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inviato il 09 Maggio 2018 ore 21:15
Mi pare che su pratiche usuali e realtà sanzionatoria si può anche discutere, ma in termini di legge quel che dice Tony direi è inoppugnabile... |
user104642
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inviato il 09 Maggio 2018 ore 22:13
Art. 96. Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa , salve le disposizioni dell'articolo seguente. Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 93. (prevede che decidono gli eredi N.d.A.) Art. 97. Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla riputazione od anche al decoro nella persona ritrattata. Diciamo che nessuno vuole lucrare su una immagine e se lo fa la cosa è diversa, ma se riprendo una persona e questo fatto non ricade nei parametri sopra evidenziati, il danneggiato (..), di fatto, potrà solo richiedere la cancellazione ove pubblicata, visto che normalmente non succede nulla di quanto disposto dall'articolo di legge. Mi pare che si su questa benedetta privacy si cavalcano cavalli alati belli pesanti e si crei un allarmismo ingiustificato. |
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inviato il 09 Maggio 2018 ore 22:30
Ma infatti Stefano, la questione che tu poni, se ben capisco, riguarda la sanzione. Che in concreto non andrà in effetti oltre la rimozione, se non c'è danno dimostrabile. Cosa che però, ove ci siano costi sostenuti da terzi, potrebbe diventare onerosa. Tipo un editore che ti pubblica. Per cui, nel caso, è quantomeno necessario stabilire chi ha responsabilità di cosa. |
user104642
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inviato il 09 Maggio 2018 ore 22:40
Certo Francesco,.mi pare evidente che se stampi o esponi a.scopo di.lucro le.cose cambiano radicalmente,.ma ho avuto l'impressione che si stesse parlando di immagini su un forum, quindi mostrate per.scopi ben lontani da ciò che descrive la.legge. Certo che se la persona è denigrata, umiliata nel decoro le cose cambiano ed è anche per questo che si ripete sempre di aver rispetto quando si riprendono persone. Chiedo scusa a Tony se la.mia battuta può essere sembrata irrispettosa, ma non era nelle mie intenzioni. |
user146073
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inviato il 10 Maggio 2018 ore 1:27
volendo fare ad oggi una sintesi, se si leggono e rileggono i post degli intervenuti, emerge con grande chiarezza come vi sia più varietà di contenuti nel motivare la scelta di pubblicare le proprie foto. Fra i "Non pubblicanti" la remora maggiore sembra essere il timore di avere problemi legali viste le attuali leggi. Nell'insieme vi è comunque meno varietà di motivazioni. Voglio però sottolineare che solo fra i "Non pubblicanti", forse un troll, qualcuno si è distinto per aggressività e malevolenza. Che la luce sia con voi |
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inviato il 10 Maggio 2018 ore 2:10
Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2008, n. 12433 Fermo restando che la parte lesa dall'indebita pubblicazione della sua immagine ha sempre il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali di cui sia in grado di fornire la prova, in base ai principi generali di legge in materia, è indubbio che in molti casi non appare agevole né configurare natura ed entità del pregiudizio propriamente economico, né quantificarne l'importo, pur essendo certi ed incontestabili sia l'illiceità del comportamento dell'autore della pubblicazione, sia il fatto che questi ne abbia tratto vantaggio. Si è rilevato, allora, che (anche in mancanza di prova di altre, specifiche voci di danno, determinabili ai sensi degli art. 2056 ss. e 1223 ss. cod. civ.) l'interessato ha comunque il diritto di far valere a titolo di danno patrimoniale la perdita dei vantaggi economici che avrebbe potuto conseguire se - essendogli stato chiesto il consenso alla pubblicazione - avesse potuto negoziarne la concessione e chiedere per essa un compenso. Considerato, cioè, che ogni singolo soggetto ha il diritto esclusivo sulla propria immagine ed è il solo titolare del diritto di sfruttarla economicamente, ne consegue che con la pubblicazione non autorizzata l'autore