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Piccole notazioni legali intorno alla fotografia di strada


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avatarsenior
inviato il 25 Febbraio 2015 ore 22:56

In realtà no, ma supponiamo che tu posti una foto di una persona che appare spesso su FB, supponi che questa si lamenti e ti faccia causa, il tuo avvocato avrà vita facile a difenderti quando una persona si lamenta di violazione della privacy poi spara le sue immagini pubblicamente su FB.
E' vero che questo non ti autorizza a pubblicare, senza il suo consenso, una foto dove appare lui, ma è altrettanto vero che lui può vantare fino ad un certo punto la sua difesa sulla privacy quando la sua faccia la sta mettendo dappertutto su internet! E' un evidente controsenso.

Per quel che so io, in caso di controversie con tanto di causa legale, molti giudici badano molto alla sostanza, più che alla forma.

Alla fine, l'unica cosa che può chiedere è di togliere la foto perché pubblicata senza il suo consenso, ma non perché viola una privacy inesistente che lui per prima viola. ;-)

Giorgio B.

avatarjunior
inviato il 26 Febbraio 2015 ore 8:32

Interessante discussione, chiedo: immagini street di passanti fatte su via totalmente privata (2 Km) con annessi terreni agricoli di proprietà.
Queste foto posso pubblicarle? Del resto sono a casa mia.
Grazie Stefano

user34391
avatar
inviato il 26 Febbraio 2015 ore 9:27

ciao... vedo che l'interesse cresce..... quante domande...
non posso rispondere a tutte.... MrGreenMrGreen
dovete pensare che le leggi di cui stiamo parlando ( tranne quella sulla privacy) sono nate quando ancora gli aeroplani erano una realtà nova e Capa non aveva ancora fatto il suo reportage sullo sbarco in Normandia...;-)
da allora il mondo è stato stravolto....senza che le leggi cambiassero.... per questo tanta incertezza nei casi concreti che si possono verificare....
quello che possiamo fare è cercare di capire qual era il senso della normativa e cercare di rispettarlo.... l'immagine come parte della personalità..... quindi si potrebbe dire..un conto è se io mi faccio una foto e la posto su fb... è diverso se me la scatta un estraneo...si appropria di qualcosa che è mio senza il mio consenso...
la privacy è un concetto successivo, ma che non fa venir meno la tutela della immagine..... e comunque già a partire dal marzo 2003 il Garante ha predisposto regole per le foto fatte con i cellulari.... la regola è la necessità del consenso...

la lettura è un po' lunga ma ve la posto qui sotto per chi è interessato...

Poi dato che i casi concreti ( con in giudizio fotografi amatoriali) per fortuna sono ancora pochi a mia conoscenza....ovvio che non abbiamo indicazioni precise.... ma secondo me a essere prudenti non si sbaglia...
un saluto MrGreen

