| inviato il 14 Marzo 2017 ore 23:04
Giorgio, quello che dici va oltre la fotografia. Purtroppo in Italia spesso i cittadini rinunciano a far valere i propri diritti a causa dei tempi della giustizia e dei costi esagerati. |
| inviato il 15 Marzo 2017 ore 11:04
“ Giorgio, quello che dici va oltre la fotografia. Purtroppo in Italia spesso i cittadini rinunciano a far valere i propri diritti a causa dei tempi della giustizia e dei costi esagerati. „ Esatto, un paio di volte un quotidiano nazionale ha usato foto mie senza permesso, senza crediti e ritagliando persino la mia firma. Li ho contattati, in un caso hanno rettificato il giorno dopo, in un altro no. Avrei dovuto incaricare un avvocato, far cose, vedere gente, spendere soldi, per una foto, no. Se il sistema funzionasse, non c'è dubbio che lo avrei fatto, e magari in un mese ci sarebbe stata una sentenza. Ma investire un migliaio di euro (se va bene) per 3-4 anni di tempo sprecato (se va bene) per una semplice fotografia di secondaria importanza.... no. |
| inviato il 15 Marzo 2017 ore 11:28
quoto Cosiminodegenerali. Sentenza assurda. La firma non dice un bel niente. Aveva senso al tempo della pellicola. Il file originale contiene tutte le informazioni necessarie a far valere il proprio diritto. Per ovvie ragioni di antieconomicità, non se ne fa nulla, altrimenti si potrebbe intentare una causa ogni 5 minuti. Quindi fatemi capire, uno mi ruba una foto, la vende, dimostro al giudice che la foto è mia avendo impresso nel file tutti i dati di origine, e lui mi da torto perchè non ho messo la firmetta sulla foto? Ma scherziamo ? Il giudice secondo me ha preso una cantonata megagalattica. |
| inviato il 15 Marzo 2017 ore 11:30
Sono d'accordo con Raffaele e altri: inutile perdere tempo a perseguire certi "soggetti" editoriali se si appropriano di una foto messa in Rete, purtroppo anche se abusano del lavoro di altri hanno scarse probabilità di essere perseguiti. D'altra parte, non credo che un Fotografo che vive di questa professione possa contare troppo su questa fonte occasionale di reddito. Intendo dire che se uno deve basarsi sul fatto che posta immagini in rete per poi prendere occasionalmente i diritti da chi le vuole utilizzare, campa cavallo ! Se è un professionista affermato, ha la sua rete di Clienti e Agenzie che ne usano le foto, se è uno poco noto allora può far leva su questo tipo di vicende per iniziare una relazione commerciale con organi di stampa ed aziende, mentre sarebbe poco lungimirante ad adire le vie legali senza invece cercare un dialogo. Credo comunque che ci siano buoni motivi per "firmare" le foto messe in rete, sempre che abbiano una valenza artistico-culturale-documentale. @Yoctox sono d'accordo con te: se uno fa lucro con una mia foto, posso sempre dimostrare che esiste in rete una foto pubblicata da me con firma, questo basta a dimostrare che rivendico i diritti d'autore sulla foto. Poi posso anche fornire il Raw/Jpeg a supporto. Se invece ho divulgato la foto senza firma, di fatto avrei più difficoltà a dimostrare che non intendevo cederne i diritti di riproduzione ecc. Circa la questione delle foto alle persone dipinte, non è chiaro il contesto: - persone non riconoscibili: siamo sicuri ? - manifestazione pubblica o luogo pubblico ? - ci sono scopi culturali ? Da quanto ne so, e non sono avvocato ...., se ricorrono i presupposti di non riconoscibilità, luogo pubblico o manifestazione pubblica, mettiamoci pure gli scopi culturali, non serve la liberatoria. |
| inviato il 15 Marzo 2017 ore 11:56
“ Se invece ho divulgato la foto senza firma, di fatto avrei più difficoltà a dimostrare che non intendevo cederne i diritti di riproduzione ecc. „ Non sono perfettamente d'accordo. La pubblicazione di una foto senza firma, autorizza la visualizzazione e la condivisione mediante lo strumento analogo a quello utilizzando sin dall'origine per la pubblicazione. Se pubblico una foto su un sito web senza finalità di lucro, consento che venga condivisa, visualizzata, mediante il medesimo strumento e destinata a finalità non lucrative. Non ne ho autorizzato la stampa, la diffusione cartacea, o peggio la riproduzione. Questi ultimi andrebbero sempre e comunque esplicitati dall'autore in sede di pubblicazione iniziale. Non vale il silenzio assenso, ma vale la manifestazione palese e scritta della volontà dell'autore. |
| inviato il 15 Marzo 2017 ore 12:20