dell'illecito si appropria indebitamente di vantaggi economici che sarebbero spettati alla vittima. Il risarcimento dei danni patrimoniali consiste, pertanto, nel ritrasferire quei vantaggi dall'autore dell'illecito al titolare del diritto, e ad essi va commisurata l'entità della liquidazione (c.d. prezzo del consenso alla pubblicazione), se del caso determinandone l'importo in via equitativa, ai sensi dell'art. 2056 cod. civ.. Il principio non solo è stato più volte applicato dalla giurisprudenza di merito citata dal ricorrente, e talvolta anche da questa Corte (così, implicitamente, Cass. civ., Sez. I, 1^ dicembre 2004 n. 22513), ma è stato anche recepito nelle leggi, tramite la modificazione introdotta dall'art. 5 d.lgs. n. 140/2006 all'art. 128 legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto di autore, il cui 2^ comma oggi dispone che il risarcimento dei danni conseguenti alla lesione dei diritti di utilizzazione economica deve essere quantificato ".... ai sensi dell'art. 2056, 2^ comma, cod. civ., anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto......sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto". Il nuovo testo dell'art. 128 non era in vigore all'epoca dei fatti di cui è causa, ma recepisce un criterio interpretativo elaborato e più volte applicato anche in precedenza, di cui conferma la validità. È indubbio che la quantificazione dei danni con riferimento al prezzo del consenso può risultare in molti casi tutt'altro che agevole: in particolare, qualora il soggetto leso non sia persona nota, alla cui immagine possa essere attribuito un valore economico oggettivamente determinabile. La liquidazione va compiuta, in tal caso, ai sensi dell'art. 2056 cod. civ., con riferimento agli utili presumibilmente conseguiti dall'autore dell'illecito, in relazione alla diffusione del mezzo su cui la pubblicazione è avvenuta, alle finalità (pubblicitarie o d'altro genere) che esso intendeva perseguire, e ad ogni altra circostanza rilevante allo scopo. […] Il diritto all'immagine rientra fra i diritti della personalità che - nei loro aspetti non patrimoniali - integrano diritti inviolabili della persona, la cui violazione attribuisce al titolare il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali. L'art. 10 cod. civ. è stato normalmente interpretato nel senso che la lesione del diritto all'immagine dà diritto anche al risarcimento dei danni non patrimoniali, soluzione confermata e rafforzata dal rilievo che, trattandosi di diritto costituzionalmente protetto (art. 2 Cost.), vale il principio più volte enunciato da questa Corte, secondo cui la relativa lesione non è soggetta al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 cod. pen., e non presuppone la qualificabilità del fatto come reato, giacché il rinvio di cui all'art. 2059 cod. civ. "....ben può essere riferito....... anche alle previsioni della Legge fondamentale, ove si consideri che il riconoscimento, nella Costituzione, dei diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica, implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale” (Cass. civ., Sez. III, 31 maggio 2003 n. 8828, fra le altre). La norma dell'art. 29 legge n. 675 del 1996, richiamata dal ricorrente, si uniforma ai suddetti principi, offrendo ulteriore argomento di carattere sistematico a conforto della soluzione prospettata dal ricorrente. Erroneamente, pertanto, la Corte di appello di Roma ha escluso la risarcibilità dei danni non patrimoniali. Ne consegue che, in accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, affinché prenda in esame la domanda dell'Editore di accertamento della liceità della pubblicazione, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 97 della legge sul diritto di autore. In accoglimento dei due motivi del ricorso principale, la sentenza impugnata deve essere altresì cassata, nei capi in cui ha rigettato le domande di risarcimento dei danni, affinché il suddetto giudice di rinvio ove ritenga di respingere l'eccezione relativa all'applicabilità dell'art. 97 cito - si uniformi ai seguenti principi di diritto: "L'illecita pubblicazione dell'immagine altrui obbliga l'autore al risarcimento dei danni non patrimoniali sia ai