"MMS: le regole anche per gli usi personali
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof.
Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario
generale;
Viste le segnalazioni pervenute all'Autorità in tema di messaggi Mms;
Vista la documentazione in atti;
Visti gli atti d'ufficio e le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del
regolamento n. 1/2000;
Relatore il prof. Gaetano Rasi;
PREMESSO:
Sono pervenute a questa Autorità alcune segnalazioni sulla conformità alla normativa in materia
di protezione dei dati personali dell'utilizzo dei nuovi telefoni mobili che permettono di
raccogliere, registrare e comunicare rapidamente a terzi immagini e suoni tramite tecnologia
Gprs-General Packed Radio Service, nonché filmati attraverso la rete Umts-Universal Mobile
Telecommunication System (messaggi del tipo Multimedia Messaging Service, di seguito
"Mms").
Nelle segnalazioni si rappresenta che chiunque dispone di un telefono mobile in grado di inviare
tali messaggi può riprendere facilmente e immettere in circolazione immagini raccolte in luoghi
pubblici, aperti al pubblico o privati, relative a persone di cui può ledersi a loro insaputa la sfera
privata e la dignità.
OSSERVA
1. Considerazioni generali
Le segnalazioni riguardano nuove applicazioni della telefonia mobile destinate ad una
utilizzazione in generale lecita ed anzi assai diffusa nel quadro della sfera personale e nella vita
di relazione.
Si tratta di utilità non molto dissimili da quelle consentite da macchine fotografiche digitali
collegabili ad un computer e che tuttavia, per la diretta connessione con un apparecchio di
telefonia mobile digitale, permettono una trasmissione ancora più rapida di immagini ad un
numero indeterminato di destinatari anche attraverso Internet.
In questa sede si esaminano alcune applicazioni anche illecite che potrebbero riguardare sia
l'uso individuale da parte di persone fisiche, sia altre realtà come quella dell'investigazione
privata, con riserva di affrontare per tempo altre problematiche applicative che si porranno nel
prossimo futuro a partire dalla prevista estensione degli Mms alla telefonia fissa.
2. Con gli Mms può realizzarsi un "trattamento" di dati personali
Le immagini, i suoni e i filmati trasmessi tramite Mms possono contenere informazioni di
carattere personale relative ad un interessato identificato o identificabile e in particolare a
persone fisiche (v. art. 1, comma 2, lett. c) della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che riguarda
"qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione,
identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra
informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale").
La loro raccolta, conservazione, utilizzazione e divulgazione a terzi può integrare un
"trattamento" di dati personali (lett. b) art. 1 cit.) e potrebbe anche riguardare la sfera della
salute, della vita sessuale o altre informazioni "sensibili" per cui sono previste particolari
garanzie a tutela degli interessati (v. art. 22, comma 1, della predetta legge: si pensi alla
riproduzione di immagini che ritraggono disabili).
Nel richiamare in questa sede le cautele e gli obblighi per chi si avvale di Mms, va anzitutto
segnalato in quali casi si applichi la normativa sul trattamento dei dati personali e in particolare
la legge n. 675/1996.
3. Quando non è applicabile la legge n. 675/1996
La legge n. 675/1996 non è applicabile quando gli Mms non comprendono dati personali.
La medesima legge non è parimenti applicabile quando singole persone fisiche trattano dati
personali per "fini esclusivamente personali". In tal caso il trattamento non è soggetto agli
obblighi in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, a quelli previsti dalla legge
n. 675/1996. Ciò, tuttavia, a condizione che le informazioni trattate "non siano destinate ad una
comunicazione sistematica o alla diffusione".
La legge n. 675 non opera ad esempio nel caso dello scatto di una fotografia e del suo invio
occasionale ad amici o familiari: il soggetto che la scatta o che effettua la ripresa con il proprio
telefono mobile soddisfa esclusivamente esigenze di carattere strettamente personale (culturali,
di svago o di altro genere) e le immagini comunicate restano in un ambito circoscritto di
conoscibilità.
La medesima legge è al contrario applicabile nel diverso caso in cui, benché per scopi anche
semplicemente culturali o informativi, l'immagine sia raccolta per essere diffusa in Internet o
comunicata sistematicamente a terzi.
Tra questi due esempi vi possono essere peraltro situazioni-limite alle quali va posta particolare
attenzione e che vanno esaminate caso per caso.
Ad esempio l'Mms può essere inviato con una sola comunicazione a terzi diretta, però, ad un
