| inviato il 17 Agosto 2023 ore 20:17
@AleZ Il regolamento parla di uso personale e domestico non a caso, intendendo la divulgazione in un ambito ristretto, familiare e di amici. Ovviamente nessun problema ad avere le foto sul proprio hard disk e neanche stampate a decorare la propria casa. Attenzione, però, non il proprio ufficio/negozio, laddove l'ambito non è più personale ma lavorativo. Se invito a casa mia amici e parenti, loro chiaramente vedranno le foto ma in un ambito domestico, quindi lecito senza chiedere liberatorie. Il tema si pone per siti web e social. Nel caso di un sito personale, quindi di fotografo amatoriale senza scopo di lucro, si può pensare di creare una sezione con accesso mediante password personali da dare ad amici e parenti. Nel caso di social, anche nel caso di profilo/pagina pubblici, è possibile impostare il livello di privacy del post da "tutti" (serve la liberatoria) a "lista di amici" (non serve perché corrisponde a una diffusione domestica). A seconda del livello di privacy il post potrà risultare condivisibile o non, offrendo un ulteriore livello di protezione privacy. Il tema essenziale è che, nella concezione di Bruxelles,il fotografo amatoriale non può fare mostre o divulgazione delle foto se non assoggettandosi a tutte le regole che ha un professionista. Non ci sono sfumature di grigio, o è bianco o è nero. È vero quanto afferma @Istoria che cosí si perde il racconto iconografico dei tempi moderni, lasciato solo a pro o ai selfie del momento (che non posso paragonare a un fotoamatore). Si perdono così storie, specie di provincia, che rimarranno solo in qualche hard disk, finché funzionerà. Credo che però Bruxelles non si sia posta il problema perché viviamo nell'epoca dell'immagine e la quantità non manca. Manca la qualità,spesso,ma è un problema che non credo si siano posti. @Serral47 non esiste più redazione che non si ponga il problema dell'uso delle foto, preferendo a volte quelle scelte dal proprio database, anche se generiche, piuttosto che quelle fatte dal giornalista. Più elastico si è solo per farti di cronaca, violenti o no, dove, nel rispetto del codice deontologico, il diritto di cronaca prevale su quello alla privacy. |
| inviato il 17 Agosto 2023 ore 20:50
Grazie Alberto. Ma come commenti la mia osservazione riguardo all'art. 167 del D.Lgs. 196/2003? |
| inviato il 17 Agosto 2023 ore 21:57
@Ale Z Il concetto di danno va parecchio esteso quando si parla di diritto sulla privacy. Di seguito il commento a una sentenza Cassazione a tal proposito, nello specifico sul danno patrimoniale. Poi ci sono gli eventuali danni non patrimoniali, come quelli morali o psicologici. Qualora, come spesso capita, il danno sia impossibile da quantificare con precisione, interviene l'articolo 1226 del Codice Civile: "se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa" Ecco il commento alla sentenza della Cassazione, con i riferimenti: La Cassazione (sentenza n. 12433/2008) ha chiarito che in caso di pubblicazione di una foto senza l'autorizzazione del soggetto ritratto, la parte lesa dalla pubblicazione della sua immagine ha sempre il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali di cui sia in grado di fornire la prova. È però vero che in molti casi non è facile quantificare il danno economico subito, anche se sono certi ed incontestabili sia l'illiceità del comportamento dell'autore della pubblicazione, sia il fatto che questi ne abbia tratto vantaggio. La giurisprudenza ha allora ritenuto che l'interessato ha comunque diritto di far valere a titolo di danno patrimoniale la perdita dei vantaggi economici che avrebbe potuto conseguire se – essendogli stato chiesto il consenso alla pubblicazione – avesse potuto negoziarne la concessione e chiedere per essa un compenso. Il risarcimento dei danni patrimoniali può consistere, quindi, nel ritrasferire i vantaggi economici della pubblicazione illecita dal suo autore al titolare del diritto, e ad essi va commisurata l'entità della liquidazione. |
