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inviato il 04 Luglio 2014 ore 13:30
Esistono le leggi e il buon senso Domenik. Nel caso di scene cinematografiche o spettacoli musicali ci si scontra con i diritti legati ad esclusive perchè si presume, a ragione o a torto , che la presenza di un corredo fotografico appariscente possa indicarne un uso professionale ... nel dubbio quelli della sicurezza agiscono :( . |
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inviato il 04 Luglio 2014 ore 14:18
Io al concerto di Vasco 2014 in tribuna a Roma ho portato il 500 mm ed il cavalletto mettendoli nei rispettivi zainetti di due bambini. Non sarebbero comunque uscite foto eccezionali perché ero lontano (e perché non sono neanche io un granché ) ma sicuramente la sicurezza non mi avrebbe fatto entrare nello stadio con quell'atteezzatura che mi serviva solo per avere qualche foto un po' più ravvicinata. Ciao |
user41490
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inviato il 30 Aprile 2015 ore 21:03
Nella mia pagina trovi le inFo che cerchi con relativi commenti! resta comunque il fatto che in italia c'è un gran casino! un saluto roby |
user39791
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inviato il 30 Aprile 2015 ore 21:15
In un luogo pubblico uno fotografa ciò che vuole, siano esse persone o cose. E' ovvio che il buon senso dice che se uno non vuole essere fotografato non lo si fotografa. Tutt'altra roba è la pubblicazione delle foto, in questo caso ci "vorrebbe" il permesso scritto e vale anche per le cose non pubbliche, anche un semplice casa privata. |
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inviato il 30 Aprile 2015 ore 22:41
“ però per fotografare qualcuno devi (o almeno dovresti, per legge) avere il suo permesso, addirittura servirebbe una liberatoria scritta. „ Scusa Juza, ma non credo sia così; puoi fotografare chiunque, ma in luogo pubblico. E' la pubblicazione che richiede il permesso e la liberatoria, e anche questo non in tutti i casi. Attenzione! è diverso invece per un luogo "aperto al pubblico", qui sì, bisogna chiedere l'autorizzazione per fotografare. |
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inviato il 30 Aprile 2015 ore 22:45
Detto questo, è chiaro che se qualcuno mi chiedesse di non fotografarlo, lo asseconderei.... ma è una possibilità molto remota perchè non amo fotografare la gente. |
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inviato il 30 Aprile 2015 ore 23:10
Ci si deve a mio avviso anche immedesimare nella persona per strada che vede un tizio munito di macchina professionale scattargli delle foto, ci si può anche sentire a disagio, o comunque chiedere spiegazioni e credo se ne abbia pieno diritto. Io quando ho scattato foto a sconosciuti perché li trovavo fotogenici mi sono sempre avvicinato a mostrare la foto, la cosa è sempre finita,con una risata ma nel caso qualcuno avesse protestato avrei cancellato immediatamente. Leggi o non leggi credo che ognuno debba poter disporre della propria immagine come crede, non voler essere fotografati mi sembra un diritto legittimo. |
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inviato il 11 Agosto 2015 ore 10:57
Nel nostro ordinamento giuridico è prevista una specifica sanzione per le riprese fotografiche della vita privata altrui: è l'art. 615-bis c.p. : " Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo. I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato ." (norma introdotta nel 1974) Ciò che rileva penalmente è l'intrusione nella vita privata altrui: infatti la norma è stata aggiunta non a caso dopo il "classico" reato di violazione di domicilio (art. 615 c.p.). VI segnalo una massima estratta da una recente sentenza (Corte di Cassazione, V sez. penale, sent. 24.6.2011 n. 25453, pubblicata anche da www.Altalex.com): " La parola chiave nel tessuto lessicale della previsione normativa è certamente l'avverbio indebitamente , la cui valenza semantica fa evidente richiamo alla mancanza di un titolo giustificativo potiore rispetto al diritto alla riservatezza che la norma è volta, chiaramente, a tutelare. Ossia, in un astratto bilanciamento di interessi, il legislatore ha inteso privilegiare la privacy a condizione, però, che l'attività di intrusione mediante riprese fotografiche o filmate sia, di per sè, indebita. Il connotato di indebito implica mancanza di qualsivoglia ragione giustificativa della condotta dell'agente, che, di conseguenza, sia da ritenere ispirata dalla sola finalità di gratuita intrusione nella vita privata altrui; ed implica, altresì, mancanza di espedienti di sorta per superare eventuali protezioni che l'avente diritto alla riservatezza abbia, all'uopo, appositamente frapposto, a schermo della propria intimità. Proprio in quest'ultima prospettiva, questa Corte regolatrice ha statuito che la ripresa fotografica da parte di terzi lede la riservatezza della vita privata ed integra il reato di cui all'art. 615-bis