numero assai ampio di destinatari. Qui si possono determinare condizioni pratiche nelle quali
l'invio pur occasionale dell'immagine avviene con caratteristiche tali da dar vita ad una
comunicazione a catena di dati, in termini analoghi a quelli che rendono applicabile la legge n.
675/1996 alle comunicazioni episodiche di dati personali via Internet effettuate da singoli utenti
attraverso il c.d. sistema Mlm (come rilevato dal Garante nell'esame di diversi ricorsi).
Quale che sia il risultato -applicazione o meno dell'intera legge n. 675/1996- la persona fisica
che utilizza Mms per fini esclusivamente personali deve rispettare comunque l'obbligo di
mantenere sicure le informazioni raccolte (cfr. artt. 3, comma 2, e 15 legge n. 675/1996),
tenendo conto che il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dei terzi
interessati è sotteso anche a questi trattamenti (art. 1, comma 1, legge cit.) e che se si cagiona
a terzi un eventuale danno anche non patrimoniale l'autore del messaggio deve risarcirlo se
non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo (artt. 18 legge n. 675/1996 e 2050
codice civile).
4. Applicazione della legge n. 675/1996
La legge n. 675/1996 opera, come si è detto, quando le immagini, i suoni e gli eventuali altri dati
personali raccolti siano destinati ad una comunicazione sistematica ad uno o più destinatari
diversi dall'interessato (art. 1, comma 2, lett. g) legge n. 675/1996), oppure alla diffusione a
soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione (art. 1, comma 2, lett. h, legge cit.: si pensi alla pubblicazione di un'immagine su
un sito Internet ad opera del soggetto che l'ha inizialmente raccolta o ricevuta tramite Mms).
In questi casi non possono essere invocate le finalità "esclusivamente personali" (cui si riferisce
il richiamato articolo 3 della legge n. 675) e tale legge è integralmente applicabile sin dal
momento iniziale della raccolta delle informazioni personali.
Ciò comporta che il soggetto titolare del trattamento dei dati contenuti negli Mms debba
informare le persone interessate nei casi e nei modi previsti dall'art. 10, in tempi diversi -all'atto
della raccolta, oppure in un momento successivo a seconda che i dati siano raccolti o meno
presso l'interessato (cfr. art. 10 cit.).
Dovrà essere inoltre raccolto il previo consenso della persona -scritto nel caso di dati sensibili:
art. 22 legge cit.- a meno che, per i dati "comuni", sia configurabile uno dei casi previsti dagli
artt. 12 e 20 della medesima legge.
Possono trovare parimenti applicazione le particolari norme che riguardano l'esercizio della
professione di giornalista e la pubblicazione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni
del pensiero, con conseguente operatività di tutte le note cautele e le garanzie previste in tal
caso dalla legge n. 675/1996 e dal codice di deontologia per l'attività giornalistica (pubblicato in
G.U. 3 agosto 1998, n. 179, con provvedimento del Garante del 29 luglio 1998: rispetto dei limiti
del diritto di cronaca e in particolare "dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di
interesse pubblico", informativa semplificata, ecc.).
In ogni caso, laddove sia interamente applicabile la normativa in materia di protezione dei dati
personali, vanno rispettate tra le altre le norme relative, in particolare, alla liceità, correttezza,
pertinenza e non eccedenza del trattamento, al trattamento dei dati per finalità lecite, al
trasferimento all'estero delle informazioni, all'esercizio dei diritti di accesso dell'interessato e al
risarcimento del danno.
5. L'utilizzo di Mms comporta comunque l'osservanza di altri obblighi
Chi utilizza ed invia Mms -si applichi o meno la legge n. 675/1996- deve rispettare in ogni caso
altri obblighi previsti a tutela dei terzi dalla comune disciplina civile e penale, anche nel descritto
caso di uso degli Mms per fini esclusivamente personali.
La raccolta, la comunicazione e l'eventuale diffusione di immagini e suoni deve avere
comunque luogo nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, utilizzando
l'immagine altrui nei modi e nei casi consentiti dall'ordinamento.
Si dovrà quindi porre attenzione, in particolare, sulla tutela prevista dall'art. 10 del codice civile
("Abuso dell'immagine altrui").
Pari attenzione deve essere prestata alle garanzie previste per l'esposizione, la riproduzione e
la messa in commercio non consensuali del ritratto di una persona (art. 96 legge 22 aprile 1941,
n. 633 sul diritto d'autore), le quali richiedono il consenso della persona ritrattata a meno che la
riproduzione dell'immagine sia giustificata "dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da
necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali o quando la
riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in
pubblico" e vietano, comunque, l'esposizione o la messa in commercio qualora rechi
"pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata" (art. 97,
comma 1, della legge 22 aprile 1941 n. 633).
Inoltre, il dovere di astenersi dal violare queste prerogative degli interessati anche in
applicazione del principio del "neminem laedere" (art. 2043 codice civile) non esaurisce gli
obblighi giuridici della persona che utilizza gli Mms, dovendo la stessa rispettare altri divieti
sanzionati penalmente che possono riguardare, in particolare:
a) l'indebita raccolta, la rivelazione e la diffusione di immagini attinenti alla vita privata che si
svolgono in abitazioni altrui o in altri luoghi di privata dimora (art. 615-bis codice penale);
b) il possibile reato di ingiurie, in caso di particolari messaggi inviati per offendere
l'onore o il decoro del destinatario (art. 594 codice penale);
c) le pubblicazioni oscene (art. 528 codice penale);
d) la tutela dei minori riguardo al materiale pornografico (artt. 600-ter codice penale;
legge 3 agosto 1998, n. 269).
Di conseguenza, chi utilizza Mms deve vagliare tutte queste circostanze e porre attenzione a
che i propri comportamenti non ledano i diritti dei terzi, evitando ad esempio di riprendere
persone in atteggiamenti o situazioni che possano lederne la dignità ed astenendosi ad
esempio dal divulgare immagini, anche occasionalmente, ad un numero elevato di soggetti
senza che la persona fotografata o filmata ne sia a conoscenza e possa attivarsi al fine di
tutelare la propria sfera privata.
6. Ulteriori aspetti
Vanno infine segnalati tre aspetti per completare il quadro delle garanzie necessarie o
opportune:
a) un primo riguarda l'eventualità che i gestori di determinati luoghi aperti al pubblico o ad
accesso selezionato (es.: palestre, circoli sportivi, club) inibiscano o sottopongano
opportunamente a determinate cautele l'utilizzo di Mms all'interno dei locali. In tali casi le regole
impartite vanno rispettate e la loro inosservanza rileva ai fini della valutazione della liceità e
correttezza di comportamenti difformi;
b) un secondo aspetto concerne la nota sfera di tutela anche costituzionale della
libertà e segretezza delle comunicazioni telefoniche che comporta il divieto per i
fornitori di servizi telefonici, tutelato anche penalmente, di conservare il contenuto dei
messaggi Mms fuori dei casi legati a particolari servizi chiesti dagli abbonati
interessati (sulla base di un'adeguata informativa e consenso) e di accedervi a
qualunque titolo tramite propri incaricati;
c) l'ultimo profilo concerne l'eventuale conservazione temporanea di Mms da parte di
fornitori telefonici che offrano particolari servizi di invio e ricezione di messaggi Mms,
in particolare ad abbonati destinatari che non dispongano di apparecchi mobili in
grado di riceverli. In tali casi, qualora si rendano accessibili i messaggi al destinatario
via Internet, con un codice personale ed entro un breve termine, è necessario che
essi non siano conservati dal fornitore (dopo la lettura da parte del destinatario
stesso avvertito tramite Sms, oppure decorso il termine prefissato). Particolare
attenzione dovrà essere posta ai profili di sicurezza anche nell'invio agli abbonati e
nella gestione dei codici personali di accesso.
Va infine disposta la trasmissione di copia della presente segnalazione ai fornitori di servizi di
telecomunicazione, per i profili che riguardano la gestione di servizi connessi a Mms e per
opportuna conoscenza nei rapporti con abbonati e utenti.
Analoga copia verrà trasmessa all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed al Ministero
per le comunicazioni, per opportuna conoscenza.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
a) ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) della legge 31 dicembre 1996, n. 675, segnala ai
fornitori dei servizi di telecomunicazioni la necessità di conformare i trattamenti di dati personali
alle disposizioni e ai principi richiamati nel presente provvedimento;
b) dispone l'invio di copia del presente provvedimento all'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni ed al Ministero per le comunicazioni, per opportuna conoscenza.
Roma, 12 marzo 2003
IL PRESIDENTE
Santaniello
IL RELATORE
Rasi
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
Provvedimenti precedenti o successivi
Procedimento relativo ai ricorsi - SMS elettorali (20 giugno 2001) in Bollettino n. 21/Giungo 2001,
pag 39
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Discorso del Presidente Stefano Rodotà alla Relazione annuale 2000 (17 luglio 2001)
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MMS: le regole anche per gli usi personali (14 marzo 2003)
Sms promozionali. Il Garante interviene nei confronti di un gestore tlc (Mewsletter 3 - 9 febbraio
2003)
SMS solo nel rispetto della privacy (24 Gennaio 2002)"