sensi dell' art. 10 cod. civ., sia ai sensi dell'art. 29 legge n. 675 n. 1996, - ove la fattispecie configuri anche violazione del diritto alla riservatezza, sia in virtù della protezione costituzionale dei diritti inviolabili della persona, di cui all'art. 2 Cost.: protezione costituzionale che di per sé integra fattispecie prevista dalla legge (al suo massimo livello di espressione) di risarcibilità dei danni non patrimoniali, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ.. L'illecita pubblicazione dell'immagine altrui obbliga al risarcimento dei danni patrimoniali, che consistono nel pregiudizio economico che la vittima abbia risentito dalla pubblicazione e di cui abbia fornito la prova. In ogni caso, qualora non possano essere dimostrate specifiche voci di danno patrimoniale, la parte lesa può far valere il diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per dare il suo consenso alla pubblicazione: somma da determinarsi in via equitativa, con riferimento al vantaggio economico conseguito dall'autore dell'illecita pubblicazione e ad ogni altra circostanza congruente con lo scopo della liquidazione, tenendo conto, in particolare, dei criteri enunciati dall'art. 128, 2^ comma, della legge n. 633 del 1941 sulla protezione del diritto di autore”. Tradotto:Io sono l'unico ad avere titolo per esporre la mia immagine,se ritengo di essere stato violato nel mio diritto,posso chiedere comunque un risarcimento,anche se non esiste danno patrimoniale,e a qualsiasi titolo l'immagine è stata pubblicata,il risarcimento,(come linea guida) può equivalere a quanto io in una ipotetica contrattazione con il fotografo sono disposto a cedergli il diritto di pubblicazione,o in alternativa,il giudice in forza del suo libero convincimento può stabilire. Ergo,io,eventualmente pubblicherò solo ruderi.In passato,prima di cancellare tutte le foto,ho pubblicato qualche ritratto.O erano artisti durante manifestazioni pubbliche,o privati cittadini,parenti compresi,dopo aver ottenuto liberatoria che conservo ancora. Un saluto a tutti. |
user14286
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inviato il 10 Maggio 2018 ore 7:06
“ volendo fare ad oggi una sintesi, se si leggono e rileggono i post degli intervenuti, emerge con grande chiarezza come vi sia più varietà di contenuti nel motivare la scelta di pubblicare le proprie foto. Fra i "Non pubblicanti" la remora maggiore sembra essere il timore di avere problemi legali viste le attuali leggi. Nell'insieme vi è comunque meno varietà di motivazioni. „ ...direi che hai tratto le conclusioni sbagliate...ma non sto qui a dilungarmi. “ Voglio però sottolineare che solo fra i "Non pubblicanti", forse un troll, qualcuno si è distinto per aggressività e malevolenza. „ Se ti riferisci a me, mi sono semplicemente sentito in dovere di ripagare una provocazione con la stessa moneta. Poi, del resto, un pò velenoso lo sono di mio, sono pur sempre un mamba nero! |
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inviato il 10 Maggio 2018 ore 8:14
“ Io pubblico pochissimo, quasi nulla perché mi sono stufato di vedere foto senza un commento, positivo o negativo che sia, siamo alle solite del classico "voto di scambio" quindi o si entra nel sistema "commento la tua e tu commenti la mia", e non mi piace, o non si pubblica. Semplice no? „ poche parole che sintetizzano bene la risposta principale al quesito posto .... tutto il resto, comprese le sofisticate questioni giuridiche, pesa molto meno .... peraltro, di commenti non elogiativi ma con spunti di analisi e critica ne ho visti veramente pochi ... e parte di quei pochi non mi sembra essere stata gradita .... |
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inviato il 10 Maggio 2018 ore 9:07