| inviato il 17 Agosto 2023 ore 22:40
Aggiungo un commentario più articolato in proposito, passato mi dà un amico un minuto fa: "...l'illecita pubblicazione dell'immagine altrui obbliga al risarcimento anche dei danni patrimoniali, che consistono nel pregiudizio economico di cui la persona danneggiata abbia risentito per effetto della predetta pubblicazione e di cui abbia fornito la prova. In ogni caso, qualora – come accade soprattutto se il soggetto leso non è persona nota – non possano essere dimostrate specifiche voci di danno patrimoniale, la parte lesa può far valere (conformemente ad un principio recepito dall'art. 128 della legge 22 aprile 1941, n. 633, novellato dal d.lgs. 16 marzo 2006, n. 140, non applicabile alla specie “ratione temporis”) il diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per concedere il suo consenso alla pubblicazione, determinandosi tale importo in via equitativa, avuto riguardo al vantaggio economico presumibilmente conseguito dell'autore dell'illecita pubblicazione in relazione alla diffusione del mezzo sul quale la pubblicazione è avvenuta, alle finalità perseguite e ad ogni altra circostanza congruente con lo scopo della liquidazione” (Cass. civ. Sez. III, 10.05.2010, n. 11353; così anche Cass. civ. Sez. III, 16.05.2008, n. 12433)." |
| inviato il 17 Agosto 2023 ore 23:55
Grazie di nuovo e scusami se la mia incompetenza mi rende curioso. “ il diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per concedere il suo consenso alla pubblicazione, determinandosi tale importo in via equitativa, avuto riguardo al vantaggio economico presumibilmente conseguito dell'autore dell'illecita pubblicazione in relazione alla diffusione del mezzo sul quale la pubblicazione è avvenuta „ Quindi se una fotoamatore pubblica su un sito personale o di condivisione un ritratto dal quale non ottiene evidentemente nessun vantaggio economico, il giudice determina un equo risarcimento che parte dal valore di zero? |
| inviato il 18 Agosto 2023 ore 0:03
Se fosse così facile avere risarcimenti si vedrebbero le gallerie vuote oltre i tanti magazine chiudere i battenti. La legge c'è ma è anche così complessa che spillare soldi per una foto amatoriale innocua è un buco nell'acqua. Se qualcuno vuole che la foto venga eliminata dalla galleria per motivi che non sta al fotografo conoscere lo si fa' è basta, fine della storia. Questo può capitare non ci sono dubbi, per quanto riguarda le azioni legali non mi risulta (ci sono state minacce di trascinare il fotografo dinanzi al giudice si, ma poi non è mai successo). Invece di postare le leggi credo sia più interessante postare testimonianze di chi ha dovuto "risarcire danni" o presentarsi dinanzi un giudice per una "semplice foto di strada". La legge credo che chi faccia questo genere di fotografia la conosca non è sprovveduto per cui basta poco che un'immagine da "illegale possa diventare legale" senza aver bisogno di nessuna liberatoria non è che sia difficile se si ha un po' di esperienza. Non è necessario immortale i soggetti in primo piano con i volti ben riconoscibili. Ho realizzato alcuni progetti un po' delicati, in quel caso mi sono mosso in maniera diversa dal solito, la liberatoria era d'obbligo. Su reportage che trattano argomenti delicati bisogna essere cauti, la complicità dei soggetti è d'obbligo così come l'autorizzazione per eventuali pubblicazioni ma questo è tutt'altro dalla semplice foto in strada. |
| inviato il 18 Agosto 2023 ore 1:52
Non so... io le pippe me le facevo a quattordici anni, e quando capita, me le faccio tuttora, a quasi cinquant'anni... Ma davvero vi fate tutte queste questioni quando fate foto in giro? Ma che, davèro pensate che la'ggente vi tenga in scacco con le denunce o le minacce, manco appartenessero alla subFamiglia Windsor di 'sto gran coppolone? Ma dove caspita vivete? |
