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inviato il 10 Luglio 2020 ore 10:59
dovrebbe essere applicata a Tutti nello stesso momento altrimenti non mi sembra efficace il provvedimento,1 si e gli altri 100 no,a 1 per volta ci vorranno 100 anni |
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inviato il 10 Luglio 2020 ore 11:41
Sbaglio o potrebbero andarci di mezzo anche gli acquirenti? |
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inviato il 10 Luglio 2020 ore 11:47
per gli altri potrebbe funzionare da monito, tipo elimino i prodotti Nikon e spingo su altri marchi |
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inviato il 10 Luglio 2020 ore 11:49
“ Sbaglio o potrebbero andarci di mezzo anche gli acquirenti? „ Se vendono dopo l'ordinanza potrebbero sequestrare i prodotti non ancora spediti |
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inviato il 10 Luglio 2020 ore 11:56
è sempre più facile colpire l'acquirente finale nel breve tempo con maggiore guadagno  |
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inviato il 10 Luglio 2020 ore 11:57
Questo purtroppo per Nikon potrebbe rivelarsi un boomerang.I siti che vendono il suddetto marchio di importazione potrebbero eleminarlo dai loro prodotti e sarebbe cmq una perdita economica per Nikon.D'altro canto magari si spera di riuscire a vendere più prodotti a marchio Nital |
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inviato il 10 Luglio 2020 ore 13:16
Se compri da azienda non italiana nessun problema. Quindi se l'azienda che importa prodotti Nikon destinati a mercato cinese ha sede in Irlanda, si può stare sereni. |
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inviato il 10 Luglio 2020 ore 17:19
“ Questo purtroppo per Nikon potrebbe rivelarsi un boomerang „ Concordo. Da sempre ci lamentiamo dei ricarichi Nital, è un po' la storia di sempre... non si capisce mai perchè un prodotto da 1000 dollari in Italia debba costare 1000 euro. Poi accade esattamente questo, che i clienti Nikon cerchino prodotti nuovi a prezzi (realmente) concorrenziali |
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inviato il 10 Luglio 2020 ore 22:28
Ho letto il dispositivo dell'ordinanza. Mancano però le motivazioni. Comunque sia, il provvedimento cautelare si limita a 2(due) specifici apparecchi fotografici (una D750 e Una D7500) identificati dal loro seriale. Perciò solo quei due esemplari di fotocamera verranno sottoposti a sequestro cautelativo. Va ricordato che il dispositivo in questione è soggetto a ricorso in appello, quindi non definitivo. Premesso questo, non vi è in nessuna parte dell'ordinanza l'estensione ad altri apparecchi. L'ordinamento legislativo italiano non prevede che una sentenza/ordinanza/decreto emmesso da un tribunale faccia fonte di diritto. Ciò implica che in futuro l'eventuale altra istanza venga riproposta ex-novo, con decisione separata. Quindi non è vincolante per le cause future. |
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inviato il 10 Luglio 2020 ore 23:42
Premesso questo, non vi è in nessuna parte dell'ordinanza l'estensione ad altri apparecchi. Bhe sull'ordinanza oltre ai 2 modelli citati,si parla anche di tutto materiale a marca Nikon non destinato al mercato ué.Quindi se non ho interpretato male tutto il materiale Nikon destinati al mercato asiatico non può essere venduto in europa |
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inviato il 10 Luglio 2020 ore 23:45
E nikon avrebbe intrapreso una causa per due fotocamere? |
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inviato il 10 Luglio 2020 ore 23:53
Nell'ordinanza si legge anche: "Dispone la penale di € 500 per ogni atto di commercializzazione dei prodotti a marchio Nikon in violazione del presente provvedimento;" Non si parla di due modelli ma di tutto il materiale a marchio Nikon.Come dice Hardy Nikon non ha mica fatto causa per 2 macchine fotografiche,ma per fare bloccare la vendita(da parte di quel sito)di materiale destinato al mercato asiatico in europa |
user177356
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inviato il 11 Luglio 2020 ore 0:09
Che l'importazione parallela sia sanzionabile a fronte dell'opposizione del titolare del marchio lo sanno pure i sassi. Per capirci, un venditore (al dettaglio o grossista) italiano non può distribuire in Italia, importandolo ad esempio dalla Cina, materiale che Nikon ha destinato a quel mercato (salvo, ovviamente, che Nikon acconsenta). Ma è del tutto legittimo acquistare online da un venditore extra UE un prodotto non destinato al mercato UE. Non a caso, Canon (ad esempio) si limita a spiegare ai consumatori italiani gli svantaggi dell'acquisto di materiale attraverso canali non ufficiali o paralleli: www.canon.it/about_us/serial-number-checker/ |
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inviato il 11 Luglio 2020 ore 1:46
Qui è spiegato tutto bene www.ateneoweb.com/approfondimenti-fiscali/le-importazioni-parallele-se La differenza tra importazione parallela e acqisto on-line è dirimente. Il primo è un caso di concorenza al titolare del marchio tramite importazione di merci destinate alla vendita, il secondo è l'acquisto all'estero di merci da parte di un soggetto privato. Nel primo caso il titolare del marchio può far valere i suoi diritti anche se la merce è già stata immessa sui mercati perchè l'importatore entra in concorrenza con il titolare. Nel secondo caso l'acquisto da parte di un soggetto privato fa decadere il diritto al marchio, perchè non c'è concorrenza. In termini più stringenti, l'azione contrastata non è l'importazione ma la commercializzazione del bene importato. “ ...salvo, ovviamente, che Nikon acconsenta „ Dipende. Se il titolare del marchio Nikon in Italia è Nital (in qualità di importatore ufficiale, concessionario o titolare di una qualsiasi forma di esclusiva), quella che deve acconsentire è quest'ultima. Possono verificarsi situazioni completamente differenti da marchio a marchio. Se per esempio Canon Italia è una filiale della casa madre, questa avrà modo di imporre le sue politiche e i suoi interessi. Se viceversa Nital è un soggetto indipendente titolare di un esclusiva, Nikon nulla potrà - almeno de iure - nei suoi confronti, a meno di violazioni contrattuali o inadempienze. |
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