dice però che così non è , ovvero il committente che commissioni un ritratto su un soggetto terzo fotografato dal fotografo non possiede i diritti che avrebbe egli stesso sull'immagine come se fosse lui il soggetto fotografato (nel qual caso ben potrebbe vantare diritti sui negativi come previsto dalla legge perchè si tratta di lavoro su commissione) (a meno che il fotografo non imprima alla foto una forza creativa tale da renderla OPERA d'ARTE....!!!) ma tali diritti spettano al soggetto fotografato che può LUI richiedere al fotografo gli originali (il fotografo al contrario è vincolato a non fare uso dell'immagine ritratta e di cui è in possesso salvo consenso del soggetto ritratto in foto.

Secondo QUELLA sentenza quindi e cito "quando il ritratto fotografico sia oggetto di contratto d'opera l'arto 98 si limita a riconoscere un diritto di utilizzzione della fotograia alla persona fotografata o ai suoi aventi causa e perciò la norma testualmente esclude che un diritto siffatto competa al committente come tale che cioè non sia anche ritrattato" (cioè se il committente è terzo esterno rispetto alla foto ed al ritratto fatto non può vantare diritti stando alla sentenza ma può solo agire chi viene fotografato. salvo si tratti di minori naturalmente perchè i genitori li rappresentano)

Qui quindi ci sono 3 soggetti
Committente
soggetto/i fotografato/i
il fotografo

Solo in questo caso la cassazione ritiene che i diritti non spettino al committente (sempre che non sia anche lui il soggetto fotografato) ma al soggetto fotografato e anche al fotografo (senza però che questi possa farne uso se non dietro consens odella persona ritratta).

La conclusione che viene riportata il più delle volte invece riporta solo questo testo "il committente non ha diritti che spettano al fotografo".
MI PARE UN POCO RIDUTTIVO RIASSUMERE COSI I CONCETTI... NO?

Scusate la lungaggine.
Ciao



avatarsenior
inviato il 17 Dicembre 2018 ore 20:04    

la legge è pensata anche per la fotografia tanto è che viene applicata per quella come per altre tipologie di "arte"

Anche qui il tuo pensiero e quello della Tau vanno in direzioni opposte, loro dicono che una legge pensata in origine per altre discipline è stata appplicata alla fotografia, comunque sia poco importa, credo sia evidente come la definizione di opera creativa in fotografia sia talmente labile da rendere un azzardo costuirci una causa sopra.

Come ti dicevo in privato il cartello c'è ovunque.

Come ti rispondevo in fotografia c'è semmai il problema opposto, la concorrenza giocando al ribasso.

E se voglio fare un book fotografico ma nessun fotografo mi rilascia gli originali se non pagandogli il prezzo che ha ritenuto essere necessario...

Tu chiedi il prezzo del servizio con gli originali e te lo fanno, se poi dici che non li vuoi ti fanno lo sconto, si può anche vedere così, visto che in caso di lavori creativi è così...

avatarsenior
inviato il 17 Dicembre 2018 ore 20:11    

tali aspetti debbono
trascendere – si badi – la buona tecnica fotografica, ma trasmettere
emozioni che vadano oltre i soggetti o gli oggetti ritratti e, in
definitiva, esprimere in modo assolutamente caratteristico ed
individualizzante la personalità dell'autore."

Senza vedere le immagini è impossibile dare ragione o torto al giudice ma con questi presupposti ho l'impressione che la decisione cambi da giudice a giudice in modo molto soggettivo.

Ti ringrazio per il tempo dedicato, finalmente una discussione molto utile e costruttiva con una persona che capisce ed argomenta bene, ne ho tratto indicazioni importanti per evitare di finire in una pericolosa zona grigia.

CiaoSorriso

avatarjunior
inviato il 17 Dicembre 2018 ore 22:06    

Ah beh se il dubbio era se ogni giudice valuta a seconda del caffè e cappuccino ci cui ha aperto la giornata la risposta è....
DECISAMENTE SI!

Come ti governo detto (...cioè come ti avevo detto... non governo...) il punto (almeno il mio) sta nella trasparenza del fotografo che prima mi dice di darmi le foto tutte così poi gli posso dire quali stamparmi per il prezzo concordato e poi vedermi negate le foto perché ci imprimi sopra un watermark o me ne rendi impossibile la stampa se non pagandoti un ulteriore sovrapprezzo quando -la legge ripeto- prevede il diritto del committente o datore di lavoro a ritenere gli originali .

Come fare a valutare l'impatto artistico?
Si solo Col senno di poi ma non serve fare una causa basta avere buon senso e fare riferimento ai principi che la giurisprudenza ha riconosciuto come validi: cioè una Unicità e rappresentazione fotografica che vada al di là delle rappresentazioni che la tecnica fotografica e l'esperienza permettono .

Nelle sentenze che ho citato è espresso meglio.




avatarsenior
inviato il 17 Dicembre 2018 ore 22:16    

Come ti governo detto il punto (almeno il mio) sta nella trasparenza del fotografo

Sicuramente si corretezza e chiarezza nei rapporti tra fotografo e cliente sono fondamentali
Ancora grazie per l'ottimo lavoro di ricercaSorriso

avatarjunior
inviato il 17 Dicembre 2018 ore 23:10    

Felice del confronto e di aver sciolto (spero) il nodo gordiano... o quantomeno chiarito o offerto spunti di riflessione

MrGreen

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