| inviato il 18 Agosto 2023 ore 3:57
@caneca: mettere in guardia su cosa dice lagge a chi è alle prime armi è giusto, credo che sia anche utile fermarsi a riflettere per capire come stanno realmente le cose per poi valutare quando sia davvero necessario una liberatoria quando è possibile sbattersene senza però sottovalutare le possibili conseguenze. Al momento non sono a coscenza di testimonianze da parte di chi sia stato trascinato in tribunale per una foto innocua. Pubblicare articoli di sentenze che riguardano tutt'altre situazioni legate all'utilizzo di materiale per scopi commerciali danneggiando l'immagine del soggetto personalmente nemmeno le considero. In base al tipo di foto è dell'utilizzo che se ne dovrà fare la liberatoria può essere fondamentale come poterne farne a meno (non perché lo dice la legge sia chiaro, anche in molti casi). Per quanto riguarda linvece la domanda fatta dall'autore del post la liberatoria è necessaria. |
user109536 | inviato il 18 Agosto 2023 ore 6:14
Sono al 100% d'accordo con Vincenzo. Invece di trattati di giurisprudenza difficili da interpretare sarebbe interessante sentire degli esempi e magari anche Juza. Io vivo in Svizzera e mi portò sempre appresso questo www.edoeb.admin.ch/edoeb/it/home/datenschutz/internet_technologie/umga In particolare: Consenso valido sotto il profilo legale Il consenso è valido soltanto se volontario e preceduto da un'informazione adeguata. I requisiti dell'adeguatezza dell'informazione dipendono dal carattere dell'immagine pubblicata. Nel caso di fotografie di gruppi di persone è sufficiente informare gli interessati del fatto che sono stati fotografati e che si prevede di pubblicare le immagini, informandoli anche in merito alle modalità e alla forma della pubblicazione (Internet, media convenzionali, volantino pubblicitario ecc.). Se una delle persone ritratte si oppone alla pubblicazione, occorre rispettarne la volontà. I requisiti al consenso sono più severi quando si scattano e pubblicano fotografie di singole persone: in tal caso il consenso generale descritto sopra non è sufficiente. Gli interessati devono avere la possibilità di visionare le immagini ed essere informati in merito al contesto della pubblicazione. Riguardo a quest'ultimo aspetto occorre considerare che la pubblicazione di un'immagine ben riuscita nell'ambito ad esempio di un servizio fotografico su una colonia estiva sarà accettata dagli interessati con maggiore probabilità rispetto a una fotografia mal riuscita o compromettente, oppure rispetto a fotografie che raffigurano la persona in un contesto delicato (p. es. immagini relative a un programma destinato a giovani in situazione di disagio). Se ho qualche dubbio lo rileggo. Mai avuto problemi come tutti i miei amici e conoscenti che fotografano oersone |
| inviato il 18 Agosto 2023 ore 6:46
"interessante sentire degli esempi e magari anche Juza."...nel mondo del lavoro ci sono procedure da rispettare, spesso non servono si possono bypassare se si ha esperienza nel settore (assumendosi le proprie responsabilità), il datore lascia fare ma se chiedi il consenso lui non potrà mai dartelo...funziona così. |
| inviato il 18 Agosto 2023 ore 8:11
@Ale Z Le citazioni fatte sono già di SENTENZE. Non si tratta di leggi astratte. Te la spiego per come mi era stata spiegata dai docenti di diritto che sono venuti a farci il corso GDPR. Se commetti un reato, per dolo o colpa, sei comunque colpevole. Se sei colpevole ti va comminata una pena o una sanzione e devi pagare un risarcimento. Cosa avviene dunque nella pratica dei tribunali? (Come ci hanno spiegato i docenti) Il giudice, accertato il reato commesso, si fa un'idea del risarcimento che intende concedere, ovviamente basato su presupposti logici, poi divide l'importo che lui ha in mente tra danno patrimoniale e non patrimoniale. Ovviamente l'importo può variare molto in ragione dei fatti