c.p., sempre che vengano ripresi comportamenti sottratti alla normale osservazione dall'esterno, essendo la tutela del domicilio limitata a ciò che si compie in luoghi di privata dimora in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile ad estranei. Ne consegue che se l'azione, pur svolgendosi in luoghi di privata dimora, può essere liberamente osservata senza ricorrere a particolari accorgimenti, il titolare del domicilio non può vantare alcuna pretesa al rispetto della riservatezza. (Fattispecie relativa ad una ripresa fotografica dalla strada pubblica di due persone che uscivano di casa e si trovavano in un cortile visibile dall'esterno) (cfr. Cass. sez. 6, 1 ottobre 2008, n. 40577, rv. 241213). La logica della statuizione in parola fa perno sul concetto di agevole osservabilità dall'esterno di quanto si compia in uno degli spazi protetti dall'art. 614 c.p. sull'evidente presupposto, a contrario, che colui che, pur trovandosi in uno di quei luoghi, si esponga, per libera scelta, all'osservazione altrui non può, per ciò solo, invocare la particolare tutela dell'art. 615 bis ." In sintesi, ciò che conta è non violare il luogo privato, non la scena in sé: se due persone si baciano in pubblico o se uno decide di girare nudo per la pubblica via, posso fotografarle senza incorrere in alcuna sanzione. Lo stesso vale anche se il soggetto fotografato è visibile all'esterno, per esempio in un giardino privato non circondato da alcuna siepe o barriera visiva. Diversamente non è consentito aggirare la barriera visiva posta a tutela della privacy, mediante qualunque espediente (ad. es. una scala). Spero di essere stato utile e soprattutto chiaro... |
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inviato il 11 Agosto 2015 ore 11:40
Se bisogna stare dietro alle leggi.. avrei l'ergastolo..per tutte le volte che ho scattato a "tradimento"..!! |
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inviato il 11 Agosto 2015 ore 21:55
Grazie....molto interessante? |
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inviato il 16 Giugno 2017 ore 19:58
Ultimamente, ho fatto delle fotografie ai monumenti dove ovviamente c' erano anche delle persone che a loro insaputa ho ripreso. Ho poi avuto modo di leggere degli articoli su giornali vari dove in uno di questi ho letto che non si può riprendere una persona neppure di spalle. Questa deve essere irriconoscibile nella ripresa della fotografia. Così ora faccio fotodove i monumenti sono statici e le persone sono in movimento, quasi delle scie. |
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inviato il 16 Giugno 2017 ore 21:25
“ Ho poi avuto modo di leggere degli articoli su giornali vari dove in uno di questi ho letto che non si può riprendere una persona neppure di spalle. „ Ma dove hai letto queste cose, del tutto errate peraltro? Puoi riprendere chiunque, purché in luogo pubblico, puoi pubblicare solo se non è riconoscibile (non dalla sua mamma che lo riconoscerebbe al buio e di spalle, ma da uno sconosciuto) o se ti ha firmato le liberatoria. Non riconoscibile significa che se è il suo viso con gli occhi coperti da un bel paio di occhiali, simili alla striscia nera dei decenni passati, già sarebbe pubblicabile senza liberatoria... |
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inviato il 16 Giugno 2017 ore 21:46
Per capire... il Sig. "Mario Rossi" viene fotografato davanti a colosseo con una donna ed è riconoscibile anche se non è in primo piano ma a 20 mt dal fotografo ma non essendo lui il soggetto dello scatto (perchè il soggetto è il colosseo) non puó dire nulla anche se la foto finisse in prima pagina sul corriere della sera arrecandogli un grave danno? (Perchè la donna è l'amante e non la moglie che chiede danni e divorzio). È corretta la mia interpretazione? D'altronde se non fosse così nessun giornale potrebbe mai pubblicare fotografie di piazze o spiagge. Mi sembra oscurino solo i visi dei minori (se non erro) |
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inviato il 16 Giugno 2017 ore 21:59
Il divieto di fare foto a persone è solo se la foto viene scattata a scopo di lucro... |
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inviato il 16 Giugno 2017 ore 23:46
Il controsenso poi strano è il fatto che "noi appassionati" dotati di attrezzatura fotografica ( che sia reflex, ml, compatta...) ci poniamo queste domande e cmq ci facciamo magari scrupoli sulla pubblicazione o meno di certi scatti, e stt siamo visti un po' come paparazzi... Sento già le vicine della gente "guarda guarda quello, ci sta fotografando!!" Ma di fianco a noi magari ci sono altri 20 smartphone, che hanno già scatto, condiviso, tagfato, pubblicato, instagrammato. . . senza alcuna remora o ritegno e passano assolutamente inosservati... E tu il tuo scatto street magari te lo tieni li, nel tuo hdd, felice del risultato ottenuto ma passando per invadente agli occhi della gente.. |
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