Come già è stato evidenziato da altri, il caso in esame e la legge sono abbastanza chiari: per fotografie semplici, la fotografia deve riportare il nome del fotografo e l'anno di produzione, indicazioni in mancanza delle quali la riproduzione non è considerata abusiva se il fotografo non prova la malafede del riproduttore ( www.fotografi.org/legge_diritto_autore.html , art. 90). Qui si trattava appunto di fotografie semplici, che non riportavano in alcun modo le indicazioni del nome del fotografo e dell'anno di produzione, e infine il fotografo non ha provato la malafede del riproduttore. Non sono un giurista, ma non vedo proprio come la sentenza avrebbe potuto essere diversa da quella che è stata. |
| inviato il 15 Marzo 2017 ore 12:21
“ Se pubblico una foto su un sito web senza finalità di lucro, consento che venga condivisa, visualizzata, mediante il medesimo strumento e destinata a finalità non lucrative. „ Il consenso deve essere esplicito. Porto come esempio quello che avviene qui nel forum. Se io metto una tua foto in una discussione senza il tuo esplicito consenso di fatto compio una riproduzione non autorizzata, quindi in violazione alla legge sul copyright. Se invece posto solo il link sono a posto e non rischio contestazioni di nessun genere. |
user14286 | inviato il 15 Marzo 2017 ore 13:22
Direi che senza conoscere le motivazioni della sentenza parliamo di pura fuffa. A naso, credo, che la presenza o meno di firma sulla foto o qualsiasi altra indicazione di paternità sia irrilevante, poichè un certo orientamento della giurisprudenza tende chiaramente e semplicemente a NON riconoscere il diritto d' autore indefinitamente su qualsiasi tipo di foto, ma soltanto su quelle che presentano carattere evidentemente creativo, per cui se scatto ad un fagiano, pubblico, e un ristorante si appropria della foto per pubblicizzare il proprio menu, tecnicamente non è perseguibile. Magari mi sbaglio eh, ma sono quasi del tutto convinto di no... |
| inviato il 15 Marzo 2017 ore 13:30
“ Direi che senza conoscere le motivazioni della sentenza parliamo di pura fuffa. A naso, credo, che la presenza o meno di firma sulla foto o qualsiasi altra indicazione di paternità sia irrilevante „ Ripeto che non sono un giurista, ma ho letto la sentenza prima di parlarne e l'indicazione del nome del fotografo e della data di produzione sono rilevanti eccome quando, come in questo caso, siamo in presenza di fotografie semplici. |
| inviato il 15 Marzo 2017 ore 13:39
“ un certo orientamento della giurisprudenza tende chiaramente e semplicemente a NON riconoscere il diritto d' autore indefinitamente su qualsiasi tipo di foto, ma soltanto su quelle che presentano carattere evidentemente creativo „ Ammesso che sia davvero così sarebbe utile conoscere i criteri che distinguono una foto qualsiasi da una creativa, ovvero se ci sono dei parametri certi, o se la decisione dipende unicamente da una deliberazione soggettiva del magistrato. |
| inviato il 15 Marzo 2017 ore 13:43
“ sarebbe utile conoscere i criteri che distinguono una foto qualsiasi da una creativa, ovvero se ci sono dei parametri certi, o se la decisione dipende unicamente da una deliberazione soggettiva del magistrato. „ Dalla sentenza: “ [...] le fotografie di cui si controverte non possono ritenersi opere d'arte, ma fotografie semplici raffiguranti persone, elementi o fatti della vita naturale o sociale, conformemente a quanto previsto dall'articolo 87 della legge sul diritto d'autore. Del resto, l'attore non ha neppure allegato la presenza di uno stile personale né ha indicato gli elementi in base ai quali le stesse dovrebbero ritenersi creazioni artistiche. „ www.giurisprudenzadelleimprese.it/fotografie-opere-dellingegno-e-dirit |
| inviato il 15 Marzo 2017 ore 14:18
Bah, io metto le mie foto su Flickr, contengono negli exif il mio nome e quando le carico indico con che tipo di licenza sono rilasciate, non vale niente tutto questo? Su juza è scritto che le foto sono di proprietà dell'utente, su Facebook vale lo stesso, in pratica la firma dovrebbe servire nel caso in cui non sia specificata la licenza o no? |
| inviato il 15 Marzo 2017 ore 14:21
Per deduzione se l'autore avesse "indicato gli elementi in base ai quali le stesse dovrebbero ritenersi creazioni artistiche" forse la sentenza sarebbe stata diversa? A mio avviso la legislazione vigente è del tutto inadeguata. |
| inviato il 15 Marzo 2017 ore 14:36
“ Per deduzione se l'autore avesse "indicato gli elementi in base ai quali le stesse dovrebbero ritenersi creazioni artistiche" forse la sentenza sarebbe stata diversa? „ Se per ipotesi avessero convinto il giudice che di creazioni artistiche si trattava, immagino di sì. |
| inviato il 15 Marzo 2017 ore 14:41
Ragazzi, il mondo del diritto è molto diverso da quello "reale" ... |
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