Ma insomma per giustificare la non pubblicazione di qualche foto, è necessario attaccarsi a qualunque scusa? Ma è o non è un sito dedicato alla fotografia? Ci sono migliaia di immagini che non hanno bisogno di alcuna autorizzazione se non la propria, se poi uno non vuole pubblicarle è sua scelta e va rispettata, ma a me personalmente piace vedere gli scatti di quelli che commentano, consigliano, esprimono opinioni, solo per conoscere le sue preferenze fotografiche tutto quì, se dovremmo commentare ogni foto sul sito non ci basterebbe la giornata intera, poi a parer mio bisogna anche essere in grado di commentare, io per esempio non lo sono e mi limito a guardare, ogniuno vede le cose a modo suo, se una foto fatta in un determinato modo, con una determinata luce ed una determinata inquadratura piace a me non è detto che debba piacere a te, quindi magari un tuo commento per me può non essere interessante, se voglio un consiglio lo chiedo esplicitamente, come ho fatto tempo fa, e le risposte mi sono piaciuto e mi sono servite. Possibile che bisogna discutere per ogni cosa? Viviamo più serenamente che la vita oltre ad essere una, è anche breve! |
user14286
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inviato il 10 Maggio 2018 ore 13:19
“ poche parole che sintetizzano bene la risposta principale al quesito posto .... tutto il resto, comprese le sofisticate questioni giuridiche, pesa molto meno .... „ Concordo. Il motivo principale (ma non unico) è la morte di qualsiasi forma di confronto fotografico reale. il resto conta poco, anche perchè le questioni giuridiche riguardano solo i generi ove si ritraggano esseri umani, e non credo che tutti i "non pubblicanti" siano ritrattisti (io per esempio non fotografo mai persone, eppure non pubblico lo stesso). In definitiva, abbiamo scoperto l' acqua calda; un topic dall' intento scontato, che può solo attirare risposte altrettanto scontate, e che riguarda un esigua minoranza dei frequentatori abituali del forum. |
user137840
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inviato il 12 Maggio 2018 ore 15:03
dovessimo ubbidire alla lettera ai belli articoloni di legge sulla inutile e odiosa legge sulla privacy sopracitati, saremmo sicuramente fieri di appartenere ad un paese cosiddetto civile, ma nel contempo Juza - come altri siti fotografici in circolazione sul web - possono tranquillamente abbassare le saracinesche e ce ne andiamo tutti a casa...anzi ce ne andiamo tutti ad inseguire farfalle sui prati in fiore, contenti? io no, rimango a trasgredire ! e faccio un esasperato appello ai colleghi fotoamatori di tutto il mondo: SIATE FOLLI ! |
user146073
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inviato il 12 Maggio 2018 ore 15:20
“ ai belli articoloni di legge sulla inutile e odiosa legge sulla privacy „ Buonaluce hai ragione. E una presa per i fondelli. Tutti ed in tutte le attività (banche, assicurazioni, fornitori di servizi ecc. ecc.) ti fanno firmare liberatorie in obbedienza alla legge e poi la "privacy" va a farsi f.tt.r. -. Basta riflettere su quante telefonate si ricevono, adesso anche sui cellulari, da tanti operatori telefonici -. Bisogna comunque aver fede. Ho detto Fede e non speranza perché... la Fede salva la Speranza no. Buona domenica |
user137840
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inviato il 12 Maggio 2018 ore 15:30
...hai messo il dito sulla piaga !... prima di questa famigerata legge mi sentivo più tutelato. oggi mi sento un fesso a cui ho dato persino il consenso qualcosa non mi quadra e non solo in ambito fotografico ma nella mia intima vita privata. continuo a comportarmi e fotografare ciò che mi pare e piace e tengo conto solo alla mia coscienza. ricambio l'augurio di Buona Domenica finché una legge sulla privacy non me lo vieti. |
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inviato il 13 Maggio 2018 ore 6:13
certe volte, anche timidamente, si cerca di confrontarsi ed avere dei riconoscimenti, gradimenti o almeno un mi piace, per capire che la foto la si è almeno stata guardata. Dietro una fotografia, c'è tanto lavoro e tanta passione per lo più concentrata su foto o espressioni che più ci si sente portati. Poi magari all'atto pratico, non si è apprezzati, o peggio si è mortificati da neanche un commento, e quindi si smette di postare. Personalmente ero partito in 4a, ma poi ho visto che le salite ripide, con la 4a non si fanno, ed il motore è andato via via perdendo di giri... forse per me sta anche per fermarsi, ma continuerò a vedere il panorama che mi circonda, e nel caso, ogni tanto, farmi sentire | |

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