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inviato il 05 Marzo 2018 ore 11:27
Ma mi chiedo, quelli che vanno in india o in Cina e fotografano vecchi, donne e bambini, i famosi bonzi vestiti di arancione, quando tornano in italia hanno le liberatorie? e in che lingua le rilasciano? o per quelli la sentenza non vale? |
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inviato il 05 Marzo 2018 ore 11:28
“ che correttamente era stato ipotizzato il reato di molestia o disturbo alle persone, emergendo dalla denuncia-querela proposta da Morello Desideria e dall'annotazione di servizio del 28.06.2016 che il Tumminia era stato colto nell'atto si seguire la prima all'interno del centro commerciale Ipercoop , seduto su una carrozzina per disabili e intento a riprendere la giovane donna con il suo telefono cellulare; „ A mio avviso stiamo errando le considerazioni e le valutazioni, qui non è punito il fotografare una persona ma la molestia o il disturbo alla persona, art.660 C.P. (Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a cinquecentosedici euro) in questa sentenza viene stigmatizzato il seguire insistentemente la donna e riprendere ripetutamente sue immagini quindi, a mia avviso la sentenza è riferita ad un insieme di situazioni protratto nel tempo in cui il fotografare assume un aspetto ben preciso e di fatto secondario. Ciò non toglie che si stiano preparando tempi scuri per chi, come me, è solito fotografare le persone nel loro ambiente e nel oro relazionarsi con esso Probabilmente dovremmo rivedere le varie tecniche di ripresa fotografica e considerare che il seguire una persona per ottenere la foto che abbiamo in mente non è più tra le tecniche possibili legalmente |
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inviato il 05 Marzo 2018 ore 11:30
Mario la street non c'entra un tubo, io lo chiudo qui questo 3d, passo. |
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inviato il 05 Marzo 2018 ore 11:30
“ Restano comunque fermi tutti i limiti di pubblicazione su soggetti disagiati o che ledono a dignità della persona ecc, ecc. Ma queste sono cose trite e ritrite che ormai conosciamo... „ I limiti di pubblicazione esistono per tutti, sempre, poi con i casi che citi si passano guai grossi nelle situazioni normali guai piccini e facilmente risolvibili |
user104642
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inviato il 05 Marzo 2018 ore 11:31
“ si parla di questioni legali. „ Mi sembrava ovvio, Stefano, che in assenza del viso si è, almeno, più tranquilli. |
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inviato il 05 Marzo 2018 ore 11:32
Aggiungo una cosa un po assurda: Se si scatta ad una maschera (viso coperto) ad esempio al carnevale di Venezia e si usa una di queste foto per scopo di lucro si può venire denunciati in base ad una specifica legge francese degli anni '90 in quando serve l'autorizzazione scritta di chi ha progettato/ideato/fatto il vestito e tutto il resto in quanto personale opera d'arte e d'ingegno. In pratica bisogna avere una specifica autorizzazione. Questa cosa succede solo in Francia. |
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inviato il 05 Marzo 2018 ore 11:32
“ Mario la street non c'entra un tubo, io lo chiudo qui questo 3d, passo. „ Mi sembra di essere stato chiaro, qui c'entra il seguire insistentemente una persona, ma questo condiziona anche una tecnica di fotografia street che prevede appunto il seguire il soggetto potenzialmente interessante e sperare in una buona occasione. La street c'entra solo sotto questo aspetto ovviamente |
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inviato il 05 Marzo 2018 ore 11:33
quindi se si fotografa ad esempio un quadro di Picasso, si può essere denunciati dagli eredi di Picasso? |
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inviato il 05 Marzo 2018 ore 11:34
e poi ti mettono in galera per 15 anni |
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inviato il 05 Marzo 2018 ore 11:34
“ quindi se si fotografa ad esempio un quadro di Picasso, si può essere denunciati dagli eredi di Picasso? „ Sì se pubblichi la foto, si chiama diritto d'immagine e potresti anche essere denunciato non solo dagli eredi di Picasso, fino a 75 anni dalla morte, ma anche da chi possiede il quadro |
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inviato il 05 Marzo 2018 ore 11:34
Mario sono in completa sintonia con te: “ A mio avviso stiamo errando le considerazioni e le valutazioni, qui non è punito il fotografare una persona ma la molestia o il disturbo alla persona , art.660 C.P. „ Passo e chiudo |
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inviato il 05 Marzo 2018 ore 11:35
peggio del canna-gate |
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inviato il 05 Marzo 2018 ore 11:36
“ e poi ti mettono in galera per 15 anni „ È civile non penale, paghi solo i diritti d'autore e di immagine oltre alle spese di giudizio |
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inviato il 05 Marzo 2018 ore 11:40
se non ci fai i soldi la cancelli e basta, è giusto che ci sia una normativa per prevenire abusi ma nella realtà non succede nulla , ripeto la domanda: qualcuno è a conoscenza di sentenze in quest senso? E la sanzione , eventualmente ci siano precedenti, quale è stata? Io non ne conosco nessuna. Questa proposta dall'amico Nando non c'entra con fotografia e la street. p.s.: sentenze e non denunce, denunce ne fioccano ogni giorno per mille motivi ma intendo quelle concluse con un procedimento ed, eventuale, condanna ed entità della sanzione. |
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inviato il 05 Marzo 2018 ore 11:47
Bisogna fare moltissima attenzione a valutare sentenze senza leggerle per intero (ed intendo anche la sentenza di primo grado ed eventualmente d'appello impugnate). Il reato di molestia di cui all'art. 660 c.p. non c'entra nulla con la disciplina civilistica (e non penale!) che regola la possibilità di scattare ed eventualmente di pubblicare foto fatte in pubblico. Qui c'è una denuncia querela di una donna seguita e ripresa in un centro commerciale, la street non c'entra nulla. Il materiale fotografico è servito nel caso di specie più che altro come supporto probatorio. Non fate falsi allarmismi se non conoscete bene la materia di cui state parlando. |
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