| inviato il 19 Luglio 2023 ore 7:25
La risposta è stata già fornita " Ha valore documentativo quindi il filmato può essere visionato dalle forze di polizia o dalla assicurazione ma non messo negli atti." Quindi se si condivide con questi Uffici si avvalora la nostra versione , utile se non ci sono altri testimoni dell'accaduto |
| inviato il 19 Luglio 2023 ore 9:10
Quanto detto da Ellemme è perfetto, aggiungo che per quanto ci siano dei limiti giuridici, in caso di controversie che vanno oltre l'incidente stradale, ovvero, il "tipo" che si scalda e alza le mani, la visione del filmato da parte delle Forze dell'ordine fa tutta la differenza del mondo...sempre se la fortuna vuole che la "scena" rientri nel campo di ripresa della Dash Cam! |
| inviato il 20 Luglio 2023 ore 19:11
Dal punto di vista dell'efficacia probatoria i filmati delle dashcam sono disciplinati in modo piuttosto generico dall'art. 2712 c.c che si occupa delle riproduzioni meccaniche e che così dispone: "Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime." In base al tenore della norma i filmati registrati con la dashcam sono utilizzabili in giudizio a condizione che la controparte non ne contesti la rispondenza alla realtà. Disconoscimento che tuttavia, non è così agevole come può sembrare. La Corte di Cassazione infatti ha avuto modo di precisare nella sentenza n. 3122/2015 che: "In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 cod. civ., il disconoscimento che fa perdere ad esse la qualità di prova, pur non soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 cod. proc. civ., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, ma non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma secondo, cod. proc. civ., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni." |
| inviato il 20 Luglio 2023 ore 22:13
" Ha valore documentativo quindi il filmato può essere visionato dalle forze di polizia o dalla assicurazione ma non messo negli atti. " Chi ha scritto questa sciocchezza (e non mi riferisco a Elleemme)? Io, che faccio l'avvocato da quasi 40 anni, ce li metto sempre negli atti i relativi file (se si intende con questa locuzione " produrli in giudizio "). Il problema è che, in Italia, o non le usa quasi nessuno le DC, oppure le dimenticano spente ... Oramai la giurisprudenza si sta sempre di più dirigendo verso una totale ammissibilità delle video registrazioni, visto come sta cambiando il mondo, per cui ... Anche se - oggettivamente - la cosa va valutata attentamente caso per caso. Ed a questo servono gli avvocati ed i consulenti tecnici. |
| inviato il 20 Luglio 2023 ore 23:38
Se può essere utile io ne uso una della transcend e mi trovo piuttosto bene |
| inviato il 03 Agosto 2023 ore 11:46
Viofo |
| inviato il 03 Agosto 2023 ore 11:54
Dovrebbero metterla obbligatoria per legge, altro che quelle cazzate della scatola nera (utile solo a darti il concorso di colpa se fai incidente a 60kmh quando il limite è 50) o dell'ISA. E mi stupisce che le case costruttrici, tra mille super×le tecnologiche con cui infarciscono le auto non aggiungano la funzione dashcam, tanto piu che oramai, le auto nuove sono già munite di telecamere davanti e dietro (e alcune anche agli specchietti), quindi basterebbe una banale implementazione software e schedina per registrare. BOh... |
| inviato il 17 Ottobre 2024 ore 18:49
Ahimé , l'Italia è culla del diritto ma maestra nella capziosità di applicazione dello stesso. Al di là dei filmati più o meno ilari, o violenti, mi pare che l'utilizzo di immagini della dashcam in ambito sia automobilistico ( Russia, per esempio ) che nell'ordine pubblico ( massime USA e non solo) venga tenuto come prova ed in maggior considerazione. Quoto Undertaker su quanti ninnoli inutili le case automobilistiche montino e tralascino cose fondamentali - che dovrebbero essere obbligatorie IMHO come la su citata ed il Telepass, ma evidentemente gli ingorghi ai caselli sono preferibili. |
| inviato il 17 Ottobre 2024 ore 18:58
I filmati possono essere modificati con l'AI, pertanto ormai servono poco come prova. |
| inviato il 17 Ottobre 2024 ore 19:55
Hardy, hai ragione, immagino che chi sia in malafede utilizzerà questo da opporre... comunque tornando al topic penso che il consiglio di ElleEmme sia da seguire, meglio un filmato di nulla. |
| inviato il 18 Ottobre 2024 ore 9:36
Ma... esiste il modo di hackerare la videocamera che molte auto hanno già montata sul parabrezza per altri scopi, e utilizzarla per videoregistrazioni? |
| inviato il 18 Ottobre 2024 ore 23:46
“ Oramai la giurisprudenza si sta sempre di più dirigendo verso una totale ammissibilità delle video registrazioni „ Penso che in un prossimo futuro, se non già oggi, bisognerebbe andare cauti con l'ammissibilità di questo tipo di prove. È già alla portata di chiunque la realizzazione di fake tramite l'uso dell'intelligenza artificiale, per cui sarà sempre più difficile giudicare la veridicità o meno di un audio, un video o una foto. Chiunque di noi, anche i più svegli/attenti/preparati/etc. potranno essere tratti in inganno. Ci sarebbe bisogno di un valido sistema di certificazione per determinati contenuti. |
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