avatarsenior
inviato il 26 Febbraio 2015 ore 12:05

Ringrazio anch'io per la pazienza nel riportare queste leggi e questi decreti, ma....

Vorrei far osservare che, a essere implicata in queste leggi sulla privacy, non è solo la cosiddetta "fotogiornalismo/street", ma anche una buona parte degli altri generi fotografici, tipo la foto di architettura (quando mai si riesce a fotografare un palazzo, un monumento o una chiesa senza che entri nella foto qualche persona), le foto di cerimonie (occorrerebbe far firmare la liberatoria da tutti), il paesaggio (a meno di andare in un deserto, anche nei paesaggi è facile che ci sia qualche persona), del reportage di viaggio (se faccio foto in una città, in una piazza, sulla spiaggia, eccetera, mi toccherebbe portarmi dietro un camion a rimorchio pieno di deleghe e una riserva di biro per le firme).
In fin dei conti, siamo a filo privacy anche nella fotografia sportiva: se fotografo i partecipanti a una marcialonga, a una gara ciclistica amatoriale, eccetera.

Seguendo la regola del consenso scritto, andrebbero cancellate tutte le foto presenti nelle relative sezioni di questo forum sopra citate, perché credo che la percentuale di quelle il cui fotografo si è preso la briga di farsi firmare una liberatoria sia, se non nulla, perlomeno bassissima.

Da parte mia, fotografo avifauna (finora priva di diritti MrGreen, per lo meno per quanto riguarda la privacy) e architettura, lavorando però con il cavalletto e tempi lunghi, in modo che le persone, se ci sono, spariscano).

user39791
avatar
inviato il 26 Febbraio 2015 ore 12:24

architettura
Se fotografi opere architettoniche pubbliche, se sono private (anche la facciata di una casa, o il giardino del vicino) incorri negli stessi obblighi / rischi di chi fa street.

avatarsenior
inviato il 26 Febbraio 2015 ore 19:03

Grazie Damiana, un lavoro molto utile.
Sono naturalmente spiacente come gli altri.Triste
Una domanda:
manifestazione sportiva, gli atleti si possono fotografare e pubblicare senza problemi, vero?
E le persone sullo sfondo, o una panoramica del pubblico in generale?
Grazie 1000.


avatarsenior
inviato il 27 Febbraio 2015 ore 7:19

In questo caso tutto OK....
Manifestazione pubblica....non ci sono problemi...rientra nella parte dei pubblici spettacoli.
Stefano

avatarsenior
inviato il 27 Febbraio 2015 ore 7:54

Grazie. ;-)

avatarsenior
inviato il 27 Febbraio 2015 ore 9:23

In questo caso tutto OK....
Manifestazione pubblica....non ci sono problemi...rientra nella parte dei pubblici spettacoli.
Stefano


Questo lo dici tu, Taranis, ma forse non hai letto bene le considerazioni iniziali riguardanti il pubblico delle manifestazioni.

Gli atleti li puoi fotografare e pubblicare, ma non le persone sullo sfondo. Anche in questo caso dovresti farti firmare la liberatoria da tutti coloro che sono riconoscibili.

Ti faccio solo il caso che tra il pubblico ci siano due amanti, che a causa della pubblicazione della foto vengano scoperti dal coniuge di uno dei due: potrebbero farti causa.

user34391
avatar
inviato il 27 Febbraio 2015 ore 9:28

il pezzo iniziale chiarisce molti casi concreti.... Lupolu anche il pubblico nelle manifestazioni si... purché non fai un zoom che prende praticamente solo il soggetto singolo....:-P

user46920
avatar
inviato il 27 Febbraio 2015 ore 10:38

Mi chiedo se si potrebbe fare un riassunto partendo dall'inizio, creando un memoriale in poche righe e punti, tipo:
1) C'è la libertà di riprendere (scattare) a chiunque/ovunque
2) Se il soggetto non vuole essere inquadrato è meglio evitare riprenderlo, tanto la delibera non la firmerà mai
3) In luogo pubblico o durante una manifestazione aperta al pubblico...... ecc, ecc

... naturalmente sarebbe un lavoretto che andrebbe remunerato con un bel po' di caffè, ma qui sono spesso virtuali e non funzionano come quelli del bar ;-)

user34391
avatar
inviato il 27 Febbraio 2015 ore 11:48

questo è un ottimo riassunto...fatto da fotografi professionisti....
www.fotografi.org/pubblicabilita_foto_ritratto_esempi_concreti.htm

ragazzi tra un po' scatta il tariffario consulenze.....MrGreenMrGreenMrGreenMrGreenMrGreenMrGreenMrGreen:-P

avatarsenior
inviato il 27 Febbraio 2015 ore 11:49

Grazie Damiana davvero gentilissima.
Attendiamo fattura. MrGreen

avatarsenior
inviato il 27 Febbraio 2015 ore 13:14

Ok, è chi la paga? MrGreenMrGreenMrGreen

avatarsenior
inviato il 27 Febbraio 2015 ore 13:25

Emettiamo un generico pagheró...

Che cosa ne pensi di questo argomento?


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