specifici. Da poche centinaia a molte migliaia. Fosse che il giudice decide anche solo per 500 euro di risarcimento, il soccombente dovrà pagare la parcella degli avvocati del vincente, oltre ai propri. Qualche migliaio di euro viene comunque a costare. Faccio un paio di esempi pratici. Fotografi una coppietta abbracciata a passeggio (persone riconoscibili) Tu pubblichi la foto e loro se ne risentono, per qualche ragione. Se sono persone tranquille chiedono la rimozione e basta. Se sono persone tignose ti fanno scrivere dal loro avvocato, come scritto in un precedente post. Immaginiamo, e qui prendo l'esempio de @Il Signor Mario, che la coppietta fosse composta da un marito "in libera uscita". Il danno potenziale della foto è molto più alto, se il marito divorzia a causa della foto o perde amici ecc ecc. Il tema che vorrei sottolineare è che non sai chi stai fotografando nè le potenziali ripercussioni della foto a priori. Per questo occorre usare molto buon senso, a volte dovendo castrare il proprio spirito creativo. La legge non è affatto fumosa ma molto chiara. La giurisprudenza si arricchisce di sentenze. Quindi il quadro sarà cristallizzato di qui a pochi anni. Non mi stupirei allora di veder nascere servizi appositi, tipo quelli esistenti oggi sul copyright (copytrack e simili) anche per la tutela della privacy. Metti una tua foto e uno spider si mette a scandagliare internet... |
| inviato il 18 Agosto 2023 ore 8:46
@Madrano la svizzera è anche fuori dall'EU è inutile che continui a postare quella pagina perchè confondi solo le persone “ Non mi stupirei allora di veder nascere servizi appositi, tipo quelli esistenti oggi sul copyright (copytrack e simili) anche per la tutela della privacy. Metti una tua foto e uno spider si mette a scandagliare internet... „ @Alberto74H lo volevo scrivere ma visto che già sembro un po' paranoico :-) Anche io non mi stupirei se creeranno dei servizi dove carichi 10/20 foto del viso di una persona e scansionano il web alla ricerca di match. Come avviene già ora per le foto usate illecitamente. |
| inviato il 18 Agosto 2023 ore 8:54
La categoria forense ringrazia sentitamente tutti coloro (fotografi amatoriali inclusi) che giocano a fare i giuristi. Più lavoro per tutti. Ritengo che Alberto abbia esposto molto lucidamente la situazione reale che vede una normativa (che non condivido) piuttosto restrittiva la cui applicazione pratica è, ovviamente, in larga misura demandata all'impulso della parte “lesa”, dipendendo da ciò solo l'entità statistica del rischio. Le altre sono considerazioni da tuttologi inconsapevoli. Punto |
| inviato il 18 Agosto 2023 ore 8:55
Grazie Alberto. Personalmente mi è capitato di fotografare persone sapendo già che le fotografie erano destinate ad una pubblicazione (mostra, libro). In questo caso ho sempre fatto firmare una liberatoria ben circostanziata. Ma fotografo anche per strada e quindi inevitabilmente inquadro persone. Foto che magari finiscono su un social. Penso sia una cosa che capita a tantissimi…. Se fossi un giudice (ma non lo sono), sarei perplesso difronte alla richiesta di risarcimento da parte di un "fotografato" che non ha subito alcun danno morale o materiale e che pretende di essere risarcito per un mancato profitto su una fotografia che profitto non genera… Ma capisco che viviamo in una società sempre più litigiosa e che tutto può accadere… D'altra parte io difendo il mio diritto costituzionale alla libertà di espressione, che può manifestarsi anche attraverso la fotografia della vita quotidiana spontanea del mondo in cui vivo. Naturalmente nei modi e nei limiti che proteggono gli altri da qualsiasi danno. |
user109536 | inviato il 18 Agosto 2023 ore 8:58
AI nessuni è obbligato a leggermi. Le normativa sono simili ma forse quelle svizzere, che di partenza sono in tedesco, mi sembrano più semplici da interpretare. |
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