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inviato il 24 Giugno 2014 ore 10:46
Vorrei sapere dagli amici di Juza quali sono le regole principali legate alla foto di strada. Se faccio una [negozio 24] una persona su una pubblica piazza puo' questa persona chiedermi di cancellarla magari anche in malo modo? Se io ne faccio un uso privato e' lecito far sentire una persona un pezzo di .....? In un mondo dove tutti cercano visibilta', oggi andare in giro con una macchina fotografica e' peggio di girare armati....cosa ne pensate? E sopratutto cosa dice la legge? Ciao Giulio |
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inviato il 25 Giugno 2014 ore 22:01
Reagire a male parole non è mai un bel comportamento, però per fotografare qualcuno devi (o almeno dovresti, per legge) avere il suo permesso, addirittura servirebbe una liberatoria scritta. Per ovvie ragioni pratiche quasi nessuno lo fa, però se il soggetto non vuole essere fotografato bisogna rassegnarsi e rinunciare... |
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inviato il 25 Giugno 2014 ore 22:41
Peró non ho capito bene se il permesso ci vuole per fotografare qualcuno o per pubblicarne la foto. Io sapevo che non c'era bisogno di permesso per fotografare ma solo per pubblicare anche perché a nessuno é consentito sapere che cosa sto fotografando. Persino ai poliziotti servirebbe il mandato del giudice per ispezionare le mie schede se io mi rifiuto di mostrarle spontaneamente. |
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inviato il 25 Giugno 2014 ore 23:41
...ma, al di là del "chi ha più cervello l'adoperi", vorrei sapere in base a quale articolo del codice dovrei chiedere il permesso di qualcuno che si trova sulla scalinata di piazza di Spagna a fare una foto che, magari, forse, gli sembra di poter essere ripreso da una macchina fotografica! |
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inviato il 26 Giugno 2014 ore 5:20
Non devi chiedere permesso per fotografare una persona in pubblico, anzi puoi anche pubblicare la foto se il soggetto della tua foto non è la persona, es. fotografo il Colosseo e la persona sta in fila a fare il biglietto. Comunque la norma principale é la Legge n.633/41 e smi. Aggiungo un link ma su internet puoi trovare un'infinità di notizie.. www.comefarea.it/fotografia-digitale/aspetti-legali-della-fotografia/< |
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inviato il 26 Giugno 2014 ore 9:37
Fotografare è sempre concesso, zero permessi, è la pubblicazione il problema. |
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inviato il 26 Giugno 2014 ore 9:38
il permesso serve al momento della pubblicazione se la persona in questione è il soggetto della fotografia. |
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inviato il 26 Giugno 2014 ore 14:08
Grazie ragazzi...finalmente ho qualche risposta esauriente che mi permette di avere le idee un pò più chiare Ciao Giulio |
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inviato il 29 Giugno 2014 ore 11:54
Ciao a tutti....seguo con interesse....domanda: Nella sezione street ci sono moltissime fotografie dove le persone non sono certo in coda o altro....Dubito che chi ha scattato la foto abbia poi chiesto il consenso alla pubblicazione. Abbiamo quindi una spada di Damocle che pende sulla testa, o sbaglio? |
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inviato il 29 Giugno 2014 ore 14:02
Abbiamo la spada di Damocle sulla testa? Io dico un po' si, bisogna stare attenti......peró la maggior parte delle persone alla fine non ci fa troppo caso e non si piglia la briga di citare il fotografo danni....anche perché la maggior parte delle volte danni non ce ne sono........... Infatti se si arriva alla citazione il giudice obbligherà sicuramente il fotografo e rimuovere la foto...i danni ci saranno solo se ricorrono condizioni particolari da valutare caso per caso. |
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inviato il 30 Giugno 2014 ore 11:39
concordo con sopra. Il danno vero sussiste se si scatta mentre la persona (che deve essere il soggetto, quasi un ritratto) è intenta in qualcosa di imbarazzante, es. sta vomitando dopo una sbronza, piscia in un angolo, ecc. L'altro danno è fare una foto di straforo a chi sulla propria immagine ci campa, tipo modella/o, senza autorizzazione. ad ogni modo si risolve sempre tutto via rimozione foto, a meno che non si abbia lucrato su quella data fotografia (penso io) |
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inviato il 03 Luglio 2014 ore 23:28
Privacy Norme fondamentali della legge n. 633 del 22 aprile 1941 (G.U. del 16.07.1941 n.16 e successive modifiche) " c.d. legge d'autore". -Art 96 : Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio, senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente. Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art.93 -Art. 97: Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dalla carica pubblica coperta, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici e culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritrattata. -Non è necessaria l'autorizzazione per "fotografare" in quanto forma di libertà di espressione - La legge non obbliga ad avere un'autorizzazione all'esecuzione delle riprese, l' autorizzazione è richiesta espressamente solo in caso di pubblicazione, è reato pubblicare senza il consenso del soggetto fotografato -La liberatoria non è necessaria nel caso si fotografino persone note o persone non conosciute riprese nel corso di manifestazioni pubbliche o in situazioni considerate di pubblico dominio. Non deve però trattarsi di ritratto in primo piano decontestualizzato dall'avvenimento Liberatoria fotografica : www.fotografitoscani.it/wp-content/uploads/2011/05/Liberatoria-Fotogra |
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inviato il 03 Luglio 2014 ore 23:38
Se la presenza della persona non incide sull'economia della fotografia la puoi pubblicare senza problemi. |
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inviato il 03 Luglio 2014 ore 23:41
Ciao, di solito io risolvo con un sorriso, e se il soggetto continua a guardarmi male ed e inveire, mi avvicino e mostro la foto... a quel punto se il soggetto si vede ben ritratto e' fatta, in caso contrario (arrossisco ) e cancello , ma e' raro...per fortuna... |
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inviato il 04 Luglio 2014 ore 0:53
Mi chiedo che senso abbia accampare il diritto alla privacy quando qualcuno si espone in pubblico in modo esibizionistico! Ultimamente mi è stato intimato il diritto alla privacy da un matrimonialista che scattava in un luogo ad altissima densità turistica. In un altro caso mi è stato vietato di scattare su una scena cinematografica e in luogo pubblico sempre ad alta densità turistica e senza che vi fossero cartelli che esprimessero tale divieto....aggiungo che tali rimostranze non valevano nei confronti di chi scattava con smartphone o fotocamere non reflex.... |
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