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inviato il 30 Giugno 2013 ore 19:14
Si riportano le norme del codice civile che regolano la responsabilità del venditore nelle compravendite tra privati (anche a distanza). Art. 1490 "il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede traciuto al compratore i vizi della cosa" Art. 1491 "non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi" Art. 1942, nel caso in cui, quindi, risulti un vizio della cosa compravenduta "il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto, ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione" Art. 1943 "in caso di risoluzione del contratto il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita. Il compratore deve restituire la cosa, se questa non è perita in conseguenza dei vizi". Tali norme non possono essere eluse e, ove non venga specificato diversamente, sono applicabili alla vendita tra privati. Si evidenzia come la tanto usata formula (l'oggetto viene venduto visto e piaciuto con esclusione di ogni garanzia) con cui il venditore si libera (o quantomeno cosi crede) da ogni responsabilità circa i vizi dell'oggetto venduto, non accettando alcuna restituzione, non può di per sè escludere la responsabilità del venditore. E' lo stesso articolo 1490 c.c. a stabilirlo dato che la clausola (l'oggetto viene venduto visto e piaciuto con esclusione di ogni garanzia) non ha effetto nel caso in cui il venditore abbia in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa. |
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inviato il 30 Giugno 2013 ore 23:32
Quoto La Mucca Volante , personalmente farei due righe di tutela per tutte le vendite sopra i 1000€ |
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inviato il 01 Luglio 2013 ore 9:32
“ Si evidenzia come la tanto usata formula (l'oggetto viene venduto visto e piaciuto con esclusione di ogni garanzia) con cui il venditore si libera (o quantomeno cosi crede) da ogni responsabilità circa i vizi dell'oggetto venduto, non accettando alcuna restituzione, non può di per sè escludere la responsabilità del venditore. „ la formula "visto e piaciuto" serve non tanto per i vizi occulti ma per esempio," la lente frontale con graffio". in questo caso il compratore non puo' dire una volta a casa e ripensato sull'acquisto, di aver comprato senza sapere e pretendere la restituzione, perchè la frasetta sopra citata dice proprio che hai visto l'oggetto e lo hai comprato nello stato d'uso del momento. |
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inviato il 01 Luglio 2013 ore 10:15
Confermo quanto già scritto da altri. Il contratto tra privati serve a tutelare entrambe le parti, e in genere lo faccio sia se sono il venditore sia se sono il compratore, indifferentemente per spedizione o scambio a mano. Io in genere specifico che l'oggetto venduto è funzionante, specificando anche eventuali difetti (e prediligendo sempre lo scambio a mano, offro all'acquirente di provarlo, ma per questo cercate di non essere soli durante lo scambio... sia mai che il furbo di turno tenti di scappare con la merce), e utilizzo la clausola visto e piaciuto, sia per il fatto che se l'oggetto è graffiato o rovinato il compratore lo accetta così com'è, sia perchè se io lo vendo funzionante, con i test del caso che offro al compratore, non posso rispondere se tra una settimana quell'oggetto si rompe, per quel che mi riguarda un eventuale guasto, anche il giorno successivo, potrebbe essere dovuto ad un incauto utilizzo da parte dell'acquirente. Inoltre specifico numero di serie (se disponibile) e data di acquisto riportata sulla fattura/scontrino. Ovviamente allego sempre scontrino o fattura, a maggior ragione se l'oggetto è in garanzia, in modo che chi compra si possa rivolgere direttamente al negozio o all'assistenza. Come detto da altri, il contratto è utile anche per giustificare la transazione di denaro visto che ora siamo tutti controllati a vista In conclusione, se ben fatto tutela il compratore (più che altro dal fatto che la merce non è rubata), e tutela in venditore da eventuali ripensamenti e richieste di restituzione che potrebbero arrivare. |
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inviato il 26 Febbraio 2014 ore 20:58
ciao scusami potresti mettere una traccia di questa scrittura?? |
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inviato il 28 Febbraio 2014 ore 7:58
Io l'ho sempre fatto. Quando recentemente ho venduto tutto il materiale, non solo per tutelare il compratore, ma per tutelare me nel caso qualcuno un giorno mi dovesse chiedere conto di soldi o assegni entrati nel conto corrente. Con il foglio compilato dimostro chiaramente che quei soldi non li ho ne rubati ne ottenuti in modo illecito. |
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inviato il 12 Gennaio 2016 ore 18:47
Qualcuno ha x caso un modello di contratto da firmare tra privati per prodotti photo/usati??? THANKS   |
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inviato il 12 Gennaio 2016 ore 18:55
Quoto Karis. (Se qualcuno avesse a disposizione un facsimile, e volesse metterlo a disposizione di tutti noi, avremmo un documento standard che, col tempo, potrebbe diventare prassi e buona consuetudine già sul nostro mercatino di Juza). In fondo cerchiamo solo di tutelarci, per quanto sia possibile. Grazie. Saluti, Matteo |
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inviato il 12 Gennaio 2016 ore 19:22
“ Molto semplicemente serve per tutelarsi nell'acquisto. Se c'è un contratto scritto in cui si specifica che tizio vende a caio un prodotto (specificando marca, modello e numero di matricola), caio può dimostrare di non essere entrato in possesso della merce illegalmente o quanto meno scarica la responsabilità su tizio. Se, come immagino, non c'è nulla da nascondere non vedo problemi a firmare un documento che attesti la compravendita. „ questo è quanto ! |
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inviato il 12 Gennaio 2016 ore 19:55
fac-simile in PDF/WORD! PLEASE! CIAO |
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inviato il 14 Gennaio 2016 ore 21:39
Visto il post riesumato segnalo un errore. Tra privati non si applica il codice del consumo .... ma neppure il "visto piaciuto" se non espressamente pattuito. |
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inviato il 14 Gennaio 2016 ore 22:05
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inviato il 14 Gennaio 2016 ore 22:25
Se si vuole: il bene, visionato e provato dal compratore, viene venduto come "visto e piaciuto" con espressa esclusione delle garanzie di cui agli art.li 1490 e seguenti del Codice Civile. |
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inviato il 16 Gennaio 2016 ore 8:10
OTTIMO THANKS! |
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inviato il 16 Gennaio 2016 ore 8:53
non vendergli nulla un acquirente cosî ti fará problemi sicuro, per es se dopo due settimane lui stesso dovesse romoere l'ottica. Digli he se vuole si piglia l'oggetto con scambio a mano, e visto/piaciuto. ciao S. |
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